Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.