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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 382/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMEO PIETRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
QUATTRONE FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCÈ CP_2 C.F._3
GIOVANNA e dell'avv. PANUCCIO ROBERTA
appellati
CONCLUSIONI
per parte;
B) IN RITO E NEL MERITO: Controparte_3
Accogliere la domanda sì come spiegata e precisata dall'appellante in seno al giudizio di prime cure da ultimo con la Comparsa Conclusionale depositata il 20.12.2019 e qui di seguito testualmente riportata “A) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di poiché il sig. e prima Controparte_1 CP_3
di lui il suo dante causa hanno da sempre tenuto oggetti vari in detto androne senza che con ciò il abbia promosso atti nei termini di legge;
B) In via principale e nel CP_1 merito: rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti Controparte_1
dell'odierno resistente in quanto mai alcun possesso o compossesso ha avuto nei confronti dell'androne e della scala del fabbricato di via G. Pepe n. 9; C) Rigettare la domanda autonoma proposta dalla sig.ra in quanto improcedibile e/o CP_2
inammissibile poiché non vi è prova che la pretesa turbativa o molestia nel possesso abbia avuto inizio entro l'anno dalla proposizione della domanda, sia perchè manca allo stato la prova che la stessa abbia avuto il possesso o il compossesso CP_2
dell'androne da oltre un anno della proposta domanda e neppure prima, da oltre un anno, del preteso sofferto spoglio di cui al procedimento n. 1133/2013; D) Rigettare le domande di e della poiché generiche e non provate;
E) Controparte_1 CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della pregressa fase cautelare di prime e seconde cure.”; e comunque accogliere le domande istruttorie e di merito tutte formulate e rassegnate dall'odierno appellante negli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure sia in fase sommaria sia in fase di merito (domande istruttorie e di merito che qui devono aversi per richiamate e trascritte integralmente).
C) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
D) In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da liquidarsi sulla scorta del D.M. n° 55/2014 e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato che dichiara di avere ricevuto le prime e non riscosso le seconde.
per dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto dell'appello avverso Controparte_1
nonché di tutte le eccezioni, richieste e conclusioni, anche di natura di istruttoria, formulate dall'appellante, confermando la sentenza appellata e condannando il sig.
alle spese e competenze, anche di questo grado di giudizio, con Controparte_3
distrazione di spese e competenze in favore del sottoscritto difensore.
Per : dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da CP_2 CP_3
, nonché tutte le richieste istruttorie in esso formulate. Confermare Parte_1
pag. 2/10 l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 29 marzo 2021 di rigetto delle istanze istruttorie o, in subordine, in caso di ammissione di prova testimoniale, ammettere anche parte appellata alla prova orale così come chiesta al punto n. 4 della comparsa di costituzione del 30 ottobre 2020; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 578/2020 , emessa il 4 giugno 2020, pubblicata il 4 giugno 2020, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggo Controparte_3
Calabria a seguito del ricorso proposto da affermando che Controparte_1 quest'ultimo, proprietario di un appartamento sito al primo piano dell'immobile di via
G. Pepe n. 9 di Reggio Calabria, aveva esercitato azione di manutenzione nel possesso nei confronti di e comproprietari di un CP_2 Controparte_3
appartamento adiacente, sul presupposto che il avrebbe occupato mesi prima CP_3
l'androne del palazzo con una autovettura, impalcatura di ferro, tavoli ed altri oggetti.
si era costituita ed aveva formulato autonoma domanda di manutenzione CP_2
nel possesso nei confronti del , chiedendo il rigetto della domanda del CP_3 CP_1 nei suoi confronti ed associandosi a quella diretta all'attuale appellante.
Nel costituirsi in giudizio, il aveva sostenuto che il deposito di auto e materiali CP_3 avveniva già quando l'immobile era nel possesso del suo dante causa (dante causa anche della ), che non vi era prova della tempestività dell'azione di CP_2
manutenzione e del possesso ultrannuale, e che il non aveva il possesso né un CP_1
diritto dominicale sull'androne. Con ordinanza del 15.3.2016, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda possessoria di dichiarando improcedibile Controparte_1 quella proposta da , ed aveva ordinato al di liberare l'androne CP_2 CP_3 condominiale dall'auto.
Il aveva richiesto la prosecuzione nel merito del giudizio, ma non era comparso CP_3
alla prima udienza, ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni su richiesta degli attuali appellati. si era costituito successivamente Controparte_3
con nuovo difensore, depositando fascicolo contenente documentazione e chiedendo la pag. 3/10 rimessione in termini per l'articolazione delle istanze istruttorie ex art. 183 c.p.c., richiesta che veniva rigettata.
Con la sentenza n. 578/2020, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva nel giudizio di merito l'azione di manutenzione nel possesso ed ordinava al di rimuovere la Fiat CP_3
Panda posteggiata nell'androne del palazzo di via G. Pepe n. 9, e di astenersi da molestie e turbative del possesso dei condomini. impugnava la decisione predetta, e lamentava l'erroneità della Controparte_3
sentenza nei seguenti punti (definiti paragrafi):
1. Lesione del diritto di difesa, non avendo il giudice di prime cure concesso nuovo termine ex art. 183 c.p.c. e non avendo considerato che l'assenza del alla CP_3
prima udienza era dovuta alla revoca del mandato difensivo al procuratore costituito;
2. Errata decisione in merito alla documentazione prodotta, per non aver pronunciato sulla acquisizione del testamento olografo prodotto già nella fase interdittale del giudizio e depositato nuovamente al momento della costituzione del nuovo difensore nella fase di merito con l'ordinanza di rigetto dei termini ex art. 183 c.p.c., chiedendo comunque di utilizzarlo in quanto documento indispensabile ai fini del decidere;
3. Errata interpretazione delle risultanze processuali, vista l'assenza di prova della proprietà del su androne e scale e l'assenza di prova del compossesso CP_1
della ; CP_2
4. Errata valutazione delle allegazioni e produzioni delle parti e delle sommarie informazioni raccolte nel corso della istruttoria della fase sommaria;
5. Mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vista la rimozione della autovettura in esecuzione dell'ordinanza interdittale;
6. Ingiusta condanna al pagamento della metà delle spese di lite, che dovevano essere interamente compensate ovvero poste a carico degli appellati;
7. Illegittima conferma delle ordinanze interdittali.
L'appellante chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate ed insisteva nella rimessione in termini per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
pag. 4/10 c.p.c. e comunque l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella comparsa conclusionale del 20.12.2019.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che chiedevano il rigetto dell'appello, perché infondato, ed eccepivano l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante.
Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si esamineranno i “paragrafi” in modo unitario, in quanto non esprimono distinti motivi di appello, ma sono diretti verso diverse parti della sentenza e ripercorrono costantemente i medesimi motivi, esposti in modo confusionario e che si sintetizzano nei seguenti termini: A. lesione del diritto di difesa;
B. errata interpretazione delle prove raccolte in istruttoria;
C. errata applicazione dei principi di diritto in merito all'elemento oggettivo e soggettivo delle molestie;
D. mancato rilievo della cessazione della materia del contendere;
E. errata decisione in merito alle spese di lite.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85
c.p.c.), la revoca del mandato al difensore o la sopravvenuta rinuncia non spiegano alcun effetto sul giudizio in corso. Il difensore revocato, infatti, continua a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, per cui la mancata comparizione del difensore revocato alla prima udienza non costituisce causa di rimessione in termini rispetto alle attività difensive da svolgere in giudizio. La richiesta di rimessione in termini, per la produzione di documenti e la richiesta di articolazione di mezzi istruttori o comunque per la concessione dei termini ex art. 183 comma IV c.p.c., è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
Si deve, inoltre, precisare che non era necessaria una pronuncia sull'utilizzabilità del documento nell'ordinanza di rigetto della rimessione in termini, in quanto il giudice nel corso dell'istruttoria provvede alla ammissione delle prove costituende, e nulla deve pag. 5/10 affermare su quelle costituite, che vengono prodotte dalle parti ed acquisite in giudizio, salvo pronunciarsi sulla loro utilizzabilità nella motivazione della decisione.
Sono inoltre inammissibili le prove articolate e la documentazione nuova, prodotta dall'appellante in questo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c. – poiché non si tratta documenti nuovi o che la parte non ha potuto produrre per causa a lei non imputabile, ovvero di richieste istruttorie giustificate da vicende successive alla preclusione istruttoria verificatasi in primo grado. I documenti sono tutti risalenti nel tempo ad epoca ben antecedente all'inizio del giudizio di primo grado, mentre le prove testimoniali sono sostanzialmente una replica delle circostanze sulle quali sono stati sentiti gli informatori, indicati come testimoni.
La produzione documentale è da ritenersi nuova ed inammissibile anche con riferimento al testamento olografo, posto che non vi è prova che detto documento fosse stato prodotto nella fase interdittale del giudizio, in quanto nell'ordinanza conclusiva della prima fase si dà atto che il resistente non aveva prodotto i documenti relativi alla CP_3 proprietà e l'attuale appellante non ha prodotto l'originario indice o altro documento dal quale desumere la tempestiva produzione del testamento in primo grado.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l.
n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (Cass. Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289, Rv. 671542 - 02). Peraltro, trattandosi di giudizio possessorio, la produzione di documenti relativi alla proprietà dei beni – lungi dall'essere indispensabile – avrebbe una rilevanza marginale, se non inesistente. Nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale. (Cass. Sez. 2,
03/03/2016, n. 4198, Rv. 639277 - 01)
pag. 6/10 Infine, si deve condividere la valutazione del giudice di prime cure della possibilità di assumere in decisione il giudizio senza procedere ad una nuova istruttoria, in quanto la mancata richiesta di concessione dei termini per l'articolazione di nuove prove o di assunzione di prove a cura delle parti presenti alla prima udienza, non avrebbe consentito la concessione di termini ex art. 183 c.p.c. o l'attivazione di poteri istruttori d'ufficio, per superare le preclusioni oramai verificatesi. In questa situazione, pertanto, il giudice poteva invitare le parti a rassegnare le conclusioni ovvero rinviare per la loro precisazione (ipotesi praticata in concreto e che ha consentito all'attuale appellante di costituirsi in giudizio con il nuovo difensore).
2.2. Il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha analizzato accuratamente le dichiarazioni rese dalle parti e dagli informatori, ricavando la prova che l'utilizzo dell'androne per posteggiare la Fiat AN risalisse al mese di giugno 2014. L'appellante contesta detta affermazione, facendo notare come la sua informatrice, , nella deposizione del 3 Testimone_1 giugno 2015 aveva dichiarato “mi sono recata presso l'edifico in causa prima di Natale
2014, a Febbraio 2015 e qualche mese addietro. Nelle tre occasioni ricordo di aver visto, all'interno dell'androne, una AN bianca, un ponteggio e dei tavolini. Ricordo che la AN è parcheggiata nello androne da circa un anno, un anno e mezzo” circostanza che dimostrerebbe che il veicolo era lì sin da Natale del 2014. In realtà, leggendo la dichiarazione in modo unitario, si ricava che l'informatrice aveva indicato un periodo di un anno/un anno e mezzo prima della dichiarazione (ossia in modo impreciso), ma avendo indicato come pima occasione in cui ha visto l'auto il periodo di
Natale 2014, non si può ritenere che avesse confermato con certezza la datazione ad un periodo antecedente a quello affermato da Anche l'appellante, Persona_1 peraltro, valorizza le dichiarazioni dell'informatrice per dimostrare che Testimone_2
l'impalcatura e gli oggetti erano presenti sin dal 2012, evidenziando che anche questa informatrice indicava giugno 2014 come momento iniziale del posizionamento della autovettura. Il dato temporale, peraltro, aveva trovato conferma nelle diffide della
, risalenti appunto a giugno 2014. CP_2
Il giudice di prime cure ha, poi, recepito la testi difensiva del in merito all'utilizzo CP_3 dell'androne per il deposito di materiale vario, rigettando la domanda degli attuali pag. 7/10 appellati al riguardo, per cui i vizi lamentati dall'appellante nella decisione di prime cure appaiono del tutto infondati.
2.3. Il terzo motivo di appello, relativo alla insussistenza dell'animus turbandi in capo all'appellante, non può essere accolto. La decisione di primo grado ha fatto buon governo dei principi e delle norme applicabili nei giudizi possessori, visto che l'elemento psicologico della molestia possessoria è la coscienza e volontarietà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia la diminuzione di godimento del possessore, con la consapevolezza che il suo comportamento limita l'altrui esercizio del possesso altrui, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto. (cfr. Cass. n. 3901/2017, n. 107/2016, n. 2316/2011).
Per l'integrazione dell'elemento psicologico non è quindi necessaria la consapevolezza della illegittimità del comportamento né l'intenzione ovvero il fine specifico di molestare il possessore.
2.4. Infine, si deve escludere che la decisione impugnata abbia errato nel confermare l'ordinanza interdittale, ossia nell'ordinare la rimozione dell'autovettura e la cessazione della molestia. L'esecuzione dell'ordinanza e la conseguente rimozione dell'auto non determinano la cessazione della materia del contendere dell'azione di manutenzione, visto che l'appellante continua a sostenere la legittimità dell'occupazione dell'androne.
Se la materia del contendere fosse cessata, infatti, l'appellante non avrebbe interesse alla decisione del giudizio, se non sotto il profilo della decisione sulle spese, mentre anche in questo grado il insiste nel rigetto della domanda. CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha proprio precisato che, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pag. 8/10 pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato. (Cass.
Sez. 2, 31/01/2019, n. 2991, Rv. 652437 - 01).
Nel caso in esame, pertanto, l'ordine doveva essere ribadito in sentenza, visto che la rimozione era stata eseguita dopo l'emissione dell'ordinanza interdittale e che la sentenza aveva confermato detta ordinanza.
2.5. Anche l'ultimo motivo di impugnazione appare privo di pregio, visto che il parziale accoglimento della domanda di manutenzione del possesso ed il rigetto della domanda risarcitoria giustifica una compensazione parziale delle spese di lite e non potrebbe mai condurre alla condanna dei ricorrenti vittoriosi al pagamento delle spese. La compensazione totale delle spese di lite, poi, non può trovare accoglimento, poiché la rimozione dell'auto non è stata l'effetto di una spontanea decisione dell'appellante ma dell'esecuzione dell'ordinanza interdittale, e che l'accoglimento parziale della azione spiegata dalla solo in fase di merito non esclude il diritto al pagamento delle CP_2
spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Parte_1
n. 578/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15 % per spese pag. 9/10 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Francesco Quattrone per la difesa di Controparte_1
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 382/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMEO PIETRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
QUATTRONE FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCÈ CP_2 C.F._3
GIOVANNA e dell'avv. PANUCCIO ROBERTA
appellati
CONCLUSIONI
per parte;
B) IN RITO E NEL MERITO: Controparte_3
Accogliere la domanda sì come spiegata e precisata dall'appellante in seno al giudizio di prime cure da ultimo con la Comparsa Conclusionale depositata il 20.12.2019 e qui di seguito testualmente riportata “A) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di poiché il sig. e prima Controparte_1 CP_3
di lui il suo dante causa hanno da sempre tenuto oggetti vari in detto androne senza che con ciò il abbia promosso atti nei termini di legge;
B) In via principale e nel CP_1 merito: rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti Controparte_1
dell'odierno resistente in quanto mai alcun possesso o compossesso ha avuto nei confronti dell'androne e della scala del fabbricato di via G. Pepe n. 9; C) Rigettare la domanda autonoma proposta dalla sig.ra in quanto improcedibile e/o CP_2
inammissibile poiché non vi è prova che la pretesa turbativa o molestia nel possesso abbia avuto inizio entro l'anno dalla proposizione della domanda, sia perchè manca allo stato la prova che la stessa abbia avuto il possesso o il compossesso CP_2
dell'androne da oltre un anno della proposta domanda e neppure prima, da oltre un anno, del preteso sofferto spoglio di cui al procedimento n. 1133/2013; D) Rigettare le domande di e della poiché generiche e non provate;
E) Controparte_1 CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della pregressa fase cautelare di prime e seconde cure.”; e comunque accogliere le domande istruttorie e di merito tutte formulate e rassegnate dall'odierno appellante negli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure sia in fase sommaria sia in fase di merito (domande istruttorie e di merito che qui devono aversi per richiamate e trascritte integralmente).
C) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
D) In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da liquidarsi sulla scorta del D.M. n° 55/2014 e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato che dichiara di avere ricevuto le prime e non riscosso le seconde.
per dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto dell'appello avverso Controparte_1
nonché di tutte le eccezioni, richieste e conclusioni, anche di natura di istruttoria, formulate dall'appellante, confermando la sentenza appellata e condannando il sig.
alle spese e competenze, anche di questo grado di giudizio, con Controparte_3
distrazione di spese e competenze in favore del sottoscritto difensore.
Per : dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da CP_2 CP_3
, nonché tutte le richieste istruttorie in esso formulate. Confermare Parte_1
pag. 2/10 l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 29 marzo 2021 di rigetto delle istanze istruttorie o, in subordine, in caso di ammissione di prova testimoniale, ammettere anche parte appellata alla prova orale così come chiesta al punto n. 4 della comparsa di costituzione del 30 ottobre 2020; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 578/2020 , emessa il 4 giugno 2020, pubblicata il 4 giugno 2020, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggo Controparte_3
Calabria a seguito del ricorso proposto da affermando che Controparte_1 quest'ultimo, proprietario di un appartamento sito al primo piano dell'immobile di via
G. Pepe n. 9 di Reggio Calabria, aveva esercitato azione di manutenzione nel possesso nei confronti di e comproprietari di un CP_2 Controparte_3
appartamento adiacente, sul presupposto che il avrebbe occupato mesi prima CP_3
l'androne del palazzo con una autovettura, impalcatura di ferro, tavoli ed altri oggetti.
si era costituita ed aveva formulato autonoma domanda di manutenzione CP_2
nel possesso nei confronti del , chiedendo il rigetto della domanda del CP_3 CP_1 nei suoi confronti ed associandosi a quella diretta all'attuale appellante.
Nel costituirsi in giudizio, il aveva sostenuto che il deposito di auto e materiali CP_3 avveniva già quando l'immobile era nel possesso del suo dante causa (dante causa anche della ), che non vi era prova della tempestività dell'azione di CP_2
manutenzione e del possesso ultrannuale, e che il non aveva il possesso né un CP_1
diritto dominicale sull'androne. Con ordinanza del 15.3.2016, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda possessoria di dichiarando improcedibile Controparte_1 quella proposta da , ed aveva ordinato al di liberare l'androne CP_2 CP_3 condominiale dall'auto.
Il aveva richiesto la prosecuzione nel merito del giudizio, ma non era comparso CP_3
alla prima udienza, ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni su richiesta degli attuali appellati. si era costituito successivamente Controparte_3
con nuovo difensore, depositando fascicolo contenente documentazione e chiedendo la pag. 3/10 rimessione in termini per l'articolazione delle istanze istruttorie ex art. 183 c.p.c., richiesta che veniva rigettata.
Con la sentenza n. 578/2020, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva nel giudizio di merito l'azione di manutenzione nel possesso ed ordinava al di rimuovere la Fiat CP_3
Panda posteggiata nell'androne del palazzo di via G. Pepe n. 9, e di astenersi da molestie e turbative del possesso dei condomini. impugnava la decisione predetta, e lamentava l'erroneità della Controparte_3
sentenza nei seguenti punti (definiti paragrafi):
1. Lesione del diritto di difesa, non avendo il giudice di prime cure concesso nuovo termine ex art. 183 c.p.c. e non avendo considerato che l'assenza del alla CP_3
prima udienza era dovuta alla revoca del mandato difensivo al procuratore costituito;
2. Errata decisione in merito alla documentazione prodotta, per non aver pronunciato sulla acquisizione del testamento olografo prodotto già nella fase interdittale del giudizio e depositato nuovamente al momento della costituzione del nuovo difensore nella fase di merito con l'ordinanza di rigetto dei termini ex art. 183 c.p.c., chiedendo comunque di utilizzarlo in quanto documento indispensabile ai fini del decidere;
3. Errata interpretazione delle risultanze processuali, vista l'assenza di prova della proprietà del su androne e scale e l'assenza di prova del compossesso CP_1
della ; CP_2
4. Errata valutazione delle allegazioni e produzioni delle parti e delle sommarie informazioni raccolte nel corso della istruttoria della fase sommaria;
5. Mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vista la rimozione della autovettura in esecuzione dell'ordinanza interdittale;
6. Ingiusta condanna al pagamento della metà delle spese di lite, che dovevano essere interamente compensate ovvero poste a carico degli appellati;
7. Illegittima conferma delle ordinanze interdittali.
L'appellante chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate ed insisteva nella rimessione in termini per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
pag. 4/10 c.p.c. e comunque l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella comparsa conclusionale del 20.12.2019.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che chiedevano il rigetto dell'appello, perché infondato, ed eccepivano l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante.
Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si esamineranno i “paragrafi” in modo unitario, in quanto non esprimono distinti motivi di appello, ma sono diretti verso diverse parti della sentenza e ripercorrono costantemente i medesimi motivi, esposti in modo confusionario e che si sintetizzano nei seguenti termini: A. lesione del diritto di difesa;
B. errata interpretazione delle prove raccolte in istruttoria;
C. errata applicazione dei principi di diritto in merito all'elemento oggettivo e soggettivo delle molestie;
D. mancato rilievo della cessazione della materia del contendere;
E. errata decisione in merito alle spese di lite.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85
c.p.c.), la revoca del mandato al difensore o la sopravvenuta rinuncia non spiegano alcun effetto sul giudizio in corso. Il difensore revocato, infatti, continua a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, per cui la mancata comparizione del difensore revocato alla prima udienza non costituisce causa di rimessione in termini rispetto alle attività difensive da svolgere in giudizio. La richiesta di rimessione in termini, per la produzione di documenti e la richiesta di articolazione di mezzi istruttori o comunque per la concessione dei termini ex art. 183 comma IV c.p.c., è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
Si deve, inoltre, precisare che non era necessaria una pronuncia sull'utilizzabilità del documento nell'ordinanza di rigetto della rimessione in termini, in quanto il giudice nel corso dell'istruttoria provvede alla ammissione delle prove costituende, e nulla deve pag. 5/10 affermare su quelle costituite, che vengono prodotte dalle parti ed acquisite in giudizio, salvo pronunciarsi sulla loro utilizzabilità nella motivazione della decisione.
Sono inoltre inammissibili le prove articolate e la documentazione nuova, prodotta dall'appellante in questo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c. – poiché non si tratta documenti nuovi o che la parte non ha potuto produrre per causa a lei non imputabile, ovvero di richieste istruttorie giustificate da vicende successive alla preclusione istruttoria verificatasi in primo grado. I documenti sono tutti risalenti nel tempo ad epoca ben antecedente all'inizio del giudizio di primo grado, mentre le prove testimoniali sono sostanzialmente una replica delle circostanze sulle quali sono stati sentiti gli informatori, indicati come testimoni.
La produzione documentale è da ritenersi nuova ed inammissibile anche con riferimento al testamento olografo, posto che non vi è prova che detto documento fosse stato prodotto nella fase interdittale del giudizio, in quanto nell'ordinanza conclusiva della prima fase si dà atto che il resistente non aveva prodotto i documenti relativi alla CP_3 proprietà e l'attuale appellante non ha prodotto l'originario indice o altro documento dal quale desumere la tempestiva produzione del testamento in primo grado.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l.
n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (Cass. Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289, Rv. 671542 - 02). Peraltro, trattandosi di giudizio possessorio, la produzione di documenti relativi alla proprietà dei beni – lungi dall'essere indispensabile – avrebbe una rilevanza marginale, se non inesistente. Nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale. (Cass. Sez. 2,
03/03/2016, n. 4198, Rv. 639277 - 01)
pag. 6/10 Infine, si deve condividere la valutazione del giudice di prime cure della possibilità di assumere in decisione il giudizio senza procedere ad una nuova istruttoria, in quanto la mancata richiesta di concessione dei termini per l'articolazione di nuove prove o di assunzione di prove a cura delle parti presenti alla prima udienza, non avrebbe consentito la concessione di termini ex art. 183 c.p.c. o l'attivazione di poteri istruttori d'ufficio, per superare le preclusioni oramai verificatesi. In questa situazione, pertanto, il giudice poteva invitare le parti a rassegnare le conclusioni ovvero rinviare per la loro precisazione (ipotesi praticata in concreto e che ha consentito all'attuale appellante di costituirsi in giudizio con il nuovo difensore).
2.2. Il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha analizzato accuratamente le dichiarazioni rese dalle parti e dagli informatori, ricavando la prova che l'utilizzo dell'androne per posteggiare la Fiat AN risalisse al mese di giugno 2014. L'appellante contesta detta affermazione, facendo notare come la sua informatrice, , nella deposizione del 3 Testimone_1 giugno 2015 aveva dichiarato “mi sono recata presso l'edifico in causa prima di Natale
2014, a Febbraio 2015 e qualche mese addietro. Nelle tre occasioni ricordo di aver visto, all'interno dell'androne, una AN bianca, un ponteggio e dei tavolini. Ricordo che la AN è parcheggiata nello androne da circa un anno, un anno e mezzo” circostanza che dimostrerebbe che il veicolo era lì sin da Natale del 2014. In realtà, leggendo la dichiarazione in modo unitario, si ricava che l'informatrice aveva indicato un periodo di un anno/un anno e mezzo prima della dichiarazione (ossia in modo impreciso), ma avendo indicato come pima occasione in cui ha visto l'auto il periodo di
Natale 2014, non si può ritenere che avesse confermato con certezza la datazione ad un periodo antecedente a quello affermato da Anche l'appellante, Persona_1 peraltro, valorizza le dichiarazioni dell'informatrice per dimostrare che Testimone_2
l'impalcatura e gli oggetti erano presenti sin dal 2012, evidenziando che anche questa informatrice indicava giugno 2014 come momento iniziale del posizionamento della autovettura. Il dato temporale, peraltro, aveva trovato conferma nelle diffide della
, risalenti appunto a giugno 2014. CP_2
Il giudice di prime cure ha, poi, recepito la testi difensiva del in merito all'utilizzo CP_3 dell'androne per il deposito di materiale vario, rigettando la domanda degli attuali pag. 7/10 appellati al riguardo, per cui i vizi lamentati dall'appellante nella decisione di prime cure appaiono del tutto infondati.
2.3. Il terzo motivo di appello, relativo alla insussistenza dell'animus turbandi in capo all'appellante, non può essere accolto. La decisione di primo grado ha fatto buon governo dei principi e delle norme applicabili nei giudizi possessori, visto che l'elemento psicologico della molestia possessoria è la coscienza e volontarietà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia la diminuzione di godimento del possessore, con la consapevolezza che il suo comportamento limita l'altrui esercizio del possesso altrui, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto. (cfr. Cass. n. 3901/2017, n. 107/2016, n. 2316/2011).
Per l'integrazione dell'elemento psicologico non è quindi necessaria la consapevolezza della illegittimità del comportamento né l'intenzione ovvero il fine specifico di molestare il possessore.
2.4. Infine, si deve escludere che la decisione impugnata abbia errato nel confermare l'ordinanza interdittale, ossia nell'ordinare la rimozione dell'autovettura e la cessazione della molestia. L'esecuzione dell'ordinanza e la conseguente rimozione dell'auto non determinano la cessazione della materia del contendere dell'azione di manutenzione, visto che l'appellante continua a sostenere la legittimità dell'occupazione dell'androne.
Se la materia del contendere fosse cessata, infatti, l'appellante non avrebbe interesse alla decisione del giudizio, se non sotto il profilo della decisione sulle spese, mentre anche in questo grado il insiste nel rigetto della domanda. CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha proprio precisato che, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pag. 8/10 pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato. (Cass.
Sez. 2, 31/01/2019, n. 2991, Rv. 652437 - 01).
Nel caso in esame, pertanto, l'ordine doveva essere ribadito in sentenza, visto che la rimozione era stata eseguita dopo l'emissione dell'ordinanza interdittale e che la sentenza aveva confermato detta ordinanza.
2.5. Anche l'ultimo motivo di impugnazione appare privo di pregio, visto che il parziale accoglimento della domanda di manutenzione del possesso ed il rigetto della domanda risarcitoria giustifica una compensazione parziale delle spese di lite e non potrebbe mai condurre alla condanna dei ricorrenti vittoriosi al pagamento delle spese. La compensazione totale delle spese di lite, poi, non può trovare accoglimento, poiché la rimozione dell'auto non è stata l'effetto di una spontanea decisione dell'appellante ma dell'esecuzione dell'ordinanza interdittale, e che l'accoglimento parziale della azione spiegata dalla solo in fase di merito non esclude il diritto al pagamento delle CP_2
spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Parte_1
n. 578/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15 % per spese pag. 9/10 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Francesco Quattrone per la difesa di Controparte_1
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10