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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/01/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
950/2023 R.G. con modalità virtuali ex art. 127 bis c.p.c.
Il Giudice dà atto che risulta regolarmente comunicato dalla Cancelleria il provvedimento con cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza da tenersi con modalità virtuali e che non sono stati comunicati impedimenti di sorta.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LUCA AMEDEO MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. AGNESE LAUSDEI in sostituzione dell'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa, confermando il regolare funzionamento dell'applicativo.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 950/2023 R.G.
TRA
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Luca Amedeo Martino
OPPONENTE
CONTRO
c.f. e p.i. ) con sede legale in Roma - V.le Controparte_1 P.IVA_2
Regina Margherita 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24 luglio 2023 nella qualità Parte_2 di legale rappresentante di proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €
15.942,31 – oltre interessi e spese – in favore di a titolo di Controparte_1 corrispettivo non pagato per la somministrazione di energia.
Fissata l'udienza di comparizione (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 13
2 novembre 2023, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
2. – L'opposizione è inammissibile. ha contestato l'altrui pretesa nelle forme del Parte_1 procedimento semplificato di cognizione e, dunque, con ricorso.
Tuttavia, sebbene nelle cause in cui il Tribunale decida in composizione monocratica la domanda può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato, all'esito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 la formulazione letterale dell'art. 645 c.p.c. è rimasta invariata e, pertanto, l'opposizione deve continuare a proporsi
“con atto di citazione” e il giudizio deve svolgersi “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”.
Beninteso, l'introduzione del giudizio con un atto avente forma diversa da quella stabilita dalla legge non impedisce ex se l'esame della domanda.
Nondimeno è ius receptum che l'errore sulla forma dell'atto iniziale, al fine del prodursi degli effetti sostanziali e processuali, va comunque valutato in forza dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.).
Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo per impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (v. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica (v. da ultimo Cass., S.U., n. 927/2022 e, più in generale, sul principio di conversione degli effetti dell'atto cfr. Cass., S.U., n. 2907/2014; Cass., S.U., n. 22848/2013; Cass.,
S.U., n. 21675/2013; Cass., S.U., n. 2714/1991).
Nel caso di specie, l'opposta ha evidenziato – e controparte non ha tempestivamente contestato (la parte interessata infatti non ha depositato note
3 scritte entro l'11 gennaio 2024) – che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14 giugno 2023 e che l'atto di opposizione è stato depositato il 24 luglio 2023, i.e. il 40° giorno (come, peraltro, verificabile anche dallo storico del fascicolo telematico).
Risulta altresì che il ricorso e l'atto introduttivo sono stati notificati il 23 agosto
2023. Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il rapporto processuale si è validamente instaurato trascorsi 70 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio e, dunque, ben oltre il termine sancito dall'art. 641 c.p.c. a pena di decadenza.
Né, beninteso, su tale profilo può incidere in alcun modo la fissazione dell'udienza da parte del giudice designato con la conseguente necessità di notificare ricorso e decreto e ciò perché, una volta iscritta a ruolo la causa, occorre provocare la vocatio in ius di controparte nelle forme del rito originariamente scelto.
Inoltre, non vertendosi in alcuna delle materie disciplinate dal d. lgs. n. 150/2011 non può trovare applicazione l'art. 4, comma 5, che consente la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (v. Cass., S.U., n. 758/2022).
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000, in virtù della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 950/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 245/2023 emesso da questo Tribunale il 6 giugno 2023 (e depositato il
7 giugno 2023);
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 gennaio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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