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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2686/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2686/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. IAFISCO GIUSEPPE ( ) VIA M. DEL GIUDICE 3 71016 SAN C.F._2
SEVERO; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IAFISCO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAFISCO Controparte_1 C.F._3
GIUSEPPE ( ) VIA M. DEL GIUDICE 3 71016 SAN SEVERO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. IAFISCO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CIMAGLIA PASQUALE ( ) VIA M. TONDI, 9 71016 SAN SEVERO;
C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIMAGLIA PASQUALE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGRICOLA Controparte_3 C.F._6
EUSTACHIO, elettivamente domiciliato in Via Matteotti 71010 LL presso il difensore avv.
AGRICOLA EUSTACHIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2017 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio e al fine di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 sentire dichiarare la divisione, previa ricostruzione dell'asse ereditario conteggiando anche il valore del godimento dei beni nel possesso dei convenuti e la somma di € 116.867,00 quale valore della donazione fatta in vita dal de cuius in favore del figlio , quale Controparte_2
pagina 1 di 4 anticipazione di legittima, del compendio di beni derivante dalla successione apertasi a seguito del decesso in data 24 settembre 2014 in LL (FG) di , il quale lasciava Controparte_4 quali eredi legittimi la moglie, (sposata in seconde nozze) ed i suoi tre figli (di prime Controparte_3 nozze) , e . Nell'offrire una Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 propria proposta di divisione, le attrici hanno concluso dichiarandosi disponibili a vedersi assegnato, in comune e indiviso, salvo conguaglio, l'immobile sito nel Comune di LL al primo piano e l'immobile sito nel Comune di San EV al Viale due Giugno qualora ricorra l'impossibilità o difficoltà a determinare le singole quote con conguagli modesti, liquidare il patrimonio ereditario
e distribuire il denaro ricavato secondo le quote spettanti a ciascun erede.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposto alla divisione ereditaria ma ha Controparte_2 contestato l'incidenza quantitativa della donazione ricevuta in vita sulla propria quota di legittima, stimando in diversa misura il donatum e chiedendo di tenere conto anche delle spese per le migliorie da lui apportate all'azienda, nonché del pagamento del canone per il godimento dei beni in suo possesso. Ha infine eccepito di non essere a conoscenza del debito riferito dalle attrici al de cuius nei confronti di tale e di aver contestato la pretesa creditoria nel giudizio pendente Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Foggia n. R.g. n.4854/16.
Anche si è costituita in giudizio senza opporsi alla divisione e chiedendo Controparte_3 l'ammissione di una consulenza tecnica per la ricostruzione e stima dell'asse ereditario (anche con aggiornamento del valore dell'azienda donata in conto di legittima). Ha inoltre richiesto il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti di condanna al pagamento della rendita sull'immobile da essa posseduto, previo accertamento e riconoscimento del suo diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
Completata l'istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in data 13.11.2024 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 11.12.2024.
*****
1. Preliminarmente occorre coordinare l'orientamento di questo Tribunale con la più recente giurisprudenza in ordine alla questione relativa alla valenza probatoria dei titoli di provenienza e dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni sui beni immobili oggetto della divisione (Cass. n. 21938/2021, specialmente le pagg. 7 e segg. della motivazione;
Cass. Civ. Ord. n.10067/2020; Ord.
n.6228/2023; Corte di Appello di Bari, sent,. n. 1435/2023 del 29-09-2023).
Inoltre, si prende atto che il ), secondo cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni CP_2 ed iscrizioni sugli immobili da apporzionare, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda divisoria, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione forzata, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti;
sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione deve intendersi come limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi. Del pari, con riferimento all'omessa produzione dei titoli di provenienza, la S.C. non esclude la possibilità per il giudice di pervenire, in presenza di elementi indiziari e in virtù delle indagini compiute dal Ctu ad un convincimento in termini di ragionevole certezza circa la comproprietà dei beni oggetto della comunione ereditaria. Tali presupposti, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultano ricorrere nella fattispecie in esame.
2. Con riferimento al merito della domanda di divisione, deve tenersi conto delle risultanze di consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha consentito di accertare che al decesso del de cuius CP_4
pagina 2 di 4 in data 24 settembre 2014 l'asse ereditario era costituito da: Controparte_4
1. Immobile sito a San EV (FG) (Viale Due Giugno nrr. 511 e 513)- più probabile valore di mercato € 166.300,00;
2. Immobile sito a LL (FG) – Loc. FO RA (Via La Spezia n° 1) - più probabile valore di mercato € 186.500,00
3. Valore complessivo dell'azienda donata dal de cuius al figlio , in conto Controparte_2 di anticipata successione, da imputarsi alla quota di legittima spettante al donatario - valore azienda €
116.867,00
4. Importo economico della somma depositata presso la Banca Popolare di Milano in San EV n°
283, sul c.c. n° 1183 intestato al de cuius - importo economico su c.c. € 1.939,77
5. Canone mensile dell'immobile sito a San EV (FG) (Viale Due Giugno nrr. 511 e 613), concesso in locazione dal de cuius al figlio - canone locativo mensile € 1.000,00 Parte_2
6. Passività derivante da debito del de cuius in favore del sig. - passività debito Controparte_5 in favore del 65.000,00. CP_5
Ha accertato altresì il Ctu che - Con regolare atto pubblico il de cuius ha donato in data 15 aprile
2009, al figlio la propria azienda individuale, stimata nel valore di € Controparte_2
116.867,00, risultante quale quota di legittima del de cuius, concedendo inoltre in locazione al figlio
, il locale commerciale sito a San EV al Viale Due Giugno nrr. 511 e 513 per Controparte_2
l'esercizio dell'attività d'impresa donata, locazione ammontante ad € 1.000,00 mensili. Il ctu ha anche accertato a mezzo di sopralluogo peritale l'utilizzo in capo all'erede Controparte_2
dell'immobile sito nel Comune di San EV al Viale Due Giugno – NCEU foglio 63 – p.lla
[...] 778 – sub 15 e l'utilizzo da parte di dell'immobile sito nel Comune di LL S.S. Controparte_3
89 snc – NCEU foglio 2 – p.lla 98 – sub 1 e dell'immobile sito nel Comune di LL S.S. 89 snc –
NCEU foglio 2 – p.lla 98 – sub 2.
Ai fini di dimere il contrasto insorto tra le parti, circa le modalità di divisione merita di essere richiamato il disposto dell'art. 720 c.c. secondo cui “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili (art. 560 c.c.), o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Pertanto, tenuto conto che l'asse ereditario effettivo ammonta ad € 471.606,77 (precisandosi che da tale importo sono stati decurtati gli importi relativi sia al debito nei confronti del sia, gli importi CP_5 relativi alle locazioni degli immobili oggetto di divisione ereditaria) e che la ripartizione secondo quote legittima e disponibile tra i vari eredi è stata dal Ctu così stimata:
- quota totale € 116.867,00 di cui quota legittima € 101.354,22 e quota Controparte_2 disponibile € 15.512,78;
- quota totale € 101.354,22; Controparte_1
- quota totale € 101.354,22; Parte_1
- quota totale € 152.031,33; tenuto altresì conto del fatto che le parti non hanno Controparte_3 accettato la proposta divisionale formulata dal ctu sulla base del godimento e dell'uso degli immobili pagina 3 di 4 da parte dei convenuti e che il convenuto deve considerarsi già soddisfatto a mezzo della donazione ricevuta in vita da de cuius, deve tenersi conto della disponibilità delle attrici a vedersi assegnato, in comune e indiviso, l'immobile sito nel Comune di LL al primo piano e l'immobile sito nel Comune di San EV al Viale due Giugno, con onere di conguaglio da parte delle medesime in favore della convenuta della somma di € 8.549,74. CP_3
3. Le spese di lite meritano compensazione in considerazione della sopravvenienza dei nuovi orientamenti giurisprudenziali applicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda, per l'effetto dichiarando lo scioglimento della comunione ereditaria tra
, , e , Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 derivante dalla successione apertasi a seguito del decesso in data 24 settembre 2014 in LL
(FG) di;
Controparte_4
• attribuisce alle attrici l'immobile sito in San EV al Viale Due Giugno (NCEU al Foglio 63, P.lla 778, sub 15, cat. C/3, classe 5, P.T. int.7), unitamente all'immobile in LL in primo piano (NCEU Foglio 2, P.lla 98, sub 2, Cat. A/3, Strada statale 89 snc P1), con tutte le servitù, con onere a carico delle stesse attrici di versare ad a conguaglio la somma di € Controparte_3
8.549,74 ciascuna.
• Compensa le spese di lite.
Foggia, 2 aprile 20252 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2686/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. IAFISCO GIUSEPPE ( ) VIA M. DEL GIUDICE 3 71016 SAN C.F._2
SEVERO; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IAFISCO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAFISCO Controparte_1 C.F._3
GIUSEPPE ( ) VIA M. DEL GIUDICE 3 71016 SAN SEVERO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. IAFISCO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CIMAGLIA PASQUALE ( ) VIA M. TONDI, 9 71016 SAN SEVERO;
C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIMAGLIA PASQUALE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGRICOLA Controparte_3 C.F._6
EUSTACHIO, elettivamente domiciliato in Via Matteotti 71010 LL presso il difensore avv.
AGRICOLA EUSTACHIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2017 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio e al fine di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 sentire dichiarare la divisione, previa ricostruzione dell'asse ereditario conteggiando anche il valore del godimento dei beni nel possesso dei convenuti e la somma di € 116.867,00 quale valore della donazione fatta in vita dal de cuius in favore del figlio , quale Controparte_2
pagina 1 di 4 anticipazione di legittima, del compendio di beni derivante dalla successione apertasi a seguito del decesso in data 24 settembre 2014 in LL (FG) di , il quale lasciava Controparte_4 quali eredi legittimi la moglie, (sposata in seconde nozze) ed i suoi tre figli (di prime Controparte_3 nozze) , e . Nell'offrire una Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 propria proposta di divisione, le attrici hanno concluso dichiarandosi disponibili a vedersi assegnato, in comune e indiviso, salvo conguaglio, l'immobile sito nel Comune di LL al primo piano e l'immobile sito nel Comune di San EV al Viale due Giugno qualora ricorra l'impossibilità o difficoltà a determinare le singole quote con conguagli modesti, liquidare il patrimonio ereditario
e distribuire il denaro ricavato secondo le quote spettanti a ciascun erede.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposto alla divisione ereditaria ma ha Controparte_2 contestato l'incidenza quantitativa della donazione ricevuta in vita sulla propria quota di legittima, stimando in diversa misura il donatum e chiedendo di tenere conto anche delle spese per le migliorie da lui apportate all'azienda, nonché del pagamento del canone per il godimento dei beni in suo possesso. Ha infine eccepito di non essere a conoscenza del debito riferito dalle attrici al de cuius nei confronti di tale e di aver contestato la pretesa creditoria nel giudizio pendente Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Foggia n. R.g. n.4854/16.
Anche si è costituita in giudizio senza opporsi alla divisione e chiedendo Controparte_3 l'ammissione di una consulenza tecnica per la ricostruzione e stima dell'asse ereditario (anche con aggiornamento del valore dell'azienda donata in conto di legittima). Ha inoltre richiesto il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti di condanna al pagamento della rendita sull'immobile da essa posseduto, previo accertamento e riconoscimento del suo diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
Completata l'istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in data 13.11.2024 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 11.12.2024.
*****
1. Preliminarmente occorre coordinare l'orientamento di questo Tribunale con la più recente giurisprudenza in ordine alla questione relativa alla valenza probatoria dei titoli di provenienza e dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni sui beni immobili oggetto della divisione (Cass. n. 21938/2021, specialmente le pagg. 7 e segg. della motivazione;
Cass. Civ. Ord. n.10067/2020; Ord.
n.6228/2023; Corte di Appello di Bari, sent,. n. 1435/2023 del 29-09-2023).
Inoltre, si prende atto che il ), secondo cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni CP_2 ed iscrizioni sugli immobili da apporzionare, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda divisoria, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione forzata, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti;
sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione deve intendersi come limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi. Del pari, con riferimento all'omessa produzione dei titoli di provenienza, la S.C. non esclude la possibilità per il giudice di pervenire, in presenza di elementi indiziari e in virtù delle indagini compiute dal Ctu ad un convincimento in termini di ragionevole certezza circa la comproprietà dei beni oggetto della comunione ereditaria. Tali presupposti, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultano ricorrere nella fattispecie in esame.
2. Con riferimento al merito della domanda di divisione, deve tenersi conto delle risultanze di consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha consentito di accertare che al decesso del de cuius CP_4
pagina 2 di 4 in data 24 settembre 2014 l'asse ereditario era costituito da: Controparte_4
1. Immobile sito a San EV (FG) (Viale Due Giugno nrr. 511 e 513)- più probabile valore di mercato € 166.300,00;
2. Immobile sito a LL (FG) – Loc. FO RA (Via La Spezia n° 1) - più probabile valore di mercato € 186.500,00
3. Valore complessivo dell'azienda donata dal de cuius al figlio , in conto Controparte_2 di anticipata successione, da imputarsi alla quota di legittima spettante al donatario - valore azienda €
116.867,00
4. Importo economico della somma depositata presso la Banca Popolare di Milano in San EV n°
283, sul c.c. n° 1183 intestato al de cuius - importo economico su c.c. € 1.939,77
5. Canone mensile dell'immobile sito a San EV (FG) (Viale Due Giugno nrr. 511 e 613), concesso in locazione dal de cuius al figlio - canone locativo mensile € 1.000,00 Parte_2
6. Passività derivante da debito del de cuius in favore del sig. - passività debito Controparte_5 in favore del 65.000,00. CP_5
Ha accertato altresì il Ctu che - Con regolare atto pubblico il de cuius ha donato in data 15 aprile
2009, al figlio la propria azienda individuale, stimata nel valore di € Controparte_2
116.867,00, risultante quale quota di legittima del de cuius, concedendo inoltre in locazione al figlio
, il locale commerciale sito a San EV al Viale Due Giugno nrr. 511 e 513 per Controparte_2
l'esercizio dell'attività d'impresa donata, locazione ammontante ad € 1.000,00 mensili. Il ctu ha anche accertato a mezzo di sopralluogo peritale l'utilizzo in capo all'erede Controparte_2
dell'immobile sito nel Comune di San EV al Viale Due Giugno – NCEU foglio 63 – p.lla
[...] 778 – sub 15 e l'utilizzo da parte di dell'immobile sito nel Comune di LL S.S. Controparte_3
89 snc – NCEU foglio 2 – p.lla 98 – sub 1 e dell'immobile sito nel Comune di LL S.S. 89 snc –
NCEU foglio 2 – p.lla 98 – sub 2.
Ai fini di dimere il contrasto insorto tra le parti, circa le modalità di divisione merita di essere richiamato il disposto dell'art. 720 c.c. secondo cui “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili (art. 560 c.c.), o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Pertanto, tenuto conto che l'asse ereditario effettivo ammonta ad € 471.606,77 (precisandosi che da tale importo sono stati decurtati gli importi relativi sia al debito nei confronti del sia, gli importi CP_5 relativi alle locazioni degli immobili oggetto di divisione ereditaria) e che la ripartizione secondo quote legittima e disponibile tra i vari eredi è stata dal Ctu così stimata:
- quota totale € 116.867,00 di cui quota legittima € 101.354,22 e quota Controparte_2 disponibile € 15.512,78;
- quota totale € 101.354,22; Controparte_1
- quota totale € 101.354,22; Parte_1
- quota totale € 152.031,33; tenuto altresì conto del fatto che le parti non hanno Controparte_3 accettato la proposta divisionale formulata dal ctu sulla base del godimento e dell'uso degli immobili pagina 3 di 4 da parte dei convenuti e che il convenuto deve considerarsi già soddisfatto a mezzo della donazione ricevuta in vita da de cuius, deve tenersi conto della disponibilità delle attrici a vedersi assegnato, in comune e indiviso, l'immobile sito nel Comune di LL al primo piano e l'immobile sito nel Comune di San EV al Viale due Giugno, con onere di conguaglio da parte delle medesime in favore della convenuta della somma di € 8.549,74. CP_3
3. Le spese di lite meritano compensazione in considerazione della sopravvenienza dei nuovi orientamenti giurisprudenziali applicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda, per l'effetto dichiarando lo scioglimento della comunione ereditaria tra
, , e , Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 derivante dalla successione apertasi a seguito del decesso in data 24 settembre 2014 in LL
(FG) di;
Controparte_4
• attribuisce alle attrici l'immobile sito in San EV al Viale Due Giugno (NCEU al Foglio 63, P.lla 778, sub 15, cat. C/3, classe 5, P.T. int.7), unitamente all'immobile in LL in primo piano (NCEU Foglio 2, P.lla 98, sub 2, Cat. A/3, Strada statale 89 snc P1), con tutte le servitù, con onere a carico delle stesse attrici di versare ad a conguaglio la somma di € Controparte_3
8.549,74 ciascuna.
• Compensa le spese di lite.
Foggia, 2 aprile 20252 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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