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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 930/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 930/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 930 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 3552/23, depositata in data 1/07/2023 dal Giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Parte_1
RA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difen- sore;
appellante
e quale impresa designata per la Regione Cam- Controparte_1 pania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vit- time della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Cherchi e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
, non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello proponeva gravame av- Parte_1 verso la sentenza n. 3552/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di S. Ma- ria C.V. adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di
Santa M. C.V. gli appellati, rispettivamente quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Campania e proprietario dell'auto VW Golf tg. DP978XL, sprovvista di assicurazione RCA, onde ottenere l'integrale risarcimento dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verifi- catosi il giorno 26/10/2017, alle ore 11:00 circa, in Castel Volturno (CE), sulla via Domitiana, al km. 38,00, nei pressi del Bar “Tropical;
2. che l'evento si verificava allorquando il conducente l'auto VW Golf tg.
DP978XL, mentre percorreva la detta via, giunto nei pressi del bar “Tro- pical”, non si avvedeva della presenza davanti a sé del sig. Parte_2
e lo urtava con il proprio lato anteriore sx, investendolo e provo-
[...] candone la caduta a terra;
3. che a seguito dell'urto, il sig. Parte_2 rovinava a terra e subito dopo lamentava dolori al collo e agli arti
[...] inferiori, nonché subiva la rottura degli occhiali, per cui veniva di urgen- za trasportato all'Ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE), ove, dopo gli accertamenti e le cure del caso, gli veniva diagnosticato
“Trauma cervicale e agli arti inferiori”, con prognosi di 3 gg s. c.; 4. che successivamente in data 30.10.2017 il sig. lamentando Parte_1 ancora dolori si recava presso il proprio ortopedico di fiducia, il quale gli prescriveva collare, ulteriori terapie e giorni di riposo e che in data
05.12.2017 è stato giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura non inferiore al 2 % e postumi tempo- ranei al 100% nella misura di 3 giorni, postumi temporanei al 75% di 10 gg e postumi temporanei al 50 % di 20 gg;
5. che la comunicava CP_3 che le ricerche effettuate non avevano consentito di identificare l'assicuratore del veicolo, pertanto, l'attore inviava lettera Racc. A.R del
10.06.2018 con la quale metteva in mora la quale Controparte_1 impresa designata per il FGVS in Campania e la Consap S.p.a. onde otte- nere il risarcimento dei danni;
6. che ammessa la prova testimoniale e ammessa la CTU medico-legale, che però non veniva espletata per ade- sione dell'attore alle risultanze della visita medica effettuata presso il fi-
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duciario della all'esito del giudizio il giudice riget- Controparte_1 tava la domanda;
7. che la sentenza è ingiusta ed erronea per errata valu- tazione delle prove in quanto il giudice ha ritenuto che quanto asserito dall'istante fosse in contraddizione con quanto riferito dal teste Tes_1 cio il quale ha confermato la dinamica del sinistro come narrata in cita- zione aggiungendo dettagli;
8. che la contraddizione non emerge neppure dal modello CAI che raffigura la Golf mentre iniziava la svolta a sinistra e sono sbarrate le caselle n. 6 e 7; 9. che il punto preciso in cui è avvenu- to l'impatto (sulla rotatoria a svolta avanzata e sulle strisce pedonali) è un semplice particolare della vicenda che non può di certo inficiare la do- manda avanzata;
10. che sulla genuinità del sinistro deferisce giuramento decisorio al sig. ; 11. la violazione degli artt. 132 n. 4 Controparte_2
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione in quanto non è oggettivamente idonea a giustificare il rigetto della domanda;
12. la vio- lazione dell'art. 112 c.p.c, perché ha ritenuto che l'attore non abbia pro- vato con la prova testi il fatto dedotto in citazione perché il Giudice se avesse ritenuto che il fatto provato non era “diverso” da quello dedotto, dovrebbe dovuto accogliere la domanda in virtù del fatto che la prova te- sti è risultata completa e attendibile;
13. la violazione dell'art. 116 cpc perché ha valorizzato un documento inattendibile (il modello CAI) e omesso di valutare una prova (quella per teste) acquista al processo, di cui non è ragionevole dubitare;
14. l'errata condanna alle spese.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: - NEL MERITO accogliere l'appello e in riforma della impugnata sentenza, A) Dichiarare la esclusiva respon- sabilità del sig. , quale proprietario, in ordine alla pro- Controparte_2 duzione dell'evento dannoso per cui è causa;
B) accertare e dichiarare che all'epoca del sinistro, avvenuto il 26.10.2017, l'auto VW Golf tg.
DP978XL era scoperta di assicurazione per la RCA;
C) Condannare, per
l'effetto, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale impresa designata per la Campania alla gestione dei danni per conto del FGVS, e il sig. , in solido fra loro, Controparte_2
o in subordine alternativamente, al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di €. 1.696,23, o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e che il
Giudicante riterrà secondo giustizia liquidare, oltre alla rivalutazione
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monetaria (da determinarsi secondo indici ISTAT) ed interessi legali dal- la data del sinistro al soddisfo. Il tutto, comunque, entro e non oltre il li- mite di Euro 5.000,00; D) condannare gli appellati, in solido, al paga- mento in favore dell'appellante sig. , delle spese e com- Parte_1 pensi del primo grado di giudizio, oltre Magg. 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
E) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipote- si di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione del- le spese del doppio grado di giudizio, sussistendone i presupposti di leg- ge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_1 che l'appello è destituito di fondamento in quanto il Giudice di prime cu- re opera una disamina oltremodo approfondita dell'intero compendio do- cumentale posto a fondamento della domanda attorea dal quale emerge una dinamica dei fatti sensibilmente divergente da quella ricostruita dal teste escusso;
2. che la stessa parte appellante ammette di aver omesso delle circostanze successivamente riferite dal teste;
3. che alla luce di tali
“omissioni” il Giudice di primo grado, sulla scorta degli elementi docu- mentali posti a corredo della domanda attorea, non poteva che concludere che l'onere probatorio gravante sul danneggiato non fosse stato corretta- mente assolto e pertanto respingere la domanda formulata;
4. la sussi- stenza dei presupposti per la richiesta di condanna per responsabilità ag- gravata da abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: A. rigettare
l'appello proposto dal Sig. in quanto del tutto infonda- Parte_1 to, sia in fatto che in diritto;
B. per l'effetto confermare integralmente la
Sentenza n. 3552/23, pronunciata dal Giudice di Pace di Santa RI
Capua Vetere, in quanto immune da vizi logici e giuridici;
C. condanna- re, infine, parte appellante alla sanzione prevista dall'art. 96, comma 3,
c.p.c., per le motivazioni sopra compiutamente esposte;
nonché alla refu- sione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accesso- ri come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
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In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_2
- già contumace in primo grado - il quale, nonostante la regolari-
[...] tà della citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto, destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso , in merito all'individuazione Testimone_2 del luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Invero, nell'atto di citazione e documenti allegati il sinistro è generica- mente descritto nei seguenti termini: “l'evento si verificava allorquando il conducente l'auto VW Golf tg. DP978XL, mentre percorreva la detta via, giunto nei pressi del bar “Tropical”, non si avvedeva della presenza davanti a sé del sig. e lo urtava con il proprio lato an- Parte_1 teriore sx, investendolo e provocandone la caduta a terra”.
Mentre, il teste, escusso all'udienza del 10.02.2022, ha riferito una dina- mica del sinistro diversa rispetto a quella descritta dall'attore in citazione e nella richiesta di risarcimento danni e nel modello CAI. Nello specifico,
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lo stesso ha riferito di aver visto la Volkswagen Golf che, giunta alla ro- tatoria, nell'intento di effettuare l'inversione di marcia, svoltava sulla ro- tatoria a sinistra investendo l'istante che era intento ad attraversare sulle strisce pedonali, raffigurando - su invito del giudice - quanto descritto nello schizzo dallo stesso riprodotto nel verbale di causa.
Tale versione dei fatti si discosta sostanzialmente dal sinistro denunciato dall'attore il quale, non ha riferito né di attraversamento sulle strisce pe- donali, né della rotatoria né della manovra di svolta a sinistra eseguita dal presunto veicolo investitore.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda - del mancato riscontro della presenza del testimone sul luogo del sinistro in quanto non indicato nel verbale di constatazione amichevole (CAI), né nella richiesta di risarcimento danni, né in citazione. Invero, dall'analisi del modello CAI si evince l'omessa compilazione della parte relativa alla presenza dei testimoni, mentre nell'atto di citazione e nella richiesta di ri- sarcimento danni sono stati indicati i nominativi di altri due testimoni, ma non del teste escusso.
Tale ultima circostanza incide significativamente sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste poiché dette omissioni, a ben vedere, appaio- no difficilmente spiegabili se si considera che il teste, in sede di escus- sione testimoniale, ha dichiarato che conosceva il sig. Parte_1 in quanto cliente del bar “Tropical” dove lavorava e gli si era avvicinato per soccorrerlo, per cui ben poteva essere agevolmente indicato.
Pertanto, l'omessa indicazione del suo nominativo nel modello CAI, nel- la richiesta di risarcimento del danno e nella citazione, non può non avere una rilevanza nella valutazione relativa all'attendibilità del teste, coeren- temente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide, infatti, signifi- cativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemen- te della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo in- verosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il dan- neggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere te-
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stimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne pronta- mente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite ” (cfr. Tribunale Napoli, sentenza n. 1471/2021; Tribunale Bo- logna, sent. n. 20813/2017 del 19-09-2017).
Orbene, posta l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori ele- menti probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dunque, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno appellan- te, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la doman- da.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_4 compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI Capua Vetere, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 930/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 930/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 930 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 3552/23, depositata in data 1/07/2023 dal Giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Parte_1
RA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difen- sore;
appellante
e quale impresa designata per la Regione Cam- Controparte_1 pania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vit- time della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Cherchi e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
, non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello proponeva gravame av- Parte_1 verso la sentenza n. 3552/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di S. Ma- ria C.V. adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di
Santa M. C.V. gli appellati, rispettivamente quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Campania e proprietario dell'auto VW Golf tg. DP978XL, sprovvista di assicurazione RCA, onde ottenere l'integrale risarcimento dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verifi- catosi il giorno 26/10/2017, alle ore 11:00 circa, in Castel Volturno (CE), sulla via Domitiana, al km. 38,00, nei pressi del Bar “Tropical;
2. che l'evento si verificava allorquando il conducente l'auto VW Golf tg.
DP978XL, mentre percorreva la detta via, giunto nei pressi del bar “Tro- pical”, non si avvedeva della presenza davanti a sé del sig. Parte_2
e lo urtava con il proprio lato anteriore sx, investendolo e provo-
[...] candone la caduta a terra;
3. che a seguito dell'urto, il sig. Parte_2 rovinava a terra e subito dopo lamentava dolori al collo e agli arti
[...] inferiori, nonché subiva la rottura degli occhiali, per cui veniva di urgen- za trasportato all'Ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE), ove, dopo gli accertamenti e le cure del caso, gli veniva diagnosticato
“Trauma cervicale e agli arti inferiori”, con prognosi di 3 gg s. c.; 4. che successivamente in data 30.10.2017 il sig. lamentando Parte_1 ancora dolori si recava presso il proprio ortopedico di fiducia, il quale gli prescriveva collare, ulteriori terapie e giorni di riposo e che in data
05.12.2017 è stato giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura non inferiore al 2 % e postumi tempo- ranei al 100% nella misura di 3 giorni, postumi temporanei al 75% di 10 gg e postumi temporanei al 50 % di 20 gg;
5. che la comunicava CP_3 che le ricerche effettuate non avevano consentito di identificare l'assicuratore del veicolo, pertanto, l'attore inviava lettera Racc. A.R del
10.06.2018 con la quale metteva in mora la quale Controparte_1 impresa designata per il FGVS in Campania e la Consap S.p.a. onde otte- nere il risarcimento dei danni;
6. che ammessa la prova testimoniale e ammessa la CTU medico-legale, che però non veniva espletata per ade- sione dell'attore alle risultanze della visita medica effettuata presso il fi-
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duciario della all'esito del giudizio il giudice riget- Controparte_1 tava la domanda;
7. che la sentenza è ingiusta ed erronea per errata valu- tazione delle prove in quanto il giudice ha ritenuto che quanto asserito dall'istante fosse in contraddizione con quanto riferito dal teste Tes_1 cio il quale ha confermato la dinamica del sinistro come narrata in cita- zione aggiungendo dettagli;
8. che la contraddizione non emerge neppure dal modello CAI che raffigura la Golf mentre iniziava la svolta a sinistra e sono sbarrate le caselle n. 6 e 7; 9. che il punto preciso in cui è avvenu- to l'impatto (sulla rotatoria a svolta avanzata e sulle strisce pedonali) è un semplice particolare della vicenda che non può di certo inficiare la do- manda avanzata;
10. che sulla genuinità del sinistro deferisce giuramento decisorio al sig. ; 11. la violazione degli artt. 132 n. 4 Controparte_2
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione in quanto non è oggettivamente idonea a giustificare il rigetto della domanda;
12. la vio- lazione dell'art. 112 c.p.c, perché ha ritenuto che l'attore non abbia pro- vato con la prova testi il fatto dedotto in citazione perché il Giudice se avesse ritenuto che il fatto provato non era “diverso” da quello dedotto, dovrebbe dovuto accogliere la domanda in virtù del fatto che la prova te- sti è risultata completa e attendibile;
13. la violazione dell'art. 116 cpc perché ha valorizzato un documento inattendibile (il modello CAI) e omesso di valutare una prova (quella per teste) acquista al processo, di cui non è ragionevole dubitare;
14. l'errata condanna alle spese.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: - NEL MERITO accogliere l'appello e in riforma della impugnata sentenza, A) Dichiarare la esclusiva respon- sabilità del sig. , quale proprietario, in ordine alla pro- Controparte_2 duzione dell'evento dannoso per cui è causa;
B) accertare e dichiarare che all'epoca del sinistro, avvenuto il 26.10.2017, l'auto VW Golf tg.
DP978XL era scoperta di assicurazione per la RCA;
C) Condannare, per
l'effetto, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale impresa designata per la Campania alla gestione dei danni per conto del FGVS, e il sig. , in solido fra loro, Controparte_2
o in subordine alternativamente, al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di €. 1.696,23, o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e che il
Giudicante riterrà secondo giustizia liquidare, oltre alla rivalutazione
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monetaria (da determinarsi secondo indici ISTAT) ed interessi legali dal- la data del sinistro al soddisfo. Il tutto, comunque, entro e non oltre il li- mite di Euro 5.000,00; D) condannare gli appellati, in solido, al paga- mento in favore dell'appellante sig. , delle spese e com- Parte_1 pensi del primo grado di giudizio, oltre Magg. 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
E) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipote- si di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione del- le spese del doppio grado di giudizio, sussistendone i presupposti di leg- ge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_1 che l'appello è destituito di fondamento in quanto il Giudice di prime cu- re opera una disamina oltremodo approfondita dell'intero compendio do- cumentale posto a fondamento della domanda attorea dal quale emerge una dinamica dei fatti sensibilmente divergente da quella ricostruita dal teste escusso;
2. che la stessa parte appellante ammette di aver omesso delle circostanze successivamente riferite dal teste;
3. che alla luce di tali
“omissioni” il Giudice di primo grado, sulla scorta degli elementi docu- mentali posti a corredo della domanda attorea, non poteva che concludere che l'onere probatorio gravante sul danneggiato non fosse stato corretta- mente assolto e pertanto respingere la domanda formulata;
4. la sussi- stenza dei presupposti per la richiesta di condanna per responsabilità ag- gravata da abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: A. rigettare
l'appello proposto dal Sig. in quanto del tutto infonda- Parte_1 to, sia in fatto che in diritto;
B. per l'effetto confermare integralmente la
Sentenza n. 3552/23, pronunciata dal Giudice di Pace di Santa RI
Capua Vetere, in quanto immune da vizi logici e giuridici;
C. condanna- re, infine, parte appellante alla sanzione prevista dall'art. 96, comma 3,
c.p.c., per le motivazioni sopra compiutamente esposte;
nonché alla refu- sione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accesso- ri come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
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In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_2
- già contumace in primo grado - il quale, nonostante la regolari-
[...] tà della citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto, destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso , in merito all'individuazione Testimone_2 del luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Invero, nell'atto di citazione e documenti allegati il sinistro è generica- mente descritto nei seguenti termini: “l'evento si verificava allorquando il conducente l'auto VW Golf tg. DP978XL, mentre percorreva la detta via, giunto nei pressi del bar “Tropical”, non si avvedeva della presenza davanti a sé del sig. e lo urtava con il proprio lato an- Parte_1 teriore sx, investendolo e provocandone la caduta a terra”.
Mentre, il teste, escusso all'udienza del 10.02.2022, ha riferito una dina- mica del sinistro diversa rispetto a quella descritta dall'attore in citazione e nella richiesta di risarcimento danni e nel modello CAI. Nello specifico,
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lo stesso ha riferito di aver visto la Volkswagen Golf che, giunta alla ro- tatoria, nell'intento di effettuare l'inversione di marcia, svoltava sulla ro- tatoria a sinistra investendo l'istante che era intento ad attraversare sulle strisce pedonali, raffigurando - su invito del giudice - quanto descritto nello schizzo dallo stesso riprodotto nel verbale di causa.
Tale versione dei fatti si discosta sostanzialmente dal sinistro denunciato dall'attore il quale, non ha riferito né di attraversamento sulle strisce pe- donali, né della rotatoria né della manovra di svolta a sinistra eseguita dal presunto veicolo investitore.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda - del mancato riscontro della presenza del testimone sul luogo del sinistro in quanto non indicato nel verbale di constatazione amichevole (CAI), né nella richiesta di risarcimento danni, né in citazione. Invero, dall'analisi del modello CAI si evince l'omessa compilazione della parte relativa alla presenza dei testimoni, mentre nell'atto di citazione e nella richiesta di ri- sarcimento danni sono stati indicati i nominativi di altri due testimoni, ma non del teste escusso.
Tale ultima circostanza incide significativamente sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste poiché dette omissioni, a ben vedere, appaio- no difficilmente spiegabili se si considera che il teste, in sede di escus- sione testimoniale, ha dichiarato che conosceva il sig. Parte_1 in quanto cliente del bar “Tropical” dove lavorava e gli si era avvicinato per soccorrerlo, per cui ben poteva essere agevolmente indicato.
Pertanto, l'omessa indicazione del suo nominativo nel modello CAI, nel- la richiesta di risarcimento del danno e nella citazione, non può non avere una rilevanza nella valutazione relativa all'attendibilità del teste, coeren- temente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide, infatti, signifi- cativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemen- te della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo in- verosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il dan- neggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere te-
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stimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne pronta- mente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite ” (cfr. Tribunale Napoli, sentenza n. 1471/2021; Tribunale Bo- logna, sent. n. 20813/2017 del 19-09-2017).
Orbene, posta l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori ele- menti probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dunque, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno appellan- te, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la doman- da.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_4 compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI Capua Vetere, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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