Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso ConIGliere
3. dr. Gabriella Gentile ConIGliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.03.2025, riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 645/24 r. g. sez. lav., vertente tra in persona di per procura speciale del Parte_1 Parte_2
14.12.2017 n. 3931/2690 del notaio rappresentata Persona_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14 ricorrente in riassunzione/già appellante e
, (eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
), , (eredi di Persona_2 CP_4 Controparte_5
, , Persona_3 Controparte_6 CP_7
, (eredi di ),
[...] CP_8 Persona_4 [...]
(erede di ), nonché CP_9 Persona_5 CP_10
, , (eredi di
[...] CP_11 CP_12 [...]
, già erede di , pensionata diretta del Pt_3 Persona_5 CP_13
e pensionata di reversibilità del marito , rappresentati e
[...] Persona_6 difesi dall'avv. Giuseppe Ferraro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10 resistenti in riassunzione/già appellati e
, (eredi di
[...] Controparte_16
e di , già erede di Persona_8 Controparte_17 Per_8
), ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23
(eredi di ) Persona_9
resistenti in riassunzione contumaci/già appellati
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8060 del 2015 la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del Tribunale Napoli n. 4883/2011) che aveva accolto la domanda degli odierni resistenti o loro danti causa, volta ad ottenere la condanna di al pagamento delle differenze pensionistiche conseguenti al Parte_1
diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92, relativamente al periodo da gennaio 2005 a giugno 2008.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35307/23, ha accolto i quattro motivi di ricorso proposti da i primi due sulla posizione della Parte_1 Per_5 evidenziando un'omessa pronunzia circa la prospettata “infondatezza della domanda formulata … quale titolare di pensione di reversibilità, non avendo quest'ultima avanzato alcuna pretesa in merito a tale pensione nel giudizio concernente l'an debeatur, e pertanto, sulla predetta pensione, non vantava alcun giudicato (perché, per l'appunto, non aveva agito in giudizio quale titolare della predetta pensione di reversibilità del marito ma solo quale titolare della pensione Persona_6 diretta)” e gli altri due in riferimento alla fondatezza della pretesa, su cui precisava:
“nell'ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all'intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell'importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa;
b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare;
c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata.
Da tale orientamento non v'è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché
l'estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.
Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell'art. 47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato. Deve invece restare ferma la conclusione per cui l'obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l'unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l'unitaria prestazione – pensione integrativa a carico del
(a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per CP_24 perequazione e in quella rimanente – pagata una tantum”.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ha riassunto il Parte_1
giudizio per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e ha concluso in tali termini:
“accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle pretese azionate dalla IG.ra , quale titolare di pensione di reversibilità del marito Persona_10 defunto, IG. avendo agito nel giudizio sull'an debeatur solamente quale CP_9 titolare di pensione diretta e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4483/2011 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto le pretese azionate dalla IG.ra quale Per_5
titolare di pensione di reversibilità; in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 35307/2023 della
Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa in virtù dell'intervenuta capitalizzazione e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4483/2011 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto le pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 4483/2011 resa dal Tribunale di
Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge:
€ 5.822,37 per la IG.ra (erede del IG. ); Controparte_14 Persona_7
€ 8.653,25 per i IG.ri e (eredi del IG. Controparte_2 Controparte_3 Per_2
);
[...]
€ 13.349,93 per i IG.ri , e (eredi del CP_4 Controparte_5 Parte_4
IG. ; Persona_3
€ 3.493,07 per i IG.ri , e (eredi CP_15 Controparte_16 Controparte_16
del IG. e della IG.ra , già erede del IG. Persona_8 Controparte_17 Per_8
);
[...]
€ 7.206,90 per il IG. CP_1
€ 4.516,46 per il IG. ; Controparte_18
€ 2.588,64 per la IG.ra ; Controparte_19
€ 5.731,49 per il IG. ; Controparte_20
€ 1.670,50 per la IG.ra (erede del IG. ); Controparte_7 Persona_4
€ 1.670,50 per il IG. (erede del IG. ); Controparte_6 Persona_4
€ 1.670,52 per la IG.ra (erede del IG. ); CP_8 Persona_4
€ 886,39 per il IG. (erede della IG.ra ); Controparte_21 Persona_9
€ 886,39 per la IG.ra (erede della IG.ra ); Controparte_22 Persona_9
€ 886,39 per il IG. (erede della IG.ra ); CP_23 Persona_9
€ 8.111,57 per la IG.ra (erede della IG.ra ); Controparte_9 Persona_10
€ 5.703,63 per i IG.ri , e (eredi Controparte_10 CP_11 CP_12
del IG. , già erede della IG.ra , quale titolare della Parte_3 Persona_10
pensione di reversibilità del marito IG. ; Persona_6
oltre interessi legali dal percepito al saldo;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 8060/2015 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società
l'importo di € 2.501,35 corrisposto a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si sono costituiti i resistenti di cui in epigrafe, restando solo intimati gli altri, e hanno chiesto: “ -dichiarare la nullità, l'inefficacia, e comunque annullare, l'ordinanza della S.C. n.
35307/2023 in quanto priva di motivazione autonoma, inficiata sul piano procedurale, e del tutto contraddittoria sia con precedente pronunzia dello stesso
Relatore, sia in quanto imperniata su fatti totalmente estranei al processo;
-in ogni caso rigettare la domanda di restituzione come formulata da
[...]
, attesa la nullità della sentenza richiamata per i motivi analiticamente Pt_1
specificati nel presente atto;
-in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere un'integrazione della una tantum in conformità all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione nelle ordinanze invocate (oltre che da controparte);
-pertanto ordinare e condannare controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ove occorra in via di appello incidentale, a corrispondere a ciascun ricorrente le somme come appresso specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria: € 36.911,07; € 25.977,52; CP_1 Persona_2
(eredi) € 46.856,53; (eredi) € 19.888,12; Persona_3 Persona_4
(eredi) € 21.398,50; Persona_10
-in relazione a quanto innanzi accertato, porre le somme spettanti a ciascun pensionato in compensazione totale o parziale di quanto rivendicato in questa sede da controparte, riconoscendo comunque la differenza a favore dei pensionati ove
l'importo da questi rivendicato sia superiore a quanto richiesto da controparte, importo comunque da maggiorare con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito;
-disporre, ove ritenuto necessario, nomina di CTU per una verifica dei conteggi e ai fini della corretta e rigorosa quantificazione della capitalizzazione attuata dal Fondo
e dei criteri in quella sede applicati, tenuto conto che la documentazione pertinente per i conteggi in materia è in possesso esclusivamente della società bancaria, a cui va pertanto indirizzato l'ordine di esibizione della documentazione necessaria per una rigorosa quantificazione;
-verificare, nell'ipotesi in cui dovessero emergere dall'indagine peritale somme più elevate di quelle concretamente erogate, porre anche le predette somme in compensazione di quanto richiesto, ove necessario, ovvero, in caso di eccedenza, ordinare alla di assegnare la differenza ai ricorrenti.” CP_25
All'esito dell'udienza del 18.03.2025, tenuta nella modalità sopra detta, la causa è stata decisa. Per quanto eventualmente assorbita dalle ulteriori argomentazioni che seguono, si evidenzia che la questione della legittimazione di va risolta nel senso Persona_10
che la stessa agiva in proprio e quale titolare di pensione di reversibilità del coniuge
Emerge, invero, dagli atti di causa che la predetta azionasse la pretesa Persona_6 originaria nella doppia veste, come si enuclea dalla decisione sull'an - corte di cassazione n. 19937 del 2004 - in cui era menzionata due volte e anche da quella del
Tribunale di Napoli sulla quantificazione, n. 1440 del 2016, in cui si evidenziava che avesse rilasciato due distinti mandati, che all'epoca di proposizione del primo ricorso sull'an il marito fosse già deceduto e che fosse titolare di trattamento pensionistico diretto e indiretto.
Né risultano allegati e provati specifici elementi di segno contrario diretti a confutare quanto specificamente dedotto sul punto dal giudice di primo grado per il quale:
“risulta, dalla documentazione acquisita (sentenze irrevocabili in atti) che, nel giudizio che aveva deciso sulla questione dell'an debeatur, ella era stata parte, in veste di titolare di pensione di reversibilità del marito”.
Per il resto, si condividono le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Devono ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità proposte dai resistenti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 35307/2023, dovendosi escludere, in sede di rinvio, la possibilità di un sindacato sulla pronuncia suddetta.
Del resto, è noto, ai sensi dell'art. 394 c.p.c, il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che risulta unicamente finalizzato all'emanazione, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, di una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata.
In applicazione di tali principi si è affermato che “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità” (Cass. sez. 3 ord. n. 5253 del
28/2/2024) e che “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.” (Cfr. Cass. n. 3150 del 2024). Dunque, posto che il giudice del rinvio deve limitarsi ad esaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sanciti dalla Cassazione e non può neppure sindacare la correttezza giuridica degli stessi, non è consentito in questa sede valutare la legittimità della pronuncia della Cassazione come se il giudizio di rinvio costituisse un mezzo di impugnazione avverso tale pronuncia.
Va, parimenti, ritenuta l'inammissibilità dell'asserito appello incidentale proposto da parte resistente.
Il presente giudizio ha ad oggetto le differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal gennaio 2005 al 30.06.2008, o alla data del decesso per i pensionati deceduti prima, scaturite da un giudicato (sentenza del
Pretore di Napoli n. 17809/94, confermata in appello con sentenza n. 1957 del 1999
e in Cassazione con sentenza n. 9024 del 2001) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni 1994-1996.
Dunque, la pretesa attiene ad un periodo pacificamente successivo a quello in cui gli odierni resistenti o loro danti causa hanno richiesto la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del Appare, quindi, evidente come la CP_13
richiesta di ottenere una integrazione della una tantum a suo tempo percepita in sede di capitalizzazione che tenga conto dell'importo differenziale impropriamente non attributo integri una domanda nuova, con un petitum assolutamente diverso da quello della domanda originaria, e quindi inammissibile.
Né può ritenersi che l'ammissibilità di tale domanda scaturisca dalle allegazioni di e da quanto sostenuto dalla stessa Cassazione, considerato che Parte_1 le precisazioni operate miravano proprio a identificare correttamente l'oggetto della domanda proposta nel presente giudizio e a distinguerlo dalle diverse domande che si sarebbero potute proporre.
L'integrazione dell'importo percepito in sede di capitalizzazione era una diversa domanda che si sarebbe potuta proporre, ma che, non essendo stata proposta, è inammissibile in sede di giudizio di rinvio, sia per il carattere chiuso dello stesso sia perché comporterebbe in questa sede l'introduzione di un thema decidendum nuovo in violazione dei principi vigenti nel rito del lavoro.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando, con orientamento consolidato, che: “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio)” (Cfr.
Cass. n. 24357 del 2023, Cass. n. 29879 del 2023).
In motivazione la Suprema Corte ha affermato: “Reputa il Collegio che tuttavia a favore della tesi delle ricorrenti depongano le peculiarità del giudizio di rinvio, il cui carattere tendenzialmente chiuso, come appunto precisato dall'art. 394 c.p.c., preclude non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata. In tal senso è stato affermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(Cass. n. 5137 del 21/02/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n. 16888/2006, che ritiene preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un "thema decidendum" diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di
Cassazione ha enunciato il principio di diritto;
Cass. n. 13719/2006)”. (Cfr. Cass. n.
29879 del 2023). Ciò posto, alla luce del principio sancito dall'ordinanza della Cassazione n.
35307/2023, il Collegio deve esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti o loro danti causa, consistente, come detto, nella richiesta di differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal gennaio 2005 al giugno 2008, scaturite dal giudicato che aveva confermato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni 1994-1996, essendo pacifico che gli stessi o i loro danti causa avevano esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento in epoca antecedente alle differenze richieste.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che, una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico, e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti o loro danti causa, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto.
In altri termini, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 47 dello Statuto del Fondo
Pensione Complementare per il personale del avevano aderito CP_13 all'offerta di opzione per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale;
tanto era avvenuto antecedentemente al periodo a cui si riferiva la domanda giudiziale.
Per effetto di tale capitalizzazione e dell'accettazione di una somma una tantum, era, quindi, venuto meno il loro diritto alla pensione integrativa mensile, avendo gli stessi
CP_ percepito per il periodo di causa il solo trattamento pensionistico erogato dall'
Pertanto, va rigettata la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e - avendo dato esecuzione alla sentenza di primo grado, con la Parte_1
corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti prodotti da (cfr. doc. A-L in produzione di parte) - gli odierni Parte_1
resistenti vanno condannati alla restituzione delle suindicate somme, oltre interessi legali dal percepito al saldo. I resistenti in solido vanno, altresì, condannati alla restituzione, in favore di
[...]
, dell'importo di € 2.501,35 (così come quantificato nelle conclusioni Parte_1
del ricorso in riassunzione), corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di secondo grado (cfr. doc. M in produzione ). Parte_1
La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da parte resistente costituita;
-accoglie l'appello di e rigetta la domanda proposta dagli Parte_1
odierni resistenti o loro danti causa nel ricorso introduttivo del giudizio;
-condanna alla restituzione, in favore di , di: Parte_1
€ 5.822,37 da parte di (erede di ); Controparte_14 Persona_7
€ 8.653,25 da parte di e (eredi di ); Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
€ 13.349,93 da parte di e (eredi di CP_4 Controparte_5 Parte_4
); Persona_3
€ 3.493,07 da parte di , e (eredi CP_15 Controparte_16 Controparte_16
di e di , già erede di ); Persona_8 Controparte_17 Persona_8
€ 7.206,90 da parte di CP_1
€ 4.516,46 da parte di Controparte_18
€ 2.588,64 da parte di Controparte_19
€ 5.731,49 da parte di;
Controparte_20
€ 1.670,50 da parte di (erede di ); Controparte_7 Persona_4
€ 1.670,50 da parte di (erede di ); Controparte_6 Persona_4
€ 1.670,52 da parte di (erede di ); CP_8 Persona_4
€ 886,39da parte di. (erede di ); Controparte_21 Persona_9
€ 886,39 da parte di (erede di ); Controparte_22 Persona_9
€ 886,39 da parte di (erede di ); CP_23 Persona_9
€ 8.111,57 da parte di (erede di ); Controparte_9 Persona_10
€ 5.703,63 da parte di e (eredi Controparte_10 CP_11 CP_12
di , già erede di quale titolare della pensione di Parte_3 Persona_10
reversibilità del marito;
Persona_6
oltre su tali somme interessi legali dal percepito al saldo;
-condanna i resistenti in solido alla restituzione, in favore di , Parte_1 dell'importo di € 2.501.35 corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di secondo grado;
-compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in Napoli il 18.03.2025
Il ConIGliere rel. est. Il Presidente