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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di IU del Lavoro e in persona della
IU Paola MA, nella causa iscritta al N. 1042/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GALIOTO Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. DI LORENZO MARIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La IU, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato dall'01/12/2018 nel secondo livello del CCNL
Terziario Distribuzione e Servizi.
Condanna all'inquadramento del ricorrente nel livello e con la CP_1
decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dall'01/07/2018, che liquida in complessivi € 35.869,57, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/04/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., IVA e CPA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GALIOTO ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico della resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/01/2024 parte ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente e di avere svolto le mansioni specificamente indicate CP_1
in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento - chiedeva: “Ritenere e dichiarare che il Sig. a far data dal mese di luglio 2018, o dalla data Parte_1
ritenuta dal Giudicante, ha disimpegnato alle dipendenze della mansioni di Vice CP_1
Store NA riconducibili nell'ambito del secondo livello previsto dal C.C.N.L. Terziario
Distribuzione e Servizi;
per l'effetto: Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
ad essere inquadrato, da parte della , nell'ambito del secondo livello previsto dal CP_1
C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi con decorrenza dal 1° luglio 2018 ovvero dalla data ritenuta dal Giudicante con le consequenziali differenze retributive e contributive;
Condannare per l'effetto la ll'inquadramento del ricorrente nell'ambito del secondo CP_1
livello previsto dal C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi con decorrenza dal 1° luglio
2018 ovvero dalla data ritenuta dal Giudicante ad esito della fase istruttoria;
Condannare la l pagamento, nei riguardi del Sig. delle differenze retributive CP_1 Parte_1
e contributive sussistenti tra il quarto e il secondo livello retributivo in relazione al periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2020 nonché al pagamento delle differenze di retribuzione (e contribuzione) tra il terzo livello, di attuale inquadramento del ricorrente e il secondo livello a decorrere dal mese di maggio 2020 sulla scorta delle tabelle retributive di cui al C.C.N.L.
Terziario Distribuzione e Servizi, ovvero per i periodi ritenuti dal Giudicante ad esito della fase istruttoria;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso acconti sugli onorari”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza CP_1
del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, si osserva che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 30580/2019; Cass.
Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza del ricorrente e di quello entro cui ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in data 1/07/2018 con mansioni di “Addetto alle Operazioni Ausiliarie alla Vendita”, 4° livello C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi, mentre, a decorrere dall'1/5/2020, è stato inquadrato nel 3° livello con la mansione di Vice Store NA.
Il CCNL di categoria stabilisce che rientrano nel 4° livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Il medesimo CCNL, invece, stabilisce che rientrano nel 3° livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
Rientrano, infine, nel 2° livello – rivendicato dal lavoratore- “I lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei dipendenti, occorre analizzare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, che sono chiaramente emerse dall'istruttoria orale.
A tal riguardo, i testimoni sentiti hanno dichiarato rispettivamente:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Testimone_1
ero all'epoca dipendente della resistente con mansioni di Store NA dal 2015 al dicembre 2017 presso la filiale di Termini Imerese, da dicembre 2017 a ottobre 2020 presso la filiale di Cefalù e da ottobre 2020 fino a agosto 2023 presso la filiale di Palermo Via Lanza di Scalea. Il ricorrente ha lavorato con me sia presso la filiale di Termini
Imerese, che presso quella di Cefalù che presso quella di Palermo. Il ricorrente a Termini era in formazione perché sarebbe dovuto divenire responsabile della filiale di Cefalù di prossima apertura;
a Cefalù io ero Store NA e dovevo scegliere insieme al responsabile di zona, che era , chi sarebbe stato fra i neo assunti il vice responsabile del punto Persona_1 vendita e scegliemmo il ricorrente che dall'apertura del 19.12.2017 svolse in effetti le mansioni di vice responsabile del punto vendita. Anche a Palermo
Via Lanza di Scalea il ricorrente svolgeva le mansioni di vice responsabile del punto vendita, di cui io ero Store NA, sino a quando io fui lì nel
2023. A.D.R.: In sostanza, in concreto, il ricorrente – nel collaborarmi - svolgeva le mie stesse mansioni, occupandosi di gestione del personale, ordini, gestione clienti, turni, gestione dei tickets relativi Pt_2
all'assistenza tecnica, che apriva in autonomia e poi comunicava a me e al responsabile di zona. Spesso, trattandosi di punti vendita di alto fatturato, io mi occupavo di alcune di queste mansioni e il ricorrente di altre, contemporaneamente, in modo da riuscire a svolgere tutte le attività di gestione necessarie. A.D.R.: Per questo motivo, anche quando io ero presente presso il punto vendita, il ricorrente si occupava anche di distribuire il personale nei turni, di occuparsi della gestione del magazzino e della gestione delle casse, con l'assegnazione a esse dei dipendenti, la presa in consegna dell'incasso, la distribuzione dei cd. cassetti ai diversi cassieri, contenente il fondo cassa, nonché di assegnare il personale ai singoli reparti e attività, secondo la mole di lavoro e le necessità contingenti, anche relative a eventuali assenze. A.D.R.: Normalmente lo stesso personale che gestisce l'area di vendita gestisce anche il magazzino, quindi il ricorrente assegnando il personale ai vari reparti automaticamente assegnava anche il personale di magazzino;
il ricorrente si occupava anche di redigere, alternativamente con me, il piano ordini, così provvedendo al riordino effettivo della merce. Quando se ne occupava lui, il ricorrente valutava in modo del tutto autonomo le merci che dovevano essere ordinate, in relazione alle merci presenti in magazzino e alle necessità del punto vendita. A.D.R.: Quando io fui Store NA in Via Lanza di Scalea vi fu un massimo di 28 fra dipendenti di e interinali, più una decina di dipendenti della ditta che gestisce i banchi serviti (macelleria, gastronomia e panetteria) che era la ditta
Giacalone; anche questo personale veniva gestito da me e dal ricorrente, sotto il profilo del coordinamento con la nostra attività e dell'immagine di Il ricorrente era CP_2 delegato, come me per la tutala della corretta conservazione della merce, HACPP, ed era anche lui responsabile della sicurezza alimentare del punto vendita”.
AVERSA: “Non parente, indifferente. Io sono stato Ispettore di zona della Email_1
MD nel periodo dal 2017 al 2019 fine luglio per la zona di Palermo e provincia. A.D.R.: Il ricorrente – dopo un periodo di formazione nel punto vendita di - ha lavorato in un CP_3
primo periodo nel punto vendita di Cefalù e si occupava di svolgere attività finalizzate al funzionamento del punto vendita, come quelle relative agli ordini delle merci, al rispetto dei turni compilati dallo Store NA. A.D.R.: Io so che lo Store NA mi inviava i turni di servizio, ma io non sono in grado di dire se effettivamente li facesse lui oppure il ricorrente.
A.D.R.: In generale il ricorrente so che svolgeva le attività delegate dallo
Store NA e quindi le stesse attività di competenza di questo che egli lo incaricava di svolgere. Io naturalmente poi conosco quelli che sarebbero in astratto i compiti del Vice Store NA, qualifica rivestita dal ma non ero presente presso il Pt_1
punto vendita”.
US NC: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ho lavorato insieme al ricorrente presso il punto vendita di Palermo Via Lanza di Scalea da quanto egli vi fu trasferito fino al 2020, come Store NA;
dopo di me come Store NA nell'autunno 2020 arrivò a Via Lanza di Scalea il perché io andai in quello neo Tes_1
aperto di . A.D.R.: Quando arrivò a Via Lanza di Scalea il ricorrente CP_4
aveva le mansioni di Vice Store NA ed eseguiva le direttive che io gli davo in relazione alla gestione del punto vendita in mia assenza, dai rifornimenti, alle attività assegnate ai dipendenti, che il ricorrente doveva garantire essi eseguissero.
Dietro autorizzazione del manager di zona il ricorrente – come me, del resto, che pure devo esservi autorizzato – apriva tickets di assistenza tecnica. A.D.R.: Non so se il ricorrente avesse la delega HACCP, che io avevo. A.D.R.: Le casse erano assegnate ai cassieri nel turno mentre i fondi cassa venivano consegnati ai dipendenti che dovevano fare mansioni di cassa dal gerente di turno, che potevo essere io o il ricorrente o uno dei due assistenti. Gli ordini pure venivano fatti da chi di noi era di turno”. Orbene, alla luce delle prove testimoniali è emerso che il ricorrente ha svolto, sin dal momento dell'assunzione, mansioni riconducibili al secondo livello del
C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che dal mese di luglio 2018 – data della sua assunzione a tempo indeterminato - il ricorrente ha svolto, con funzioni di coordinamento e controllo e con ampi margini di autonomia, diverse attività, quali: la gestione degli ordini, del magazzino e delle casse, l'organizzazione dei turni di servizio, l'assegnazione dei compiti al personale, l'invio di ticket di assistenza dell'incasso delle somme di denaro in seguito dell'avvenuta vendita, della Pt_2
supervisione della corretta conservazione della merce etc.
Per quanto sopra esposto, ritenuti dimostrati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, sulla scorta dei documenti prodotti e della testimonianza dei superiori gerarchici del ricorrente, che hanno riferito in relazione alle attività da essi stessi assegnate al medesimo nei diversi periodi temporali, va riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale.
Ed invero, è emerso che, al fine di soddisfare le esigenze aziendali, sin dal
1.07.2018 – quando venne assunto a tempo indeterminato – al ricorrente vennero assegnate le medesime mansioni dello Store manager, da parte dello stesso teste he rivestiva detta qualifica e che ha riferito sul contenuto delle stesse, Tes_1
senza essere contraddetto sul punto dagli altri testimoni ascoltati, ed in particolare dall'Ispettore di zona , teste di parte resistente. Lo svolgimento di Persona_1
dette mansioni dal luglio 2018 prima a Cefalù e poi presso il punto vendita di Via
Lanza di Scalea, dove tutti i testi hanno riferito che svolgeva sin dall'inizio le mansioni di Vice Store NA (pur essendo inquadrato come addetto alla vendita), precisando il contenuto delle medesime come analoghe a quelle dello
Store NA, comporta il riconoscimento del superiore inquadramento con detta decorrenza.
Per l'effetto, la società convenuta va condannata all'inquadramento predetto del ricorrente e al pagamento in favore del lavoratore delle relative differenze retributive tra la somma spettante in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni riconducibili nel livello secondo e quanto percepito in relazione all'inferiore inquadramento, a far data dal 01/12/2018 (cfr. Art. 116 – “Mansioni del lavoratore”: Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: (…) 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello”).
Passando alla quantificazione delle differenze retributive devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione in atti, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza della società convenuta e che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.
Vanno poste a carico della società convenuta altresì le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La IU
Paola MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di IU del Lavoro e in persona della
IU Paola MA, nella causa iscritta al N. 1042/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GALIOTO Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. DI LORENZO MARIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La IU, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato dall'01/12/2018 nel secondo livello del CCNL
Terziario Distribuzione e Servizi.
Condanna all'inquadramento del ricorrente nel livello e con la CP_1
decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dall'01/07/2018, che liquida in complessivi € 35.869,57, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/04/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., IVA e CPA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GALIOTO ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico della resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/01/2024 parte ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente e di avere svolto le mansioni specificamente indicate CP_1
in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento - chiedeva: “Ritenere e dichiarare che il Sig. a far data dal mese di luglio 2018, o dalla data Parte_1
ritenuta dal Giudicante, ha disimpegnato alle dipendenze della mansioni di Vice CP_1
Store NA riconducibili nell'ambito del secondo livello previsto dal C.C.N.L. Terziario
Distribuzione e Servizi;
per l'effetto: Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
ad essere inquadrato, da parte della , nell'ambito del secondo livello previsto dal CP_1
C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi con decorrenza dal 1° luglio 2018 ovvero dalla data ritenuta dal Giudicante con le consequenziali differenze retributive e contributive;
Condannare per l'effetto la ll'inquadramento del ricorrente nell'ambito del secondo CP_1
livello previsto dal C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi con decorrenza dal 1° luglio
2018 ovvero dalla data ritenuta dal Giudicante ad esito della fase istruttoria;
Condannare la l pagamento, nei riguardi del Sig. delle differenze retributive CP_1 Parte_1
e contributive sussistenti tra il quarto e il secondo livello retributivo in relazione al periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2020 nonché al pagamento delle differenze di retribuzione (e contribuzione) tra il terzo livello, di attuale inquadramento del ricorrente e il secondo livello a decorrere dal mese di maggio 2020 sulla scorta delle tabelle retributive di cui al C.C.N.L.
Terziario Distribuzione e Servizi, ovvero per i periodi ritenuti dal Giudicante ad esito della fase istruttoria;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso acconti sugli onorari”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza CP_1
del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, si osserva che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 30580/2019; Cass.
Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza del ricorrente e di quello entro cui ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in data 1/07/2018 con mansioni di “Addetto alle Operazioni Ausiliarie alla Vendita”, 4° livello C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi, mentre, a decorrere dall'1/5/2020, è stato inquadrato nel 3° livello con la mansione di Vice Store NA.
Il CCNL di categoria stabilisce che rientrano nel 4° livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Il medesimo CCNL, invece, stabilisce che rientrano nel 3° livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
Rientrano, infine, nel 2° livello – rivendicato dal lavoratore- “I lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei dipendenti, occorre analizzare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, che sono chiaramente emerse dall'istruttoria orale.
A tal riguardo, i testimoni sentiti hanno dichiarato rispettivamente:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Testimone_1
ero all'epoca dipendente della resistente con mansioni di Store NA dal 2015 al dicembre 2017 presso la filiale di Termini Imerese, da dicembre 2017 a ottobre 2020 presso la filiale di Cefalù e da ottobre 2020 fino a agosto 2023 presso la filiale di Palermo Via Lanza di Scalea. Il ricorrente ha lavorato con me sia presso la filiale di Termini
Imerese, che presso quella di Cefalù che presso quella di Palermo. Il ricorrente a Termini era in formazione perché sarebbe dovuto divenire responsabile della filiale di Cefalù di prossima apertura;
a Cefalù io ero Store NA e dovevo scegliere insieme al responsabile di zona, che era , chi sarebbe stato fra i neo assunti il vice responsabile del punto Persona_1 vendita e scegliemmo il ricorrente che dall'apertura del 19.12.2017 svolse in effetti le mansioni di vice responsabile del punto vendita. Anche a Palermo
Via Lanza di Scalea il ricorrente svolgeva le mansioni di vice responsabile del punto vendita, di cui io ero Store NA, sino a quando io fui lì nel
2023. A.D.R.: In sostanza, in concreto, il ricorrente – nel collaborarmi - svolgeva le mie stesse mansioni, occupandosi di gestione del personale, ordini, gestione clienti, turni, gestione dei tickets relativi Pt_2
all'assistenza tecnica, che apriva in autonomia e poi comunicava a me e al responsabile di zona. Spesso, trattandosi di punti vendita di alto fatturato, io mi occupavo di alcune di queste mansioni e il ricorrente di altre, contemporaneamente, in modo da riuscire a svolgere tutte le attività di gestione necessarie. A.D.R.: Per questo motivo, anche quando io ero presente presso il punto vendita, il ricorrente si occupava anche di distribuire il personale nei turni, di occuparsi della gestione del magazzino e della gestione delle casse, con l'assegnazione a esse dei dipendenti, la presa in consegna dell'incasso, la distribuzione dei cd. cassetti ai diversi cassieri, contenente il fondo cassa, nonché di assegnare il personale ai singoli reparti e attività, secondo la mole di lavoro e le necessità contingenti, anche relative a eventuali assenze. A.D.R.: Normalmente lo stesso personale che gestisce l'area di vendita gestisce anche il magazzino, quindi il ricorrente assegnando il personale ai vari reparti automaticamente assegnava anche il personale di magazzino;
il ricorrente si occupava anche di redigere, alternativamente con me, il piano ordini, così provvedendo al riordino effettivo della merce. Quando se ne occupava lui, il ricorrente valutava in modo del tutto autonomo le merci che dovevano essere ordinate, in relazione alle merci presenti in magazzino e alle necessità del punto vendita. A.D.R.: Quando io fui Store NA in Via Lanza di Scalea vi fu un massimo di 28 fra dipendenti di e interinali, più una decina di dipendenti della ditta che gestisce i banchi serviti (macelleria, gastronomia e panetteria) che era la ditta
Giacalone; anche questo personale veniva gestito da me e dal ricorrente, sotto il profilo del coordinamento con la nostra attività e dell'immagine di Il ricorrente era CP_2 delegato, come me per la tutala della corretta conservazione della merce, HACPP, ed era anche lui responsabile della sicurezza alimentare del punto vendita”.
AVERSA: “Non parente, indifferente. Io sono stato Ispettore di zona della Email_1
MD nel periodo dal 2017 al 2019 fine luglio per la zona di Palermo e provincia. A.D.R.: Il ricorrente – dopo un periodo di formazione nel punto vendita di - ha lavorato in un CP_3
primo periodo nel punto vendita di Cefalù e si occupava di svolgere attività finalizzate al funzionamento del punto vendita, come quelle relative agli ordini delle merci, al rispetto dei turni compilati dallo Store NA. A.D.R.: Io so che lo Store NA mi inviava i turni di servizio, ma io non sono in grado di dire se effettivamente li facesse lui oppure il ricorrente.
A.D.R.: In generale il ricorrente so che svolgeva le attività delegate dallo
Store NA e quindi le stesse attività di competenza di questo che egli lo incaricava di svolgere. Io naturalmente poi conosco quelli che sarebbero in astratto i compiti del Vice Store NA, qualifica rivestita dal ma non ero presente presso il Pt_1
punto vendita”.
US NC: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ho lavorato insieme al ricorrente presso il punto vendita di Palermo Via Lanza di Scalea da quanto egli vi fu trasferito fino al 2020, come Store NA;
dopo di me come Store NA nell'autunno 2020 arrivò a Via Lanza di Scalea il perché io andai in quello neo Tes_1
aperto di . A.D.R.: Quando arrivò a Via Lanza di Scalea il ricorrente CP_4
aveva le mansioni di Vice Store NA ed eseguiva le direttive che io gli davo in relazione alla gestione del punto vendita in mia assenza, dai rifornimenti, alle attività assegnate ai dipendenti, che il ricorrente doveva garantire essi eseguissero.
Dietro autorizzazione del manager di zona il ricorrente – come me, del resto, che pure devo esservi autorizzato – apriva tickets di assistenza tecnica. A.D.R.: Non so se il ricorrente avesse la delega HACCP, che io avevo. A.D.R.: Le casse erano assegnate ai cassieri nel turno mentre i fondi cassa venivano consegnati ai dipendenti che dovevano fare mansioni di cassa dal gerente di turno, che potevo essere io o il ricorrente o uno dei due assistenti. Gli ordini pure venivano fatti da chi di noi era di turno”. Orbene, alla luce delle prove testimoniali è emerso che il ricorrente ha svolto, sin dal momento dell'assunzione, mansioni riconducibili al secondo livello del
C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che dal mese di luglio 2018 – data della sua assunzione a tempo indeterminato - il ricorrente ha svolto, con funzioni di coordinamento e controllo e con ampi margini di autonomia, diverse attività, quali: la gestione degli ordini, del magazzino e delle casse, l'organizzazione dei turni di servizio, l'assegnazione dei compiti al personale, l'invio di ticket di assistenza dell'incasso delle somme di denaro in seguito dell'avvenuta vendita, della Pt_2
supervisione della corretta conservazione della merce etc.
Per quanto sopra esposto, ritenuti dimostrati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, sulla scorta dei documenti prodotti e della testimonianza dei superiori gerarchici del ricorrente, che hanno riferito in relazione alle attività da essi stessi assegnate al medesimo nei diversi periodi temporali, va riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale.
Ed invero, è emerso che, al fine di soddisfare le esigenze aziendali, sin dal
1.07.2018 – quando venne assunto a tempo indeterminato – al ricorrente vennero assegnate le medesime mansioni dello Store manager, da parte dello stesso teste he rivestiva detta qualifica e che ha riferito sul contenuto delle stesse, Tes_1
senza essere contraddetto sul punto dagli altri testimoni ascoltati, ed in particolare dall'Ispettore di zona , teste di parte resistente. Lo svolgimento di Persona_1
dette mansioni dal luglio 2018 prima a Cefalù e poi presso il punto vendita di Via
Lanza di Scalea, dove tutti i testi hanno riferito che svolgeva sin dall'inizio le mansioni di Vice Store NA (pur essendo inquadrato come addetto alla vendita), precisando il contenuto delle medesime come analoghe a quelle dello
Store NA, comporta il riconoscimento del superiore inquadramento con detta decorrenza.
Per l'effetto, la società convenuta va condannata all'inquadramento predetto del ricorrente e al pagamento in favore del lavoratore delle relative differenze retributive tra la somma spettante in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni riconducibili nel livello secondo e quanto percepito in relazione all'inferiore inquadramento, a far data dal 01/12/2018 (cfr. Art. 116 – “Mansioni del lavoratore”: Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: (…) 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello”).
Passando alla quantificazione delle differenze retributive devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione in atti, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza della società convenuta e che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.
Vanno poste a carico della società convenuta altresì le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La IU
Paola MA