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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1766/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Federica Ballarin e Francesca Patron)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Roberta Sorrentino e Matteo D'Angelo) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 28.05.2000 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2000, parte II^, Serie A, n. 38;
- che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 03.02.2007) e (01.10.2008); Per_1 Per_2
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 29.09.2022 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 06.10.2022 (CRON. 12638/2022 – RGN 5678/2022);
pagina 1 di 4 hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia il 28.05.2020 tra e , trascritto al registro degli atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Venezia, Atto N. 38 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di VENEZIA (VE) -Ufficio 8;
2) la figlia minore , resta affidata ad entrambi i coniugi, secondo l'istituto dell'affido Persona_3 condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e avrà collocazione prevalente, unitamente al figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, presso la madre, Per_1 sig.ra , con diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: a) un fine Parte_1 settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi della stessa, previo accordo (anche telefonico e circa un giorno prima) con la NO Pt_1
, dal sabato all'uscita di scuola, alla domenica sera, sino alle 19.00; b) il mercoledì di ogni
[...] settimana, starà con il padre dall'uscita da scuola alla cena e potrà pernottare dal padre, compatibilmente con i suoi impegni scolastico- ricreativi c) metà delle festività natalizie e pasquali (con tale espressione intendendosi l'intero periodo di festività scolastica), con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima (se sarà col padre il Per_2 giorno di Natale, starà con la madre a S. Silvestro e viceversa;
se rimarrà col padre a Pasqua, starà con la madre a Pasquetta e viceversa;
in linea di massima si cercherà di alternare Pasqua e Natale); Durante le ferie estive due/tre settimane anche frazionate, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno, precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura, con oneri a proprio carico;
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
3) il padre si obbliga a versare alla NO , a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli, e l'importo di € 1.750,00 (€ 875,00 per ogni figlio) mensili Per_2 Per_1 rivalutabile annualmente ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno e da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 10 di ogni mese;
4)I genitori contribuiranno in ragione del 70%, il sig. e del 30%,la la sig.ra Parte_2 Pt_1
, alle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, così come previsto dal
[...] protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
5) le parti convengono che gli assegni per il nucleo familiare siano devoluti alla sig.ra Pt_1
; le detrazioni fiscali spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra
[...] Parte_1
;
[...]
6) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica (cfr. doc.5 e doc.6);
pagina 2 di 4 7) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 20.000,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di regolazione dei reciproci rapporti economicopatrimoniali discendenti dalla separazione, somma che verrà versata all'atto di maturazione e percezione del trattamento di fine rapporto da parte del sig. ; Parte_2
8) il sig. si impegna a trasferire e cedere alla moglie, che accetta, la piena Parte_2 proprietà della sua quota pari al 50% delle porzioni immobiliari, qui di seguito descritte, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia – Mestre via Volturno n. 3/5 e precisamente: appartamento posto al piano terzo, a destra salendo le scale, con annessa soffitta al piano quarto o sottotetto e con pertinenziale garage al piano interrato.
Dette porzioni immobiliari sono rappresentate al Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia, al Foglio 135, zona censuaria 9, rispettivamente: particella 2448, sub 6, Via Volturno 3, piano 3, Categoria A/2, classe 5, consistenza vani 8, superficie catastale mq 148, rendita catastale Euro 1.436,99; particella 2451, sub 14, Via Volturno n.5, piano S1, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 23, superficie catastale mq 26, rendita catastale Euro 223,57;
Per una migliore identificazione del compendio immobiliare in oggetto, della sua consistenza e confinazione, le parti fanno espresso riferimento anche ai fini del vigente art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 alle planimetrie regolarmente depositate in Catasto.
Il trasferimento della quota avverrà avanti al Notaio Dott. entro il 30.12.2025 e le spese Per_4 notarili saranno suddivise al 50% tra le parti;
il sig. si impegna a trasferire la Parte_2 propria residenza ove meglio creda entro tale data, consegnando, sempre entro tale data, le copie in suo possesso delle chiavi di accesso dell'immobile alla sig.ra . Parte_1
Si precisa che detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed usufruisce dei benefici e delle esenzioni fiscali di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74;
9) Il sig. si impegna a continuare a versare personalmente i ratei di mutuo contratto con Parte_2
Credit Agricole Friuladria spa per il suo acquisto, fino ad estinzione completa con rinuncia a pretendere alcunché dalla NO - ovvero fino all'eventuale successiva Parte_1 alienazione dell'immobile - ; le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile verranno sostenute dalla NO , mentre le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le Parte_1 parti, verranno comunque ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e ciò fino alla completa estinzione del mutuo.
10) il sig. si impegna altresì a mantenere le polizze casa, vita e infortunio, accese in Parte_2 occasione dell'acquisto della stessa e a garanzia del mutuo ipotecario, fino a completa estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, nonché a mantenere quale beneficiaria delle stesse, la sig.ra . Parte_1
11) la sig.ra si impegna a non vendere o locare l'immobile sito in Mestre Parte_1
– Venezia, Via Volturno n. 3 fino al compimento dei 25 anni di entrambi i figli, e , salvo Per_1 Per_2 il consenso del sig. prima di tale termine. Parte_2
pagina 3 di 4 In caso di impossibilità del sig. , per incapacità fisica o mentale, a prestare il Parte_2 consenso prima di tale termine la sig.ra potrà decidere autonomamente. Parte_1
12) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativamente a .”. Per_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 11.11.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 28.05.2000 a Venezia (VE), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 38, anno 2000 del Comune di Venezia (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1766/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Federica Ballarin e Francesca Patron)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Roberta Sorrentino e Matteo D'Angelo) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 28.05.2000 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2000, parte II^, Serie A, n. 38;
- che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 03.02.2007) e (01.10.2008); Per_1 Per_2
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 29.09.2022 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 06.10.2022 (CRON. 12638/2022 – RGN 5678/2022);
pagina 1 di 4 hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia il 28.05.2020 tra e , trascritto al registro degli atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Venezia, Atto N. 38 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di VENEZIA (VE) -Ufficio 8;
2) la figlia minore , resta affidata ad entrambi i coniugi, secondo l'istituto dell'affido Persona_3 condiviso, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e avrà collocazione prevalente, unitamente al figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, presso la madre, Per_1 sig.ra , con diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: a) un fine Parte_1 settimana a settimane alterne, che sia comunque compatibile con gli impegni scolastico-ricreativi della stessa, previo accordo (anche telefonico e circa un giorno prima) con la NO Pt_1
, dal sabato all'uscita di scuola, alla domenica sera, sino alle 19.00; b) il mercoledì di ogni
[...] settimana, starà con il padre dall'uscita da scuola alla cena e potrà pernottare dal padre, compatibilmente con i suoi impegni scolastico- ricreativi c) metà delle festività natalizie e pasquali (con tale espressione intendendosi l'intero periodo di festività scolastica), con ciascun genitore secondo accordi da definirsi tra i genitori almeno tre settimane prima (se sarà col padre il Per_2 giorno di Natale, starà con la madre a S. Silvestro e viceversa;
se rimarrà col padre a Pasqua, starà con la madre a Pasquetta e viceversa;
in linea di massima si cercherà di alternare Pasqua e Natale); Durante le ferie estive due/tre settimane anche frazionate, in periodi da concordare tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno, precisandosi che ogni genitore avrà autonomia nel decidere i luoghi della villeggiatura, con oneri a proprio carico;
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, impegnandosi nella reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni;
3) il padre si obbliga a versare alla NO , a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli, e l'importo di € 1.750,00 (€ 875,00 per ogni figlio) mensili Per_2 Per_1 rivalutabile annualmente ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno e da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 10 di ogni mese;
4)I genitori contribuiranno in ragione del 70%, il sig. e del 30%,la la sig.ra Parte_2 Pt_1
, alle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, così come previsto dal
[...] protocollo adottato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
5) le parti convengono che gli assegni per il nucleo familiare siano devoluti alla sig.ra Pt_1
; le detrazioni fiscali spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra
[...] Parte_1
;
[...]
6) nulla è chiesto e dovuto dai coniugi a titolo di contributo al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica (cfr. doc.5 e doc.6);
pagina 2 di 4 7) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 20.000,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di regolazione dei reciproci rapporti economicopatrimoniali discendenti dalla separazione, somma che verrà versata all'atto di maturazione e percezione del trattamento di fine rapporto da parte del sig. ; Parte_2
8) il sig. si impegna a trasferire e cedere alla moglie, che accetta, la piena Parte_2 proprietà della sua quota pari al 50% delle porzioni immobiliari, qui di seguito descritte, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia – Mestre via Volturno n. 3/5 e precisamente: appartamento posto al piano terzo, a destra salendo le scale, con annessa soffitta al piano quarto o sottotetto e con pertinenziale garage al piano interrato.
Dette porzioni immobiliari sono rappresentate al Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia, al Foglio 135, zona censuaria 9, rispettivamente: particella 2448, sub 6, Via Volturno 3, piano 3, Categoria A/2, classe 5, consistenza vani 8, superficie catastale mq 148, rendita catastale Euro 1.436,99; particella 2451, sub 14, Via Volturno n.5, piano S1, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 23, superficie catastale mq 26, rendita catastale Euro 223,57;
Per una migliore identificazione del compendio immobiliare in oggetto, della sua consistenza e confinazione, le parti fanno espresso riferimento anche ai fini del vigente art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 alle planimetrie regolarmente depositate in Catasto.
Il trasferimento della quota avverrà avanti al Notaio Dott. entro il 30.12.2025 e le spese Per_4 notarili saranno suddivise al 50% tra le parti;
il sig. si impegna a trasferire la Parte_2 propria residenza ove meglio creda entro tale data, consegnando, sempre entro tale data, le copie in suo possesso delle chiavi di accesso dell'immobile alla sig.ra . Parte_1
Si precisa che detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed usufruisce dei benefici e delle esenzioni fiscali di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74;
9) Il sig. si impegna a continuare a versare personalmente i ratei di mutuo contratto con Parte_2
Credit Agricole Friuladria spa per il suo acquisto, fino ad estinzione completa con rinuncia a pretendere alcunché dalla NO - ovvero fino all'eventuale successiva Parte_1 alienazione dell'immobile - ; le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile verranno sostenute dalla NO , mentre le spese di manutenzione straordinaria, concordate tra le Parte_1 parti, verranno comunque ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e ciò fino alla completa estinzione del mutuo.
10) il sig. si impegna altresì a mantenere le polizze casa, vita e infortunio, accese in Parte_2 occasione dell'acquisto della stessa e a garanzia del mutuo ipotecario, fino a completa estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, nonché a mantenere quale beneficiaria delle stesse, la sig.ra . Parte_1
11) la sig.ra si impegna a non vendere o locare l'immobile sito in Mestre Parte_1
– Venezia, Via Volturno n. 3 fino al compimento dei 25 anni di entrambi i figli, e , salvo Per_1 Per_2 il consenso del sig. prima di tale termine. Parte_2
pagina 3 di 4 In caso di impossibilità del sig. , per incapacità fisica o mentale, a prestare il Parte_2 consenso prima di tale termine la sig.ra potrà decidere autonomamente. Parte_1
12) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativamente a .”. Per_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 11.11.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 28.05.2000 a Venezia (VE), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 38, anno 2000 del Comune di Venezia (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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