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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1202/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 12.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MAURIZIO Stefano, Via Venezia 28 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. BIGI Giancarlo, Via Venezia 7 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 12.2.2025.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 25.9.2023 , Parte_1 già medico pediatra convenzionato dal 1984 con la Controparte_2 esponeva di aver trasferito la propria attività, con decorrenza 1.4.2016, presso l'ambito territoriale di Montesilvano-Cappelle della convenuta
[...]
, poiché lo stesso risultava carente di un Controparte_3 Contr
della in data 30.9.2015) e dunque sul presupposto che avrebbe conseguito un numero di pazienti almeno pari a quelli (n. 420) che, in ragione della menzionata situazione di carenza, risultavano assegnati in soprannumero ai pediatri assegnati a detto ambito territoriale.
Lamentando, invece, di aver ricevuto in carico un numero di piccoli pazienti Contr inizialmente inferiore e deducendone la conseguenza che la aveva, Contr evidentemente, omesso di effettuare le comunicazioni imposte dall'art.39 e finalizzate ad attuare il cambio di assegnazione, in proprio favore, dei pazienti sovrannumerari, domandava il risarcimento dei danni subiti che quantificava nella complessiva somma di €9.732,99 per “differenze retributive” relative ai mesi da aprile 2016 a marzo 2017, in ragione dei compensi che avrebbe dovuto percepire per le suddette mensilità (rispetto a quanto effettivamente percepito) con riferimento ai “420 pazienti in età esclusiva (…)” (ossia in età pediatrica da 0/6 anni e, pertanto, da assegnarsi ad un pediatra e non al medico di base della famiglia) “alla stessa obbligatoriamente destinati sin dal suo insediamento” (ricorso, pag.8).
Deduceva che tale somma era stata computata “(…) sulla base del documento (doc. 18) fornito dalla stessa amministrazione resistente dal quale è emerso che tutti i pediatri già operanti nel distretto Montesilvano-Cappelle sul Tavo avessero un numero di assistiti superiore al massimale previsto dalla legge. Tale conteggio ha tenuto conto degli assistiti provvisori già assegnati alla Dott.ssa ed è Parte_1 stato calcolato solo tenendo conto del numero di 420 assistiti p ltre i massimali per come risultanti da detto documento” (ricorso, pag.12; intendendo come pazienti provvisori quelli già assegnati oltre i termini massimali previsti dalla legge).
La ricorrente chiedeva altresì “(…) che l'indagine voglia anche verificare il dovuto alla ricorrente tenuto conto dell'esatto numero di assistiti assegnati a tutti i pediatri già operanti nel distretto oltre i massimali previsti dalla legge (n. 800) e che sarebbero dovuti passare in assistenza alla Dott.ssa ” (ricorso, pag.12), Parte_1 formulando un'ampia richiesta di ordine di esibi art.210 c.p.c., in particolare chiedendo che “il Giudice ordini alla l'esibizione dei Controparte_3 documenti amministrativi afferenti le assegnazio " ai pediatri di libera scelta operanti nel distretto di Montesilvano-Cappelle a partire dalla data del 01.04.2016 sino al 30 settembre 2020 nonchè l'esibizione dei documenti amministrativi afferenti le assegnazioni c.d. di libera scelta ai pediatri operanti nel distretto di Montesilvano-Cappelle a partire dalla data del 01.04.2016 al 30 settembre 2020”; ed infine aggiungeva la ulteriore richiesta: “nel caso in cui venga accolta la richiesta di esibizione sopra formulata, e nel caso in cui il Giudice
2 voglia disporre una CTU contabile sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente, di voler estendere l'indagine anche agli anni compresi dal 30 aprile 2017 sino a settembre 2020 e cioè al momento in cui la Dott.ssa ha raggiunto il Parte_1 numero massimo di assistiti previsti dalla legge (numero t.ssa Parte_1 avrebbe potuto raggiungere già nel 2016 se il numero di assistiti as colleghi operanti nel medesimo territorio non fosse stato superiore al numero massimo previsto dalla legge).”
Esponeva in particolare di aver ricevuto:
• nel mese di aprile 2016 solo n. 29 scelte (di cui 27 pazienti in età di esclusiva);
• nel mese di maggio 2016, n.194 pazienti di cui 170 in età di esclusiva;
• nel mese di giugno 2016, n.321 pazienti di cui 284 in età di esclusiva;
• nel mese di luglio 2016, n.376 pazienti di cui 332 in età di esclusiva;
• nel mese di agosto 2016, n.399 pazienti di cui 349 in età di esclusiva.
La si costituiva in giudizio Controparte_1 resistendo alla domanda e precisando che “dal report complessivo dei pediatri in convenzione risulta che la ha revocato ben 338 scelte in soli due CP_3 mesi ovvero maggio e giug “successivamente sono state effettuate delle revoche verso la Dr.ssa con scelte verso altro pediatra Parte_1 disponibile ed è stato fatto in ossequio a quanto dispone l'art. 39 comma 1-2 A.C.N. 29 luglio 2009 in termini di costituzione e sussistenza del rapporto fiduciario reciproco tra medico e rappresentanti legali dei minori”.
Istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Deve premettersi che la S.C. ha evidenziato come l'art.210 c.p.c. e le disposizioni sul diritto di accesso previste dalla L.241/1990 operano su piani diversi e non tra di loro equiparabili:
• “Il rigetto della istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante norme in materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ..” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7318 del 09/08/1996, Rv. 499072 - 01);
3 • “La pretesa di accesso (mediante esame ed estrazione di copie) ai documenti amministrativi esistenti presso le amministrazioni statali (comprese le aziende autonome), gli enti pubblici (compresi quelli locali) ed i concessionari di pubblici servizi, pur trovando diretto fondamento nella legge (artt. 22 e segg. legge 7 agosto 1990 n. 241), è soggetta ad un apprezzamento da parte della P.A. (che nelle ipotesi previste dall'art. 24 può, con provvedimento motivato, rifiutare, differire o limitare l'esercizio dell'accesso) e costituisce perciò oggetto di una posizione soggettiva avente consistenza di interesse legittimo e tutelabile esclusivamente davanti al T.A.R. con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa legge. Tale posizione soggettiva è propria anche dell'organizzazione sindacale, ancorché la richiesta di esibizione del documento sia correlata alla necessità di tutelare i lavoratori iscritti, dipendenti dell'ente pubblico datore di lavoro;
pertanto, la reiezione della pretesa anzidetta non è di per sè tutelabile davanti al pretore in sede di denuncia di comportamento antisindacale, salva restando, peraltro, l'esperibilità di tale rimedio ove la pretesa all'informazione fatta valere dalla stessa organizzazione configuri, avendo un fondamento contrattuale (perché prevista dalla disciplina collettiva), un vero e proprio diritto soggettivo di natura sindacale o sia stato denunciato un comportamento discriminatorio con riguardo al diniego di documenti accordati, invece, ad organizzazioni sindacali concorrenti” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5216 del 27/05/1994, Rv. 486806 - 01).
Pertanto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi (previsto dagli art.22 ss. L.241/1990) non può essere di per sé tutelato (e l'accesso negato conseguito) in un giudizio lavoristico, che non è finalizzato ad una ripetizione o ad un riesame tout court dei procedimenti amministrativi.
Nel giudizio civile, infatti, la pronuncia di un ordine di esibizione (ai sensi dell'art.210 c.p.c.) è funzionalizzato esclusivamente alla tutela dei diritti soggettivi fatti valere, sicchè la sua ammissibilità (visto il principio dispositivo che regola il processo civile) presuppone l'allegazione circostanziata di violazioni concrete di diritti, ed è pertanto sottoposta ai noti limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di mezzo di prova d'ufficio (e non rimesso alla disponibilità delle parti) e che non può giammai avere finalità esplorative:
• “In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017, Rv. 643982 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019, Rv. 653450 - 01).
Ma nel caso di specie l'ampiezza dell'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente mal si concilia con le esigenze istruttorie del presente giudizio, tanto più in considerazione dei dati numerici già allegati dalle parti (che danno conto della non indispensabilità dell'ordine di esibizione):
• “(…) alla data del 1° settembre 2015, a fronte di un numero di assistibili pari a 6.160 unità complessive (ossia già considerata la maggiorazione ex art. 38 c. 8 , erano presenti nel CP_4 territorio di Montesilvano – Cappelle n.
7.112 pazienti, con un disavanzo di 952 pazienti di cui 420 "provvisori" (ossia di età compresa tra 0 e 6 anni, quindi già destinatari della procedura di cui all'art. 39 (doc. 18)” (ricorso, pag.6); CP_4
• “(…) al report complessivo dei pediatri in convenzione risulta che la ha CP_3Cont revocato ben 338 scelte in soli due mesi ovvero maggio e giugno 2016” (memoria pag.4, che attesta i risultati dell'analisi dei fogli di “Dettaglio riepilogativo mensile” riguardanti le
4 posizioni degli altri pediatri di libera scelta).
Contr Le revoche di cui trattasi sono state disposte dalla ha fatto in applicazione delle disposizioni che di seguito si richiamano dell'ACN-Accordo nazionale collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art.8 D.Lgs.502/1992, sottoscritto in data 27.5.2009 (applicabile ratione temporis):
Cont
• l'art.39 (Scelta del pediatra) dell in data 27.5.2009 dispone ai commi 12 ss. “12. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale;
b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria. 13. Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 14. Con l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale”;
Cont
• la nozione tecnica di carenza è prevista dall'art. 37 (Incarichi provvisori) dell' in data 27.5.2009, che dispone ai commi 1 e 5 che “Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza alla assistenza pediatrica, l' , sentito il Comitato di cui all'art. 23, può conferire CP_3 un incarico temporaneo ad un pedi lto nel rispetto della graduatoria regionale, con priorità per i pediatri residenti nell'ambito territoriale carente. (…) 5. L'incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l'eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale non supera le 180 unità. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 39, comma 12”;
• anche il successivo ACN in data 10.2.2022 reca similari disposizioni, stabilendo all'art.37 (Scelta del pediatra) comma 7 che “7. Nell'ipotesi di ambito territoriale in cui il numero di assistibili non sia sufficiente a determinare una zona carente o in caso di carenza di pediatri disponibili ad operare in detta zona, esperite inutilmente anche le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, ultimo capoverso, può essere scelto un medico del ruolo unico di assistenza primaria titolare nello stesso ambito. Tali scelte sono iscritte in un separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra, l'Azienda comunica al genitore/tutore legale dei bambini inseriti nell'elenco ed al medico che li assiste la possibilità di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Decorso detto termine le scelte iscritte nell'elenco separato sono revocate”.
A fronte di tali revoche nessuna aspettativa, se non di mero fatto, poteva avere la ricorrente in ordine al fatto che i genitori dei piccoli pazienti revocati provvedessero automaticamente (ed acriticamente) a nominare la nuova pediatra, Contr allora del tutto sconosciuta in quanto proveniente da altra
Ben poteva invece verificarsi l'evenienza che i genitori provvedessero a nominare la nuova pediatra, anzichè immediatamente subito dopo la revoca d'ufficio del precedente pediatra, magari successivamente, a distanza anche di mesi, una volta acquisite adeguate informazioni ovvero conseguita una conoscenza diretta del medico a cui affidare i propri figli (ed infatti nello stesso ricorso si
5 rappresenta che le scelte in favore della ricorrente sono poi progressivamente aumentate nel corso del tempo).
***
Deve infatti evidenziarsi che i cittadini hanno piena libertà di scegliere il medico convenzionato di propria assoluta fiducia (come pure di non sceglierne nessuno), a maggior ragione quando si tratti di scelte che riguardano i figli minorenni (ed il loro medico è difatti definito dall'art.8 del D.Lgs.502/1992 come
“pediatra di libera scelta”).
I cittadini hanno altresì piena libertà di revocare ad libitum il pediatra o il medico di base che non sia (o non sia più) di propria fiducia, od anche qualora manchi il mero elemento (di fatto) di una “diretta conoscenza”, dovendosi richiamare i Contr principi generali testualmente affermati dall' , che stabilisce altresì la temporaneità delle scelte del pediatra, seppure sottoposte (per i cittadini residenti) a rinnovo automatico:
Cont
• l'art.39 (Scelta del pediatra) dell in data 27.5.2009 prevede per quanto rileva che “1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.
2. Il rapporto di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra pediatra e cittadino, le promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le OO.SS. maggiormente CP_3 rappresentative, una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del pediatra e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull'organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi. 3. (…) 10. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra della di provenienza CP_3 del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile”.
Contr Del resto, come evidenziato dalla difesa della l'unica evenienza per la quale la normativa di settore prevede un inserimento forzoso negli elenchi di un pediatra è solo la (temporanea) sostituzione del pediatra titolare:
Cont
• l'art.36 (sostituzioni) dell' in data 27.5.2009, con riferimento al caso previsto al comma 1 (“Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega CP_3 che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi”), prevede infatti che “5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
6. Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto”.
Invece, non pare che il cit. art.39 dell'ACN in data 27.5.2009 preveda, con riferimento alla specifica fattispecie all'esame, la nomina d'ufficio del nuovo pediatra, limitandosi a disporre, al cit. comma 13, che, qualora venga inserito un Contr pediatra, la notifica ai genitori dei bambini in età di esclusiva “l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un
6 termine non superiore a 30 giorni” e precisa che “da tale data le scelte in carico al medico decadono”, ma non prevede sanzioni di sorta per la inosservanza del suddetto “obbligo” genitoriale di effettuare altra scelta, né Contr prevede che alla scadenza del 30mo giorno la debba provvedere alla assegnazione d'ufficio di un nuovo pediatra, disponendo soltanto, al comma 14, che “Con l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale”.
Peraltro, il successivo ACN in data 10.2.2022 neppure menziona più un obbligo (senza sanzione) ma, più coerentemente, menziona la mera possibilità di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile (“l'Azienda comunica (…) la possibilità di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni”.
È bensì vero che fino ai 6 anni (c.d. età esclusiva) i piccoli pazienti possono essere assistiti solo da un pediatra, e non da un medico di base, ma questo non implica Contr una nomina d'ufficio di un pediatra, da parte della né la parte ricorrente ne ha indicato la eventuale fonte normativa.
L'ACN in data 10.2.2022 con riferimento alla c.d. età esclusiva menziona invece, espressamente, le relative (libere) scelte, disponendo all'art.36 (Massimale di scelte e sue limitazioni) che “1. I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 880 unità. (…)”.
Contr Similmente l'art.39 (Scelta del pediatra) dell' in data 27.5.2009 prevede al comma 6 che “6. Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età”.
***
Il criterio guida della libertà di scelta del pediatra (come del medico di fiducia) è stato approfondito e valorizzato dal Consiglio di Stato nei seguenti termini (giungendo ad affermare l'illegittimità delle norme, pur se dettate da un ACN, che dovessero risultare in contrasto con detto principio generale di matrice costituzionale):
Pe
• “(…) 7 - Ai fini della decisione, considera il Collegio che il Dottor medico pediatra di libera CP_ scelta convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha inoltrato all' alcune richieste di iscrizione nei propri elenchi di bambini residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Catanzaro, quindi, residenti al di fuori del Distretto di Soverato, nel cui ambito è attiva la sua convenzione con la stessa A. (…) 8 - A giudizio del Collegio sono (…) fondate le più generali censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 25 della L. n. 833 del 1978 con riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.8.1 - In particolare, la L. n. 833 del 23 dicembre 1978 (“Riforma Sanitaria”) prevede, all'art. 19, II comma, che “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi territoriali”. L'art. 25 ribadisce, al IV comma, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera “scelta del medico di fiducia” che può
7 essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza. 8.2 - Le predette previsioni di legge pongono una regola generale (quella della libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia) che deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, a maggior ragione ove rinveniente da fonti non idonee a introdurre disposizioni normative cogenti erga omnes, quale l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i
[...] di Libera Scelta stipulato il 15 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del CP_6 1992, destinato a regolare solamente, ai sensi dell' art. 48 della L. n. 833 del 1978, un uniforme trattamento economico e giuridico degli operatori, ma non il loro rapporto con gli assistiti né le conseguenti ricadute economiche. Allo stesso modo, il limite dì cui al citato art.19 L. n. 833 del 1978, II comma, richiamato dal giudice di primo grado, comportando una deroga è di stretta interpretazione, ed è testualmente riferito ai soli “limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi territoriali” ovvero all''organizzazione del Servizio Sanitario in Aziende sanitarie munite di una propria circoscrizione. La giurisprudenza amministrativa ha quindi riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all'interno dell'intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale (TAR Lazio, sezione I, sentenza n. 1132 del 1°.6.1987, confermata Dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 712 del 18.9.1991). 8.3 - Le previsioni della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale non possono neppure essere superate dalla generica considerazione, sottesa alle conclusioni del giudice di primo grado, circa la rispondenza di tutti i sanitari interessati dal citato Accordo Collettivo Nazionale ai medesimi requisiti di legge (possesso della laurea in medicina e del titolo di specializzazione, iscrizione professionale, rapporto convenzionale in atto), in quanto tali previsioni risultano, sotto un profilo sistematico, ricognitive del generalissimo principio del favor libertatis che deve necessariamente caratterizzare un ordinamento democratico in cui “La Repubblica riconosce e” (quindi) “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2 Cost.) e nel quale, con riferimento al caso in esame, “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo” (prima ancora che) “ come interesse della collettività” (art. 32 Cost.). 8.4 - Il predetto quadro ordinamentale delinea pertanto il diritto, sancito dalla citata legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, di ciascuno alla libera scelta del proprio medico di fiducia, e quindi del pediatra per il minore da parte di chi esercita la potestà genitoriale, nell'ambito del
“dovere e diritto dei genitori” di curare il benessere dei propri figli (art. 30 Cost.), secondo un rapporto fra la Libertà e l'Autorità e necessariamente improntato ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici di cui agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai criteri, di matrice euro-unitaria, di proporzionalità e di sussidiarietà, che impongono di consentire ad ogni cittadino-paziente la scelta fiduciaria, nell'ambito della platea dei soggetti potenzialmente idonei ed anche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, della struttura sanitaria ed ospedaliera, così come della Regione di riferimento, così come del medico di base e del pediatra di fiducia, ai quali rivolgersi a tutela del proprio diritto alla salute, senza subire restrizioni di spazio, di tempo o di modalità d'accesso, da parte dell'Amministrazione, diverse o ultronee rispetto a quelle strettamente giustificate da esigenze di tutela del diritto alla salute (così come accade per le misure di contrasto alla pandemia in atto) o da reali e comprovate esigenze organizzative o finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, qui in alcun modo allegate o documentate. 8.5 - Sotto altro profilo, le medesime norme si saldano ad duplice principio, non solo di libera scelta su base fiduciaria del medico o del pediatra di fiducia da parte degli assistiti, ma anche di libero esercizio, da parte del medico o del pediatra di fiducia, della professione medica che, anche quando esercitata in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico, concreta un'attività professionale diretta alla cura di ogni singolo paziente, con il quale si instaura un rapporto fiduciario avente per oggetto diritti strettamente personali, assoluti ed incomprimibili, concernenti la vita e la salute di ciascuno.8.6 - Sotto entrambi i profili sopra individuati, le pregresse considerazioni implicano quindi un rapporto esclusivo medico-paziente avente ad oggetto la cura della vita e della salute di quest'ultimo conseguendone, da un lato, l'impossibilità di configurare la presenza di colleghi “controinteressati” in ordine alla scelta del medico (dovendosi quindi respingere l'eccezione proposta dall'associazione sindacale interveniente) e, dall'altro, la possibilità di azionare davanti a questo giudice la tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione, al fine di far valere l'irragionevolezza, alla stregua di un criterio di proporzionalità e di sussidiarietà, e quindi l'illegittimità, per violazione delle sopraindicate disposizioni ricognitive dei principi costituzionali di
8 uguaglianza, imparzialità e buon andamento, di ogni eventuale indebito limite frapposto alla libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia, ove non strettamente necessario a fini di tutela della salute pubblica o per comprovate esigenze organizzative o finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale pubblico. 8.7 - In conclusione, l'appellante risulta in possesso di un proprio interesse professionale qualificato e differenziato, pur coincidente con l'interesse pubblico generale alla ottimizzazione dei servizi resi ai pazienti dal servizio sanitario pubblico mediante la selezione e la valorizzazione delle migliori professionalità e disponibilità, a seguire i piccoli pazienti ad esso affidati dai genitori, alla stregua del generalissimo principio di responsabilità e di riconoscimento del merito in base al quale “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. (art. 4, II comma, Cost.). (…)” (Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 28/01/2021) 23/02/2021, n. 1555, in motivazione).
***
Dunque non è rinvenibile, nella fattispecie all'esame, una situazione giuridica che possa assumere il rilievo di diritto soggettivo, né può pertanto essere accolta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla (mera) aspettativa di conseguire immediatamente tutti i pazienti sovrannumerari.
Le suddette conclusioni sembrano del resto coerenti con la natura di lavoro autonomo del rapporto del medico in regime convenzionale (cfr. art.8 comma 1 D.Lgs. 502/1992), che ha caratteristiche del tutto diverse (pur a fronte dell'attività esercitata che è sempre quella di medico) rispetto al rapporto di Contr lavoro subordinato dei medici dipendenti dalla non potendo dunque avere il medico convenzionato alcuna aprioristica certe n ordine al numero di pazienti assistiti e dei conseguenti compensi professionali, come riconosciuto da una pluralità di pronunce della S.C., tra le quali possono richiamarsi le seguenti:
• “Il rapporto del medico che svolge attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo libero-professionale con i connotati della cd. parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego;
pertanto, al medico sospeso dalla carica in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto, con conseguente revoca della misura cautelare, non è applicabile l'art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - laddove prevede la corresponsione del trattamento economico non percepito nel periodo di sospensione - quale norma di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31502 del 05/12/2018, Rv. 652016 - 01);
• “I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che in tali rapporti non sono riscontrabili gli indici normativi della subordinazione, ma quelli del rapporto di lavoro autonomo "parasubordinato", che rendono irriferibile la prestazione d'opera alla nozione comunitaria di lavoratore ed inapplicabile la direttiva CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977 con riferimento alla riorganizzazione di strutture della P.A. o al trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni, che non costituisce trasferimento ai sensi della direttiva medesima (cfr. C. giust. 26 settembre 2000 in causa C-175/99)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8457 del 13/04/2011, Rv. 616578 - 01).
9 Correlata alla suddetta natura del rapporto di lavoro, è la illustrata piena libertà dei cittadini di scegliere il medico convenzionato di propria fiducia.
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Le considerazioni che precedono risultano assorbenti per il rigetto del ricorso, dovendosi comunque aggiungere, in relazione ai dati numerici allegati dalle parti, che, se alcun diritto al risarcimento del danno potrebbe comunque conseguire Contr con riferimento alle 338 revoche documentate dalla neppure potrebbe ritenersi provato un danno giuridicamente risarcibile con riferimento ai residuali Contr (420-338)=82 pazienti per i quali, invece la non ha allegato di aver provveduto a revoche d'ufficio, considerato che non risulta in atti comprovato che tali pazienti non abbiano, invece, provveduto spontaneamente, nel termine loro assegnato di 30 giorni, a scegliere proprio la nuova pediatra;
e considerato che nello stesso ricorso si dà atto che già nel mese di maggio 2016 (successivo a quello di presa di servizio) alla ricorrente risultavano assegnati comunque n.194 pazienti di cui 170 in età di esclusiva, dunque in numero superiore ai predetti n.82 pazienti.
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In conclusione il ricorso va rigettato.
Stante l'assoluta novità della questione trattata, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 12.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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