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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pizzi Presidente
Paola Tanara ConSIliere rel.
Alessandra Arceri ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Felice di Segrate (MI), Ottava Strada n. 16, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'Avv. Maura Magni, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]61, rappresentata e difesa – come da procura alle liti – dall'avv. Matilde Capello e dall'Avv. Silvia Scalzaretto e domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano, Via Bigli n.15/A e all'indirizzo PEC Email_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi r.g.n. 33243/2021
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
“…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11 - previa rideterminazione del reddito concretamente disponibile del Signor Parte_1 ridurre la misura del contributo al mantenimento della OR , rideterminandola CP_1 nella misura di €. 400,00 mensili e/o nella diversa misura che riterrà opportuna in considerazione di tutte le circostanze dedotte.
SEMPRE NEL MERITO, SULL'APPELLO INCIDENTALE
- rigettare la domanda formulata da parte avversaria, confermando l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e , così come disposto dal Tribunale di Milano Per_1 Per_2 con sentenza n. 86/2024 considerando opportunamente tutti gli oneri ulteriori a carico esclusivo del padre (spese scolastiche) e al 70% (spese straordinarie).
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“…previa valutazione del comportamento processuale dell'appellante privo di leale collaborazione ex artt. 88 e 473 bis.18 c.p.c., da cui desumere argomenti di prova e di responsabilità anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co 1; 96 e 116 c.p.c., così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) rigettare la domanda dell'appellante SI. di rideterminazione del contributo al Parte_1 mantenimento della moglie, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
2) in parziale riforma della sentenza impugnata al capo 6), disporre l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, stabilendolo in complessivi €. 3.200,00 mensili complessivi, ovvero €.
1.600,00= per ciascun figlio;
importo da versare in via anticipata alla SInora entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (FOI) (con decorrenza dal mese di gennaio 2022).
III. IN OGNI CASO:
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE “confermarsi il provvedimento impugnato con riferimento all'assegno per la moglie;
aumentarsi il contributo paterno per i figli secondo le indicazioni del CTU.”
FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 15.05.2010 e dalla loro Parte_1 CP_1 unione nascevano i figli (in data 21.8.2008) e (in data 21.2.2011). Persona_3 Per_1
2. Con la sentenza pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi, in questa sede impugnata, il
Tribunale di Milano così disponeva: “1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi E che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pioltello (Mi) il 15 Maggio 2010 (atto trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2010, N.8, Parte II, Serie A).
2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito
3) AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente materno;
pagina 2 di 11 4) DISPONE che il padre frequenti i figli a week end alternati da venerdì a domenica e nelle settimane che terminano senza week paterno due pomeriggi/sere a settimana con pernottamento indicativamente martedì e giovedì (il giovedì i ragazzi rientreranno entro le 21:00 se ne faranno richiesta), prelevandoli da casa alle 18:00 e accompagnandoli a scuola;
nelle settimane che terminano con week end paterno un giorno infrasettimanale con pernotto indicativamente il martedì sempre con le modalità di cui sopra;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
durante la vacanze natalizie in modo alternato per due periodi dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio;
vacanze di Pasqua divise in due in modo alternato. Con possibilità di ogni diverso accordo.
5) ASSEGNA la casa coniugale sita in Pioltello, via Milano n. 59/61 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze;
6) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di €.
1.600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2022;
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie come di seguito determinate, fermo restando che – in deroga a quanto sopra – egli si farà carico delle rette di iscrizione a scuola dei minori nella misura del 100%: [omissis]
8) DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 2.700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
9) SPESE DI LITE compensate.
10) PONE le spese di CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico della parte Pt_1 in via esclusiva …”. Il Tribunale recepiva l'accordo delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli e quantificava il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella somma complessiva di €.1.600,00, sul rilievo che entrambe le parti avevano richiesto la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale. Il giudice di primo grado rilevava che il vero tema di conflitto fosse la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal a favore della moglie e, sul punto, Pt_1 riteneva condivisibili le conclusioni della CTU disposta nel corso giudizio;
pertanto, a fronte del divario economico e reddituale fra i coniugi, determinava il contributo di mantenimento a favore della SI.ra in €.2.700,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. CP_1
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 18.6.2024 il SI. censurando in Pt_1 particolare il punto 8) del dispositivo, relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento da lui dovuto a favore della moglie, per i seguenti motivi: a) erronea interpretazione delle risultanze processuali; b) motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla determinazione delle sue concrete disponibilità reddituali e alla correlata quantificazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato e condiviso le conclusioni del CTU contabile/patrimoniale in merito allo “spazio finanziario disponibile”, ovvero al “reddito concretamente a disposizione” (redditi /altre entrate) del coniuge determinato Pt_1 pagina 3 di 11 secondo una valutazione dichiaratamente presuntiva e attraverso declinazioni asseritamente ipotetiche in una disponibilità annua di €.196.472,00, corrispondente ad un rateo mensile di reddito di €.16.372,00. Rileva l'appellante che tale determinazione sarebbe erronea e fondata sui dati meramente presuntivi ed erronei di seguito indicati.
A) la circostanza, asserita dal CTU e condivisa dal Tribunale, che il finanziamento pari a
€.330.000,00 effettuato dalla al SI. (socio unico e Controparte_2 Pt_1 amministratore della predetta società) nel corso dell'anno 2021 “potrebbe” configurarsi come una “presunta ipotesi di illegale distribuzione di utili” e pertanto debba essere considerato quale incremento delle spazio finanziario disponibile del in realtà, assume l'appellante, essendo Pt_1 fonte di un obbligo di restituzione – quindi di un debito in capo al – sarebbe da conteggiare Pt_1 in negativo nell'ammontare del suo patrimonio. Contesta che la somma indicata sia da ascrivere ad una distribuzione di utili, assumendo che trattasi di una somma presa a mutuo, rispetto alla quale grava sull'appellante medesimo un obbligo di restituire (restituzione già in parte effettuata nell' anno 2022 limitatamente all'importo di €.25.000,00): conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato a “spalmarla” retroattivamente sugli anni precedenti, incrementando in tal modo la sua disponibilità reddituale durante la convivenza matrimoniale. Argomenta conclusivamente l'appellante che il predetto importo non costituisce reddito disponibile ai fini del calcolo/determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi non di un'entrata ma di un debito.
B) L'aver ricompreso nella determinazione del reddito netto disponibile del le fatture Pt_1 passive emesse da NT Immobiliare Srl e Meubles Arte Srl nei confronti della
[...]
per un totale di €.333.689,76, che il CTU ha ritenuto “presumibilmente” afferenti Controparte_2 alla sfera privata del senza fornire alcuna prova in merito, nonostante, al contrario, secondo Pt_1
l'appellante, l'esame della descrizione dell'oggetto, della natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di cessione/prestazioni indicati nelle fatture dimostrerebbe l'effettività dei rapporti intercorrenti tra le predette società.
C) L'aver ricompreso nel reddito netto disponibile del le spese sostenute con le carte di Pt_1 credito aziendali Nexi nn.5880 e 5781 della per complessivi €.14.162,00 Controparte_2
(nel 2018), €.15.267,00 (nel 2019), €. 2.456,00 (nel 2020) e €.3.992,00 (nel 2021), spese riferibili ad alberghi e ristoranti, che il CTU, con un accertamento sommario e privo di riscontri oggettivi, ha ritenuto “presumibilmente prive del requisito dell'inerenza rispetto all'oggetto sociale della società” e “presumibilmente” personali. D) Contesta ancora l'appellante la mancata decurtazione dal suo reddito concretamente disponibile dei debiti per i mutui su di lui gravanti, rilevati anche dal CTU, con rate di ammortamento mensili per un importo complessivo di €.3.042,61, che il Tribunale non avrebbe considerato e avrebbe erroneamente riportato essere due, anziché tre.
Pertanto, asserisce l'appellante, decurtando l'entrata straordinaria di €.330.000,00 dall'esercizio finanziario 2021, gli importi delle fatture emesse da NT Immobiliare Srl e Muebles Arte Srl pari a €.333.689,76 dagli esercizi finanziari 2020 e 2021 e gli importi relativi alle presunte spese personali effettuate con carta di credito aziendale dagli esercizi finanziari 2018-2021, il reddito pagina 4 di 11 medio disponibile annuale del SI. sarebbe pari ad €.79.877,50, corrispondenti ad un reddito Pt_1 medio mensile di €.6.656,50 (ben al di sotto di quello indicato dal CTU pari ad €. 16,372,00), dal quale si dovrebbero detrarre le uscite fisse mensili relative ai mutui bancari (nella misura di
€.3.042,61), giungendo ad un risultato pari a €.3.613,89 mensili netti. In forza delle riportate argomentazioni l'appellante ha chiesto di rideterminare il suo reddito disponibile nella misura di €.3.613,89 mensili e, considerando gli importi da lui dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, per le scuole private dei figli, per le spese straordinarie degli stessi
(a carico del padre nella misura del 70%) nonché l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quantificare l'assegno di mantenimento dovuto a favore della SI.ra in €.400,00 o nella CP_1 diversa somma ritenuta di giustizia.
4. Con memoria depositata in data 25.11.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1 contestando l'appello avversario e proponendo appello incidentale. L'appellata ha rappresentato che il per massimizzare il proprio spazio finanziario disponibile, prelevava Pt_1 direttamente dalla risorse finanziarie attraverso l'attribuzione di un Controparte_2 compenso amministratore su base mensile e preleva indirettamente utili dalle società partecipate, addossando su queste il maggior ammontare possibile di spese - in realtà afferenti alla vita privata - per ridurre il proprio carico fiscale.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello principale, evidenziando che: a) lo stesso nel Pt_1 prospetto da lui auto-prodotto nel giudizio di primo grado con la memoria ex art.183 VI comma n.2
c.p.c. aveva affermato di aver “prelevato” la somma di €. 330.000,00 nel 2021 dai conti della per “soddisfare eSIenze familiari”, tra cui la ristrutturazione della casa Controparte_2 in Sardegna, e il CTU ha evidenziato che una s.r.l. non può erogare prestiti al socio, peraltro amministratore, salvo che tale attività sia contemplata dallo statuto sociale (ma non è questo il caso); pertanto sarebbero configurabili le fattispecie previste dagli artt.2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale). Sottolinea peraltro l' appellata che, se il non avesse operato tali illeciti trasferimenti, l'utile societario in bilancio Pt_1 sarebbe stato maggiore e quindi comunque sarebbe stato maggiore anche il patrimonio riconducibile al Evidenzia ancora l'appellata che l'operazione non può assumere i connotati Pt_1 di un mutuo, perché la non è una società finanziaria e il suo oggetto Controparte_2 sociale non prevede alcuna forma di finanziamento/mutuo; tra l'altro, lo stesso ha dichiarato Pt_1 nell'atto di appello di aver usufruito per questa operazione della normativa di favore sul credito fiscale, per cui può ritenersi che abbia recuperato una parte della somma investita nelle ristrutturazioni e prelevata dalla società, quantomeno come credito fiscale;
b) le fatture emesse da
“Meubles Artes” e da “NT Immobiliare” a carico della sono Controparte_2 state emesse nelle stesso arco temporale in cui le predette società avevano intrattenuto rapporti lavorativi anche con il GI persona fisica, per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà situato in Olbia – località Porto Rotondo: sussisterebbero quindi indizi chiari, precisi e concordanti circa l'utilizzo a scopi personali degli importi fatturati;
c) quanto alle spese sostenute con le carte di credito aziendali, l'appellata riporta il prospetto stilato dal proprio CTP dott. , dal quale Per_4 risulterebbero ingenti spese sostenute per ristoranti di lusso, noleggio imbarcazioni, viaggi personali, acquisti di prodotti tecnologici, scarpe da donna di lusso, barche, discoteche, vini, pagina 5 di 11 gioielli, ecc., tutte attività evidentemente non inerenti l'attività di impresa;
d) deduce l'appellata, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha puntualmente valutato l'esistenza in capo al di debiti per i mutui, come si legge in sentenza;
e) osserva
Pt_1 ulteriormente l'appellata che il CTU, oltre ad avere in realtà conteggiato “in difetto” le spese personali effettuate dal avrebbe anche omesso di calcolare nello spazio finanziario
Pt_1 disponibile del le ingenti spese per le auto sportive di lusso e le spese per la “pubblicità
Pt_1 editoriale”, in realtà inesistente, oggetto di indagini della Guardia di Finanza, considerando le quali lo spazio finanziario del sarebbe passato da €.16.372,00 ad €.36.698,00 mensili.
Pt_1
Dopo aver in tal modo contestato le doglianze avversarie relative all' assegno separativo,
l'appellata ha proposto appello incidentale per chiedere la rideterminazione del contributo di mantenimento dovuto dal per i figli, evidenziando l'erroneità dell'assunto del Tribunale Pt_1 secondo cui le parti avevano concordemente richiesto la conferma del contributo al mantenimento stabilito dall'ordinanza presidenziale per l'importo di €.1.600,00 mensili (€.800,00 per ciascun figlio). Nega l'appellante incidentale di aver mai condiviso tale decisione (tanto che avverso la predetta ordinanza aveva a suo tempo proposto reclamo) evidenziando che nel foglio di precisazione delle conclusioni del 18.07.2023 aveva invece chiesto la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in €.1.600,00 per ciascun figlio, per un totale di complessivi
€.3.200,00 mensili. L'importo di €. 800,00 per ciascun figlio stabilito dal Tribunale, sarebbe palesemente incongruo in quanto: non consentirebbe ai figli di mantenere lo stesso – elevatissimo - tenore di vita di cui godevano quando i genitori erano sposati e non terrebbe conto delle mutate eSIenze dei figli, che nel frattempo sono cresciuti, hanno cambiato ciclo scolastico e tendono a trascorrere con il padre meno tempo di quello previsto;
non terrebbe conto dell'enorme differenza di redditi esistente tra i genitori (il reddito del risulterebbe pari a 15 volte quello della Pt_1 moglie, mentre il patrimonio pari a 52 volte quello della moglie), in violazione del principio di proporzionalità (in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro); creerebbe un'ingiusta dicotomia tra il contesto materno e quello paterno.
5. Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate il 25.11.2024, il SI. contestando la Pt_1 ricostruzione avversaria, ha insistito nella sua domanda e ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla SI.ra : l'importo di €.1.600,00 totali per i due figli, sarebbe CP_1 congruo anche in ragione di una forbice reddituale tra i coniugi inferiore rispetto a quanto dedotto da controparte e sul rilievo che le prove documentali richiamate da controparte per dimostrare l'elevato tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio non avrebbero valenza probatoria.
Ha chiesto, altresì, la concessione di un termine per note difensive, in osservanza del disposto dell'art.473bis.34 c.p.c., con rinvio della causa ad altra udienza.
6. Nella medesima data ha depositato note scritte ex art.127 ter c.p.c. anche la SI.ra , CP_1 riportandosi integralmente alla propria memoria di costituzione e contestando il comportamento non collaborativo tenuto dal nel giudizio di primo grado, sia durante lo svolgimento delle Pt_1 operazioni peritali sia in questa sede, stante l'inottemperanza del alla prescrizione data da Pt_1 questa Corte con decreto presidenziale del 21.6.24 di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, per il mancato deposito del modello fiscale 730/2024 relativo ai redditi del 2023. Ha pagina 6 di 11 chiesto pertanto che venga valutato il comportamento privo di leale collaborazione ex artt. 88
e 473 bis.18 c.p.c. del SI. e che se ne desumano argomenti di prova e di responsabilità Pt_1 anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co.1, 96 e 116 c.p.c.
7. Con provvedimento presidenziale emesso il 28.11.2024, visto l'appello incidentale relativo a parti del provvedimento che coinvolgono direttamente i figli minori della coppia e la consequenziale necessità di assegnare la causa al sottoscritto ConSIliere, in luogo del ConSIliere ausiliario precedentemente nominato, è stato assegnato termine alle parti fino al 4.12.2024 per il deposito di eventuali note di replica sulle sole questioni dedotte con l'appello incidentale ed è stata fissata l'odierna udienza per la comparizione delle parti.
8. In data 4.12.2024 il ha depositato note scritte di replica, con le quali ha riferito: a) Pt_1 quanto alla contestazione di controparte circa il mancato deposito del modello fiscale
730/2024 e al comportamento sleale attribuitogli, di aver inteso, in assoluta buona fede, di dover depositare, nei termini imposti dal provvedimento del 21.06.24, le dichiarazioni presentate per le quali non fosse ancora spirato il termine di presentazione alla predetta data e che il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023 è stato da ultimo posticipato, con il D. Lgs 108/24, al 31.10.2024; b) quanto all'appello incidentale, il ha contestato l'asserita Pt_1 violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli invocata dalla , ribadendo che la sua capacità reddituale e finanziaria effettivamente disponibile risulta CP_1 nettamente inferiore rispetto all'importo quantificato dal CTU e dovrebbe essere ridimensionata in un reddito medio mensile di €.6.656,00 (e che le allocuzioni di controparte circa una gestione del
“sistema economico/finanziario “spensierato”, adottato in modo sistematico dal Signor Pt_1 rappresenterebbero un'ingerenza ingiustificata e inopportuna nelle gestioni imprenditoriali del stesso); pertanto, a parere del considerato il ridimensionamento del suo reddito, le Pt_1 Pt_1 spese in favore dei figli che già gravano sullo stesso (assegno di mantenimento pari a complessivi €
1.756,80 -con aggiornamento ISTAT-, rette scolastiche sostenute al 100% - per un importo che incide come rateo mensile per € 1.058,33 – spese straordinarie sostenute al 70% di importo estremamente variabile), il contributo al mantenimento versato alla e la decurtazione delle CP_1 rate di mutuo mensili, il principio di proporzionalità è stato pienamente rispettato. Aggiunge il che controparte non avrebbe provato l'elevatissimo tenore di vita della famiglia e Pt_1 Pt_1 che lo stile di vita e le abitudini dei minori non sono cambiate a seguito della separazione dei genitori, in quanto le loro eSIenze sono sempre state garantite dal padre.
9. All'odierna udienza, tenutasi alla presenza delle parti e dei loro difensori, la Corte ha tentato la conciliazione proponendo una soluzione transattiva nei seguenti termini: riduzione dell'assegno separativo ad €. 2.400,00 e aumento del contributo ordinario paterno per i figli ad €.3.200,00, proposta che non veniva accettata dall'appellante che ha formulato la seguente proposta €. 1.500,00 a titolo di assegno separativo ed €. 2.600,00 per i figli, fermo restando quanto stabilito dal
Tribunale per le spese scolastiche e le spese extra-assegno.
10. A fronte del rifiuto della proposta formulata da questa Corte da parte dell' appellante e del rifiuto della proposta avanza da quest'ultimo, da parte della , sentito il Procuratore Generale, i CP_1 procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
**** pagina 7 di 11 La sentenza impugnata deve essere confermata in relazione all'assegno dovuto dal alla , Pt_1 CP_1 mentre deve essere riformata relativamente alla quantificazione del contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli avendo errato il Tribunale nel ritenere che entrambe le parti avessero chiesto di “conservare il regolamento presidenziale che prevede un assegno di €. 1.600,00 complessivi”. Siffatta richiesta non risulta in alcun modo agli atti;
risulta, invece, che la in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni aveva chiesto che fosse posto a carico del per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli un contributo mensile di €. 3.200,00.
Tanto premesso, considerato che in forza del combinato disposto degli artt. 148 e 337 ter c.c. i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive capacità economiche e in caso di separazione a garantire ai figli il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (sul punto tra le molte Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16739,
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, n.19299 e da ultimo Cass. sez. I ord. 11 aprile 2024 n.9839 e
Cass. sez, I 18.1.2024 n.2536) occorre verificare le effettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti. Tale accertamento ha una sua valenza anche in tema di assegno separativo dovuto al coniuge economicamente più debole: per giurisprudenza consolidata il tenore di vita durante il matrimonio è uno dei criteri fondamentali per determinare il contributo al coniuge in caso di separazione (così da ultimo, sul presupposto che in caso di separazione -diversamente dal divorzio- il vincolo coniugale permane Cass. civ. Sez. I, ordinanza 22 maggio 2024 n. 14354, Cass. civ. sez. I 18.9.2024 n. 25055 e da ultimo Cass. civ. sez. I 22.11.2024 n. 30119).
Già dalla sola documentazione fiscale prodotta dalle parti nel primo grado di giudizio e nella presente fase, risulta che la nel 2022 ha potuto contare su un reddito mensile netto di €. 1.012,43, mentre CP_1 nel 2023 di €. 2.139,58, redditi di gran lunga inferiori rispetto a quelli del marito che nel 2022 ha dichiarato un reddito mensile netto di €. 6.118,00 (non risulta depositata la documentazione relativa ai redditi del 2023).
Ma la CTU disposta dal Tribunale ha accertato un divario reddituale assai maggiore. Il CTU, infatti, ha accertato che il - socio e Amministratore Unico della e delle società Pt_1 Controparte_2 Con partecipate e GI Engineering East s.r.l., Immobiliare I s.r.l. (tutte società con Pt_1 CP_3 bilanci assolutamente positivi – può contare su un reddito mensili (spazio finanziario disponibile) di €.
16.372,00 (cfr. elaborato peritale del 30.5.2023).
Tale conclusione è stata contestata dal sia in sede di osservazioni del CTP in primo grado, sia Pt_1 nell'atto d'impugnazione in esame, il quale si duole che il consulente si è avvalso di inammissibili ragionamenti presuntivi che, a suo dire, hanno portato a determinare in eccesso di circa €. 10.000,00 mensili il suo reddito, reddito che in base alle dichiarazioni dei redditi prodotte supererebbe di poco i
6.000,00 €. mensili. Prima di esaminare le singole censure sollevate dall'appellante è opportuno ricordare che rappresenta costante orientamento della Suprema Corte quello in base al quale il giudice, nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento, non è vincolato da quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, ma può fondare il suo giudizio su altre risultanze probatorie anche relative a “ elementi fattuali di ordine economico …idonei ad incidere sulle coordinate economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro non richiedere necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi…” (così Cass. civ. sez. I 15.01.2018 n. 769, conforme Cass. civ. Sez. VI
pagina 8 di 11 10.9.2021 n. 24460, e da ultimo Cass. sez. I 18.1.2024 n. 1897 che sottolinea come la valutazione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e può altresì ricorrere a presunzioni semplici se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. non configurandosi in tal caso un'indebita sostituzione dell'iniziativa della prova Cass. civ. sez. I 29
11.1986 n. 7061, e Cass. civ. sez. VI 15.2.2018 n.3709).
Parimenti univoco è l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Giurisprudenziale” (cfr. Cass. civ.
n.24460 cit.)
Tutto ciò premesso, questa Corte non può che concordare con il Tribunale sulla piena attendibilità degli accertamenti peritali.
In particolare, correttamente il CTU ha valutato ai fini della quantificazione dello spazio finanziario disponibile del i tre accrediti effettuati dalla a favore del nel 2021 Pt_1 Controparte_2 Pt_1 per complessivi €. 330.000,00 considerandoli come finanziamento socio, vale a dire utili non distribuiti e prelevati dal socio unico, evidenziando che “una società a responsabilità limitata può concedere un finanziamento solo se tale attività rientra tra le attività esercitabili previste nello statuto sociale… e nell'oggetto sociale della Non sussiste una previsione che consenta di elargire Controparte_2 finanziamenti ai soci” (pagg. 33 e 34 CTU), elargizioni che se effettuate al socio-amministratore potrebbero costituire un'illegale ripartizione degli utili che troverebbe una sanzione negli artt. 2627 e
2634 c.c.
L'appellante contesta la conclusione del CTU, deducendo che si tratterebbe di un prestito da restituire
(ed in parte già restituito, per €. 25.000,00). Tale contestazione non appare sorretta da alcun elemento probatorio, non avendo l'appellante neppure dedotto che l'accredito sia sorretto da una ragione d'impresa; è comunque SInificativo che anche così considerato – il che non è in alcun modo provato -
, non verrebbe confutata la tesi accolta dal Tribunale secondo la quale dagli accertamenti svolti emerge un contesto in cui “la separazione tra persona fisica e persona giuridica appare più uno schermo formale che un dato economico effettivo” e “ il prelievo di risorse dalla propria società [da parte del socio e amministratore Unico] emerge come vera e propria modalità ricorrente di auto- Pt_1 retribuzione.”
Le medesime considerazioni valgono per le fatture -tutte emesse tra il dicembre 2020 al novembre
2021- NT Immobiliare s.r.l. e Mubles Arte s.r.l. il cui importo (pari ad €. 101.333,00 per NT
Immobiliare s.r.l. e a €.232.356,56) è stato considerato dal CTU per determinare lo spazio finanziario disponibile. L'appellante si limita a contestare che le fatture siano relative a spese affrontate per la famiglia (in specie la proprietà immobiliare di Porto Rotondo) affermando che si è trattato di spese effettuate presso i capannoni della società, omettendo di fornire qualsivoglia riscontro al riguardo. Non può che stupire la doglianza mossa nella memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c. dal difensore del Pt_1 circa la mancata allegazione delle fatture all'elaborato peritale, a fronte della circostanza che nella medesima memoria, lo stesso difensore dà conto che le fatture sono “state informalmente esibite all' pagina 9 di 11 intestato Giudice da codesta difesa nel corso dell'udienza del 15.6.2023”. e assume che “spettava al
CTU fornire gli elementi probatori atti a dimostrare la riconducibilità delle suddette operazioni, intercorse e fatturare tra società, quali afferenti alla sfera personale del SI. (cfr. pag. 23 della Pt_1 suddetta memoria). Orbene, dal verbale dell'udienza del 15.6.2023 nulla risulta in relazione alla riferita esibizione delle fatture. In ogni caso quand'anche siano state esibite, è SInificativa la circostanza che non siano state state formalmente prodotte e non siano stati forniti elementi probatori atti a dimostrare che le prestazioni indicate in fattura erano state svolte nei capannoni della società; evidentemente la parte non era (né lo è nella presente fase di giudizio) in grado di provare i suoi assunti.
Analoghe considerazioni valgono per gli esborsi affrontati con carte di credito aziendali menzionati nella CTU relativi a spese per hotel, ristoranti, centri sportivi, rispetto ai quali il si limita ad Pt_1 affermare, senza però fornire alcun riscontro, che si trattasse di spese delle società.
Del tutto infondata poi risulta la doglianza mossa dall'appellante circa la mancata considerazione da parte del Tribunale degli oneri derivanti dai mutui su di lui gravanti, oneri che su indicazione del CTU sono stati, invece, puntualmente presi in considerazione dal giudicante.
Deve quindi concludersi che lo spazio finanziario disponibile del è stato correttamente Pt_1 determinato dal Tribunale (in mensili €. 16. 372,00) sulla base degli attendibili accertamenti effettuati dal CTU. Del resto, solo un simile reddito avrebbe potuto consentire allo stesso di coltivare il suo costoso hobby (auto d'epoca sportive) e di garantire alla famiglia un tenore di vita decisamente elevato (circostanza, quest'ultima non contestata). Ed ancora, non può non considerarsi che la richiesta dell'appellante di rideterminare il proprio reddito in €. 3.613,89 mensili (con conseguente riduzione dell'assegno a favore della moglie ad €. 400,00), contrasta con gli oneri su di lui gravanti rispetto ai quali lo stesso non ha sollevato alcuna contestazione, vale a dire, il disposto contributo per il mantenimento per i figli di €. 1.600,00 mensili, il 100% delle scuole private per i figli, il 70% delle spese straordinarie. A fronte di tali oneri, il reddito indicato dall'appellante non gli consentirebbe di provvedere alle proprie eSIenze di vita. Ciò a maggior ragione se si considera che nello stesso atto d'impugnazione l'appellante riporta che i figli anche dopo la separazione hanno mantenuto il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio dei genitori.
Così confermata l'esattezza degli accertamenti peritali (che indicano un reddito mensile del Pt_1 superiore a €. 16.000,00 annui) e tenuto conto che non è contestato che la possa contare di un CP_1 reddito di poco superiore ad €. 2000,00 mensili, appare corretta la determinazione dell'assegno separativo posto a carico del effettuata dal Tribunale. Il contributo paterno per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli deve, invece, essere aumentato ad €. 3.200,00 mensili (€. 1.800,00 per ciascun figlio) in considerazione delle abitudini di vita dei ragazzi e della loro età).
Stante la totale soccombenza dell'appellante (anche in relazione all'appello incidentale) che ha rifiutato anche una ragionevole proposta transattiva del presente procedimento, proposta, peraltro, con una valenza temporale limitata posto che avrebbe potuto essere rivista in sede di procedimento divorzile, il deve essere condannato a pagare alla le spese processuali del primo e secondo grado Pt_1 CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e CP_1 pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento RG. 33243/2021, così provvede:
- rigetta l'appello;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ridetermina il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario dei figli in €. 3.200,00 mensili (€.1.800,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla appellata/appellante incidentale di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano per il primo grado in €. 7.616,00 e per il secondo grado in €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge;
- sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, il pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
Milano, 11.12.2024
Il ConSIliere est. Il Presidente
Paola Tanara Anna Maria Pizzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pizzi Presidente
Paola Tanara ConSIliere rel.
Alessandra Arceri ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Felice di Segrate (MI), Ottava Strada n. 16, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'Avv. Maura Magni, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]61, rappresentata e difesa – come da procura alle liti – dall'avv. Matilde Capello e dall'Avv. Silvia Scalzaretto e domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano, Via Bigli n.15/A e all'indirizzo PEC Email_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi r.g.n. 33243/2021
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
“…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11 - previa rideterminazione del reddito concretamente disponibile del Signor Parte_1 ridurre la misura del contributo al mantenimento della OR , rideterminandola CP_1 nella misura di €. 400,00 mensili e/o nella diversa misura che riterrà opportuna in considerazione di tutte le circostanze dedotte.
SEMPRE NEL MERITO, SULL'APPELLO INCIDENTALE
- rigettare la domanda formulata da parte avversaria, confermando l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e , così come disposto dal Tribunale di Milano Per_1 Per_2 con sentenza n. 86/2024 considerando opportunamente tutti gli oneri ulteriori a carico esclusivo del padre (spese scolastiche) e al 70% (spese straordinarie).
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“…previa valutazione del comportamento processuale dell'appellante privo di leale collaborazione ex artt. 88 e 473 bis.18 c.p.c., da cui desumere argomenti di prova e di responsabilità anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co 1; 96 e 116 c.p.c., così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) rigettare la domanda dell'appellante SI. di rideterminazione del contributo al Parte_1 mantenimento della moglie, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
2) in parziale riforma della sentenza impugnata al capo 6), disporre l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, stabilendolo in complessivi €. 3.200,00 mensili complessivi, ovvero €.
1.600,00= per ciascun figlio;
importo da versare in via anticipata alla SInora entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (FOI) (con decorrenza dal mese di gennaio 2022).
III. IN OGNI CASO:
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE “confermarsi il provvedimento impugnato con riferimento all'assegno per la moglie;
aumentarsi il contributo paterno per i figli secondo le indicazioni del CTU.”
FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 15.05.2010 e dalla loro Parte_1 CP_1 unione nascevano i figli (in data 21.8.2008) e (in data 21.2.2011). Persona_3 Per_1
2. Con la sentenza pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi, in questa sede impugnata, il
Tribunale di Milano così disponeva: “1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi E che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pioltello (Mi) il 15 Maggio 2010 (atto trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2010, N.8, Parte II, Serie A).
2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito
3) AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente materno;
pagina 2 di 11 4) DISPONE che il padre frequenti i figli a week end alternati da venerdì a domenica e nelle settimane che terminano senza week paterno due pomeriggi/sere a settimana con pernottamento indicativamente martedì e giovedì (il giovedì i ragazzi rientreranno entro le 21:00 se ne faranno richiesta), prelevandoli da casa alle 18:00 e accompagnandoli a scuola;
nelle settimane che terminano con week end paterno un giorno infrasettimanale con pernotto indicativamente il martedì sempre con le modalità di cui sopra;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
durante la vacanze natalizie in modo alternato per due periodi dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio;
vacanze di Pasqua divise in due in modo alternato. Con possibilità di ogni diverso accordo.
5) ASSEGNA la casa coniugale sita in Pioltello, via Milano n. 59/61 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze;
6) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di €.
1.600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2022;
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie come di seguito determinate, fermo restando che – in deroga a quanto sopra – egli si farà carico delle rette di iscrizione a scuola dei minori nella misura del 100%: [omissis]
8) DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 2.700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
9) SPESE DI LITE compensate.
10) PONE le spese di CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico della parte Pt_1 in via esclusiva …”. Il Tribunale recepiva l'accordo delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli e quantificava il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella somma complessiva di €.1.600,00, sul rilievo che entrambe le parti avevano richiesto la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale. Il giudice di primo grado rilevava che il vero tema di conflitto fosse la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal a favore della moglie e, sul punto, Pt_1 riteneva condivisibili le conclusioni della CTU disposta nel corso giudizio;
pertanto, a fronte del divario economico e reddituale fra i coniugi, determinava il contributo di mantenimento a favore della SI.ra in €.2.700,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. CP_1
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 18.6.2024 il SI. censurando in Pt_1 particolare il punto 8) del dispositivo, relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento da lui dovuto a favore della moglie, per i seguenti motivi: a) erronea interpretazione delle risultanze processuali; b) motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla determinazione delle sue concrete disponibilità reddituali e alla correlata quantificazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato e condiviso le conclusioni del CTU contabile/patrimoniale in merito allo “spazio finanziario disponibile”, ovvero al “reddito concretamente a disposizione” (redditi /altre entrate) del coniuge determinato Pt_1 pagina 3 di 11 secondo una valutazione dichiaratamente presuntiva e attraverso declinazioni asseritamente ipotetiche in una disponibilità annua di €.196.472,00, corrispondente ad un rateo mensile di reddito di €.16.372,00. Rileva l'appellante che tale determinazione sarebbe erronea e fondata sui dati meramente presuntivi ed erronei di seguito indicati.
A) la circostanza, asserita dal CTU e condivisa dal Tribunale, che il finanziamento pari a
€.330.000,00 effettuato dalla al SI. (socio unico e Controparte_2 Pt_1 amministratore della predetta società) nel corso dell'anno 2021 “potrebbe” configurarsi come una “presunta ipotesi di illegale distribuzione di utili” e pertanto debba essere considerato quale incremento delle spazio finanziario disponibile del in realtà, assume l'appellante, essendo Pt_1 fonte di un obbligo di restituzione – quindi di un debito in capo al – sarebbe da conteggiare Pt_1 in negativo nell'ammontare del suo patrimonio. Contesta che la somma indicata sia da ascrivere ad una distribuzione di utili, assumendo che trattasi di una somma presa a mutuo, rispetto alla quale grava sull'appellante medesimo un obbligo di restituire (restituzione già in parte effettuata nell' anno 2022 limitatamente all'importo di €.25.000,00): conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato a “spalmarla” retroattivamente sugli anni precedenti, incrementando in tal modo la sua disponibilità reddituale durante la convivenza matrimoniale. Argomenta conclusivamente l'appellante che il predetto importo non costituisce reddito disponibile ai fini del calcolo/determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi non di un'entrata ma di un debito.
B) L'aver ricompreso nella determinazione del reddito netto disponibile del le fatture Pt_1 passive emesse da NT Immobiliare Srl e Meubles Arte Srl nei confronti della
[...]
per un totale di €.333.689,76, che il CTU ha ritenuto “presumibilmente” afferenti Controparte_2 alla sfera privata del senza fornire alcuna prova in merito, nonostante, al contrario, secondo Pt_1
l'appellante, l'esame della descrizione dell'oggetto, della natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di cessione/prestazioni indicati nelle fatture dimostrerebbe l'effettività dei rapporti intercorrenti tra le predette società.
C) L'aver ricompreso nel reddito netto disponibile del le spese sostenute con le carte di Pt_1 credito aziendali Nexi nn.5880 e 5781 della per complessivi €.14.162,00 Controparte_2
(nel 2018), €.15.267,00 (nel 2019), €. 2.456,00 (nel 2020) e €.3.992,00 (nel 2021), spese riferibili ad alberghi e ristoranti, che il CTU, con un accertamento sommario e privo di riscontri oggettivi, ha ritenuto “presumibilmente prive del requisito dell'inerenza rispetto all'oggetto sociale della società” e “presumibilmente” personali. D) Contesta ancora l'appellante la mancata decurtazione dal suo reddito concretamente disponibile dei debiti per i mutui su di lui gravanti, rilevati anche dal CTU, con rate di ammortamento mensili per un importo complessivo di €.3.042,61, che il Tribunale non avrebbe considerato e avrebbe erroneamente riportato essere due, anziché tre.
Pertanto, asserisce l'appellante, decurtando l'entrata straordinaria di €.330.000,00 dall'esercizio finanziario 2021, gli importi delle fatture emesse da NT Immobiliare Srl e Muebles Arte Srl pari a €.333.689,76 dagli esercizi finanziari 2020 e 2021 e gli importi relativi alle presunte spese personali effettuate con carta di credito aziendale dagli esercizi finanziari 2018-2021, il reddito pagina 4 di 11 medio disponibile annuale del SI. sarebbe pari ad €.79.877,50, corrispondenti ad un reddito Pt_1 medio mensile di €.6.656,50 (ben al di sotto di quello indicato dal CTU pari ad €. 16,372,00), dal quale si dovrebbero detrarre le uscite fisse mensili relative ai mutui bancari (nella misura di
€.3.042,61), giungendo ad un risultato pari a €.3.613,89 mensili netti. In forza delle riportate argomentazioni l'appellante ha chiesto di rideterminare il suo reddito disponibile nella misura di €.3.613,89 mensili e, considerando gli importi da lui dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, per le scuole private dei figli, per le spese straordinarie degli stessi
(a carico del padre nella misura del 70%) nonché l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quantificare l'assegno di mantenimento dovuto a favore della SI.ra in €.400,00 o nella CP_1 diversa somma ritenuta di giustizia.
4. Con memoria depositata in data 25.11.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1 contestando l'appello avversario e proponendo appello incidentale. L'appellata ha rappresentato che il per massimizzare il proprio spazio finanziario disponibile, prelevava Pt_1 direttamente dalla risorse finanziarie attraverso l'attribuzione di un Controparte_2 compenso amministratore su base mensile e preleva indirettamente utili dalle società partecipate, addossando su queste il maggior ammontare possibile di spese - in realtà afferenti alla vita privata - per ridurre il proprio carico fiscale.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello principale, evidenziando che: a) lo stesso nel Pt_1 prospetto da lui auto-prodotto nel giudizio di primo grado con la memoria ex art.183 VI comma n.2
c.p.c. aveva affermato di aver “prelevato” la somma di €. 330.000,00 nel 2021 dai conti della per “soddisfare eSIenze familiari”, tra cui la ristrutturazione della casa Controparte_2 in Sardegna, e il CTU ha evidenziato che una s.r.l. non può erogare prestiti al socio, peraltro amministratore, salvo che tale attività sia contemplata dallo statuto sociale (ma non è questo il caso); pertanto sarebbero configurabili le fattispecie previste dagli artt.2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale). Sottolinea peraltro l' appellata che, se il non avesse operato tali illeciti trasferimenti, l'utile societario in bilancio Pt_1 sarebbe stato maggiore e quindi comunque sarebbe stato maggiore anche il patrimonio riconducibile al Evidenzia ancora l'appellata che l'operazione non può assumere i connotati Pt_1 di un mutuo, perché la non è una società finanziaria e il suo oggetto Controparte_2 sociale non prevede alcuna forma di finanziamento/mutuo; tra l'altro, lo stesso ha dichiarato Pt_1 nell'atto di appello di aver usufruito per questa operazione della normativa di favore sul credito fiscale, per cui può ritenersi che abbia recuperato una parte della somma investita nelle ristrutturazioni e prelevata dalla società, quantomeno come credito fiscale;
b) le fatture emesse da
“Meubles Artes” e da “NT Immobiliare” a carico della sono Controparte_2 state emesse nelle stesso arco temporale in cui le predette società avevano intrattenuto rapporti lavorativi anche con il GI persona fisica, per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà situato in Olbia – località Porto Rotondo: sussisterebbero quindi indizi chiari, precisi e concordanti circa l'utilizzo a scopi personali degli importi fatturati;
c) quanto alle spese sostenute con le carte di credito aziendali, l'appellata riporta il prospetto stilato dal proprio CTP dott. , dal quale Per_4 risulterebbero ingenti spese sostenute per ristoranti di lusso, noleggio imbarcazioni, viaggi personali, acquisti di prodotti tecnologici, scarpe da donna di lusso, barche, discoteche, vini, pagina 5 di 11 gioielli, ecc., tutte attività evidentemente non inerenti l'attività di impresa;
d) deduce l'appellata, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha puntualmente valutato l'esistenza in capo al di debiti per i mutui, come si legge in sentenza;
e) osserva
Pt_1 ulteriormente l'appellata che il CTU, oltre ad avere in realtà conteggiato “in difetto” le spese personali effettuate dal avrebbe anche omesso di calcolare nello spazio finanziario
Pt_1 disponibile del le ingenti spese per le auto sportive di lusso e le spese per la “pubblicità
Pt_1 editoriale”, in realtà inesistente, oggetto di indagini della Guardia di Finanza, considerando le quali lo spazio finanziario del sarebbe passato da €.16.372,00 ad €.36.698,00 mensili.
Pt_1
Dopo aver in tal modo contestato le doglianze avversarie relative all' assegno separativo,
l'appellata ha proposto appello incidentale per chiedere la rideterminazione del contributo di mantenimento dovuto dal per i figli, evidenziando l'erroneità dell'assunto del Tribunale Pt_1 secondo cui le parti avevano concordemente richiesto la conferma del contributo al mantenimento stabilito dall'ordinanza presidenziale per l'importo di €.1.600,00 mensili (€.800,00 per ciascun figlio). Nega l'appellante incidentale di aver mai condiviso tale decisione (tanto che avverso la predetta ordinanza aveva a suo tempo proposto reclamo) evidenziando che nel foglio di precisazione delle conclusioni del 18.07.2023 aveva invece chiesto la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in €.1.600,00 per ciascun figlio, per un totale di complessivi
€.3.200,00 mensili. L'importo di €. 800,00 per ciascun figlio stabilito dal Tribunale, sarebbe palesemente incongruo in quanto: non consentirebbe ai figli di mantenere lo stesso – elevatissimo - tenore di vita di cui godevano quando i genitori erano sposati e non terrebbe conto delle mutate eSIenze dei figli, che nel frattempo sono cresciuti, hanno cambiato ciclo scolastico e tendono a trascorrere con il padre meno tempo di quello previsto;
non terrebbe conto dell'enorme differenza di redditi esistente tra i genitori (il reddito del risulterebbe pari a 15 volte quello della Pt_1 moglie, mentre il patrimonio pari a 52 volte quello della moglie), in violazione del principio di proporzionalità (in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro); creerebbe un'ingiusta dicotomia tra il contesto materno e quello paterno.
5. Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate il 25.11.2024, il SI. contestando la Pt_1 ricostruzione avversaria, ha insistito nella sua domanda e ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla SI.ra : l'importo di €.1.600,00 totali per i due figli, sarebbe CP_1 congruo anche in ragione di una forbice reddituale tra i coniugi inferiore rispetto a quanto dedotto da controparte e sul rilievo che le prove documentali richiamate da controparte per dimostrare l'elevato tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio non avrebbero valenza probatoria.
Ha chiesto, altresì, la concessione di un termine per note difensive, in osservanza del disposto dell'art.473bis.34 c.p.c., con rinvio della causa ad altra udienza.
6. Nella medesima data ha depositato note scritte ex art.127 ter c.p.c. anche la SI.ra , CP_1 riportandosi integralmente alla propria memoria di costituzione e contestando il comportamento non collaborativo tenuto dal nel giudizio di primo grado, sia durante lo svolgimento delle Pt_1 operazioni peritali sia in questa sede, stante l'inottemperanza del alla prescrizione data da Pt_1 questa Corte con decreto presidenziale del 21.6.24 di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, per il mancato deposito del modello fiscale 730/2024 relativo ai redditi del 2023. Ha pagina 6 di 11 chiesto pertanto che venga valutato il comportamento privo di leale collaborazione ex artt. 88
e 473 bis.18 c.p.c. del SI. e che se ne desumano argomenti di prova e di responsabilità Pt_1 anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co.1, 96 e 116 c.p.c.
7. Con provvedimento presidenziale emesso il 28.11.2024, visto l'appello incidentale relativo a parti del provvedimento che coinvolgono direttamente i figli minori della coppia e la consequenziale necessità di assegnare la causa al sottoscritto ConSIliere, in luogo del ConSIliere ausiliario precedentemente nominato, è stato assegnato termine alle parti fino al 4.12.2024 per il deposito di eventuali note di replica sulle sole questioni dedotte con l'appello incidentale ed è stata fissata l'odierna udienza per la comparizione delle parti.
8. In data 4.12.2024 il ha depositato note scritte di replica, con le quali ha riferito: a) Pt_1 quanto alla contestazione di controparte circa il mancato deposito del modello fiscale
730/2024 e al comportamento sleale attribuitogli, di aver inteso, in assoluta buona fede, di dover depositare, nei termini imposti dal provvedimento del 21.06.24, le dichiarazioni presentate per le quali non fosse ancora spirato il termine di presentazione alla predetta data e che il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023 è stato da ultimo posticipato, con il D. Lgs 108/24, al 31.10.2024; b) quanto all'appello incidentale, il ha contestato l'asserita Pt_1 violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli invocata dalla , ribadendo che la sua capacità reddituale e finanziaria effettivamente disponibile risulta CP_1 nettamente inferiore rispetto all'importo quantificato dal CTU e dovrebbe essere ridimensionata in un reddito medio mensile di €.6.656,00 (e che le allocuzioni di controparte circa una gestione del
“sistema economico/finanziario “spensierato”, adottato in modo sistematico dal Signor Pt_1 rappresenterebbero un'ingerenza ingiustificata e inopportuna nelle gestioni imprenditoriali del stesso); pertanto, a parere del considerato il ridimensionamento del suo reddito, le Pt_1 Pt_1 spese in favore dei figli che già gravano sullo stesso (assegno di mantenimento pari a complessivi €
1.756,80 -con aggiornamento ISTAT-, rette scolastiche sostenute al 100% - per un importo che incide come rateo mensile per € 1.058,33 – spese straordinarie sostenute al 70% di importo estremamente variabile), il contributo al mantenimento versato alla e la decurtazione delle CP_1 rate di mutuo mensili, il principio di proporzionalità è stato pienamente rispettato. Aggiunge il che controparte non avrebbe provato l'elevatissimo tenore di vita della famiglia e Pt_1 Pt_1 che lo stile di vita e le abitudini dei minori non sono cambiate a seguito della separazione dei genitori, in quanto le loro eSIenze sono sempre state garantite dal padre.
9. All'odierna udienza, tenutasi alla presenza delle parti e dei loro difensori, la Corte ha tentato la conciliazione proponendo una soluzione transattiva nei seguenti termini: riduzione dell'assegno separativo ad €. 2.400,00 e aumento del contributo ordinario paterno per i figli ad €.3.200,00, proposta che non veniva accettata dall'appellante che ha formulato la seguente proposta €. 1.500,00 a titolo di assegno separativo ed €. 2.600,00 per i figli, fermo restando quanto stabilito dal
Tribunale per le spese scolastiche e le spese extra-assegno.
10. A fronte del rifiuto della proposta formulata da questa Corte da parte dell' appellante e del rifiuto della proposta avanza da quest'ultimo, da parte della , sentito il Procuratore Generale, i CP_1 procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
**** pagina 7 di 11 La sentenza impugnata deve essere confermata in relazione all'assegno dovuto dal alla , Pt_1 CP_1 mentre deve essere riformata relativamente alla quantificazione del contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli avendo errato il Tribunale nel ritenere che entrambe le parti avessero chiesto di “conservare il regolamento presidenziale che prevede un assegno di €. 1.600,00 complessivi”. Siffatta richiesta non risulta in alcun modo agli atti;
risulta, invece, che la in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni aveva chiesto che fosse posto a carico del per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli un contributo mensile di €. 3.200,00.
Tanto premesso, considerato che in forza del combinato disposto degli artt. 148 e 337 ter c.c. i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive capacità economiche e in caso di separazione a garantire ai figli il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (sul punto tra le molte Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16739,
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, n.19299 e da ultimo Cass. sez. I ord. 11 aprile 2024 n.9839 e
Cass. sez, I 18.1.2024 n.2536) occorre verificare le effettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti. Tale accertamento ha una sua valenza anche in tema di assegno separativo dovuto al coniuge economicamente più debole: per giurisprudenza consolidata il tenore di vita durante il matrimonio è uno dei criteri fondamentali per determinare il contributo al coniuge in caso di separazione (così da ultimo, sul presupposto che in caso di separazione -diversamente dal divorzio- il vincolo coniugale permane Cass. civ. Sez. I, ordinanza 22 maggio 2024 n. 14354, Cass. civ. sez. I 18.9.2024 n. 25055 e da ultimo Cass. civ. sez. I 22.11.2024 n. 30119).
Già dalla sola documentazione fiscale prodotta dalle parti nel primo grado di giudizio e nella presente fase, risulta che la nel 2022 ha potuto contare su un reddito mensile netto di €. 1.012,43, mentre CP_1 nel 2023 di €. 2.139,58, redditi di gran lunga inferiori rispetto a quelli del marito che nel 2022 ha dichiarato un reddito mensile netto di €. 6.118,00 (non risulta depositata la documentazione relativa ai redditi del 2023).
Ma la CTU disposta dal Tribunale ha accertato un divario reddituale assai maggiore. Il CTU, infatti, ha accertato che il - socio e Amministratore Unico della e delle società Pt_1 Controparte_2 Con partecipate e GI Engineering East s.r.l., Immobiliare I s.r.l. (tutte società con Pt_1 CP_3 bilanci assolutamente positivi – può contare su un reddito mensili (spazio finanziario disponibile) di €.
16.372,00 (cfr. elaborato peritale del 30.5.2023).
Tale conclusione è stata contestata dal sia in sede di osservazioni del CTP in primo grado, sia Pt_1 nell'atto d'impugnazione in esame, il quale si duole che il consulente si è avvalso di inammissibili ragionamenti presuntivi che, a suo dire, hanno portato a determinare in eccesso di circa €. 10.000,00 mensili il suo reddito, reddito che in base alle dichiarazioni dei redditi prodotte supererebbe di poco i
6.000,00 €. mensili. Prima di esaminare le singole censure sollevate dall'appellante è opportuno ricordare che rappresenta costante orientamento della Suprema Corte quello in base al quale il giudice, nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento, non è vincolato da quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, ma può fondare il suo giudizio su altre risultanze probatorie anche relative a “ elementi fattuali di ordine economico …idonei ad incidere sulle coordinate economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro non richiedere necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi…” (così Cass. civ. sez. I 15.01.2018 n. 769, conforme Cass. civ. Sez. VI
pagina 8 di 11 10.9.2021 n. 24460, e da ultimo Cass. sez. I 18.1.2024 n. 1897 che sottolinea come la valutazione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e può altresì ricorrere a presunzioni semplici se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. non configurandosi in tal caso un'indebita sostituzione dell'iniziativa della prova Cass. civ. sez. I 29
11.1986 n. 7061, e Cass. civ. sez. VI 15.2.2018 n.3709).
Parimenti univoco è l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Giurisprudenziale” (cfr. Cass. civ.
n.24460 cit.)
Tutto ciò premesso, questa Corte non può che concordare con il Tribunale sulla piena attendibilità degli accertamenti peritali.
In particolare, correttamente il CTU ha valutato ai fini della quantificazione dello spazio finanziario disponibile del i tre accrediti effettuati dalla a favore del nel 2021 Pt_1 Controparte_2 Pt_1 per complessivi €. 330.000,00 considerandoli come finanziamento socio, vale a dire utili non distribuiti e prelevati dal socio unico, evidenziando che “una società a responsabilità limitata può concedere un finanziamento solo se tale attività rientra tra le attività esercitabili previste nello statuto sociale… e nell'oggetto sociale della Non sussiste una previsione che consenta di elargire Controparte_2 finanziamenti ai soci” (pagg. 33 e 34 CTU), elargizioni che se effettuate al socio-amministratore potrebbero costituire un'illegale ripartizione degli utili che troverebbe una sanzione negli artt. 2627 e
2634 c.c.
L'appellante contesta la conclusione del CTU, deducendo che si tratterebbe di un prestito da restituire
(ed in parte già restituito, per €. 25.000,00). Tale contestazione non appare sorretta da alcun elemento probatorio, non avendo l'appellante neppure dedotto che l'accredito sia sorretto da una ragione d'impresa; è comunque SInificativo che anche così considerato – il che non è in alcun modo provato -
, non verrebbe confutata la tesi accolta dal Tribunale secondo la quale dagli accertamenti svolti emerge un contesto in cui “la separazione tra persona fisica e persona giuridica appare più uno schermo formale che un dato economico effettivo” e “ il prelievo di risorse dalla propria società [da parte del socio e amministratore Unico] emerge come vera e propria modalità ricorrente di auto- Pt_1 retribuzione.”
Le medesime considerazioni valgono per le fatture -tutte emesse tra il dicembre 2020 al novembre
2021- NT Immobiliare s.r.l. e Mubles Arte s.r.l. il cui importo (pari ad €. 101.333,00 per NT
Immobiliare s.r.l. e a €.232.356,56) è stato considerato dal CTU per determinare lo spazio finanziario disponibile. L'appellante si limita a contestare che le fatture siano relative a spese affrontate per la famiglia (in specie la proprietà immobiliare di Porto Rotondo) affermando che si è trattato di spese effettuate presso i capannoni della società, omettendo di fornire qualsivoglia riscontro al riguardo. Non può che stupire la doglianza mossa nella memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c. dal difensore del Pt_1 circa la mancata allegazione delle fatture all'elaborato peritale, a fronte della circostanza che nella medesima memoria, lo stesso difensore dà conto che le fatture sono “state informalmente esibite all' pagina 9 di 11 intestato Giudice da codesta difesa nel corso dell'udienza del 15.6.2023”. e assume che “spettava al
CTU fornire gli elementi probatori atti a dimostrare la riconducibilità delle suddette operazioni, intercorse e fatturare tra società, quali afferenti alla sfera personale del SI. (cfr. pag. 23 della Pt_1 suddetta memoria). Orbene, dal verbale dell'udienza del 15.6.2023 nulla risulta in relazione alla riferita esibizione delle fatture. In ogni caso quand'anche siano state esibite, è SInificativa la circostanza che non siano state state formalmente prodotte e non siano stati forniti elementi probatori atti a dimostrare che le prestazioni indicate in fattura erano state svolte nei capannoni della società; evidentemente la parte non era (né lo è nella presente fase di giudizio) in grado di provare i suoi assunti.
Analoghe considerazioni valgono per gli esborsi affrontati con carte di credito aziendali menzionati nella CTU relativi a spese per hotel, ristoranti, centri sportivi, rispetto ai quali il si limita ad Pt_1 affermare, senza però fornire alcun riscontro, che si trattasse di spese delle società.
Del tutto infondata poi risulta la doglianza mossa dall'appellante circa la mancata considerazione da parte del Tribunale degli oneri derivanti dai mutui su di lui gravanti, oneri che su indicazione del CTU sono stati, invece, puntualmente presi in considerazione dal giudicante.
Deve quindi concludersi che lo spazio finanziario disponibile del è stato correttamente Pt_1 determinato dal Tribunale (in mensili €. 16. 372,00) sulla base degli attendibili accertamenti effettuati dal CTU. Del resto, solo un simile reddito avrebbe potuto consentire allo stesso di coltivare il suo costoso hobby (auto d'epoca sportive) e di garantire alla famiglia un tenore di vita decisamente elevato (circostanza, quest'ultima non contestata). Ed ancora, non può non considerarsi che la richiesta dell'appellante di rideterminare il proprio reddito in €. 3.613,89 mensili (con conseguente riduzione dell'assegno a favore della moglie ad €. 400,00), contrasta con gli oneri su di lui gravanti rispetto ai quali lo stesso non ha sollevato alcuna contestazione, vale a dire, il disposto contributo per il mantenimento per i figli di €. 1.600,00 mensili, il 100% delle scuole private per i figli, il 70% delle spese straordinarie. A fronte di tali oneri, il reddito indicato dall'appellante non gli consentirebbe di provvedere alle proprie eSIenze di vita. Ciò a maggior ragione se si considera che nello stesso atto d'impugnazione l'appellante riporta che i figli anche dopo la separazione hanno mantenuto il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio dei genitori.
Così confermata l'esattezza degli accertamenti peritali (che indicano un reddito mensile del Pt_1 superiore a €. 16.000,00 annui) e tenuto conto che non è contestato che la possa contare di un CP_1 reddito di poco superiore ad €. 2000,00 mensili, appare corretta la determinazione dell'assegno separativo posto a carico del effettuata dal Tribunale. Il contributo paterno per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli deve, invece, essere aumentato ad €. 3.200,00 mensili (€. 1.800,00 per ciascun figlio) in considerazione delle abitudini di vita dei ragazzi e della loro età).
Stante la totale soccombenza dell'appellante (anche in relazione all'appello incidentale) che ha rifiutato anche una ragionevole proposta transattiva del presente procedimento, proposta, peraltro, con una valenza temporale limitata posto che avrebbe potuto essere rivista in sede di procedimento divorzile, il deve essere condannato a pagare alla le spese processuali del primo e secondo grado Pt_1 CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e CP_1 pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento RG. 33243/2021, così provvede:
- rigetta l'appello;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ridetermina il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario dei figli in €. 3.200,00 mensili (€.1.800,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla appellata/appellante incidentale di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano per il primo grado in €. 7.616,00 e per il secondo grado in €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge;
- sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, il pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
Milano, 11.12.2024
Il ConSIliere est. Il Presidente
Paola Tanara Anna Maria Pizzi
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