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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 369/2022 tra le parti:
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentanti e difesi dall'avv. Maria Elena Loreti e dall'avv. Laura C.F._2
Maddalena, elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Capuana n. 10 presso lo studio dei difensori;
ATTORI
, c.f. , con sede legale in Prato, via TRoparte_1 P.IVA_1
Sornianese n. 95, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Attori: dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
con la e aventi ad oggetto la progettazione, la fornitura e
[...] TRoparte_1
posa in opera degli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria descritti nell'atto introduttivo di giudizio, per avere quest'ultima società fornito degli impianti non conformi a quanto richiesto e inidonei a garantire le prestazioni per cui erano stati acquistati;
- per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 6.631,00 alla Sig.ra e di € 6.631,00 al Sig. , quali importi a titolo di prezzo per Parte_1 Parte_2
l'attività e la fornitura svolte da;
- condannare altresì la società TRoparte_1
pagina 1 di 13 convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti, pari al costo necessario ad eliminare le cause degli inconvenienti lamentati, rimozione e sostituzione degli impianti esistenti nella misura indicata dal CTU nominato nel procedimento per ATP R.G.N. 62379/2020 del
Tribunale di Roma pari ad € 26.219,54 oltre IVA o alla diversa somma ritenuta di giustizia da attribuirsi ai Signori e in ragione del 50% e cioè € 13.109,77 oltre Pt_1 Parte_2
IVA a ciascuno degli attori;
- condannare infine la convenuta al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per i disagi subiti in conseguenza dell'inadeguato funzionamento degli impianti TRo installati dalla presso le loro abitazioni dalla data di posa in opera del 27 settembre 2018, danni da quantificarsi in via equitativa. Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e compensi di avvocato del presente giudizio e del procedimento per ATP nonché al rimborso delle spese di CTU del procedimento per ATP R.G.N. 62379/2020 Tribunale di Roma, Giudice
Dr.ssa Astorino, per complessivi € 3.759,32, oltre accessori di legge, come da decreto di liquidazione in atti e si chiede disporsi, se ritenuto necessario, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del predetto procedimento per ATP.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio, con citazione, Parte_1 Parte_2 [...]
(di seguito: «NWG») chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la TRoparte_1
risoluzione dei contratti stipulati tra le parti, aventi ad oggetto la progettazione, la fornitura e la posa in opera di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria;
di TRo condannare alla restituzione agli attori del prezzo corrisposto, pari € 6.631,00 ciascuno;
di condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti, in relazione al costo necessario a eliminare le cause degli inconvenienti lamentati, mediante rimozione e sostituzione degli impianti esistenti, pari a complessivi € 26.219,54 oltre IVA o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come indicato dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di Roma, da attribuirsi ai sig.ri in pari quota Pt_2
(€ 13.109,77 oltre IVA ciascuno).
A fondamento delle domande sopra riportate, gli attori hanno allegato in fatto: di avere
TRo incaricato con proposte di acquisto n. 0229 e n. 0238 dell'8/06/2018, di provvedere alla progettazione e alla fornitura di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria destinati alle proprie abitazioni;
che la convenuta consigliò per entrambe le abitazioni il modello Taurus TD6, dalla stessa prodotto, a fronte del pagamento della somma di € 6.631,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 13.262,00; che l'art. 6 delle condizioni generali di TRo contratto allegate alle proposte di acquisto prevedeva che la venditrice provvedesse alla pagina 2 di 13 redazione del progetto dell'impianto e all'adempimento delle pratiche autorizzative presso gli enti preposti, incombenti che vennero curati, su incarico della convenuta, da Parte_3
dopo avere effettuato un sopralluogo in data 5/07/2018; che, una volta installati gli impianti
[...]
termodinamici, nei giorni 27-28/09/2018 avvenne il collaudo e la messa in funzione degli stessi
TRo dai tecnici incaricati dalla che fin dalle prime accensioni gli impianti si rivelarono malfunzionanti e inadeguati, avuto riguardo alle caratteristiche degli immobili di proprietà degli
TRo attori e alle normali esigenze delle loro famiglie;
che su richiesta dei sig.ri , Pt_2
TRo intervenne più volte, ma inutilmente;
che essi rinnovarono le proprie doglianze a con PEC del 30/01/2020, alla quale la convenuta rispose negando ogni responsabilità; che, terminata la fase più acuta della pandemia, gli attori incaricarono l'ing. di verificare i Persona_1 malfunzionamenti degli impianti e di accertarne le cause e il tecnico confermò l'inadeguatezza TRo degli impianti stessi;
che, stante l'esito negativo della negoziazione assistita alla quale venne invitata, in data 7/12/2020 gli attori promossero un procedimento per accertamento tecnico preventivo;
che il CTU nominato nel procedimento iscritto al n. 62379/2020 r.g. del
Tribunale di Roma, arch. accertò la sussistenza degli inconvenienti descritti nel Persona_2 ricorso, rilevò l'inadeguatezza dei due impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria al fabbisogno effettivo delle due dimore di cui sono a servizio, affermò che tale inadeguatezza, inficiando resa e produttività degli impianti, ne determina l'effettiva inutilità in termini quantitativi e qualitativi e quantificò in € 26.219,54 oltre IVA i costi per eliminare le cause dei malfunzionamenti, stante la necessità di sostituire l'impianto esistente con altro
TRo impianto potenziato della stessa tipologia;
che in data 8/09/2021 è stata nuovamente invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che, malgrado la sottoscrizione della convenzione, la negoziazione ha avuto esito negativo.
In diritto gli attori hanno allegato l'inadempimento della convenuta avuto riguardo sia alla non conformità dei prodotti venduti sia a un'errata progettazione, quali cause dei malfunzionamenti accertati: in primo luogo, gli impianti sono intrinsecamente inefficienti e non rispondenti ai requisiti descritti nelle schede tecniche del prodotto, sia quanto alla temperatura massima di acqua calda sanitaria erogata non superiore a 46° ovvero comunque inferiore a quella di 55° che viene dichiarata nella scheda tecnica, sia in relazione al troppo lungo tempo di latenza per il raggiungimento della temperatura necessaria di almeno 40° (7/10 minuti), con conseguenti dispendio di acqua e ulteriore abbassamento della temperatura a causa della riduzione di quantità di acqua nei boiler; in secondo luogo, i collettori sono stati posizionati in modo non ottimale, in condizioni di copertura e prolungata assenza di irraggiamento diretto, aggravate dalla formazione pagina 3 di 13 di condensa tra muro di installazione e pannelli che peggiorano la resa, e nella progettazione non sono state opportunamente considerate le condizioni iniziali dell'impianto sanitario esistente. TRo Secondo l'avviso dei sig.ri , la gravità dell'inadempimento contrattuale di Pt_2 giustifica la risoluzione dei contratti inter partes, da cui discende l'obbligo della veditrice di restituire il prezzo incassato.
Riguardo poi al risarcimento del danno, gli attori hanno rilevato come la totale erroneità progettuale e l'inadeguatezza intrinseca degli impianti rendano necessarie la riprogettazione e la sostituzione degli stessi, con un costo di € 13.109,77 a impianto, visto che gli impianti sono identici e hanno presentato analoghe problematiche. Hanno inoltre evidenziato di avere vissuto per oltre tre anni senza poter utilizzare contemporaneamente i rubinetti dell'acqua calda ed essendo costretti ad attendere molto tempo prima di ottenere una temperatura appena mite dell'acqua per potersi lavare, con enormi disagi e spreco di acqua. TRo non si è costituita, malgrado la regolarità della notificazione della citazione, ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p. dal Tribunale di Roma ed è stata trattenuta in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui gli attori hanno rinunciato.
***
1. Le domande degli attori sono fondate per quanto di ragione. TRo
2. Vi è prova documentale della conclusione tra e e tra Parte_1 Parte_2
e la stessa convenuta di due distinti contratti per la fornitura e la posa in opera di
[...]
impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria, a seguito della sottoscrizione delle proposte di acquisto firmate in data 8/06/2018 (doc. 1 e 2 allegati alla citazione).
TRo I contratti sono qualificabili come compravendita mista ad appalto in quanto si era obbligata non solo alla consegna dei beni, ma anche alla installazione degli impianti e a fornire le prestazioni di natura professionale, tecnica e amministrativa necessarie e propedeutiche alla installazione, collaudo e attivazione degli impianti (art. 2 delle condizioni generali di contratto, doc. 3 allegato alla citazione).
Gli impianti sono stati installati presso le abitazioni degli attori, fatto – questo - rilevato dal CTU
TRo nella relazione di accertamento tecnico preventivo e non contestato da nella memoria di costituzione depositata in quel procedimento.
3. Ai rapporti contrattuali oggetto di causa si applica il Codice del Consumo (di seguito anche:
«cod. cons.» o «d.l.vo n. 206/2005») per le considerazioni che seguono.
pagina 4 di 13 TRo In primo luogo gli attori sono consumatori, avendo concluso i contratti con come appena evidenziato, al fine di destinare gli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda alle rispettive abitazioni, ossia per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005), mentre la convenuta è chiaramente un professionista che ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, come del resto dalla medesima riconosciuto nella memoria di costituzione depositata nel procedimento n. 62379/2020 del Tribunale di Roma, dove ha dichiarato che
TR « che dal 24.9.2020 ha acquisito la qualifica di Benefit Corporation, è il primo e più importante operatore del settore del fotovoltaico domestico, avendo ad oggi venduto ed installato, fin dall9inizio della propria attività, avvenuto nel 2004, oltre 17.000 impianti in favore di privati, professionisti, piccole e medie imprese. (…) Per erogare tali complessi servizi,
TR si avvale di un network di studi tecnici dislocati sull'intero territorio nazionale, ai quali conferisce appositi incarichi (…)».
Nello specifico, viene in rilievo la disciplina sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I del Codice del Consumo), avendo gli attori allegato TRo la non conformità degli impianti al contratto stipulato con la venditrice il fatto che quest'ultima abbia provveduto anche alla redazione del progetto dell'impianto e all'adempimento delle pratiche autorizzative presso gli enti preposti non esclude l'applicabilità della predetta normativa perché l'art. 128, comma 1, secondo periodo, d.l.vo n. 206/2005 equipara ai contratti di vendita, tra gli altri, anche i contratti di appalto, di opera «e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre».
Viene in rilievo, allora, l'art. 130, cod. cons. che, al secondo comma, dispone che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Ai sensi del settimo comma della disposizione citata, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo assegnato dal consumatore;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Non è di ostacolo all'applicazione della disciplina consumeristica il fatto che gli attori, nei propri scritti difensivi, non abbiano espressamente invocato le tutele previste dal Codice del Consumo,
pagina 5 di 13 stante la specialità di tale normativa, che si desume dalla formulazione dell'art. 135, d.l.vo n.
206/2005, secondo cui, da un lato, le disposizioni sulla vendita dei beni di consumo «non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico» (primo comma), dall'altro lato «Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita»
(secondo comma): secondo la preferibile interpretazione dell'art. 135 citato, il codice civile è applicabile solo in relazione agli strumenti, ovvero per gli inadempimenti, non presi in considerazione dal codice del consumo, cosicché non si applica mai la disciplina della garanzia per vizi ex artt. 1490 e ss. c.c. perché prevale la disciplina speciale (cfr. in questo senso Cass., n.
14775 del 30/05/2019, secondo cui nei casi di inadempimento diversi da quelli contemplati dall'art. 130, comma 2, cod. cons., si applicano le regole ordinarie, rispetto alle quali è necessaria una specifica allegazione, circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, e prova;
v. anche Cass., n. 13148 del 30/06/2020 secondo cui esiste, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita e un conseguente ruolo «sussidiario» assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo).
Con specifico riguardo all'azione di risarcimento del danno, non contemplata tra le tutele accordate al compratore dal Codice del Consumo, è stato condivisibilmente evidenziato che il consumatore non può avvalersi del rimedio risarcitorio se non ha attivato gli altri rimedi, in particolare i rimedi primari (riparazione o sostituzione del bene): il risarcimento del danno, pertanto, sarebbe ammissibile solo in funzione integrativa dei rimedi primari (per esempio nelle ipotesi in cui questi ultimi abbiano arrecato notevoli inconvenienti o sia no stati eseguiti in ritardo), ovvero se questi sono stati inutilmente esperiti (perché impossibili o eccessivamente onerosi, o in caso di rifiuto del venditore di eseguirli o di inerzia del venditore), ovvero in relazione a pregiudizi non derivati direttamente dal difetto di conformità (cc.dd. pregiudizi indiretti alla persona o ai beni del consumatore). Questa interpretazione dell'art. 135, cod. cons. appare maggiormente coerente con l'impianto dell'art. 130 sopra citato e consente di dare attuazione all'art. 1227 c.c..
Lungo questo linea interpretativa si colloca la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibili ovvero eccessivamente onerose, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, cod. cons., al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto pagina 6 di 13 a quello realizzato dalla direttiva 1999/44/CE, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, cod. cons. (Cass., n. 1082 del 20/01/2020 che, in base a questo principio, ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta all'eliminazione dei vizi, ossia alla riparazione, e una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei difetti lamentati dal consumatore e, al contempo,
l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla riparazione eccessivamente onerosa).
È allora astrattamente ammissibile l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. nei casi in cui il consumatore abbia dimostrato che il danno subito è una conseguenza del mancato adempimento del venditore ai rimedi previsti dall'art. 130, comma 3, cod. cons. entro un congruo termine (in questo senso v. Tribunale di Genova, 22/02/2011).
Al contempo, qualora sia ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione del contratto ex art. 130, comma 7, cod. cons. in quanto non preceduta dall'esperimento dei rimedi primari, deve ritenersi conseguentemente inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno, in quanto relativa a pregiudizi causati direttamente dal difetto di conformità (es. il minor valore del bene difettoso, il lucro cessante, le spese di riparazione): ammettere l'esperibilità dell'azione di risarcimento, a prescindere dal previo tentativo di riparazione o di sostituzione del bene, significherebbe scardinare tutto l'impianto normativo di cui all'art. 130, d.l.vo n. 206/2005, basato sulla rigorosa gerarchia dei rimedi, a presidio di esigenze di conservazione del contratto, anche tenuto conto che la sostituzione e la riparazione del bene sono una forma di risarcimento in forma specifica (così Tribunale di Savona, 15/09/2018). In questa prospettiva, la domanda di risarcimento del danno è proponibile dal consumatore in tre ipotesi: a) immediatamente, per i danni indiretti, causati dal bene di consumo alla persona del consumatore o al suo patrimonio
(come nel caso dell'art. 1494, comma 2, cod. civ.); b) solo dopo avere richiesto la riparazione o la sostituzione del bene non conforme, per i danni non eliminabili attraverso i rimedi primari
(soluzione rispondente all'art. 1227 c.c.), in funzione integrativa di questi ultimi, oppure in caso di ritardo o di rifiuto di eseguirli da parte del venditore;
c) contestualmente alla richiesta di risoluzione o di riduzione del prezzo, una volta accertata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla riparazione o alla sostituzione (così ancora Tribunale di Savona cit.).
Indicazioni utili discendono, infine, dal 61° «considerando» della direttiva (UE) 2019/771, che ha modificato la disciplina qui in esame, in cui viene valorizzato il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno quale elemento essenziale dei contratti di vendita;
si pagina 7 di 13 prevede la facoltà – ma anche il dovere - degli Stati di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni derivati dalla violazione della direttiva, dalla presenza del difetto di conformità, dai notevoli inconvenienti arrecati con la riparazione o la sostituzione del bene o dal ritardo con cui il venditore ha eseguito tali rimedi;
si afferma che tale risarcimento dovrebbe ripristinare, nella misura massima possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
4. Nel caso all'esame, i sig.ri hanno domandato la risoluzione dei contratti di vendita Pt_2 degli impianti, ma anche il risarcimento del danno, quest'ultimo commisurato ai costi per la sostituzione degli impianti forniti mediante la consegna di nuovi impianti conformi.
I fatti costitutivi della prima domanda sono integrati.
L'onere di provare la non conformità del bene di consumo è a carico del consumatore, trattandosi di un presupposto di operatività della garanzia, come si desume dagli artt. 129, comma 2 e 130, comma 3, cod. cons., nonché dagli artt. 6, 7, 11, direttiva (UE) 2019/771, assunto che trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Unite, 3/05/2019
n. 11748, in tema di vendita di diritto comune, la quale, nell'onerare il compratore di fornire la prova dell'esistenza del difetto intrinseco, non potendo trovare applicazione il riparto degli oneri probatori di cui a Cass., Sez. Unite, 30/11/2001 n. 13533, in ragione della specialità della responsabilità del venditore in caso di trasferimento di un bene viziato, ha rilevato come tale soluzione interpretativa sia «armonica rispetto all' analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea»).
In base al disposto del secondo comma dell'art. 129, cod. cons., si può ritenere che il consumatore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico dimostrando che i beni di consumo non sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, oppure non sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e non possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello, o ancora non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato la non conformità degli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso la c.t.u. depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, che ha sostanzialmente pagina 8 di 13 confermato le conclusioni dell'ing. tecnico incaricato dai sig.ri (cfr. Persona_1 Pt_2
la perizia di parte presente tra gli atti del procedimento per a.t.p.).
Il CTU ha verificato la sussistenza dei difetti di conformità lamentati dagli attori, qualificati come anomalie di funzionamento degli impianti, sia perché la temperatura massima dell'acqua calda sanitaria erogata non è superiore a 46° e comunque è inferiore a quella di 55° che viene dichiarata nella scheda di tecnica del prodotto venduto, sia in quanto il tempo di latenza (tempo di attesa) per il raggiungimento della temperatura necessaria di almeno 40° è stato stimato variabile tra 7'÷10' ed è quindi troppo lungo, con conseguenti dispendio d'acqua e ulteriore abbassamento della temperatura a causa della riduzione di quantità d'acqua nei boiler.
Le considerazioni del CTU, logiche e coerenti, appaiono come frutto di un'approfondita verifica degli impianti, eseguita nel contraddittorio delle parti all'esito di più sopralluoghi e accurate prove nonché indagini strumentali, e non sono state oggetto di critica da parte dei CTP i quali, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., non hanno inviato le loro osservazioni. Le risultanze della c.t.u. possono quindi essere utilizzate ai fini della decisione.
In base a quanto sopra rilevato in diritto, l'accertamento compiuto dal CTU è sufficiente a ritenere operante la garanzia legale di conformità a cui è tenuta NWG, essendo se mai onere della convenuta provare che i malfunzionamenti riscontrati dipendono da cause diverse e alla stessa estranee.
In ogni caso lo stesso CTU ha anche accertato che le cause delle anomalie sopra descritte sono riconducibili sia alla inadeguatezza dei beni forniti, prodotti dalla stessa convenuta, che a un
TRo difetto di progettazione e di installazione, attività alle quali si era obbligata, che hanno amplificato l'inadeguatezza iniziale degli impianti: le apparecchiature installate risultano inefficienti perché inadeguate per le caratteristiche qualitative intrinseche, che non soddisfano le necessità minime necessarie in un impianto di acqua calda sanitaria con accumulo, la cui temperatura di erogazione è indicata in 40°÷50° e tempi di latenza superiori a 4'; il posizionamento dei collettori non è ottimale, perché in condizioni di copertura e prolungata assenza di irraggiamento diretto, con l'aggravante della formazione di condensa tra muro di installazione e pannelli che, peggiorando resa e performance, contribuisce al decremento della temperatura ambientale limitrofa, portando le condizioni iniziali di esercizio a un livello inferiore rispetto a quello realmente esistente nell'ambiente; non sono state opportunamente considerate le condizioni iniziali dell'impianto sanitario esistente, secondo distanze, posizionamento e andamento delle condutture, attraverso cui vi è notevole dispersione termica che contribuisce sensibilmente ad abbassare il livello prestazionale degli impianti.
pagina 9 di 13 I sig.ri hanno anche dimostrato di avere richiesto più volte l'intervento della società Pt_2
convenuta (sia personalmente, mediante la e-mail del 17/01/2019, doc. 5 allegato alla citazione, sia mediante il proprio legale, con PEC del 30/01/2020, doc. 6 ibidem) affinché essa risolvesse le
TRo problematiche denunciate;
era pertanto onere di provare di avere riparato i beni forniti o di averli sostituiti con altri conformi al contratto entro un congruo termine, prova che non è stata fornita e che anzi è smentita dalle risultanze della c.t.u..
Sussistono, allora, i presupposti di cui all'art. 130, comma 7, d.l.vo n. 206/2005 per pronunciare la risoluzione dei contratti di vendita, essendo risultati impossibili i rimedi primari della riparazione o della sostituzione dei beni di consumo o comunque non essendo stati essi eseguiti entro un congruo termine, essendo trascorsi oltre tre anni dalla denuncia all'introduzione del presente giudizio.
TRo
5. A tale pronuncia consegue la condanna di alla restituzione del prezzo pagato dai sig.ri
: la prova del versamento del prezzo si trae, mediante presunzioni (la cui inammissibilità Pt_2
ex art. 2726 c.c. avrebbe dovuto essere eccepita dalla convenuta: Cass., Sez. Unite, n. 16723 del
TRo 05/08/2020), dalla lettera di del 25/02/2020, diretta all'avv. Loreti, legale dei sig.ri
, nella quale la convenuta lamenta l'omesso pagamento del saldo prezzo solo da parte di Pt_2
e di , mentre nulla contesta al riguardo sulle posizioni di Parte_4 Persona_3
ed (doc. 7 allegato alla citazione); l'ammontare del prezzo pagato, Parte_2 Parte_1 pari a € 6.631,30, si evince poi dalle proposte di acquisto sottoscritte dagli attori (doc. 1 e 2 ibidem).
Poiché la buona fede della convenuta si presume, gli interessi legali sulla somma oggetto di ripetizione sono dovuti dalla domanda, ossia dalla notificazione della citazione in data 9/02/2022
(art. 2033, comma 1, c.c.), non risultando un atto di costituzione in mora anteriore. Il tasso d'interesse è quello previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. in quanto questo giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che circoscrive l'applicabilità del quarto comma alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (Cass., n. 28409 del 07/11/2018; ma contra per esempio Cass., n. 61 del 03/01/2023, essendo esistente un contrasto tra la Seconda
Sezione Civile e la Terza Sezione Civile della S.C., la cui soluzione non è stata risolta dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 12449 del 07/05/2024), mentre l'azione di ripetizione dell'indebito ha una fonte diversa.
6. A fronte dell'accoglimento della domanda caducatoria del contratto, la domanda di risarcimento del danno commisurato ai costi di sostituzione degli impianti può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
pagina 10 di 13 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse"), ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe
"quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse (Cass., n. 28022 del 14/10/2021; v. anche Cass., n. 36497 del 29/12/2023 la quale ha evidenziato che l'art. 1223 c.c. riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale il danno è l'effettiva diminuzione del patrimonio, data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, avuto riguardo all'id quod interest e non già all'aestimatio re, laddove il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale).
Del resto, la teoria dell'interesse positivo è stata fatta propria anche dal legislatore eurounitario che, al 61° Considerando della direttiva (UE) 2019/771 già richiamato, ha evidenziato che il risarcimento del danno a cui è tenuto il venditore dovrebbe ripristinare, nella misura massima possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Nel caso all'esame, in base all'interesse positivo degli attori, il danno ben può essere commisurato alle spese da sostenere per procurarsi degli impianti conformi al contratto, cioè gli TRo impianti che avrebbe dovuto consegnare e mettere in funzione presso l'abitazione dei sig.ri qualora avesse esattamente adempiuto al contratto di vendita. Pt_2
Tali spese sono state calcolate dal CTU nel procedimento per a.t.p. attraverso un computo metrico-estimativo allegato alla relazione, sul quale né i CTP né le parti hanno svolto specifici rilievi.
L'importo così determinato, pari a € 26.219,54, riguarda entrambi gli impianti oggetto di causa, sul presupposto che si tratta di beni identici e recanti i medesimi difetti di conformità, per cui può essere considerato un costo di € 13.109,77 per ciascun impianto.
Poiché il creditore danneggiato dall'inadempimento contrattuale non può, attraverso il risarcimento, conseguire una posizione migliorativa rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in caso di esatto adempimento, dalla somma sopra indicata dev'essere detratto il prezzo di €
pagina 11 di 13 TRo 6.631,00 che ciascuno degli attori avrebbe dovuto corrispondere a se i contratti non fossero stati risolti.
La convenuta, pertanto, dev'essere condannata a risarcire ad e ad Parte_1 Parte_2
la somma di € 6.478,77 ciascuno.
[...]
Trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dalla data del collaudo e della messa in funzione degli impianti (28/09/2018, indicata nella citazione, non documentata, ma compatibile con la data della installazione accertata dal CTU, il
17/09/2018), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Non possono essere risarciti i pregiudizi ulteriori allegati nella citazione, relativi ai disagi patiti a causa del malfunzionamento degli impianti e al maggior consumo di acqua, perché in relazione ad essi, gli attori non hanno fornito neppure un principio di prova, per esempio dimostrando che essi effettivamente hanno abitato con la propria famiglia negli immobili presso i quali gli impianti erano stati installati e offrendo dati di raffronto sui consumi di acqua.
8. Le spese processuali del presente giudizio e del procedimento per a.t.p. ante causam, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria del procedimento ex art. 696
c.p.c. e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio, escludendo nel secondo caso la fase istruttoria, che non si è svolta. È dovuto altresì l'aumento del 30% dei compensi così calcolati ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 perché i medesimi difensori hanno assistito due parti aventi analoga posizione processuale.
9. Le spese della c.t.u. espletata nel procedimento per a.t.p. sono poste definitivamente a carico
TRo di ma non può essere pronunciata in questa sede la condanna della convenuta al rimborso delle stesse perché gli attori si sono limitati a produrre il decreto di liquidazione degli onorari del
CTU emesso dal Tribunale di Roma, ma non hanno provato di avere sostenuto il relativo esborso.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di vendita di impianto termodinamico per la
TRo produzione di acqua calda sanitaria modello Taurus D6 e marca a servizio pagina 12 di 13 dell'abitazione posta in Roma, via Giuseppe Vanni n. 62, di cui alla proposta d'acquisto n. B0238 sottoscritta in data 8/06/2018, tra e e per l'effetto Parte_1 CP_1
condanna a restituire ad il prezzo TRoparte_1 Parte_1 pagato di € 6.631,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
9/02/2022 al saldo;
2) dichiara la risoluzione del contratto di vendita di impianto termodinamico per la
TRo produzione di acqua calda sanitaria modello Taurus D6 e marca a servizio dell'abitazione posta in Roma, via Giuseppe Vanni n. 62, di cui alla proposta d'acquisto n. B0229 sottoscritta in data 8/06/2018, tra e e per Parte_2 CP_1
l'effetto condanna a restituire ad TRoparte_1 Parte_2 il prezzo pagato di € 6.631,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c. dal 9/02/2022 al saldo;
3) condanna al risarcimento del danno in favore di TRoparte_1
, che liquida in € 6.478,77, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_1
interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal 28/09/2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna al risarcimento del danno in favore di TRoparte_1
, che liquida in € 6.478,77, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_2
interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal 28/09/2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida per il procedimento n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di Roma in € 3.038,10 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 4.416,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
6) pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di
Roma, in quella sede liquidate, definitivamente a carico della convenuta.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 19/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 369/2022 tra le parti:
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentanti e difesi dall'avv. Maria Elena Loreti e dall'avv. Laura C.F._2
Maddalena, elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Capuana n. 10 presso lo studio dei difensori;
ATTORI
, c.f. , con sede legale in Prato, via TRoparte_1 P.IVA_1
Sornianese n. 95, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Attori: dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
con la e aventi ad oggetto la progettazione, la fornitura e
[...] TRoparte_1
posa in opera degli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria descritti nell'atto introduttivo di giudizio, per avere quest'ultima società fornito degli impianti non conformi a quanto richiesto e inidonei a garantire le prestazioni per cui erano stati acquistati;
- per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 6.631,00 alla Sig.ra e di € 6.631,00 al Sig. , quali importi a titolo di prezzo per Parte_1 Parte_2
l'attività e la fornitura svolte da;
- condannare altresì la società TRoparte_1
pagina 1 di 13 convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti, pari al costo necessario ad eliminare le cause degli inconvenienti lamentati, rimozione e sostituzione degli impianti esistenti nella misura indicata dal CTU nominato nel procedimento per ATP R.G.N. 62379/2020 del
Tribunale di Roma pari ad € 26.219,54 oltre IVA o alla diversa somma ritenuta di giustizia da attribuirsi ai Signori e in ragione del 50% e cioè € 13.109,77 oltre Pt_1 Parte_2
IVA a ciascuno degli attori;
- condannare infine la convenuta al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per i disagi subiti in conseguenza dell'inadeguato funzionamento degli impianti TRo installati dalla presso le loro abitazioni dalla data di posa in opera del 27 settembre 2018, danni da quantificarsi in via equitativa. Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e compensi di avvocato del presente giudizio e del procedimento per ATP nonché al rimborso delle spese di CTU del procedimento per ATP R.G.N. 62379/2020 Tribunale di Roma, Giudice
Dr.ssa Astorino, per complessivi € 3.759,32, oltre accessori di legge, come da decreto di liquidazione in atti e si chiede disporsi, se ritenuto necessario, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del predetto procedimento per ATP.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio, con citazione, Parte_1 Parte_2 [...]
(di seguito: «NWG») chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la TRoparte_1
risoluzione dei contratti stipulati tra le parti, aventi ad oggetto la progettazione, la fornitura e la posa in opera di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria;
di TRo condannare alla restituzione agli attori del prezzo corrisposto, pari € 6.631,00 ciascuno;
di condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti, in relazione al costo necessario a eliminare le cause degli inconvenienti lamentati, mediante rimozione e sostituzione degli impianti esistenti, pari a complessivi € 26.219,54 oltre IVA o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, come indicato dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di Roma, da attribuirsi ai sig.ri in pari quota Pt_2
(€ 13.109,77 oltre IVA ciascuno).
A fondamento delle domande sopra riportate, gli attori hanno allegato in fatto: di avere
TRo incaricato con proposte di acquisto n. 0229 e n. 0238 dell'8/06/2018, di provvedere alla progettazione e alla fornitura di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria destinati alle proprie abitazioni;
che la convenuta consigliò per entrambe le abitazioni il modello Taurus TD6, dalla stessa prodotto, a fronte del pagamento della somma di € 6.631,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 13.262,00; che l'art. 6 delle condizioni generali di TRo contratto allegate alle proposte di acquisto prevedeva che la venditrice provvedesse alla pagina 2 di 13 redazione del progetto dell'impianto e all'adempimento delle pratiche autorizzative presso gli enti preposti, incombenti che vennero curati, su incarico della convenuta, da Parte_3
dopo avere effettuato un sopralluogo in data 5/07/2018; che, una volta installati gli impianti
[...]
termodinamici, nei giorni 27-28/09/2018 avvenne il collaudo e la messa in funzione degli stessi
TRo dai tecnici incaricati dalla che fin dalle prime accensioni gli impianti si rivelarono malfunzionanti e inadeguati, avuto riguardo alle caratteristiche degli immobili di proprietà degli
TRo attori e alle normali esigenze delle loro famiglie;
che su richiesta dei sig.ri , Pt_2
TRo intervenne più volte, ma inutilmente;
che essi rinnovarono le proprie doglianze a con PEC del 30/01/2020, alla quale la convenuta rispose negando ogni responsabilità; che, terminata la fase più acuta della pandemia, gli attori incaricarono l'ing. di verificare i Persona_1 malfunzionamenti degli impianti e di accertarne le cause e il tecnico confermò l'inadeguatezza TRo degli impianti stessi;
che, stante l'esito negativo della negoziazione assistita alla quale venne invitata, in data 7/12/2020 gli attori promossero un procedimento per accertamento tecnico preventivo;
che il CTU nominato nel procedimento iscritto al n. 62379/2020 r.g. del
Tribunale di Roma, arch. accertò la sussistenza degli inconvenienti descritti nel Persona_2 ricorso, rilevò l'inadeguatezza dei due impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria al fabbisogno effettivo delle due dimore di cui sono a servizio, affermò che tale inadeguatezza, inficiando resa e produttività degli impianti, ne determina l'effettiva inutilità in termini quantitativi e qualitativi e quantificò in € 26.219,54 oltre IVA i costi per eliminare le cause dei malfunzionamenti, stante la necessità di sostituire l'impianto esistente con altro
TRo impianto potenziato della stessa tipologia;
che in data 8/09/2021 è stata nuovamente invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che, malgrado la sottoscrizione della convenzione, la negoziazione ha avuto esito negativo.
In diritto gli attori hanno allegato l'inadempimento della convenuta avuto riguardo sia alla non conformità dei prodotti venduti sia a un'errata progettazione, quali cause dei malfunzionamenti accertati: in primo luogo, gli impianti sono intrinsecamente inefficienti e non rispondenti ai requisiti descritti nelle schede tecniche del prodotto, sia quanto alla temperatura massima di acqua calda sanitaria erogata non superiore a 46° ovvero comunque inferiore a quella di 55° che viene dichiarata nella scheda tecnica, sia in relazione al troppo lungo tempo di latenza per il raggiungimento della temperatura necessaria di almeno 40° (7/10 minuti), con conseguenti dispendio di acqua e ulteriore abbassamento della temperatura a causa della riduzione di quantità di acqua nei boiler; in secondo luogo, i collettori sono stati posizionati in modo non ottimale, in condizioni di copertura e prolungata assenza di irraggiamento diretto, aggravate dalla formazione pagina 3 di 13 di condensa tra muro di installazione e pannelli che peggiorano la resa, e nella progettazione non sono state opportunamente considerate le condizioni iniziali dell'impianto sanitario esistente. TRo Secondo l'avviso dei sig.ri , la gravità dell'inadempimento contrattuale di Pt_2 giustifica la risoluzione dei contratti inter partes, da cui discende l'obbligo della veditrice di restituire il prezzo incassato.
Riguardo poi al risarcimento del danno, gli attori hanno rilevato come la totale erroneità progettuale e l'inadeguatezza intrinseca degli impianti rendano necessarie la riprogettazione e la sostituzione degli stessi, con un costo di € 13.109,77 a impianto, visto che gli impianti sono identici e hanno presentato analoghe problematiche. Hanno inoltre evidenziato di avere vissuto per oltre tre anni senza poter utilizzare contemporaneamente i rubinetti dell'acqua calda ed essendo costretti ad attendere molto tempo prima di ottenere una temperatura appena mite dell'acqua per potersi lavare, con enormi disagi e spreco di acqua. TRo non si è costituita, malgrado la regolarità della notificazione della citazione, ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p. dal Tribunale di Roma ed è stata trattenuta in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui gli attori hanno rinunciato.
***
1. Le domande degli attori sono fondate per quanto di ragione. TRo
2. Vi è prova documentale della conclusione tra e e tra Parte_1 Parte_2
e la stessa convenuta di due distinti contratti per la fornitura e la posa in opera di
[...]
impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria, a seguito della sottoscrizione delle proposte di acquisto firmate in data 8/06/2018 (doc. 1 e 2 allegati alla citazione).
TRo I contratti sono qualificabili come compravendita mista ad appalto in quanto si era obbligata non solo alla consegna dei beni, ma anche alla installazione degli impianti e a fornire le prestazioni di natura professionale, tecnica e amministrativa necessarie e propedeutiche alla installazione, collaudo e attivazione degli impianti (art. 2 delle condizioni generali di contratto, doc. 3 allegato alla citazione).
Gli impianti sono stati installati presso le abitazioni degli attori, fatto – questo - rilevato dal CTU
TRo nella relazione di accertamento tecnico preventivo e non contestato da nella memoria di costituzione depositata in quel procedimento.
3. Ai rapporti contrattuali oggetto di causa si applica il Codice del Consumo (di seguito anche:
«cod. cons.» o «d.l.vo n. 206/2005») per le considerazioni che seguono.
pagina 4 di 13 TRo In primo luogo gli attori sono consumatori, avendo concluso i contratti con come appena evidenziato, al fine di destinare gli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda alle rispettive abitazioni, ossia per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005), mentre la convenuta è chiaramente un professionista che ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, come del resto dalla medesima riconosciuto nella memoria di costituzione depositata nel procedimento n. 62379/2020 del Tribunale di Roma, dove ha dichiarato che
TR « che dal 24.9.2020 ha acquisito la qualifica di Benefit Corporation, è il primo e più importante operatore del settore del fotovoltaico domestico, avendo ad oggi venduto ed installato, fin dall9inizio della propria attività, avvenuto nel 2004, oltre 17.000 impianti in favore di privati, professionisti, piccole e medie imprese. (…) Per erogare tali complessi servizi,
TR si avvale di un network di studi tecnici dislocati sull'intero territorio nazionale, ai quali conferisce appositi incarichi (…)».
Nello specifico, viene in rilievo la disciplina sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I del Codice del Consumo), avendo gli attori allegato TRo la non conformità degli impianti al contratto stipulato con la venditrice il fatto che quest'ultima abbia provveduto anche alla redazione del progetto dell'impianto e all'adempimento delle pratiche autorizzative presso gli enti preposti non esclude l'applicabilità della predetta normativa perché l'art. 128, comma 1, secondo periodo, d.l.vo n. 206/2005 equipara ai contratti di vendita, tra gli altri, anche i contratti di appalto, di opera «e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre».
Viene in rilievo, allora, l'art. 130, cod. cons. che, al secondo comma, dispone che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Ai sensi del settimo comma della disposizione citata, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo assegnato dal consumatore;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Non è di ostacolo all'applicazione della disciplina consumeristica il fatto che gli attori, nei propri scritti difensivi, non abbiano espressamente invocato le tutele previste dal Codice del Consumo,
pagina 5 di 13 stante la specialità di tale normativa, che si desume dalla formulazione dell'art. 135, d.l.vo n.
206/2005, secondo cui, da un lato, le disposizioni sulla vendita dei beni di consumo «non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico» (primo comma), dall'altro lato «Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita»
(secondo comma): secondo la preferibile interpretazione dell'art. 135 citato, il codice civile è applicabile solo in relazione agli strumenti, ovvero per gli inadempimenti, non presi in considerazione dal codice del consumo, cosicché non si applica mai la disciplina della garanzia per vizi ex artt. 1490 e ss. c.c. perché prevale la disciplina speciale (cfr. in questo senso Cass., n.
14775 del 30/05/2019, secondo cui nei casi di inadempimento diversi da quelli contemplati dall'art. 130, comma 2, cod. cons., si applicano le regole ordinarie, rispetto alle quali è necessaria una specifica allegazione, circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, e prova;
v. anche Cass., n. 13148 del 30/06/2020 secondo cui esiste, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita e un conseguente ruolo «sussidiario» assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo).
Con specifico riguardo all'azione di risarcimento del danno, non contemplata tra le tutele accordate al compratore dal Codice del Consumo, è stato condivisibilmente evidenziato che il consumatore non può avvalersi del rimedio risarcitorio se non ha attivato gli altri rimedi, in particolare i rimedi primari (riparazione o sostituzione del bene): il risarcimento del danno, pertanto, sarebbe ammissibile solo in funzione integrativa dei rimedi primari (per esempio nelle ipotesi in cui questi ultimi abbiano arrecato notevoli inconvenienti o sia no stati eseguiti in ritardo), ovvero se questi sono stati inutilmente esperiti (perché impossibili o eccessivamente onerosi, o in caso di rifiuto del venditore di eseguirli o di inerzia del venditore), ovvero in relazione a pregiudizi non derivati direttamente dal difetto di conformità (cc.dd. pregiudizi indiretti alla persona o ai beni del consumatore). Questa interpretazione dell'art. 135, cod. cons. appare maggiormente coerente con l'impianto dell'art. 130 sopra citato e consente di dare attuazione all'art. 1227 c.c..
Lungo questo linea interpretativa si colloca la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibili ovvero eccessivamente onerose, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, cod. cons., al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto pagina 6 di 13 a quello realizzato dalla direttiva 1999/44/CE, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, cod. cons. (Cass., n. 1082 del 20/01/2020 che, in base a questo principio, ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta all'eliminazione dei vizi, ossia alla riparazione, e una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei difetti lamentati dal consumatore e, al contempo,
l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla riparazione eccessivamente onerosa).
È allora astrattamente ammissibile l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. nei casi in cui il consumatore abbia dimostrato che il danno subito è una conseguenza del mancato adempimento del venditore ai rimedi previsti dall'art. 130, comma 3, cod. cons. entro un congruo termine (in questo senso v. Tribunale di Genova, 22/02/2011).
Al contempo, qualora sia ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione del contratto ex art. 130, comma 7, cod. cons. in quanto non preceduta dall'esperimento dei rimedi primari, deve ritenersi conseguentemente inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno, in quanto relativa a pregiudizi causati direttamente dal difetto di conformità (es. il minor valore del bene difettoso, il lucro cessante, le spese di riparazione): ammettere l'esperibilità dell'azione di risarcimento, a prescindere dal previo tentativo di riparazione o di sostituzione del bene, significherebbe scardinare tutto l'impianto normativo di cui all'art. 130, d.l.vo n. 206/2005, basato sulla rigorosa gerarchia dei rimedi, a presidio di esigenze di conservazione del contratto, anche tenuto conto che la sostituzione e la riparazione del bene sono una forma di risarcimento in forma specifica (così Tribunale di Savona, 15/09/2018). In questa prospettiva, la domanda di risarcimento del danno è proponibile dal consumatore in tre ipotesi: a) immediatamente, per i danni indiretti, causati dal bene di consumo alla persona del consumatore o al suo patrimonio
(come nel caso dell'art. 1494, comma 2, cod. civ.); b) solo dopo avere richiesto la riparazione o la sostituzione del bene non conforme, per i danni non eliminabili attraverso i rimedi primari
(soluzione rispondente all'art. 1227 c.c.), in funzione integrativa di questi ultimi, oppure in caso di ritardo o di rifiuto di eseguirli da parte del venditore;
c) contestualmente alla richiesta di risoluzione o di riduzione del prezzo, una volta accertata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla riparazione o alla sostituzione (così ancora Tribunale di Savona cit.).
Indicazioni utili discendono, infine, dal 61° «considerando» della direttiva (UE) 2019/771, che ha modificato la disciplina qui in esame, in cui viene valorizzato il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno quale elemento essenziale dei contratti di vendita;
si pagina 7 di 13 prevede la facoltà – ma anche il dovere - degli Stati di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni derivati dalla violazione della direttiva, dalla presenza del difetto di conformità, dai notevoli inconvenienti arrecati con la riparazione o la sostituzione del bene o dal ritardo con cui il venditore ha eseguito tali rimedi;
si afferma che tale risarcimento dovrebbe ripristinare, nella misura massima possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
4. Nel caso all'esame, i sig.ri hanno domandato la risoluzione dei contratti di vendita Pt_2 degli impianti, ma anche il risarcimento del danno, quest'ultimo commisurato ai costi per la sostituzione degli impianti forniti mediante la consegna di nuovi impianti conformi.
I fatti costitutivi della prima domanda sono integrati.
L'onere di provare la non conformità del bene di consumo è a carico del consumatore, trattandosi di un presupposto di operatività della garanzia, come si desume dagli artt. 129, comma 2 e 130, comma 3, cod. cons., nonché dagli artt. 6, 7, 11, direttiva (UE) 2019/771, assunto che trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Unite, 3/05/2019
n. 11748, in tema di vendita di diritto comune, la quale, nell'onerare il compratore di fornire la prova dell'esistenza del difetto intrinseco, non potendo trovare applicazione il riparto degli oneri probatori di cui a Cass., Sez. Unite, 30/11/2001 n. 13533, in ragione della specialità della responsabilità del venditore in caso di trasferimento di un bene viziato, ha rilevato come tale soluzione interpretativa sia «armonica rispetto all' analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea»).
In base al disposto del secondo comma dell'art. 129, cod. cons., si può ritenere che il consumatore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico dimostrando che i beni di consumo non sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, oppure non sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e non possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello, o ancora non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato la non conformità degli impianti termodinamici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso la c.t.u. depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, che ha sostanzialmente pagina 8 di 13 confermato le conclusioni dell'ing. tecnico incaricato dai sig.ri (cfr. Persona_1 Pt_2
la perizia di parte presente tra gli atti del procedimento per a.t.p.).
Il CTU ha verificato la sussistenza dei difetti di conformità lamentati dagli attori, qualificati come anomalie di funzionamento degli impianti, sia perché la temperatura massima dell'acqua calda sanitaria erogata non è superiore a 46° e comunque è inferiore a quella di 55° che viene dichiarata nella scheda di tecnica del prodotto venduto, sia in quanto il tempo di latenza (tempo di attesa) per il raggiungimento della temperatura necessaria di almeno 40° è stato stimato variabile tra 7'÷10' ed è quindi troppo lungo, con conseguenti dispendio d'acqua e ulteriore abbassamento della temperatura a causa della riduzione di quantità d'acqua nei boiler.
Le considerazioni del CTU, logiche e coerenti, appaiono come frutto di un'approfondita verifica degli impianti, eseguita nel contraddittorio delle parti all'esito di più sopralluoghi e accurate prove nonché indagini strumentali, e non sono state oggetto di critica da parte dei CTP i quali, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., non hanno inviato le loro osservazioni. Le risultanze della c.t.u. possono quindi essere utilizzate ai fini della decisione.
In base a quanto sopra rilevato in diritto, l'accertamento compiuto dal CTU è sufficiente a ritenere operante la garanzia legale di conformità a cui è tenuta NWG, essendo se mai onere della convenuta provare che i malfunzionamenti riscontrati dipendono da cause diverse e alla stessa estranee.
In ogni caso lo stesso CTU ha anche accertato che le cause delle anomalie sopra descritte sono riconducibili sia alla inadeguatezza dei beni forniti, prodotti dalla stessa convenuta, che a un
TRo difetto di progettazione e di installazione, attività alle quali si era obbligata, che hanno amplificato l'inadeguatezza iniziale degli impianti: le apparecchiature installate risultano inefficienti perché inadeguate per le caratteristiche qualitative intrinseche, che non soddisfano le necessità minime necessarie in un impianto di acqua calda sanitaria con accumulo, la cui temperatura di erogazione è indicata in 40°÷50° e tempi di latenza superiori a 4'; il posizionamento dei collettori non è ottimale, perché in condizioni di copertura e prolungata assenza di irraggiamento diretto, con l'aggravante della formazione di condensa tra muro di installazione e pannelli che, peggiorando resa e performance, contribuisce al decremento della temperatura ambientale limitrofa, portando le condizioni iniziali di esercizio a un livello inferiore rispetto a quello realmente esistente nell'ambiente; non sono state opportunamente considerate le condizioni iniziali dell'impianto sanitario esistente, secondo distanze, posizionamento e andamento delle condutture, attraverso cui vi è notevole dispersione termica che contribuisce sensibilmente ad abbassare il livello prestazionale degli impianti.
pagina 9 di 13 I sig.ri hanno anche dimostrato di avere richiesto più volte l'intervento della società Pt_2
convenuta (sia personalmente, mediante la e-mail del 17/01/2019, doc. 5 allegato alla citazione, sia mediante il proprio legale, con PEC del 30/01/2020, doc. 6 ibidem) affinché essa risolvesse le
TRo problematiche denunciate;
era pertanto onere di provare di avere riparato i beni forniti o di averli sostituiti con altri conformi al contratto entro un congruo termine, prova che non è stata fornita e che anzi è smentita dalle risultanze della c.t.u..
Sussistono, allora, i presupposti di cui all'art. 130, comma 7, d.l.vo n. 206/2005 per pronunciare la risoluzione dei contratti di vendita, essendo risultati impossibili i rimedi primari della riparazione o della sostituzione dei beni di consumo o comunque non essendo stati essi eseguiti entro un congruo termine, essendo trascorsi oltre tre anni dalla denuncia all'introduzione del presente giudizio.
TRo
5. A tale pronuncia consegue la condanna di alla restituzione del prezzo pagato dai sig.ri
: la prova del versamento del prezzo si trae, mediante presunzioni (la cui inammissibilità Pt_2
ex art. 2726 c.c. avrebbe dovuto essere eccepita dalla convenuta: Cass., Sez. Unite, n. 16723 del
TRo 05/08/2020), dalla lettera di del 25/02/2020, diretta all'avv. Loreti, legale dei sig.ri
, nella quale la convenuta lamenta l'omesso pagamento del saldo prezzo solo da parte di Pt_2
e di , mentre nulla contesta al riguardo sulle posizioni di Parte_4 Persona_3
ed (doc. 7 allegato alla citazione); l'ammontare del prezzo pagato, Parte_2 Parte_1 pari a € 6.631,30, si evince poi dalle proposte di acquisto sottoscritte dagli attori (doc. 1 e 2 ibidem).
Poiché la buona fede della convenuta si presume, gli interessi legali sulla somma oggetto di ripetizione sono dovuti dalla domanda, ossia dalla notificazione della citazione in data 9/02/2022
(art. 2033, comma 1, c.c.), non risultando un atto di costituzione in mora anteriore. Il tasso d'interesse è quello previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. in quanto questo giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che circoscrive l'applicabilità del quarto comma alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (Cass., n. 28409 del 07/11/2018; ma contra per esempio Cass., n. 61 del 03/01/2023, essendo esistente un contrasto tra la Seconda
Sezione Civile e la Terza Sezione Civile della S.C., la cui soluzione non è stata risolta dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 12449 del 07/05/2024), mentre l'azione di ripetizione dell'indebito ha una fonte diversa.
6. A fronte dell'accoglimento della domanda caducatoria del contratto, la domanda di risarcimento del danno commisurato ai costi di sostituzione degli impianti può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
pagina 10 di 13 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse"), ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe
"quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse (Cass., n. 28022 del 14/10/2021; v. anche Cass., n. 36497 del 29/12/2023 la quale ha evidenziato che l'art. 1223 c.c. riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale il danno è l'effettiva diminuzione del patrimonio, data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, avuto riguardo all'id quod interest e non già all'aestimatio re, laddove il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale).
Del resto, la teoria dell'interesse positivo è stata fatta propria anche dal legislatore eurounitario che, al 61° Considerando della direttiva (UE) 2019/771 già richiamato, ha evidenziato che il risarcimento del danno a cui è tenuto il venditore dovrebbe ripristinare, nella misura massima possibile, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Nel caso all'esame, in base all'interesse positivo degli attori, il danno ben può essere commisurato alle spese da sostenere per procurarsi degli impianti conformi al contratto, cioè gli TRo impianti che avrebbe dovuto consegnare e mettere in funzione presso l'abitazione dei sig.ri qualora avesse esattamente adempiuto al contratto di vendita. Pt_2
Tali spese sono state calcolate dal CTU nel procedimento per a.t.p. attraverso un computo metrico-estimativo allegato alla relazione, sul quale né i CTP né le parti hanno svolto specifici rilievi.
L'importo così determinato, pari a € 26.219,54, riguarda entrambi gli impianti oggetto di causa, sul presupposto che si tratta di beni identici e recanti i medesimi difetti di conformità, per cui può essere considerato un costo di € 13.109,77 per ciascun impianto.
Poiché il creditore danneggiato dall'inadempimento contrattuale non può, attraverso il risarcimento, conseguire una posizione migliorativa rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in caso di esatto adempimento, dalla somma sopra indicata dev'essere detratto il prezzo di €
pagina 11 di 13 TRo 6.631,00 che ciascuno degli attori avrebbe dovuto corrispondere a se i contratti non fossero stati risolti.
La convenuta, pertanto, dev'essere condannata a risarcire ad e ad Parte_1 Parte_2
la somma di € 6.478,77 ciascuno.
[...]
Trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dalla data del collaudo e della messa in funzione degli impianti (28/09/2018, indicata nella citazione, non documentata, ma compatibile con la data della installazione accertata dal CTU, il
17/09/2018), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Non possono essere risarciti i pregiudizi ulteriori allegati nella citazione, relativi ai disagi patiti a causa del malfunzionamento degli impianti e al maggior consumo di acqua, perché in relazione ad essi, gli attori non hanno fornito neppure un principio di prova, per esempio dimostrando che essi effettivamente hanno abitato con la propria famiglia negli immobili presso i quali gli impianti erano stati installati e offrendo dati di raffronto sui consumi di acqua.
8. Le spese processuali del presente giudizio e del procedimento per a.t.p. ante causam, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria del procedimento ex art. 696
c.p.c. e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio, escludendo nel secondo caso la fase istruttoria, che non si è svolta. È dovuto altresì l'aumento del 30% dei compensi così calcolati ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 perché i medesimi difensori hanno assistito due parti aventi analoga posizione processuale.
9. Le spese della c.t.u. espletata nel procedimento per a.t.p. sono poste definitivamente a carico
TRo di ma non può essere pronunciata in questa sede la condanna della convenuta al rimborso delle stesse perché gli attori si sono limitati a produrre il decreto di liquidazione degli onorari del
CTU emesso dal Tribunale di Roma, ma non hanno provato di avere sostenuto il relativo esborso.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di vendita di impianto termodinamico per la
TRo produzione di acqua calda sanitaria modello Taurus D6 e marca a servizio pagina 12 di 13 dell'abitazione posta in Roma, via Giuseppe Vanni n. 62, di cui alla proposta d'acquisto n. B0238 sottoscritta in data 8/06/2018, tra e e per l'effetto Parte_1 CP_1
condanna a restituire ad il prezzo TRoparte_1 Parte_1 pagato di € 6.631,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
9/02/2022 al saldo;
2) dichiara la risoluzione del contratto di vendita di impianto termodinamico per la
TRo produzione di acqua calda sanitaria modello Taurus D6 e marca a servizio dell'abitazione posta in Roma, via Giuseppe Vanni n. 62, di cui alla proposta d'acquisto n. B0229 sottoscritta in data 8/06/2018, tra e e per Parte_2 CP_1
l'effetto condanna a restituire ad TRoparte_1 Parte_2 il prezzo pagato di € 6.631,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c. dal 9/02/2022 al saldo;
3) condanna al risarcimento del danno in favore di TRoparte_1
, che liquida in € 6.478,77, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_1
interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal 28/09/2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna al risarcimento del danno in favore di TRoparte_1
, che liquida in € 6.478,77, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_2
interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal 28/09/2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida per il procedimento n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di Roma in € 3.038,10 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 4.416,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
6) pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento n. 62379/2020 r.g. del Tribunale di
Roma, in quella sede liquidate, definitivamente a carico della convenuta.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 19/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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