Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c), 72 bis, 73, comma 3, e 84, comma 4, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l’annullamento e deducendo, tra l’altro, che tale provvedimento è stato adottato senza tener conto della sua situazione personale, lavorativa e familiare, specie in considerazione del fatto che egli da tempo vive in Italia con la moglie e i due figli.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 6 settembre 2022 per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 19 maggio 2025 ha insistito per il rigetto del ricorso replicando, tra l’altro, all’affermazione del ricorrente secondo la quale il Questore non avrebbe effettuato alcuna valutazione del contesto familiare del ricorrente. In particolare è stato evidenziato in memoria che «il Questore, proprio in considerazione della situazione personale, lavorativa e familiare del Pan, ha provveduto all’emissione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, riconoscendogli dunque il diritto a permanere in Italia».
3. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire in giudizio, nessuno è comparso per il ricorrente.
4. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
5. Dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere, a carico della parte ricorrente, di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere.
Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta». In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».
In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una “fattispecie complessa” così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire; B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse; C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell’interesse ad agire.
6. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio il Collegio osserva innanzi tutto che l’odierna udienza è stata fissata ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire, e ciò in quanto il ricorrente, nonostante il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, non ha chiesto con l’atto introduttivo del giudizio la concessione di misure cautelari e, dopo la proposizione del ricorso, non risulta svolta dal ricorrente medesimo alcuna attività difensiva.
Inoltre il ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria (pervenuto all’avvocato Enrico Genovese in data 10 febbraio 2025), non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse alla decisione e alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 nessuno è comparso per il ricorrente medesimo.
Invece, come innanzi evidenziato, l’Amministrazione resistente ha riferito che al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, così riconoscendogli «il diritto a permanere in Italia» , e tali circostanze non sono state smentite dal ricorrente medesimo.
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.