Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice rel.-est.
Stefania Muratore Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7310/2023 R.G. promossa
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti dall'avv. Domenico Sapuppo
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
- Resistente contumace–
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/06/2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/Sogg. Nr. 32/2023 del 3/05/2023 emesso dalla Questura di e notificato il 18/05/2023 con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 27/09/2022.
contrario della Commissione Territoriale di Siracusa.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore, ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Con decreto del 02/08/2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione convenuta ha depositato gli atti del procedimento in data 7/02/2025.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che malgrado la CP_1
regolare notifica del ricorso non si è costiutito in giudizio.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al Giudice in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D.lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere», e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n.
20/2023 conv. in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò posto, valutate le informazioni sul paese di origine del ricorrente (NA AS), deve concludersi che ricorrono i presupposti idonei a giustificare il rinnovo della misura protettiva a norma dell'art 19, co.
1.1. TUI in relazione all'art. 5, co. 6 stesso decreto, nonché agli art. 32 della Costituzione Italiana e art. 8 CEDU. Nella specie, la consultazione delle COI più recenti ed accreditate evidenzia come la situazione della sicurezza in NA AS metta in evidenza un instabile livello di sicurezza che caratterizza tutte le regioni del Paese in esame.
Tra l'inizio della 'crisi jihadista' nel 2015 e la fine del 2019 si sono registrati circa 1100 morti in almeno 620 attacchi, secondo quanto riportato dai ricercatori dell'Armed
Conflict Location & Event Data Project. Secondo la stessa fonte, le forze statali hanno ormai perso il controllo di alcune parti del territorio, ora sotto l'egida dei miliziani jihadisti. Si tratta in particolare della provincia settentrionale del Soum. Diversamente i Per_ territori ancora contestati sono quelli di , e , nonché le regioni del Per_1 Per_2
nord, centro nord ed est del Paese.
Nel dicembre 2018, il governo del NA AS ha dichiarato lo stato di emergenza in
14 province appartenenti a sette regioni, comprese le regioni Hauts-Bassins, Boucle du
Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Est, Nord e Sahel. Da febbraio 2018 a febbraio 2019, sono stati segnalati circa 270 attacchi da parte di miliziani in tutto il NA AS. Tra febbraio e agosto 2018, i miliziani hanno condotto circa sette attacchi al mese. Tra settembre 2018 e febbraio 2019, i miliziani hanno condotto una media di 35 attacchi al mese.
Nell'est i gruppi jihadisti si sono alleati con reti criminali preesistenti. Lì, tali gruppi approfittano della libertà di movimento, controllano apertamente e occupano il territorio degli stabilimenti artigianali d'oro, gestendo falsi posti di controllo alla ricerca di personale militare e di sicurezza e di impiegati dello Stato. In questa regione, inoltre, gli assalti sporadici hanno lasciato il posto a regolari attacchi mortali (si veda: D. Eizenga per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), The current state of insecurity in NA AS, 15 Settembre 2019 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/current-state-insecurity-burkina-faso-23840;
J. per Quartz Africa, NA AS has replaced Mali at the epicenter of the CP_2
Sahel's security crisis, 27 Novembre 2019 https://qz.com/africa/1756917/burkina-faso- has-replaced-mali-at-heart-of-sahel-security-crisis/ ; GL TI ST , Map on security incidents in the Sahel region from 1 January to 30 June 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bkf_incidents_securite_sahel_30_ juin_2019.pdf).
Secondo le informazioni pubblicate da UNOCHA risalenti al febbraio 2021, gli ultimi due anni hanno visto un deciso peggioramento della situazione di sicurezza nelle regioni settentrionali e orientali del NA AS (importanti aree dell'Est, Central North,
North, Sahel e Boucle du Mouhoun regions) a causa della presenza di gruppi armati non statali -molti con relazioni importanti con gruppi estremisti o movimenti particolari negli Stati confinanti del Mali e del Nel 2020, l'ICRC ha classificato la situazione Per_4 come un “conflitto armato non internazionale”.
Il conflitto e la violenza hanno causato lo sfollamento di più di un milione di persone in soli due anni e ha lasciato 3,5 milioni di persone in stato di bisogno di assistenza, circa un aumento del 60% da Gennaio 2020 al Gennaio 2021. Più di 1,5 milioni di persone si trovano in stato di bisogno di protezione nel 2021. Più di 1/3 dei minori sono a rischio di reclutamento forzato dai gruppi armati, lavoro forzato e un altro aspetto rilevante per il bisogno di protezione prevede che 1% di bambini sfollati (IDP) sono non accompagnati. Le donne e le ragazze, che rappresentano circa il 54% degli sfollati, sono esposte ad un rischio maggiore rappresentato dalla violenza sessuale e di genere dai gruppi armati.
Nel febbraio 2021, Humanitarian Response (HRP) ha stimato che 3,5 milioni hanno necessità di assistenza umanitaria in sei regioni prioritarie, rispetto ai 2,2 milioni di persone registrate nel gennaio 2020. Il peggioramento della situazione di insicurezza ha causato una crisi con aumento di sfollati senza precedenti, che al momento interessa tutte e 13 le regioni del NA AS: il numero di sfollati è aumentato da 87.000 nel gennaio 2019 a più di un milione nel dicembre 2020. Il NA AS sta ospitando anche circa 19.400 rifugiati e richiedenti asilo, la maggioranza dei quali provenienti dal
Mali (si veda: UNOCHA, NA AS – Situation Report, Last updated: 1 February
2021. Disponibile al link: https://reports.unocha.org/en/country/burkina-faso/).
Il rapporto mondiale 2022 sul NA AS ha riportato che nel corso del 2021, c'è stato un marcato deterioramento della situazione dei diritti umani e della sicurezza del
NA AS, con l'aumento degli attacchi e delle atrocità da parte di gruppi islamisti armati, le uccisioni illegali da parte delle forze di sicurezza statali e delle milizie filogovernative durante le operazioni antiterrorismo e la situazione umanitaria è peggiorata. Il governo del presidente eletto nel novembre 2020 per Persona_5
un secondo mandato, ha lottato nel corso del 2021 per affrontare le crisi sovrapposte. Le violenze, tra cui il massacro di giugno di oltre 135 civili a , il singolo attacco più Per_6
mortale nel paese dallo scoppio del conflitto armato nel 2016, hanno portato a manifestazioni che chiedevano la fine dello spargimento di sangue. Diversi attivisti e membri dell'opposizione politica sono stati interrogati o detenuti dopo aver criticato la risposta del governo alla crescente insicurezza. Ci sono stati scarsi progressi nel fornire giustizia per le presunte uccisioni di centinaia di sospetti durante le passate operazioni delle forze di sicurezza, anche se si sono svolti alcuni processi per crimini da parte di presunti combattenti islamisti. Le istituzioni dello Stato di diritto sono rimaste deboli;
tuttavia, il governo ha adottato misure per ridurre il numero di sospetti in detenzione preventiva. Gli attacchi dei gruppi armati hanno causato la fuga dalle loro case di oltre
237.000 persone nel 2021, portando il numero totale di sfollati interni dal 2016 a oltre
1,4 milioni, ovvero il 6% della popolazione. Il governo ha lottato per prendersi cura del crescente numero di sfollati. Una legge del 2019 che criminalizza alcuni aspetti del giornalismo sulle operazioni delle forze di sicurezza ha smorzato la libertà dei media, con i giornalisti riluttanti a riferire sulle accuse di abusi da parte delle forze filo- governative. Il governo ha attuato un divieto di fatto sulle visite dei giornalisti nei campi per sfollati interni e ha fatto pressione su giornalisti e vittime per aver riferito di accuse di sesso in cambio di aiuti umanitari. I partner internazionali del NA AS, tra cui l'Unione Europea, la Francia, le Nazioni Unite e gli Stati Uniti, hanno prontamente denunciato gli abusi da parte dei gruppi armati islamisti, ma sono stati in gran parte riluttanti a denunciare o spingere per indagini su quelli da parte delle forze filo- governative. Sugli abusi da parte dei gruppi armati islamisti, il rapporto mondiale 2022 riporta che i gruppi armati islamisti alleati di e dello Stato islamico (ISIS) nel CP_3
Grande Sahara hanno ucciso oltre 350 civili. La loro presenza e gli attacchi contro obiettivi militari e civili si sono espansi dal nord e dall'est del NA AS al sud e all'ovest. I loro attacchi hanno preso di mira in gran parte le comunità che avevano formato gruppi locali di protezione civile. Il 1 ° novembre, islamisti armati hanno ucciso circa 10 civili del villaggio di Dambam mentre si dirigevano verso un mercato locale vicino al confine con il Il 18 agosto, islamisti armati hanno teso un'imboscata a Per_4
un convoglio di commercianti vicino ad Arbinda, nel nord del NA AS, uccidendo
59 civili e numerosi membri delle forze di sicurezza filogovernative. Il 4 e 5 giugno, hanno ucciso almeno 137 civili durante un attacco al villaggio di , nel nord del Per_6
NA AS. Il 3 maggio, combattenti islamici armati hanno ucciso 30 abitanti del villaggio durante un attacco al villaggio di Kodyel. Il 26 aprile, hanno teso un'imboscata a una pattuglia anti-bracconaggio, uccidendo due giornalisti spagnoli e un ambientalista irlandese. Durante un attacco separato lo stesso giorno, islamisti armati hanno ucciso 18 abitanti del villaggio nel villaggio settentrionale di Yattakou. Tra febbraio e maggio, hanno ucciso almeno 30 civili nella provincia settentrionale di , compresi i Per_1
commercianti mentre si recavano a un mercato a febbraio, e 15 durante un battesimo a maggio. Nel corso del 2021, gruppi islamisti armati hanno rapito decine di civili da villaggi, veicoli pubblici e campi di sfollamento. Le vittime includevano operatori religiosi e sanitari, capi villaggio, commercianti e sfollati. Molti dei rapiti, tra cui un sacerdote, sono stati successivamente uccisi, mentre almeno 27 abitanti del villaggio rapiti da veicoli pubblici tra le città di Dablo e a giugno e luglio non sono Parte_2
stati presi in considerazione al momento della scrittura. I combattenti del gruppo islamista hanno anche bruciato villaggi, mercati e aziende;
rapito e violentato decine di donne;
hanno imposto la loro versione della Sharia (legge islamica) attraverso tribunali che non hanno aderito agli standard internazionali di un processo equo;
e ha impedito agli agricoltori di accedere ai loro campi.
(https://www.ecoi.net/en/document/2066545.html) https://www.hrw.org/world- report/2022/country-chapters/burkina-faso.
Le fonti più recenti confermano il continuo peggioramento della situazione sia in termini di diffusione del conflitto, sia di numero di vittime.
Infatti, continua la diffusione del conflitto a nuove regioni, come già rilevato a partire dalla seconda metà del 2022. Le regioni frontaliere del Paese sono particolarmente soggette alla violenza armata, causata dalle crescenti attività dei gruppi armati non statali e dal moltiplicarsi delle operazioni in risposta, miranti a migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio.
Dall'ultimo trimestre del 2022, le violazioni documentate dei diritti umani sono costantemente aumentate, in particolare dopo il reclutamento di oltre 80.000 nuovi
Volontari per la Difesa della Patria associati alle forze di difesa e sicurezza. Questo massiccio arruolamento ha portato a un'escalation di attacchi, in particolare ai villaggi e alle comunità di origine dei volontari. I volontari sono stati comunque identificati come autori di violazioni contro le popolazioni civili, compresa la violenza di genere sulle donne e contro uomini sospettati di complicità e/o di appartenenza ai gruppi armati non statali1.
Ad aprile 2023 le autorità burkinabé hanno annunciato una “mobilitazione generale” dei militari nel dichiarato tentativo di ridurre la diffusione della violenza e di riconquistare il territorio perduto a favore dei gruppi islamisti armati. Il 20 aprile almeno 150 civili, prevalentemente appartenenti al gruppo etnico sarebbero stati uccisi dalle forze Per_7 di sicurezza burkinabé in quello che è stato probabilmente l'incidente peggiore contro i civili da quando è iniziata la crisi2.
Secondo un comunicato stampa, lo stato di emergenza, in vigore da marzo in otto delle tredici regioni del NA AS, è stato prorogato di sei mesi dall'Assemblea legislativa transitoria. Secondo l'Agence France Presse il disegno di legge è stato adottato all'unanimità dal parlamento transitorio del NA AS. Lo stato di emergenza è entrato in vigore dal 29 aprile a mezzanotte fino al 29 ottobre alle 23:59. Per far fronte a questa situazione, il governo ha quindi deciso di estendere lo stato di emergenza dallo scorso marzo a 22 province sparse in 8 regioni, ovvero quasi la metà del territorio del
NA AS3.
I principali incidenti rilevati nel 2023 sono legati alla violenza di genere, attacchi al diritto di proprietà, attacchi al diritto alla vita, nonché attacchi alla libertà e alla sicurezza della persona (rapimenti). Questi incidenti sono al tempo stesso causa e conseguenza dell'inasprimento degli sfollamenti forzati. Gli attacchi e i timori di attacchi da parte dei gruppi armati non statali sono le ragioni principali degli sfollamenti interni e transfrontalieri4.
Il rischio di esplosioni è aumentato nei mesi di maggio e giugno 2023. I dati raccolti indicano che in questi due mesi il numero di morti e mutilazioni causate da ordigni esplosivi improvvisati è due volte superiore rispetto al periodo gennaio-aprile 2023. Il pericolo di esplosioni ha un'incidenza maggiore nelle regioni frontaliere tra NA
AS e Mali (Boucle du Mouhoun, Nord, Sahel) e tra NA AS e (Est, Sahel). Per_4
I recenti sviluppi in materia di sicurezza hanno profondamente influenzato le dinamiche del conflitto, in quanto blocchi, sfollamenti forzati, discriminazione e stigmatizzazione rimangono minacce attuali.
Nei mesi di maggio e giugno 2023, una delle comunità a rischio è diventata bersaglio di tensioni e atti violenti, tra cui aggressioni fisiche e verbali, rapimenti e omicidi mirati.
Nella regione settentrionale del NA AS, al confine con il Mali, questi incidenti hanno portato allo sfollamento di oltre 550 civili a Ouahigouya, la capitale della regione. Questi eventi hanno richiesto l'intervento delle forze di difesa e sicurezza
(FDS), nonché delle autorità locali, per mettere in sicurezza i civili e i loro averi.
Il numero di incidenti di protezione documentati nei mesi di maggio e giugno è aumentato del 250% rispetto a marzo/aprile 2023. Durante il periodo di riferimento, il numero di incidenti di protezione documentati nelle regioni di confine tra il NA
AS e i Paesi costieri è aumentato del 138%, in particolare nelle regioni al confine con (+860%)5. Controparte_4
Per_ Il gruppo al wa al (JNIM) sta probabilmente Persona_8 Per_10
consolidando il proprio controllo sulle aree rurali del NA AS sud-orientale. Il gruppo sta probabilmente utilizzando queste nuove basi per aumentare le proprie attività nelle regioni limitrofe del NA AS e negli stati costieri6.
I parchi e le foreste sono diventati stazioni di passaggio per i gruppi jihadisti che cercano di spostarsi a sud dal Sahel verso la costa dell'Africa occidentale. Gli Stati del
Sahel e i loro vicini costieri hanno designato milioni di ettari come riserve naturali per proteggere la fauna selvatica, prevenire la desertificazione, sviluppare un'economia verde locale e, più recentemente, contribuire agli sforzi globali per salvaguardare la biodiversità e l'equilibrio ecologico. Negli ultimi anni, i gruppi islamisti hanno invaso molte di queste aree protette. Parchi e foreste offrono nascondigli lontani dalla portata delle forze di sicurezza, dove i militanti possono reclutare combattenti tra gli abitanti della zona e pianificare attacchi su nuovi territori7.
Da rilevare, inoltre, è la conclusione delle operazioni dell'esercito francese in NA
AS a febbraio8, dopo la richiesta del Paese di ritirare le truppe9.
Si deve quindi concludere che, con riferimento al Paese di origine del ricorrente, la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia tale da realizzare una minaccia in grado di mettere in pericolo per ciò stesso la vita, l'incolumità personale, la libertà e la dignità dell'odierno ricorrente ove dovesse essere forzosamente rimpatriato verso il paese d'origine.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorrente, presenta dunque un profilo di vulnerabilità oggettiva per la quale sussiste un divieto assoluto di non respingimento
(“no refoulement”), in quanto la sua espulsione risulterebbe non conforme agli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del
D. Lgs. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130/2020, in relazione all'art. 5, co. 6, stesso decreto, posto che in caso di rientro nel paese di origine sarebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Ricorrono ulteriori presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo al ricorrente, tenuto conto dell'apprezzabile percorso di integrazione socioeconomica che lo stesso ha maturato evincibile dalla documentazione lavorativa in atti: denuncia di rapporto di lavoro domestico per contratto di lavoro a tempo determinato dal 28/04/2023 al 31/10/2023; estratto conto previdenziale relativo a rapporto di lavoro dipendente part-time dal 21/02/2022 al
25/10/2022; buste paga relative ai mesi di giugno, luglio, agosto 2022; unilav 2022 per rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore della metalmeccanica;
buste paga relative ai mesi di giugno luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e di gennaio, marzo e maggio 2024; unilav 2023 relativo a contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore dell'edilizia. A ulteriore riprova del processo di integrazione sul territorio, la difesa ha depositato due contratti di locazione per immobile ad uso abitativo e certificazione di italiano livello A2 conseguita il 15/06/2023.
Il rientro forzato nel Paese di origine rappresenterebbe pertanto uno svilimento del percorso di inclusione sociale portato avanti dal ricorrente, con “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7310/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs
286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Luca Perilli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Projet 21, Note de monitoring de protection, Janvier – Février 2023, 13 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2089206/P21_Note+de+TI_no01_2023_0102.pdf, pag. 3.
2 GL Centre for Responsibility to Protect, R2P Monitor- Issue 66, 01 settembre 2023, https://reliefweb.int/attachments/9f79cf94-f481-4a5e-8ff4-8095ad1a0e84/GCR2P_Monitor_Sept2023_Final.pdf.
3 RFI, Le NA AS prolonge de six mois l'état d'urgence dans huit régions, 15 maggio 2023, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230513-le-burkina-faso-prolonge-de-six-mois-l-%C3%A9tat-d-urgence-dans-huit- r%C3%A9gions.
4 Projet 21, Note de monitoring de protection, Janvier – Février 2023, 13 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2089206/P21_Note+de+TI_no01_2023_0102.pdf, pag. 3.
5 Project 21, TI Monotoring Note May-June 2023, 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2096489/P21_TI+Monitoring+Note_no3_2023_0506_EN.pdf.
6 ISW, Institute for the study of War, Salafi-Jihadi Movement Weekly Update, February 22, 2023, 24 febbraio 2023, https://understandingwar.org/backgrounder/salafi-jihadi-movement-weekly-update-february-22-2023.
7 International Crisis Group, Containing Militancy in West Africa's Park W, 26 gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso-niger-benin/310-containing-militancy-west-africas-park-w.
8 France24, French army officially ends operations in NA AS, 20 febbraio 2023, https://www.france24.com/en/africa/20230220-french-army-officially-ends-operations-in-burkina-faso.
9 BBC, NA AS unrest: France agrees to pull its troops out, 26 gennaio 2023, https://www.bbc.com/news/world-africa- 64397730.