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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.L'istanza è fondata.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi gravemente carente per non aver offerto una motivazione adeguata sulle complesse e articolate questioni sottoposte e la carenza ridonda anche in un non convincente percorso decisorio con la conseguenza che - a partire dall'accertamento dell'an della pretesa – tutte le questioni andranno più meditatamente scrutinate in sede di esame del merito con valutazione anche della eventuale necessità di ulteriore attività istruttoria..
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione.
3.Tanto basta per per l'accoglimento dell'indicata istanza di sospensione comfermando il provvedimento presidenziale provvisorio.
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Ancona, 4 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
_____________________________
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.L'istanza è fondata.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi gravemente carente per non aver offerto una motivazione adeguata sulle complesse e articolate questioni sottoposte e la carenza ridonda anche in un non convincente percorso decisorio con la conseguenza che - a partire dall'accertamento dell'an della pretesa – tutte le questioni andranno più meditatamente scrutinate in sede di esame del merito con valutazione anche della eventuale necessità di ulteriore attività istruttoria..
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione.
3.Tanto basta per per l'accoglimento dell'indicata istanza di sospensione comfermando il provvedimento presidenziale provvisorio.
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Ancona, 4 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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