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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16670 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in proprio e n.q di legale rappresentante dell' Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Pastorello, con
[...] elezione di domicilio a Palermo via Sferracavallo 113/D attrice contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara Controparte_2
convenuto
E nei confronti di
Controparte_3
convenuta/contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 22.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO in proprio e n.q di legale rappresentante dell' Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2021 00768902 06
[...]
000 notificata in data 17.11.2022 a mezzo pec da chiedendone, previa CP_4 sospensione, l'annullamento. Nello specifico ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica delle sottostanti ingiunzioni presupposte;
nel merito ha contestato l'importo ingiunto e relativo ai canoni successivi al
28.02.2017, avendo riconsegnato l'impianto in relazione al quale è stata contestata la morosità nei pagamenti.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
evidenziando che l'importo oggetto della cartella impugnata era relativo ai canoni maturati e non versati in riferimento all'impianto sportivo sito a
Palermo, via Cavaleri di Vittorio Veneto, aggiudicato (a seguito di gara pubblica), all'associazione “ ” con la previsione di un canone Controparte_1
annuo di € 7.640,40 iva inclusa e già oggetto di ordinanze di ingiunzione notificate e non onerate.
L' è invece rimasta contumace, nonostante sia stata regolarmente CP_4
citata.
Così brevemente ricostruita la vicenda osserva il Tribunale che a fronte della contestazione sollevata dall'opponente di non avere mai ricevuto la notifica delle ingiunzioni sottese alla cartella impugnata, l' CP_5
convenuto non ha dimostrato la regolarità del procedimento di notifica, limitandosi ad allegare di avere tentato la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito del plico presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa, senza tuttavia fornire la prova della spedizione e della ricezione di tale ultima raccomandata.
Ritiene infatti il decidente, in linea con la giurisprudenza dominante che, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, il perfezionamento della notifica necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che “ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non
è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tal senso, occorre dunque che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cassazione sentenza n.
20074/2021 del 14 luglio 2021).
Ebbene, nella specie, a fronte della contestazione dell'opponente, l'Ente convenuto su cui incombe l'onere, ha dedotto di avere effettuato la notifica delle ordinanze di ingiunzione ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito del plico presso la casa comunale, limitandosi però a dimostrare di avere effettuato il deposito presso la casa comunale;
difetta invece la prova dell'ulteriore adempimento consistente nella spedizione della raccomandata informativa.
Consegue che in difetto della prova della regolarità del procedimento di notifica dell'atto presupposto, l'atto conseguenziale deve ritenersi nullo.
Al riguardo, è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie le ingiunzioni di pagamento dei canoni assunti scaduti – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella specie la cartella di pagamento – la quale si fonda sul mancato pagamento delle ingiunzioni
(Cass. n. 13314/21).
Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.
A nulla vale richiamare l'istanza di rateizzazione presentata dall'odierna opponente in data 21.10.2014 in quanto questa ha avuto ad oggetto soltanto gli importi dei canoni scaduti relativi al periodo 03.02.2013 -
31.12.2014 (somme peraltro pagate almeno per complessivi € 6.654,60, come da fatture versate in atti), e quindi somme parzialmente diverse rispetto a quelle oggetto delle ingiunzioni sottese alla cartella impugnata.
In ogni caso poi la rateazione non preclude la possibilità di contestare la regolarità del procedimento di riscossione del debito.
Consegue nella specie la nullità della cartella impugnata per non avere il
(ente impositore), dimostrato la regolarità del Controparte_2
procedimento di notifica delle ingiunzioni sottostanti. Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2.645,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali come per legge;
vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti dell' non costituitasi ed in ogni caso non CP_4
responsabile dell'omessa regolare notifica degli atti presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla la cartella n. 296 2021 00768902 06 000.
Condanna il al pagamento, in favore di in Controparte_2 Parte_1
proprio e n.q di legale rappresentante dell' , delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.645,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.
Dichiara irripetibili le spese liquidate nei confronti dell' CP_4
Così deciso a Palermo il 12/08/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16670 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in proprio e n.q di legale rappresentante dell' Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Pastorello, con
[...] elezione di domicilio a Palermo via Sferracavallo 113/D attrice contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara Controparte_2
convenuto
E nei confronti di
Controparte_3
convenuta/contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 22.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO in proprio e n.q di legale rappresentante dell' Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2021 00768902 06
[...]
000 notificata in data 17.11.2022 a mezzo pec da chiedendone, previa CP_4 sospensione, l'annullamento. Nello specifico ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica delle sottostanti ingiunzioni presupposte;
nel merito ha contestato l'importo ingiunto e relativo ai canoni successivi al
28.02.2017, avendo riconsegnato l'impianto in relazione al quale è stata contestata la morosità nei pagamenti.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
evidenziando che l'importo oggetto della cartella impugnata era relativo ai canoni maturati e non versati in riferimento all'impianto sportivo sito a
Palermo, via Cavaleri di Vittorio Veneto, aggiudicato (a seguito di gara pubblica), all'associazione “ ” con la previsione di un canone Controparte_1
annuo di € 7.640,40 iva inclusa e già oggetto di ordinanze di ingiunzione notificate e non onerate.
L' è invece rimasta contumace, nonostante sia stata regolarmente CP_4
citata.
Così brevemente ricostruita la vicenda osserva il Tribunale che a fronte della contestazione sollevata dall'opponente di non avere mai ricevuto la notifica delle ingiunzioni sottese alla cartella impugnata, l' CP_5
convenuto non ha dimostrato la regolarità del procedimento di notifica, limitandosi ad allegare di avere tentato la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito del plico presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa, senza tuttavia fornire la prova della spedizione e della ricezione di tale ultima raccomandata.
Ritiene infatti il decidente, in linea con la giurisprudenza dominante che, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, il perfezionamento della notifica necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che “ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non
è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tal senso, occorre dunque che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cassazione sentenza n.
20074/2021 del 14 luglio 2021).
Ebbene, nella specie, a fronte della contestazione dell'opponente, l'Ente convenuto su cui incombe l'onere, ha dedotto di avere effettuato la notifica delle ordinanze di ingiunzione ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito del plico presso la casa comunale, limitandosi però a dimostrare di avere effettuato il deposito presso la casa comunale;
difetta invece la prova dell'ulteriore adempimento consistente nella spedizione della raccomandata informativa.
Consegue che in difetto della prova della regolarità del procedimento di notifica dell'atto presupposto, l'atto conseguenziale deve ritenersi nullo.
Al riguardo, è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie le ingiunzioni di pagamento dei canoni assunti scaduti – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella specie la cartella di pagamento – la quale si fonda sul mancato pagamento delle ingiunzioni
(Cass. n. 13314/21).
Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.
A nulla vale richiamare l'istanza di rateizzazione presentata dall'odierna opponente in data 21.10.2014 in quanto questa ha avuto ad oggetto soltanto gli importi dei canoni scaduti relativi al periodo 03.02.2013 -
31.12.2014 (somme peraltro pagate almeno per complessivi € 6.654,60, come da fatture versate in atti), e quindi somme parzialmente diverse rispetto a quelle oggetto delle ingiunzioni sottese alla cartella impugnata.
In ogni caso poi la rateazione non preclude la possibilità di contestare la regolarità del procedimento di riscossione del debito.
Consegue nella specie la nullità della cartella impugnata per non avere il
(ente impositore), dimostrato la regolarità del Controparte_2
procedimento di notifica delle ingiunzioni sottostanti. Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2.645,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali come per legge;
vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti dell' non costituitasi ed in ogni caso non CP_4
responsabile dell'omessa regolare notifica degli atti presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla la cartella n. 296 2021 00768902 06 000.
Condanna il al pagamento, in favore di in Controparte_2 Parte_1
proprio e n.q di legale rappresentante dell' , delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.645,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.
Dichiara irripetibili le spese liquidate nei confronti dell' CP_4
Così deciso a Palermo il 12/08/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza