Articolo 1 della Legge 12 agosto 1982, n. 569
Articolo 2
Versione
20 agosto 1982
>
Versione
21 novembre 1987
>
Versione
8 marzo 1989
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337 , di attuazione dell' articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
((La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1a gennaio 1989".
Entrata in vigore il 8 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente