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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2024, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 20/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7687/2023 R.G.L.
promossa da:
(CF: ), Ass. Avv. Parte_1 C.F._1
FACCHINO ALESSANDRO - AR VI IO SC,
elettivamente domiciliata in Gessate (MI), Piazza San Pietro n. 2, presso lo studio professionale dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. PAONE GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
e dall'Avv. ANTONETTO LUCA, elettivamente domiciliata in Torino, via Montecuccoli
n. 9, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
1 OGGETTO: premio incentivante – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 7/11/2023, Parte_1
ha allegato:
- di essere stata lavoratrice dipendente della (società che produce e commercia CP_1
scanner per assegni bancari) dal 5 marzo 2018 al 10 gennaio 2022, data nella quale il rapporto è cessato per dimissioni volontarie;
- di avere svolto la funzione di Responsabile Vendite (Regional Sales Manager), dapprima con responsabilità sull'area europea – eccetto l'Italia – e, da febbraio 2020, sulla più ampia area comunemente definita EMEA, che, nel suo caso, comprendeva Europa e Africa, ferma restando l'esclusione dell'Italia;
- che sin dall'inizio del rapporto era riconosciuta all'esponente, come ad altri Responsabili
Vendite, una porzione variabile della retribuzione, da determinare in base al raggiungimento di obbiettivi di vendita annuali, concordati anticipatamente fra l'azienda e la dipendente, secondo il metodo Management By Objectives o MBO;
in particolare,
all'inizio di ogni anno era sottoscritto dal Sales Manager aziendale e dall'esponente un documento denominato MBO Assigment & Evaluation (in altri termini, assegnazione degli obiettivi di vendita), che l'esponente firmava espressamente per “riconoscimento dell'assegnazione degli obiettivi” (“Aknowledgement of MBO Assignment”); la sottoscrizione comunque avveniva previa discussione tra le parti;
2 - che negli anni tra il 2018 ed il 2020 l'esponente aveva raggiunto ed anzi superato gli obiettivi di vendita concordati;
- che nel 2021 la inviò non il consueto documento contenente accordo in merito gli CP_1
obiettivi (MBO), ma mera comunicazione di indicazione del premio annuo (euro 30.000,00),
demandando a separato documento l'assegnazione degli obiettivi di vendita;
e che tale primo documento era stato da lei sottoscritto per mera presa visione, e non per riconoscimento;
- che l'obiettivo fu poi individuato unilateralmente dalla in euro 2.000.000,00, CP_1
fatturato concretamente non raggiungibile;
- che comunque l'esponente realizzava, nell'anno 2021, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia allora in corso, un fatturato pari ad euro 1.303.061,46, superiore, ad esempio, a quello realizzato nel 2018;
- che però i dati di vendita comunicati dalla , per il 2021, si discostano di euro CP_1
128.459,12 rispetto alla realtà, esponendo un fatturo di soli euro 1.174.602,34; la ha CP_1
infatti imputato temporalmente al 2022 al “buon fine” alcuni ordini in realtà procacciati nell'anno 2021, anche se evasi effettivamente nel 2022;
- che comunque frazioni dell'incentivo annuo sono state erogate, nel corso del 2021, ma che le stesse sono state poi trattenute dalla , alla fine del rapporto. CP_1
La ha quindi agito in questa sede per ottenere la condanna della Parte_1 CP_1
al pagamento di euro 30.000,00, sia in forza della finzione di avveramento della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., sia a titolo di riconoscimento del danno da perdita di chances. La ha comunque chiesto, in subordine, la restituzione di Parte_1
quanto indebitamente trattenuto dalla alla cessazione del rapporto di lavoro. CP_1
Si è costituita in giudizio la , contestando quanto rappresentato nel ricorso, ed CP_1
eccependo che:
- gli obiettivi condizionanti il riconoscimento del trattamento premiale annuo erano sempre stati discussi e concordati con la ricorrente;
3 - tutti gli anni, per la determinazione dell'obiettivo di fatturato raggiunto dal lavoratore,
erano sempre state considerate esclusivamente le fatture emesse nei confronti dei clienti nell'anno fiscale di riferimento;
come peraltro risulta dai documenti MBO;
non rilevando invece il mero ricevimento degli ordini dei clienti, essendovi dilazione media tra tale momento e l'evasione dell'ordine, con contestuale emissione di fattura, di 60/90 giorni;
- nel 2021 era stato assegnato alla ricorrente, via email, obiettivo di fatturato pari ad euro
2.000.000,00, assegnazione alla quale la stessa ha dato riscontro positivo, ancora via email,
senza lamentare successivamente la pretesa irraggiungibilità; al contempo, in luogo dei consueti euro 12.000,00 annui, era stato riconosciuto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, premio pari ad euro 30.000,00;
- comunque, l'obiettivo di fatturato assegnato alla ricorrente per il 2021 non era affatto irragiungibile, vista l'intervenuta estensione dell'area territoriale di competenza della sig.ra all'Africa ed all'area balcanica;
Parte_1
- tale obiettivo non solo non era raggiunto dalla come è pacifico, ma che Parte_1
neppure era raggiunto il 60% di esso (tenendo conto del tempo di fatturazione); percentuale minima che avrebbe dato diritto alla ricorrente al riconoscimento quantomeno del 50%
della retribuzione premiale, secondo le regole fissate per quell'anno;
- essendo stati erogati in corso d'anno degli acconti sul premio, come avveniva di consueto,
per complessivi euro 6.021,47 netti, non essendo stato però raggiunto il minimo del 50%
dell'obiettivo, le somme anticipate sono state poi trattenute alla ricorrente con la liquidazione delle competenze di fine rapporto.
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività
istruttoria.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Devono considerarsi infatti i seguenti elementi:
4 - la ricorrente ha fondato la propria domanda (e tale è quindi la causa petendi di essa, che deve rispettarsi, pena il vizio di ultra o extra-petizione) sull'asserito obbligo contrattuale,
per le parti, di concordare anno per anno il target di fatturato che avrebbe dato diritto al premio incentivante, e sull'assenza di pattuizione raggiunta nell'anno 2021;
- in particolare, secondo le previsioni del contratto di lavoro individuale, e soprattutto dell'art. 7 di esso (doc. 3b convenuta), sarebbe stato concesso annualmente un trattamento economico incentivante, aggiuntivo rispetto alla retribuzione annua lorda, secondo la seguente previsione: “In aggiunta alla retribuzione sopra pattuita Le verranno
riconosciuti:
- gli incentivi variabili pari a euro 12.000,00 annui lordi a fronte del raggiungimento degli
obbiettivi individuali e aziendali definiti e regolati con lettera a parte e concordati
annualmente”;
- in realtà, il trattamento economico aggiuntivo ed incentivante ha subito delle modifiche in aumento, nel corso del rapporto (v. doc. 11 convenuta), in relazione anche all'aumento del target di fatturato (doc. 12° convenuta); fermo che comunque (tanto è pacifico tra le parti) tale target è stato progressivamente aumentato, non avendo mai costituito un obiettivo fisso (ma, appunto, concordato di anno in anno);
- la ricorrente lamenta, come si è detto, che l'obiettivo/target per l'anno 2021 non è stato da lei accettato, in seguito ad accordo con la , ma è stato determinato CP_1
unilateralmente dalla società;
- in buona sostanza, parte ricorrente non fa valere in questa sede la vincolatività
dell'obiettivo assegnato, deducendo invece l'assenza di un obbligatorio patto, e lamenta in particolare il mancato rispetto, da parte di , di un'obbligazione a contrarre, e CP_1
quindi un inadempimento della controparte a quest'ultimo;
- pertanto, l'indicazione dell'obiettivo/target da parte di (la quale sarebbe CP_1
intervenuta, per parte ricorrente, “fissando, in modo tardivo, unilaterale e arbitrario
5 obiettivi materialmente irraggiungibili”), seguendo la tesi di parte ricorrente, è
semplicemente inefficace, posto che essa avrebbe dovuto essere frutto, lo si ribadisce, di un accordo tra le parti;
- deve quindi intendersi, sulla base dell'esegesi della tesi su cui la fonda la Parte_1
propria domanda, che sia in questa sede richiesto il risarcimento del danno da perdita di
chance (chance di essere retribuita con il trattamento premiale) in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta;
- posta in tali termini la questione, si deve osservare che il risarcimento del danno per perdita di chance comporta in ogni caso l'accertamento del nesso di causalità tra comportamento che si assuma quale illegittimo ed il vantaggio che si assuma come impedito dal primo (Cass. n. 7110/2023, Cass. ord. n. 25910/2023, Cass. n. 25727/2018,
Cass. n. 11165/2018, Cass. n. 6488/2017, Cass. 4014/2016, Cass. 21255/2013, Cass.
1715/2009; anche se per Cass. n. 11165/2018 cit. in termini prossimi alla certezza, e per
Cass. 6488/2017, Cass. 4014/2016, Cass. n. 1715/2009 anche solo in termini probabilistici;
ma la questione, nel caso di specie, è irrilevante); si deve però osservare che, lamentata l'insussistenza del dovuto ed obbligatorio accordo sul target di fatturato, essendo tale target
variabile negli anni, come si è già osservato, non si comprende rispetto a quale obiettivo di fatturato si potrebbe qui valutare il nesso di causalità; detto in altri termini, la ricorrente avrebbe potuto avere diritto a conseguire il trattamento premiale, laddove fosse stato concordato un obiettivo di fatturato per il 2021 (di certo non quello di 2.000.000,00 indicato da , in quanto tacciato di non raggiungibilità) ma non si comprende quale CP_1
avrebbe potuto essere tale obiettivo;
- anche l'ulteriore titolo in forza del quale è stata proposta la domanda, ovvero il fittizio avveramento della condizione sospensiva (laddove la condizione è rappresentata dal raggiungimento dell'obiettivo di fatturato) per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa (art. 1359 c.c.), risulta non utilizzabile in
6 concreto, posto che esso presuppone l'esistenza di un accordo che contempli la condizione stessa, laddove però si lamenta qui l'inesistenza proprio dell'accordo; in ogni caso, data per illegittima la fissazione dell'obiettivo, e quindi della condizione da parte di , CP_1
non si comprende quale questa sarebbe o avrebbe dovuto essere;
- anche la richiesta di riconoscimento, comunque, di parte almeno del trattamento premiale,
in quanto più del 60% dell'obiettivo per il 2021 sarebbe stato raggiunto (dando diritto alla prima quota del bonu) non risulta fondata, sempre perché, nella tesi di parte ricorrente,
non sussisterebbe l'accordo in relazione all'obiettivo da raggiungere, accordo condizionante l'intero meccanismo contrattuale;
anzi, ad essere più rigorosi, parte ricorrente lamenta che la stessa indicazione del trattamento premiale per il 2021 (euro
30.000,00) non sarebbe stata da lei accettata, essendo stata controfirmata solo per presa visione;
non potendosi comunque reclamare l'importo di euro 30.000,00 neppure in quota parte, ed al limite potendosi discutere del trattamento premiale di euro 12.000,00 riportato nel contratto individuale di lavoro;
risulta di conseguenza irrilevante stabilire se CP_1
abbia correttamente contabilizzato o meno la quota di obiettivo per il 2021 (e quindi sulla base della competenza temporale delle fatture emesse o degli ordini inviati);
- da ultimo, infondata è anche la pretesa di ritenere le quote parti del premio annuo anticipate in corso del 2021, e poi recuperate da mediante ritenuta operata sulle CP_1
competenze di fine rapporto (ritenuta che quindi si lamenta come illegittima), alla luce della tesi di parte ricorrente, secondo la quale accordo per il riconoscimento del premio non vi è stato;
in forza di tale tesi la corresponsione di tali acconti del premio risulterebbe indebita, proprio perché non sarebbe stato rispettato l'obbligo contrattuale di pattuire le condizioni del trattamento incentivante;
posta la natura indebita della corresponsione,
allora la società convenuta avrebbe correttamente recuperato, con tipica compensazione impropria, le somme corrisposte nel corso del 2021 (al di là di errore di quantificazione da parte della ricorrente, cui ha posto rimedio parte convenuta mediante i chiarimenti operati
7 in memoria di costituzione); né può sostenersi (e comunque parte ricorrente non lo ha fatto)
che sussisterebbero i presupposti per ritenere le somme non ripetibili, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto i principi indicati dalla
Corte di Strasburgo sono così sintetizzabili: “[…] l'opera di specificazione effettuata dalla
Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche
dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo
affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a
fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di
legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens
e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-
persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in
ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi
generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento,
poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza
della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il
carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare
la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo
presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non
può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo:
alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla
mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di
calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva
di ripetizione” (così nella motivazione di Corte Costituzionale n. 8/2023); tali presupposti palesemente non sussistono nel caso di specie, soprattutto perché è la stessa parte ricorrente ad avere precisato (lo si ribadisce nuovamente) che l'accordo sui termini per il riconoscimento del trattamento retributivo premiale non era stato raggiunto, elemento che
8 esclude ex se la possibilità di invocare l'affidamento sulla debenza degli importi anticipati in corso d'anno (ma si deve ribadire che queste considerazioni risultano ultronee, posto che non si tratta di deduzioni della . Parte_1
Come anticipato, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; le spese sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore della domanda principale della ricorrente (euro
30.000,00).
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- Rigetta il ricorso;
- Visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, Parte_1
in favore di , delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.000,00, CP_1
oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 20 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Simone Romito
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