Versione
4 novembre 1969
4 novembre 1969
Art. 8. (Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani)
I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o la particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lira 2.000 a lire 20.000.
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall' articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 .
I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o la particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lira 2.000 a lire 20.000.
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall' articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 .
Commentari • 21
- 1. Circolare del 14/04/2008 n. 3 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 14 aprile 2008 · 19.877113
[…] istituito ai sensi della citata legge n. 251 del 1986 - sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all\'articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. 3. Adeguamento della procedura Pregeo
Leggi di più…
Giurisprudenza • 95
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 22/04/2024, n. 3172Provvedimento: […] 00226698 48 di €.615,64= notificata il 29/11/2022, relativa ad una attribuzione di rendita presunta per l'anno 2012. Deduceva: a) omessa motivazione, in quanto la cartella attribuiva una presunta rendita catastale a suo carico senza indicare l'immobile a cui si riferiva, limitandosi a richiamare una “sanzione amministrativa ex art. 31 RDL 652/1939 L.1249/1939 e art. 8, comma 6, Legge n. 679/1969” che si riferiva ad un “avviso di accertamento campione n. 9612/2012 del 30/11/2012, notificato il 30/11/2012”; b) mancata notifica dell'atto prodromico;Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- mancata notifica atto prodromico·
- rendita catastale·
- omessa motivazione·
- annullamento cartella di pagamento·
- compensazione spese·
- avviso di accertamento·
- prescrizione credito