Art. 2.
Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge verra' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio finanziario 1951-1952 ed agli esercizi successivi.
Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge verra' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio finanziario 1951-1952 ed agli esercizi successivi.