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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1605/2023 promossa da:
( , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Leonardo DIBENEDETTO, unitamente al quale è elettivamente do- miciliato in Altamura, alla via Monte Rosa, n°15 appellante contro
CP_1 appellato contumace nonché
(P.I. ), in persona dei legali rappresen- Controparte_2 P.IVA_1 tanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo GENCHI, uni- tamente al quale è elettivamente domiciliato in appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°3613/2023, emessa dal Tribunale di Bari il
20.9.2023 (lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 30.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.6.2015 la sig.ra Parte_2
[...
conveniva in giudizio, le ed il sig. Controparte_3 [...]
per ivi sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a CP_1 seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno 14.4.2014 alle ore 18,00 cir- ca in abitato di Altamura (BA).
Deduceva l'attuale appellante che, nella circostanza, mentre percor- reva a bordo di una bicicletta la via Selva in Altamura, giunta all'altezza dell'incrocio con Via San Francesco, veniva tamponata dall'autovettura Fiat
“Punto” tg. BK 713 XR di proprietà del sig. da questi condotta, CP_1 ed assicurata con Controparte_4
A seguito dell'impatto, la sig.ra cadeva sul lato destro su- Parte_1 bendo lesioni personali, dei quali chiedeva il risarcimento, quantificandone l'importo in € 51,655,20.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio unicamente la compagnia di assicurazioni (il sig. si rendeva contumace), la quale con- CP_1 testava l'esistenza stessa del sinistro e la corrispondenza delle lesioni subite dall'attrice con la dinamica del sinistro, chiedendo il rigetto della domanda.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, che non si presentava a renderlo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha rigettato la do- manda di risarcimento, ritenendo che l'attrice non abbia fornito la prova dei fatti di causa.
Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra
[...]
la quale si affida ad un articolato motivo di gravame, con il Parte_1 quale contesta la ricostruzione dei fatti di causa e la valutazione del mate- riale probatorio da parte del primo giudice.
Si è costituita in giudizio la che resiste al gra- Controparte_2 vame e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Il sig. si è reso contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/10 Va rigettata, pregiudizialmente, l'eccezione di inammissibilità del gra- vame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da in Controparte_2 quanto il gravame, seppur articolato in un unico motivo che affronta com- plessivamente i vari aspetti della vicenda, contiene sufficienti elementi di critica alla motivazione della sentenza impugnata, che ne rendono possibile la disamina da parte della Corte.
Cionondimeno l'appello, ad avviso della Corte, è infondato.
Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento danni rite- nendo che la sig.ra non abbia fornito la prova degli accadimenti Parte_1 di causa, così come dedotti nel libello introduttivo.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali rilevando che “(…) le dichiarazioni testimoniali di E_
(qualificatosi zio dell'attrice) e non consentono di
[...] Testimone_2 apportare elementi obiettivi in senso conforme alla dinamica prospettata dall'attrice, in quanto dalla consultazione della Banca Dati ISVAP ad opera della compagnia assicuratrice convenuta […] è emerso che il conducente del veicolo investitore, , è stato coinvolto in nn. 30 sinistri diversi CP_1 nel periodo risultante dalla consultazione (ossia dal 2001 al marzo 2015), e poi che i testi e sono stati coinvolti nel Testimone_3 Testimone_2 predetto periodo, rispettivamente, in nn. 9 e 7 sinistri;
pertanto, tenuto conto di tali condizioni soggettive dei testimoni e della circostanza che il
è zio dell'attrice, la testimonianza dagli stessi resa non può rite- Tes_1 nersi attendibile, anche alla luce degli ulteriori elementi probatori segnalati ai punti che precedono” (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4).
L'appellante ha impugnato il passo motivazionale, su riprodotto, con- testando al Tribunale di Bari che “(…) le dichiarazioni dei Teste e Tes_1
non vengono nemmeno lette ma viene presa in considerazioni la si- Tes_2 nistrosità degli stessi in oltre 15 anni (tra l'altro mai avuto 7 sinistri il Per_1
[
) come se avere un incidente fosse segno di poca credibilità e anziché ve- rificare le stesse, ci si attiene ai dati ISVAP che tra l'altro sono da verificare in quanto riportano molte volte errori e andavano fatti da parti terze e non da chi è parte in causa” (cfr. appello, pag. 7).
pag. 3/10 Le deduzioni dell'appellante si limitano a contestare l'assunto motiva- zionale del primo giudice, ma non ne evidenziano profili di illogicità atti a dimostrare della violazione dei criteri di valutazione delle prove, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.-
È opportuno premettere che il vaglio concernente l'attendibilità di un teste è frutto della valutazione discrezionale da parte del giudicante.
La Suprema Corte ha chiarito l'esercizio del potere ex art. 116 c.p.c.
“(…) afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezio- nalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di ca- rattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un de- terminato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli ele- menti di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può esse- re sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ., sez.
II, 9.8.2019, n°21239, Cass. civ., sez. VI, 30.9.2021, n°26547).
Orbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di Bari ha affibbiato la pa- tente di inattendibilità ai testi escussi ( e Testimone_2 Testimone_4
[...
“(…) in quanto dalla consultazione della Banca Dati ISVAP ad opera della compagnia assicuratrice convenuta [cfr. allegato sub e) alla comparsa di co- stituzione e risposta] è emerso che il conducente del veicolo investitore,
, è stato coinvolto in nn. 30 sinistri diversi nel periodo risultante CP_1 dalla consultazione (ossia dal 2001 al marzo 2015), e poi che i testi
[...]
e sono stati coinvolti nel predetto periodo, ri- Tes_5 Testimone_2 spettivamente, in nn. 9 e 7 sinistri;
pertanto, tenuto conto di tali condizioni soggettive dei testimoni e della circostanza che il è zio dell'attrice, Tes_1 la testimonianza dagli stessi resa non può ritenersi attendibile” (cfr. senten- za appellata, pagg. 3 e 4).
La sig.ra ha impugnato suddetta statuizione deducendo Parte_1 che “(…) le dichiarazioni dei Teste e non vengono nemme- Tes_1 Tes_2 no lette ma viene presa in considerazioni la sinistrosità degli stessi in oltre
15 anni (tra l'altro mai avuto 7 sinistri il ) come se avere un incidente Tes_2
pag. 4/10 fosse segno di poca credibilità e anziché verificare le stesse, ci si attiene ai dati ISVAP che tra l'altro sono da verificare in quanto riportano molte volte errori e andavano fatti da parti terze e non da chi è parte in causa” (cfr. ap- pello, pag. 7).
L'assunto dell'appellante è inammissibile, prima ancora che infondato.
È inammissibile in quanto non espone una compiuta critica alla ratio decidendi, ma esprime una contestazione apodittica, concernente l'asserita inesattezza dei dati risultanti dall'ispezione, priva di riscontri oggettivi.
Sta di fatto che le risultanze della banca dati, contrariamente a quan- to deduce la sig.ra rappresentano un elemento oggettivo di va- Parte_1 lutazione, pienamente attendibile.
L' che ha sostituito l'I.S.V.A.P., è un ente dotato di perso- CP_5 nalità giuridica di diritto pubblico e la banca dati in questione è stata istitui- ta dall'art. 135, co. 1, del D.Lgs. n°209/2005, a mente del quale “Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti frau- dolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore im- matricolati in , sono istituite presso l una banca dati dei sinistri CP_2 CP_5 ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «ana- grafe danneggiati»”.
Da quanto sopra ne consegue che l'appellante ha contestato il vaglio del Tribunale opponendo mere argomentazioni dialettiche (la asserita man- canza di sinistri, in cui è stato coinvolto il , e l'inattendibilità dei dati Tes_2
) che non sono in grado né di sconfessare le oggettive risultanze della CP_5 banca dati pubblica, né di evidenziare l'erroneità della loro valutazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.-
Più correttamente, la sig.ra avrebbe dovuto fornire ele- Parte_1 menti oggettivi in grado di sconfessare le risultanze dell' in modo tale CP_5 da sottrarre l'elemento di valutazione sul quale il Tribunale di Bari ha basato la patente di inattendibilità che ha affibbiato ai due testimoni.
Il primo giudice, dunque, correttamente ha valorizzato le risultanze della banca dati dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, attribuendo ad esse un valore preminente quanto alla valutazione dell'attendibilità sog-
pag. 5/10 gettiva dei testi escussi.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere l'assunto impu- gnatorio su richiamato, altresì, inconsistente nel merito.
E già tale considerazione potrebbe condurre a ritenere infondato il gravame poiché, dichiarate inattendibili le deposizioni testimoniali, viene meno la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ma vi è di più.
Il Tribunale di Bari non ha fondato il proprio giudizio sulle sole risul- tanze dell' , come erroneamente sostiene l'appellante, ma ha valoriz- CP_5 zato anche ulteriori elementi di prova che, sommati ai precedenti, lo hanno indotto a non ritenere provati i fatti di causa e vieppiù inattendibili i testi.
In primo luogo, la sentenza impugnata ha evidenziato l'incongruenza tra la dinamica descritta (tamponamento) ed i danni riportati sulla bicicletta atteso che “(…) dalla documentazione versata in atti è possibile evincere un lieve danno alla bicicletta che interessa la sola ruota anteriore della stessa
[cfr. perizia del perito della compagnia di assicurazioni, allegata dall'attrice allegata sub 11 al fascicolo attoreo e foto allegate sub e) alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazioni], danno che risulta inverosimile con la dinamica dedotta dall'attrice, rappresentata da un urto posteriore;
difatti, poiché l'attrice precedeva l'autovettura nel momento in cui veniva da questa tamponata, i danni riportati dalla bicicletta avrebbero dovuto interessare principalmente la ruota posteriore in luogo di quella an- teriore” (cfr. pag. 3).
La sig.ra ha contestato l'assunto sostenendo che la valu- Parte_1 tazione del Tribunale è “(…) cosa assolutamente non corretta poiché se fos- sero state visionate le foto agli atti e i luoghi tra l'altro è stato fatto un ac- certamento dall'informatore che pur richiesto non è mai stato esibito da parte della Compagnia i rilievi e le dichiarazioni rese Controparte_4 innanzi al proprio informatore dalle parti al dott. in data Lu- Testimone_6 glio 2014 che ha svolto altri rilievi del caso per una più completa dinamica e ricostruzione e che stranamente non risultano depositate dalla Compagnia stessa!!! Lo stesso Giudice avrebbe visto che si trattava di un danno diretto
pag. 6/10 in discesa sulla ruota posteriore pertanto in movimento e indiretto da cadu- ta sul lato destro della ruota anteriore contro il marciapiedi (danni lievi una forcella deformata) e comunque là dove non riteneva supportato adeguata- mente tale perizia effettuata dal perito assicurativo avrebbe anziché sosti- tuirsi allo stesso richiedere una ricostruzione del sinistro ad un CTU-tecnico”
(cfr. appello, pagg. 5 e 6).
Il motivo è inammissibile per violazione dei criteri di specificità ex art. 142 c.p.c.-
L'appellante, invero, imputa al Tribunale, genericamente, di non aver bene esaminato “le foto agli atti e i luoghi” e richiama, a sostegno del pro- prio assunto, un documento mai depositato in giudizio (la perizia redatta da tale dott. ) che, a suo dire, avrebbe “svolto altri rilievi del Testimone_6 caso per una più completa dinamica e ricostruzione”.
Orbene, al di là della (a dir poco) generica affermazione concernente la mancata disamina di non meglio specificate “le foto agli atti e i luoghi”, è fin troppo facile evidenziare, al riguardo, che il giudice decide iuxta alligata et probata.
Per altro verso, la sig.ra non impugna affatto la ratio de- Parte_1 cidendi del Tribunale, che ha rilevato la mancanza assoluta di riscontri fisici dell'urto sulla parte posteriore della bicicletta.
Anzi, al fine di superare tale insuperabile elemento di prova, logico deduttivo, sostiene che il danno subito dalla bicicletta nella sua parte ante- riore “(…) si trattava di un danno diretto in discesa sulla ruota posteriore pertanto in movimento e indiretto da caduta sul lato destro della ruota ante- riore contro il marciapiedi”.
Come a dire che l'impatto posteriore avrebbe causato l'ammaccatura sulla forcella della ruota anteriore a seguito della caduta.
Una tesi alquanto singolare, quanto inverosimile: se l'urto posteriore
è stato forte al punto tale da determinare la caduta violenta della bicicletta, il che ha comportato danni sulla forcella nel punto in cui ha impattato al suolo, anche la parte posteriore della bicicletta avrebbe dovuto riportare i segni del tamponamento.
pag. 7/10 Ma vi è ancora di più.
Il giudice di primo grado ha valorizzato anche un'ulteriore circostan- za, e cioè che il certificato di pronto soccorso nel quale risulta dichiarato che la sig.ra si infortunò a seguito di “incidente di bici la pic- Parte_1 cola è caduta dalla bici riportando trauma polso e ginocchio e anca dx” (cfr. documento in atti).
Anche in tale ultimo caso, anziché contestare le statuizioni della sen- tenza appellata sullo specifico punto, l'appellante, con meri argomenti as- sertivi, privi di rilevanza probatoria, afferma che nella disamina del Tribuna- le “(…) non viene assolutamente visionata la cartella del ben più det- Per_2 tagliata in cui vi è scritto a chiare lettere a pagina 2 della stessa ” …riferisce incidente con la bici….” essendo rafforzativo di un incidente avvenuto, e nel- la cartella del centro riabilitativo “ parla ancor più specificamente di Pt_3
“Politrauma della strada”” (cfr. appello, pagg. 8 e 9).
Ad avviso della Corte né l'indicazione “incidente con la bici”, né quella di “Politrauma della strada” sono esplicativi dell'avvenuto sinistro causato dall'impatto dell'autovettura condotta dal con la bicicletta sulla quale CP_1 viaggiava la Parte_1
Orbene, in considerazione di tutto quanto afferma l'attuale appellan- te, e cioè che ella a seguito del tamponamento subì gravi lesioni, che il sig. diligentemente si fermò ammettendo la propria responsabilità (sotto- CP_1 scrivendo all'uopo un modello CID) dopo di che scompare dalla scena, che lo zio si curò di trasportarla immediatamente in ospedale (anche se non è ben chiaro come ciò avvenne assieme, o meno, al padre dell'allora mino- renne), che il teste si premurò anch'egli di lasciare i suoi dati per Tes_2 una eventuale testimonianza, appare quanto mai inverosimile che nella de- scrizione dell'evento ai sanitari non si sia fatto riferimento alcuno al coinvol- gimento del tamponante (che pure, come detto, aveva ammesso co- CP_1 ram populo la propria responsabilità).
La Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha chiarito che “In te- ma di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia pro-
pag. 8/10 batoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, libe- ramente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo”
(Cass. civ., sez. III, 26.7.2024, n°20879).
In conclusione, va affermato che anche quest'ultimo elemento di va- lutazione, assieme agli altri su esaminati, consistono, a ben vedere, in fonti di prova (non in elementi meramente indiziari), che oggettivamente consen- tono di ritenere, da un lato, inattendibili i testi e, dall'altro lato, non provati i fatti di causa.
L'appello va conclusivamente rigettato e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soc- combenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la bassa complessità delle questioni trattate, nonché la mancanza di rilevanti questioni giuridiche, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame (€
51.000,00).
Sussistono, altresì, i presupposti affinché la sig.ra versi Parte_1 all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
unica parte appellata costituita, delle spese del presente grado del
[...] giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a pag. 9/10 norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 10/10