Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
In tema di sgravi contributivi per le imprese industriali operati nel Mezzogiorno la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, che non tenga conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto dell'Inps di ottenere somme di denaro a titolo di rimborso e di risarcimento per omissioni contributive a suo danno, ritenendo effettivamente nuova l'attività di ristorazione posta in essere da un imprenditore il quale, pur avvalendosi dei locali di precedente azienda, aveva iniziato ad operare dieci anni dopo la cessazione di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2009, n. 24779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24779 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilialo in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONTETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
BOLDRINI?S S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA TRIONFALE 21, presso lo studio dell?avvocato CASAGNI FEDERICA, rappresentata e difesa dall?avvocato AVOLA ANDREA, giusta procura speciale, atto notar EMANUELE PILO PAIS di Genova del 10/04/07, rep. 251433;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 496/2005 della CORTE D?APPELLO di PALERMO, depositata il 25/05/2005 r.g.n. 1991/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22/10/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito l?Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l?accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del maggio 2005 la Corte d?appello di Palermo, rigettando il ricorso dell?Inps, confermava la statuizione di primo grado, che aveva revocato il D.I. 5 aprile 1995 per il pagamento all?Istituto, da parte della IN srl, della somma di L. 104.647.668 per omissioni contributive e sanzioni per il periodo giugno 1991 - settembre 1992 ed aveva condannato la societa?
al pagamento della minor somma di L. 24.894.000 (per debiti estranei alla applicabilita? dello sgravio) oltre interessi e somme aggiuntive.
L?Inps aveva dedotto che la societa? avrebbe avuto il diritto agli sgravi solo per il personale eccedente rispetto a quello in forza alla preesistente ND srl, la quale, in precedenza, aveva esercitato l?attivita? di ristorazione nei medesimi locali e che, alla data del 30 giugno 1976 occupava 85 lavoratori, e non gia? per tutto il personale in forza, stante la totale identita? del complesso aziendale utilizzato dalla OR srl quello gestito dalla ND.
La Corte territoriale, premessa la ricognizione della normativa sugli sgravi nel Mezzogiorno, e rilevato che con la L. n. 1089 del 1968, art. 18 si era concesso lo sgravio contributivo "aggiuntivo" con decorrenza dal primo ottobre 1968 solo per il personale assunto dopo detta data, in eccedenza rispetto agli occupati al 30 settembre 1968, affermava che lo sgravio medesimo doveva essere applicato anche alle aziende costituite dopo il 30 settembre 1968, giacche? anche queste determinano un piu? alto livello di occupazione rispetto a quello preesistente e che, ai medesimi fini, occorreva fare riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, a prescindere dalle variazioni intervenute nella titolarita? dell?impresa; cio? premesso - in relazione allo sgravio di cui alla L. n. 183 del 1976, art. 14 ossia allo sgravio totale di tutta la contribuzione, in caso di assunzione di lavoratori dal primo luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento di quelli gia? occupati al 30 giugno 1976 ? l?Inps sosteneva che la IN avrebbe potuto giovarsene solo dimostrando di avere assunto personale in eccedenza rispetto a quello impiegato dalla ND alla medesima data del 30 giugno 1976, stante la identita? del complesso aziendale utilizzato dalla DR con quello gestito dalla ND. Soggiungeva la Corte territoriale che la IN aveva esercitato l?attivita? di ristorazione quale affittuaria del ramo d?azienda, tramite due contratti, quello del 25 maggio 1991 con la Oliver Club Calampiso e quindi con il contratto stipulato il 15 maggio 1992 con la nuova proprietario, "Nuova Turistica La Porta srl? per la durata di sei anni, utilizzando lo stesso immobile, strutture e gli 85 dipendenti utilizzate dalla ND. Tuttavia il fatto che il lungo tempo trascorso di circa un decennio tra la cessazione dell?attivita? della ND e l?inizio dell?attivita? da parte della IN, portava ad escludere che fosse intervenuta una operazione di semplice trasformazione tra l?una e l?altra societa?, per cui non poteva farsi riferimento alle unita? impiegate dalla ND nel 1976. Avverso detta sentenza l?Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.
La IN ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l?unico motivo si denunzia violazione dell?art. 2697 c.c. dell?art. 116 c.p.c. del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9 e difetto di motivazione;
premesso che oggetto del giudizio era la novita? o meno della azienda IN rispetto alla precedente ND, perche? solo cosi? poteva dirsi accertato l?incremento dell?occupazione. Mon si tratterebbe di azienda nuova perche? aveva i utilizzato i medesimi locali, le medesime strutture per lo svolgimento dell?attivita? di ristorazione e i medesimi 85 dipendenti. Inoltre lo sgravio per cui e? causa potrebbe essere applicato solo dimostrando di avere incrementato, nel lasso di tempo primo luglio 1976 - 31 dicembre 1980 il numero di dipendenti in forza al 30 giugno 1976.
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. n. 7695 del 16/05/2003, n. 10055 del 10/07/2002) "Ai fini dell?applicazione degli sgravi contributivi previsti dal D.L. n. 918 del 1968, art. 18, comma 4 (nel testo sostituito dalla Legge di Conversione n. 1089 del 1968),
dal D.L. n. 429 del 1971, art. 1, comma 1 (convertito nella L. n. 589 del 1991) e dalla L. n. 183 del 1976, art. 14 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarita? dell?impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova societa?, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un?impresa effettivamente nuova o piuttosto di un?impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un?altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuita?
nell?esercizio dell?impresa?.
2. Nella fattispecie in esame risulta dalla sentenza impugnata che la IN aveva iniziato a gestire l?attivita? di ristorazione nel 1991, avendo stipulato, il 25 maggio di quell?anno il contratto di affitto d?azienda con la Oliver Club Calampiso. Risulta altresi?
che essa utilizzava locali e strutture anteriormente adoperate dalla ND e che il numero dei dipendenti era uguale (ottantacinque unita?), ancorche? non sia chiaro se si tratta delle medesime persone.
I Giudici di merito hanno, ciononostante, affermato la novita?
dell?azienda sul rilievo decisivo che era trascorso circa un decennio tra la cessazione dell?attivita? della ND e l?inizio dell?attivita? da parte della IN. Questa circostanza in fatto, che non e? stata censurata in ricorso, appare invero decisiva a sorreggere la statuizione, non essendovi dubbio che dopo dieci anni di inattivita? da parte della ND, la IN non puo?
considerarsi una sua semplice prosecuzione, essendo, evidentemente necessari nuovi investimenti per rinnovare strutture usurate dal tempo, di talche?, si ravvisa l?aumento oggettivo di occupazione, costituito da quei dipendenti che per circa un decennio, non erano piu? in forza.
3. Sostiene ancora l?Istituto che, trattandosi di accertare il diritto o no allo sgravio totale di cui alla L. n. 183 del 1976, art.14 disposizione poi trasfusa nel D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art.59, comma 9 (Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno), sarebbe necessaria la prova di avere incrementato, nel lasso di tempo primo luglio 1976 - 31 dicembre 1980, il numero di dipendenti in forza al 30 giugno 1976.
La tesi non e? fondata.
Invero con la complessa disciplina sugli sgravi, nel corso del tempo si sono susseguite due diverse serie di disposizioni: le une hanno prorogato per anni il termine per il godimento dello sgravio totale di cui al citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9 perche? la scadenza del 31 dicembre 1986, che segnava originariamente il periodo di paga cui applicare la esenzione, e? stata successivamente prorogata innumerevoli volte (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 1, comma 2 convertito in L. n. 86 del 1988, del D.L. 19 gennaio 1991, n.18, art. 2, comma 1 convertito in L. 20 marzo 1991, n. 89, della L.19 luglio 1991, n. 214, art. 1, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n.71, art. 1, comma 1 convertito dalla L. 20 maggio 1993, n. 151).
In tutti questi casi la applicazione del beneficio era sempre condizionata all?incremento occupazionale originariamente previsto:
assunzione, nell?intervallo primo luglio 1976 - 31 dicembre 1980 di un numero di dipendenti in eccedenza rispetto a quelli in forza al 30 giugno 1976. Con altra serie di disposizioni invece si e? concesso un diverso tipo di sgravio, di durata annuale, e non piu? decennale, giacche? le date sopra indicate e ormai "remote" utili per l?incremento dell?occupazione, di cui allo sgravio originario D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 59, comma 9, invocate dall?INPS, sono state aggiornate successivamente da altre norme: dal D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2 convertito in L. n. 151 del 1993, che introduce lo sgravio annuale per le assunzioni avvenute dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992 e da quest?ultima data fino al 31 maggio 1993. Sono poi seguite due ulteriori disposizioni di tenore analogo a quello appena citato: si tratta del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 21 e del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 19 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451; queste due ultime disposizioni, prevedono lo sgravio totale annuale per incrementi di occupazione, relativamente ad assunzioni per i periodi rispettivamente dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 e dall?1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994.
In base a detto meccanismo, avrebbero teoricamente operato, per un certo periodo, entrambi gli sgravi, e cioe? sia quello totale decennale di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9 in forza delle numerose proroghe di cui sopra, sia quello annuale inaugurato dal citato D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2 convertito nella L. n. 151 del 1993 e le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
11252 del 18 luglio 2003 hanno escluso che i due tipi di sgravi continuassero a coesistere, ritenendo che quello di cui alla disposizione piu? recente avesse implicitamente abrogato quello piu?
antico.
4. Poiche? la IN inizio? ad operare nel 1991 a seguito dei due contratti di affitto d?azienda citati in sentenza e poiche?, dovendosi considerarsi nuova e diversa dalla ND, con le assunzioni operate ha incrementato l?occupazione nel periodo indicato dal gia? citato D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2, convertito in L. n. 151 del 1993 ("Per i nuovi assunti dal primo dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unita? effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest?ultima data negli altri casi...) le spetta, per il periodo per cui e? causa (giugno 1991 - settembre 1992) lo sgravio totale annuale di cui al detto D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2 onde il ricorso dell?Inps va rigettato.
Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attivita?
difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta in ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009