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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2023 del R.G. a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Raffaele Auricchio e Vito Palmeri, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n. 20
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano CP_1 dell'Avvocatura Interna dell'Ente, con il quale elett.te domicilia Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2/3/2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n.371 2022 00185382 65 000, notificato il 26/1/2023, con il quale l' aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione CP_1
Commercianti per gli anni dal 2016 al 2021, quantificando la propria pretesa in complessivi euro 9.405,65.
Con l'atto di opposizione l'istante chiedeva di accertare, alla luce di varie argomentazioni in fatto e in diritto, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente annullamento dello stesso, deducendo, in particolare, di non aver più svolto, a partire dal 2015, attività commerciale per la società di persone “
[...]
”. Controparte_2 CP_3
L si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto con CP_1 varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
Il ricorrente, già socio collettivista della società suindicata, ha impugnato l'avviso di addebito di cui sopra, emesso per mancato pagamento contributi gestione commercianti, asserendone l'illegittimità, per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che la società suindicata era stata cancellata dal Registro delle Imprese a partire da novembre del 2015, come comprovato dalla visura camerale ordinaria CCIA – Napoli, dalla visura ordinaria CCIA
Frosinone Latina, e dalla comunicazione dello stesso di cancellazione d'impresa CP_1 del novembre 2015 (cfr. documentazione in atti).
L'istante, inoltre, ha dedotto e documentato di essersi trasferito a Londra già a partire dal mese di ottobre del 2015, e di aver svolto, a partire da tale epoca, lavoro subordinato presso l'azienda “Walton Hospitality LTD t/a Totò”; a sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente ha prodotto la busta paga relativa al mese di novembre 2015 rilasciatagli dal datore di lavoro, nonché le certificazioni dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero negli anni compresi tra il 2015 e il 2021 (cfr. documentazione in atti).
A fronte di tale documentazione, oggettivamente idonea a dimostrare sia la cessazione dell'attività di impresa, sia lo svolgimento , da parte del ricorrente, di un'attività incompatibile con quella commerciale nel territorio italiano, l' non ha CP_1 fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare le allegazioni attoree.
Osserva il Giudicante che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma
1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
La prova della ricorrenza delle condizioni dell'art. 29 l. n. 160/1975 per l'iscrizione alla
Gestione commercianti e l'insorgenza del relativo obbligo contributivo spetta all'Ente previdenziale che rivendica il credito portato dall'avviso opposto.
Resta quindi fermo l'onere della prova in capo all'Istituto previdenziale, attore sostanziale.
Nel caso di specie, l non ha in alcun modo provato lo svolgimento di attività CP_1 commerciale, da parte del ricorrente nel periodo oggetto di causa, mentre l'istante ha dimostrato, attraverso documentazione attendibile e univoca, di aver prestato un'attività di tutt'altro genere. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere accolta, e va, pertanto, annullato l'avviso di addebito opposto.
Per il principio della soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 2/3/2023 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
2. dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, che, per l'effetto, annulla;
3. dichiara che, con riferimento alla pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito opposto, nulla è dovuto all' a titolo di contributi alla gestione CP_1 commercianti;
4. condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3500,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di Contributo unificato Così deciso in Torre Annunziata il 21/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2023 del R.G. a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Raffaele Auricchio e Vito Palmeri, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n. 20
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano CP_1 dell'Avvocatura Interna dell'Ente, con il quale elett.te domicilia Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2/3/2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n.371 2022 00185382 65 000, notificato il 26/1/2023, con il quale l' aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione CP_1
Commercianti per gli anni dal 2016 al 2021, quantificando la propria pretesa in complessivi euro 9.405,65.
Con l'atto di opposizione l'istante chiedeva di accertare, alla luce di varie argomentazioni in fatto e in diritto, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente annullamento dello stesso, deducendo, in particolare, di non aver più svolto, a partire dal 2015, attività commerciale per la società di persone “
[...]
”. Controparte_2 CP_3
L si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto con CP_1 varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
Il ricorrente, già socio collettivista della società suindicata, ha impugnato l'avviso di addebito di cui sopra, emesso per mancato pagamento contributi gestione commercianti, asserendone l'illegittimità, per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che la società suindicata era stata cancellata dal Registro delle Imprese a partire da novembre del 2015, come comprovato dalla visura camerale ordinaria CCIA – Napoli, dalla visura ordinaria CCIA
Frosinone Latina, e dalla comunicazione dello stesso di cancellazione d'impresa CP_1 del novembre 2015 (cfr. documentazione in atti).
L'istante, inoltre, ha dedotto e documentato di essersi trasferito a Londra già a partire dal mese di ottobre del 2015, e di aver svolto, a partire da tale epoca, lavoro subordinato presso l'azienda “Walton Hospitality LTD t/a Totò”; a sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente ha prodotto la busta paga relativa al mese di novembre 2015 rilasciatagli dal datore di lavoro, nonché le certificazioni dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero negli anni compresi tra il 2015 e il 2021 (cfr. documentazione in atti).
A fronte di tale documentazione, oggettivamente idonea a dimostrare sia la cessazione dell'attività di impresa, sia lo svolgimento , da parte del ricorrente, di un'attività incompatibile con quella commerciale nel territorio italiano, l' non ha CP_1 fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare le allegazioni attoree.
Osserva il Giudicante che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma
1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
La prova della ricorrenza delle condizioni dell'art. 29 l. n. 160/1975 per l'iscrizione alla
Gestione commercianti e l'insorgenza del relativo obbligo contributivo spetta all'Ente previdenziale che rivendica il credito portato dall'avviso opposto.
Resta quindi fermo l'onere della prova in capo all'Istituto previdenziale, attore sostanziale.
Nel caso di specie, l non ha in alcun modo provato lo svolgimento di attività CP_1 commerciale, da parte del ricorrente nel periodo oggetto di causa, mentre l'istante ha dimostrato, attraverso documentazione attendibile e univoca, di aver prestato un'attività di tutt'altro genere. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere accolta, e va, pertanto, annullato l'avviso di addebito opposto.
Per il principio della soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 2/3/2023 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
2. dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, che, per l'effetto, annulla;
3. dichiara che, con riferimento alla pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito opposto, nulla è dovuto all' a titolo di contributi alla gestione CP_1 commercianti;
4. condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3500,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di Contributo unificato Così deciso in Torre Annunziata il 21/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco