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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 523/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI 5, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PACINI 5, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 579/25 del 22/4/25, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di €150,00 entro giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo;
3. La Figlia viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia viene collocata prevalentemente presso la residenza Per_1 materna sita in Sidney (Australia) 147, Croydon road, 2132 Croydon;
5. il Sig. potrà esercitare il diritto di visita quando potrà, data la Parte_1 considerevole distanza geografica”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Partinico (PA), in data 03/06/2006, da , nato a MAGENTA (MI) in [...] Parte_1
25/08/1973 e da nata a Sidney (Australia), in [...] Parte_2
16/9/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23
p. 2, serie C, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 523/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI 5, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PACINI 5, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
1 sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 579/25 del 22/4/25, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di €150,00 entro giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo;
3. La Figlia viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia viene collocata prevalentemente presso la residenza Per_1 materna sita in Sidney (Australia) 147, Croydon road, 2132 Croydon;
5. il Sig. potrà esercitare il diritto di visita quando potrà, data la Parte_1 considerevole distanza geografica”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Partinico (PA), in data 03/06/2006, da , nato a MAGENTA (MI) in [...] Parte_1
25/08/1973 e da nata a Sidney (Australia), in [...] Parte_2
16/9/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23
p. 2, serie C, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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