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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2163/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: assegno sociale ex L. 335/1995
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Lucianna Napolitano Bruscino ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 la ricorrente ha esposto di aver presentato in data CP_ CP_ 11.12.2019 domanda all' al fine di ottenere l'erogazione dell'assegno sociale e che l' ha respinto la domanda per mancata allegazione della copia del ricorso relativo alla separazione consensuale, avendo depositato esclusivamente il provvedimento di omologa. Ha rappresentato di essersi separata consensualmente dall'ex coniuge, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Nola nr.
4831/2014, e di aver rinunciato illo tempore all'assegno di mantenimento poiché economicamente indipendente. Ha esposto, altresì, di non percepire attualmente alcun reddito e di versare in stato di bisogno;
di aver presentato ricorso amministrativo in data 18.03.2020, senza però ottenere alcun
Pag. 1 di 5 risconto.
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla CP_ data della domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'istituto convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, ribadendo che sede amministrativa parte ricorrente ha depositato solo il decreto di omologa della separazione consensuale e non anche il relativo ricorso in cui sono indicate le condizioni dell'accordo. Inoltre, ha evidenziato che, rinunciando illo tempore all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ha implicitamente ammesso di non versare in uno stato di bisogno.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti, istruita documentalmente, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, l'art 3 co. 6 della L. 335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo, «il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti».
La Corte di Cassazione, interpretando tale norma, ha stabilito che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010).
Non può, dunque, farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano
«effettivamente percepiti», indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed
Pag. 2 di 5 infruttuosamente) attivato per riscuoterli.
Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Tali principi sono stati affermati di recente dalla Suprema Corte che ha stabilito che «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno». (Cass., nr.
14513/2020).
Ed ancor più recentemente, con la sentenza nr. 24954/2021, la Corte di Cassazione, ribadendo tale principio, ha affermato che «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole».
Si riportano i passaggi della citata sentenza: «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento
e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti
Pag. 3 di 5 gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia
e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cassa., nr. 24954/2021).
Tali principi di diritto sono stati ribaditi nuovamente con la recentissima sentenza della Suprema
Corte nr. 23305/2022 del 26.07.2022 in cui si afferma che “l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato non può equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque non vale ad escludere la configurabilità del predetto requisito”.
E, tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento, dacché l'onere processuale di dimostrare il possesso del suddetto requisito reddituale, determinato in base ai criteri richiesti dalla legge speciale richiamata, grava sulla parte ricorrente.
Tale principio è stato affermato chiaramente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
23477 del 2010 che statuisce: «in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale».
Nonostante i due rinvii concessi (cfr. vernale di udienza dell'11.06.2024 e dell'11.02.2025), parte ricorrente non ha nel presente giudizio assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ordine al rispetto dei limiti reddituali legittimanti la percezione della prestazione assistenziale a carico della collettività; difatti, si è limitata a depositare il decreto di separazione consensuale in cui gli ex coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e il proprio ISEE 2019 e 2020 (cfr. note di trattazione scritta per l'odierna udienza), in luogo dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate come
Pag. 4 di 5 richiesto dal Tribunale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in materia di determinazione del reddito ai fini della individuazione della soglia che consente la ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, va esclusa l'efficacia probatoria delll'ISEE in quanto «L'ISEE (acronimo di "Indicatore della Situazione
Economica Equivalente") è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'ISEE è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale
o previdenziale agevolata (ad esempio il pagamento di buoni mensa, rette d'asilo, tasse 5 scolastiche e universitarie) il reddito di cittadinanza o di emergenza, l'assegno unico per i figli, e tante altre agevolazioni. L'ISEE, dunque, è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il DPR 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata”. (Cass. pen. nr. 46159/ 2021).
La suddetta pronuncia ben può essere richiamata nel caso in esame, atteso che l'art. 3, comma 6, della legge 8.8.95 n. 335 succitato chiarisce come concorrono a determinare i limiti reddituali per il riconoscimento della assegno sociale i redditi “di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” che non figurano pertanto nel documento ISEE a cui non può riconoscersi valenza probatoria in giudizio.
In ogni caso, va comunque rilevato che l'ISEE è un documento di formazione unilaterale da parte del ricorrente e come tale non può costituire prova in giudizio a favore della parte che lo produce, peraltro in via esclusiva.
Spese compensate in ragione della particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI. Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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