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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 202378572013042091347070 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 13.3.2024, depositato in data 9.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 202378572013042091347070, notificata in data 13.1.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.744,20, per TARI anno d'imposta 2013, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato
Il Comune di Belpasso ha contestato le eccezioni di parte, producendo la copia della relata dell'avviso di accertamento, e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il promo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto successivo, e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso del quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, a fronte di tale eccezione, il Comune ha prodotto la copia della relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato consegnato, dal messo notificatore del
Comune, in data 8 febbraio 2019, alla sig.ra Nominativo_2 qualificatasi come madre del destinatario. Manca agli atti, però, la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'accertamento, nella specie il ricorrente, prevista dall'art 60 lett. b-bis) del
DPR 600/73, per cui il procedimento notificatorio non sì è perfezionato e, quindi,
l'eccezione è fondata e, conseguentemente, l'ingiunzione impugnata va annullata.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Condanna il Comune di Belpasso al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessi €. 400,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore, così come richiesto.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
UN AT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 202378572013042091347070 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 13.3.2024, depositato in data 9.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 202378572013042091347070, notificata in data 13.1.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.744,20, per TARI anno d'imposta 2013, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato
Il Comune di Belpasso ha contestato le eccezioni di parte, producendo la copia della relata dell'avviso di accertamento, e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il promo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto successivo, e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso del quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, a fronte di tale eccezione, il Comune ha prodotto la copia della relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato consegnato, dal messo notificatore del
Comune, in data 8 febbraio 2019, alla sig.ra Nominativo_2 qualificatasi come madre del destinatario. Manca agli atti, però, la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'accertamento, nella specie il ricorrente, prevista dall'art 60 lett. b-bis) del
DPR 600/73, per cui il procedimento notificatorio non sì è perfezionato e, quindi,
l'eccezione è fondata e, conseguentemente, l'ingiunzione impugnata va annullata.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Condanna il Comune di Belpasso al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessi €. 400,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore, così come richiesto.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
UN AT