Articolo 2 della Legge 25 luglio 1952, n. 1076
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 agosto 1952
Art. 2.
Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge verra' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio finanziario 1951-1952 ed agli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 22 agosto 1952