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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
riunito nella camera di consiglio, in data 4.6.2024, nel procedimento introdotto da
, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO GOTI Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della Parte_1
pagina 1 di 6 protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 16.11.2023 avverso il decreto n. 264/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di FIRENZE in data 22.08.2023 e notificato in data
19.10.2023, premesso che in data 22.11.2022 formulava istanza al Questore di per il Parte_1 CP_1 rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 T.U.I.1 , di protezione speciale, allegando all'istanza la documentazione comprovante il proprio inserimento socio- lavorativo, e la pratica veniva iscritta al prot.264/2023; in data 19.10.2023 il Questore di Firenze notificava al ricorrente il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; in data 17/11/2023 il giudice relatore rigettava la richiesta di sospensione (in seguito reiterata altre due volte) del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno adottato dalla (prot 264/2023); CP_1 il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 24.11.2023
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 2 di 6 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che
pagina 3 di 6 esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, come già rilevato dal Giudice Relatore nei provvedimenti di rigetto delle tre istanze di sospensiva presentate dal ricorrente, non risulta documentata una situazione di lavoro continuativa, né attuale del ricorrente da preservare. Nel caso in esame, l'inserimento lavorativo dimostrato dal ricorrente deve ritenersi precario (dall'estratto contributivo CP_4
depositato risulta che egli ha cessato di lavorare in data 30.9.2023 e che non vi è continuità per gli anni precedenti). Inoltre, l'ultima promessa di assunzione del marzo 2024, “previa verifica dell'effettiva necessità di assunzione” (cfr. promessa di lavoro di un autolavaggio con sede in Montale – Agliana depositata il 25.3.2024) non è significativa di una solida prospettiva lavorativa da tutelare, né sono state rappresentate le fonti di sostentamento negli anni successivi al 2023, né risulta un'autonomia alloggiativa, visto che il ricorrente vive attualmente ospite di un connazionale;
pagina 5 di 6 infine, non è emersa una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente, non è emersa come duratura e stabile e il prolungato soggiorno dell'istante nel territorio italiano, protrattosi dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria, non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale;
considerata la vicenda umana del ricorrente, di allontanamento dal Paese di origine alla ricerca di condizioni di vita migliori, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
riunito nella camera di consiglio, in data 4.6.2024, nel procedimento introdotto da
, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO GOTI Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della Parte_1
pagina 1 di 6 protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 16.11.2023 avverso il decreto n. 264/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di FIRENZE in data 22.08.2023 e notificato in data
19.10.2023, premesso che in data 22.11.2022 formulava istanza al Questore di per il Parte_1 CP_1 rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 T.U.I.1 , di protezione speciale, allegando all'istanza la documentazione comprovante il proprio inserimento socio- lavorativo, e la pratica veniva iscritta al prot.264/2023; in data 19.10.2023 il Questore di Firenze notificava al ricorrente il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; in data 17/11/2023 il giudice relatore rigettava la richiesta di sospensione (in seguito reiterata altre due volte) del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno adottato dalla (prot 264/2023); CP_1 il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 24.11.2023
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 2 di 6 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che
pagina 3 di 6 esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, come già rilevato dal Giudice Relatore nei provvedimenti di rigetto delle tre istanze di sospensiva presentate dal ricorrente, non risulta documentata una situazione di lavoro continuativa, né attuale del ricorrente da preservare. Nel caso in esame, l'inserimento lavorativo dimostrato dal ricorrente deve ritenersi precario (dall'estratto contributivo CP_4
depositato risulta che egli ha cessato di lavorare in data 30.9.2023 e che non vi è continuità per gli anni precedenti). Inoltre, l'ultima promessa di assunzione del marzo 2024, “previa verifica dell'effettiva necessità di assunzione” (cfr. promessa di lavoro di un autolavaggio con sede in Montale – Agliana depositata il 25.3.2024) non è significativa di una solida prospettiva lavorativa da tutelare, né sono state rappresentate le fonti di sostentamento negli anni successivi al 2023, né risulta un'autonomia alloggiativa, visto che il ricorrente vive attualmente ospite di un connazionale;
pagina 5 di 6 infine, non è emersa una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente, non è emersa come duratura e stabile e il prolungato soggiorno dell'istante nel territorio italiano, protrattosi dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria, non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale;
considerata la vicenda umana del ricorrente, di allontanamento dal Paese di origine alla ricerca di condizioni di vita migliori, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6