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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/2020 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano elettivamente domiciliato in Napoli, via
A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., con indirizzo PEC
t, Email_1
appellante
E
, CP_1 C.F._1
. appellata-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 2.7.2020 l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro – n. 675/2020, pubblicata il 18.6.2020, non notificata, con la quale il GL - ritenendo sussistente un'ipotesi di soccombenza virtuale atteso l'intervenuto pagamento da parte dell'INPS della prestazione dopo la notifica del ricorso – dichiarava cessata la materia del contendere, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese nella misura di € 1.200,00 oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA.
L'appellante si doleva della decisione solo in riferimento al capo della sentenza che lo condannava al pagamento delle spese di lite, evidenziando di avere tempestivamente eccepito il difetto di interesse agire della sig.ra perché, all'atto del deposito del CP_1
ricorso di primo grado (18.9.2019), la stessa aveva già ricevuto il rateo della prestazione di spettanza, atteso che il pagamento era avvenuto a maggio 2019 e quindi entro i 120 gg dalla notifica della documentazione necessaria alla liquidazione (notifica AP 70 avvenuta il
9.4.2019); erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il pagamento fosse avvenuto dopo la notifica del ricorso di primo grado ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
benché regolarmente notiziata dell'appello, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, pur avendo ricevuto CP_1
regolare notifica dell'impugnazione presso il difensore nominato in primo grado, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di porre a carico dell'INPS sul presupposto della soccombenza virtuale ed in particolare perché “….tenuto conto che l'erogazione delle prestazioni è avvenuta in data successiva alla data del ricorso ed il ritardo è imputabile all' Ente che non ha provveduto a corrisponderle in tempo utile le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto, CP_2 come liquidate in dispositivo.”
Nel caso in esame è pacifico che, nonostante la puntuale collaborazione prestata dall'appellante per ottenere il pagamento del dovuto secondo la procedura amministrativa, l'Inps ha pagato solo dopo la notifica del ricorso di primo grado, avviato dopo che erano scaduti i termini amministrativi concessi all' per il pagamento. CP_2
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, prima della proposizione del ricorso l'Ente ha provveduto a versare solo il rateo della prestazione relativa al mese di maggio 2019 ma non gli arretrati che, come correttamente osservato dal Tribunale, sono stati corrisposti dopo la notifica del ricorso.
La Suprema Corte, nella recente sentenza n.2021/22089, ha affermato che “in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'INPS per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”.
Dagli atti emerge che la parte appellata ha notificato l'accertamento sanitario, che l'INPS ha tempestivamente corrisposto il rateo della prestazione ma non gli arretrati che sono stati pagati abbondantemente dopo che erano trascorsi i 120 gg affinché l'Ente potesse provvedere spontaneamente al pagamento e dopo la notifica del ricorso.
Orbene, a parere della Corte, la domanda della era fondata ed in applicazione del CP_1 principio della pacifica soccombenza “virtuale” dell'INPS - che ha corrisposto all'odierna appellata le somme richieste a novembre 2019, così soddisfacendo interamente le pretese dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (15.10.2019), le spese del grado, come ritenuto dal Tribunale, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
Nel caso di specie la domanda introduttiva era fondata e la doglianza non scalfisce la decisione che va, quindi, confermata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata non si provvede sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente