Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 2004
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riscatto di fondo rustico, il termine di un anno decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita ha natura perentoria e non ordinatoria e prescinde, quindi, dai motivi che in concreto abbiano determinato l'effetto preclusivo connesso al suo inutile spirare. La circostanza poi che la compravendita sia subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva non vale a spostare l'inizio del termine di decadenza per l'esercizio del riscatto, che è legato esclusivamente alla stipulazione di un contratto di compravendita completo nei suoi elementi essenziali e trascritto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 2004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2004
    Data del deposito : 9 marzo 1999

    Testo completo