Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 131/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], in persona dell'omonimo Parte_1 C.F._1 titolare sig. con sede legale in Olgiate Olona e domicilio telematico eletto Parte_1 presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. JESSICA LIGUORI che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio da Parte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 4.6.2025, chiedeva la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Olgiate Olona, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte ricorrente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto imprenditore commerciale che svolge l'attività di commercio
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
all'ingrosso e noleggio di apparecchi di sollevamento, carrelli elevatori, muletti e loro accessori
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, dai Bilanci depositati da parte ricorrente:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 426.722,60 già nel solo anno 2024;
2) emergono ricavi lordi di € 267.019,46 già nel solo anno 2024;
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base al consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente che ha evidenziato di trovarsi in uno stato di tensione finanziaria sin dal 05/09/2024, allorquando ha depositato presso la
Camera di Commercio di Varese istanza ex art. 12 e ss. CCII per la nomina di un esperto volta all'avvio di una composizione negoziata della crisi. Successivamente, non avendo avuto esito positivo il tentativo di composizione negoziata, ha depositato ricorso con riserva per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII ma, venendo meno i presupposti per l'omologazione della domanda, ha rinunciato alla procedura. Pertanto, risultando come dichiarato da parte ricorrente, “uno squilibrio patrimoniale ed una situazione di crisi, in quanto i debiti sono nettamente maggiori delle attività” ha, da ultimo, depositato ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
2) dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29.5.2025 che conferma quanto indicato da parte ricorrente (debiti per euro 427.088,60 a fronte di attività indicate in euro
426.788,60 ed una perdita di esercizio di euro 300,00).
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
] Parte_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Grimaudo Nicolò. NOMINA Curatore il Dott. con studio Persona_1 C.F._2 in Busto Arsizio, via Fratelli D'Italia, n. 5.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA a parte ricorrente di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 04/11/2025 alle ore
10:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
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