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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3590/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Arcore (MB) in Via Luigi Galvani n.2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Di Miceli che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Licata (AG) in [...] Controparte_1 C.F._2
1.10.1974 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio Femia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 17.9.2025 (comparsa conclusionale) e 20.10.2025 (costituzione nuovo difensore), di seguito integralmente trascritte: Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa addebitabili al sig.
per tutti i motivi esposti negli atti difensivi e alla luce di quanto è emerso nell'istruttoria del CP_1 giudizio;
pagina 1 di 11
2. Assegnare la casa coniugale sita in Arcore, Via Galvani 2, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia, ; Parte_1 R_
3. disporre l'affido esclusivo della figlia , alla luce della condotta posta in essere dal e R_ CP_1 dell'assenza di collaborazione mostrata rispetto al programma proposto dai Servizi Sociali, disponendo all'uopo sul diritto di visita del padre con regolamentazione delle modalità di frequentazione che salvaguardino la stabilità emotiva e la crescita armoniosa della minore;
4. disporre che, l'assegno di mantenimento a carico del Sig. per il contributo al mantenimento CP_1 indiretto di , attualmente pari ad € 300,00, venga aumentato ad € 500,00 (quattrocento /00) R_ mensili e/o, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato secondo gli indici Istat, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla ricorrente nell'aver fatto fronte unilateralmente a tutte le spese necessarie per la figlia, senza mai aver ottenuto ad oggi, alcun rimborso da parte del resistente e nel rifiuto, da parte di quest'ultimo a versare regolarmente la rata del mutuo della casa coniugale;
5. disporre che la ripartizione delle spese straordinarie venga aumentata, per le medesime motivazioni di cui sopra, al 60% a carico del e per il restante 40% a carico della Sig.ra secondo CP_1 Pt_1 le indicazioni di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6. disporre che l'assegno unico INPS per la figlia continui ad essere percepito interamente R_ dalla sig.ra nell'interesse della figlia . Pt_1 R_
Con vittoria di spese nel presente procedimento”. Per parte resistente:
“A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati;
B. Rigettare la domanda di addebito perché infondata;
C. Pronunciare l'affido condiviso della minore con l'adozione di tutte le prescrizioni che possano tutelare la stessa e con lo stretto monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio;
D. Attribuire il diritto di abitazione della casa familiare alla sig.ra in qualità di genitore Pt_1 collocatario della minore;
Persona_2 E. Confermare a carico del un assegno di mantenimento mensile a favore della minore CP_1
pari ad € 150,00 per le ragioni evidenziate. Persona_2
F. Disporre che l'assegno unico INPS per la figlia venga percepito dalla sig.ra come R_ Pt_1 già avviene. Con compensazione di spese del presente procedimento”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimenti nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Palma di Parte_1 Controparte_1 Montechiaro (AG) il 20.8.2002;
- dalla loro unione nasceva (13.1.2011); R_
- con ricorso depositato in data 27.5.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito a causa delle continue “violenze e maltrattamenti fisici e psicologici del marito (…) anche alla presenza della figlia minore”; esponeva che i coniugi, dopo un primo periodo vissuto in Sicilia, decidevano nell'anno 2006 di trasferirsi ad Arcore (MB) ove acquistavano un immobile in comproprietà e di avere trovato una occupazione lavorativa stabile in regime di part time;
riferiva che il resistente non aveva condiviso la sua scelta di avere un lavoro oltre ad pagina 2 di 11 una vita sociale in quanto “non consona al suo ruolo di moglie e di madre” e “le sole telefonate della moglie con le colleghe scatenavano la sua ira poichè riteneva tali condotte inaccettabili e di conseguenza diveniva sempre più aggressivo e nervoso nei confronti della stessa;
arrivava al punto di impedirle di presenziare alle cene aziendali”; riferiva, inoltre, che nell'anno 2017 il clima familiare era divenuto insostenibile per cui si vedeva costretta a richiedere più volte misure di protezione in sede civile e penale;
infine, ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 16.9.2024, si costituiva il quale - Controparte_1 contestato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo - precisava di non avere ostacolato in alcun modo le scelte lavorative del coniuge e di non avere mai avuto alcuna forma di ossessione nei suoi confronti;
precisava, inoltre, che la “chiara sudditanza psicologica sostenuta dalla nei confronti del viene recisamente smentita dagli audio in Pt_1 CP_1 questione che dimostrano, invece, come la stessa, anche nel corso degli alterchi, abbia sempre tenuto testa al marito, abbia sempre risposto al , si sia sempre difesa”; esponeva di CP_1 essere un padre premuroso, di avere un ottimo rapporto con la figlia e di non avere R_ potuto continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale dal giorno in cui (5.4.2024) la ricorrente si era allontanata dalla casa coniugale insieme alla minore;
infine, ricostruiva le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 2.10.2024, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti autorizzandole a vivere separate con obbligo del mutuo rispetto;
- con ordinanza emessa pari data, il G.D. affidava in via esclusiva la figlia minore alla madre, incaricava i Servizi Sociali c/o il Comune di Arcore di monitorare il nucleo familiare ed iniziare incontri padre-figlia in spazio neutro verificando preventivamente la disponibilità della stessa ad effettuare tale percorso, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, poneva a carico di l'obbligo di versare € 300 mensili a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla madre;
infine, rigettava le istanze istruttorie ed ordinava alle parti di integrare la propria documentazione reddituale;
- alla successiva udienza del 6.3.2025, il G.D. autorizzava il deposito della sentenza penale di condanna a carico del resistente oltre alla denuncia/querela sporta dalla moglie in data 4.12.2024, disponeva l'acquisizione di un estratto contributivo INPS a carico di
[...]
e fissava udienza in trattazione scritta per la rimessione della causa al Controparte_1
Collegio con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.;
- con memoria depositata in data 20.10.2025, si costituiva il nuovo difensore di parte resistente riportandosi integralmente alle “domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza”;
- all'udienza del 20.10.2025, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i pagina 3 di 11 coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, osserva il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere subito nel corso della vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito il quale, a ben vedersi, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a documentare né a provare la fragilità dell'avversa ricostruzione dei fatti.
ha depositato la seguente documentazione: Parte_1
a) “foglio di dimissione” rilasciato dal P.S. c/o Ospedale di Vimercate in data 29.8.2019 con una diagnosi di “riferita aggressione da parte di persona nota. Trauma cranico minore, regione periorbitaria destra, contusione spalla dx e distrazione cervicale” (motivo dell'arrivo “rif. percosse da parte del marito”) ed una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni;
b) “ordinanza di applicazione di misura cautelare personale” emessa dal GIP c/o Tribunale di Monza - Dott. Renda - in data 14.10.2019 nei confronti dell'odierno resistente nei cui pagina 4 di 11 confronti è stato disposto “l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ”; Parte_1
c) “atto di denuncia-querela” formalizzata in data 28.3.2024 da a seguito dei Parte_1 comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal marito nei propri confronti, anche in presenza della figlia minore;
d) “foglio di dimissione” rilasciato dal P.S. c/o Ospedale di Vimercate in data 6.4.2024 con una diagnosi di “aggressione da parte di persona nota. Trauma braccio sinistro” e con una prognosi di tre giorni salvo complicazioni;
e) “verbale d'integrazione di ricezione querela orale” del 6.4.2024;
f) “fotografia” della ricorrente relativa ad un episodio di aggressione fisica avvenuto in data 9.4.2024 da parte del coniuge (trauma braccio sinistro);
g) “ricorso per adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari” depositato in data 22.4.2024 presso il Tribunale Civile di Monza (R.G. 2793/24);
h) “decreto di accoglimento” emesso inaudita altera parte in data 22.4.2024 dal G.D. Dott. Filauro con divieto all'odierno resistente di “avvicinarsi a meno di 200 mt ai luoghi abitualmente frequentati da (…) e dalla figlia minore , in Parte_1 R_ particolare al luogo di lavoro della ricorrente e alla scuola frequentata dalla minore”;
i) “ordinanza di applicazione di misura coercitiva”, emessa in data 26.4.2024 dal G.I.P. c/o Tribunale di Monza - Dott. Tenchio - a carico del resistente (nei cui confronti è stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale), con la quale è stata applicata “la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, mantenendo altresì una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi medesimi, con particolare riferimento all'abitazione delle stesse, nonché agli altri luoghi abitualmente frequentati da ” disponendo contestualmente Parte_1
“l'applicazione a carico dell'indagato del mezzo di controllo tecnico denominato braccialetto elettronico”;
j) “verbale di udienza” del 7.5.2024 all'esito della quale il G.D. Dott. Filauro ha revocato l'ordine di protezione precedentemente emesso “alla luce della misura cautelare ex artt. 275-bis e 282 ter c.p.p. da parte del GIP del Tribunale di Monza in data 26 aprile 2024 (rg. Gip 2401/2024);
k) “invito a comparire per attivazione dispositivi antistalking” emesso in data 19.5.2024 nei confronti di e della figlia minore, notificato pari data a cura della Legione Parte_1 Carabinieri Lombardia Stazione di Arcore.
ha depositato la seguente documentazione: Controparte_1
l) “verbale di ricezione querela orale” sporta in data 7.4.2024 nei confronti della moglie per il reato di sottrazione di minore a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale insieme alla figlia per un periodo di tempo indefinito e senza alcuna comunicazione in R_ merito alla loro reperibilità;
pagina 5 di 11 m) “istanza ex art. 299 c.p.p.” con “richiesta di modifica della misura cautelare” adottata nei propri confronti in data 26.4.2024 (divieto avvicinamento ed utilizzo di braccialetto elettronico);
n) provvedimento di rigetto della suddetta istanza emesso in data 10.6.2024 dal GIP c/o Tribunale di Monza - Dott. Tenchio - con autorizzazione “ad incontrare in c.d. forma protetta, una volta a settimana c/o spazio neutro, la figlia minore , prescrivendo che R_ gli incontri avvengano sempre in presenza e sotto la supervisione di almeno un operatore del servizio sociale competente in relazione al luogo di residenza della minore, salvo diverso provvedimento di altra A.G. e previa verifica della effettiva volontà della minore stessa”.
Il Collegio ritiene che la documentazione versata in atti sia connotata da particolare gravità in ordine sia ai fatti storici sia ai provvedimenti emessi in sede civile e penale nei confronti del resistente la cui posizione, peraltro, risulta maggiormente aggravata dalla intervenuta “sentenza di condanna penale a carico del Sig. , con la quale (…) è stato riconosciuto colpevole CP_1 e condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, con revoca della sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in favore della parte civile della somma di € 10.000,00” (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente).
La violazione degli obblighi coniugali da parte di , anche in Controparte_1 relazione alle modalità ed alla durata della stessa, è particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale;
- relativamente all'affidamento della figlia minore, si osserva preliminarmente che - ai sensi della legge n. 56/2006 - il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, chiede l'affidamento in via esclusiva della figlia con Parte_1 R_ collocamento presso di sé. Il resistente si oppone e chiede disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con l'adozione di tutte le prescrizioni che possano tutelare la stessa attraverso uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi Sociali eventualmente incaricati. Nel corso del procedimento, il G.D. Dott. Arcellaschi ha incaricato i Servizi Sociali presso il Comune di Arcore “di iniziare incontri tra padre e figlia in spazio neutro quando i servizi riterranno pronta la figlia ad un tale percorso e di monitorare il nucleo familiare” e trasmettere successivamente “una relazione nella quale dovranno evidenziare ogni elemento
pagina 6 di 11 utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre, eventuali interventi in favore del nucleo familiare;
La relazione, aggiornata al 18.2.2025, ha evidenziato che:
“(…) Il Servizio ha provveduto ad incontrare con regolarità per costruire con lei una R_ motivazione maggiore alla ripresa degli incontri con il padre, con particolare riferimento all'importanza di poter riprendere e comunicare al padre, in uno spazio protetto ed accompagnata, i suoi vissuti rispetto alla separazione, alla conflittualità genitoriale e all'attuale interruzione dei rapporti. La minore dopo una iniziale fatica ha verbalizzato di essere d'accordo con la progettualità proposta, confermando la propria disponibilità a partecipare agli incontri. La mamma di si è detta d'accordo con il progetto dimostrando di sostenere la figlia R_ nella sua volontà di riprendere i rapporti con il padre, rassicurata dalla modalità protetta degli incontri. Il sig. si era detto disponibile all'inizio degli incontri quando la figlia fosse stata CP_1 pronta, per tale motivo durante il mese di gennaio u.s. si è iniziata la progettualità di Spazio Neutro che prevede degli iniziali incontri conoscitivi tra l'educatrice incaricata, il padre, la madre e . R_
Il sig. è stato convocato per il primo incontro conoscitivo in spazio neutro e ha CP_1 dichiarato di avere problemi organizzativi dati dal proprio lavoro di autista di trasporti eccezionali sul territorio nazionale. Il padre di riferisce di aver ottenuto un nuovo R_ contratto e di essere in viaggio dal lunedì mattina molto presto al venerdì/sabato e di non poter riuscire ad organizzarsi nemmeno con largo anticipo (…) per tale motivo rinuncia alla possibilità ad incontrare la figlia in spazio neutro. (…) Durante il colloquio telefonico intercorso insieme al sig.re conferma alle CP_1 scriventi di non avere contatti con la figlia dal mese di giugno 2024. Nonostante ciò, non ritiene di riuscire momentaneamente ad organizzarsi anche a fronte di proposte del Servizio Scrivente più flessibili (in via del tutto eccezionale spazio neutro avrebbe una disponibilità il sabato mattina). Stante quanto sopra riportato il Servizio Scrivente si è visto costretto a sospendere la progettualità in partenza e comunicare sia alla madre sia ad le motivazioni legate a R_ questa interruzione. Il Servizio continua a ritenere che la modalità di incontro protetta e osservata del Servizio Spazio Neutro sia quella attualmente più rispondente ai bisogni della minore e della situazione e auspica che il padre, con il passare del tempo possa organizzare in modo differente il proprio impegno lavorativo rendendo possibile la progettualità sopra esposta”. Per quanto l'attività lavorativa del resistente possa apparire impegnativa (alcuna documentazione è stata depositata in tal senso), la mancanza anche di un solo incontro in Spazio Neutro e l'assenza di contatti anche attraverso videochiamate non consentono di esprimere un giudizio positivo a favore della capacità genitoriale di il quale Controparte_1 chiede disporsi un affidamento condiviso la cui essenza risiede nel diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da parte di entrambi la necessaria cura, educazione ed istruzione. Inoltre, per quanto “il sig. si rende disponibile ad intraprendere un percorso graduale CP_1 per l'attuazione di un diritto di visita con la figlia, esprimendo già da ora il proprio consenso a vedere la figlia anche in c.d. spazi neutri o protetti alla presenza di terzi che possano verificare pagina 7 di 11 il reale andamento del rapporto esistente tra padre e figlia. Il resistente, stante l'attività lavorativa che lo vede impegnato nella quasi totalità dei giorni infrasettimanali, dà la propria disponibilità compatibilmente con i turni di lavoro per gli incontri in presenza nonché tramite video chiamata nel corso di qualsiasi giorno della settimana” - cfr. memoria di costituzione e risposta), si osserva che i Servizi Sociali sono stati disponibili ad effettuare incontri in via eccezionale anche il sabato mattina senza tuttavia ricevere alcun fattivo riscontro. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore l'affidamento esclusivo alla madre per cui deve essere confermato il provvedimento emesso dal G.D. (cfr. ordinanza del 2.10.2024) anche in ordine al collocamento presso di sé. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. Per quanto attiene alle modalità di visita padre - figlia, i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore (attualmente Comune di Arcore) proseguiranno nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare verificando la possibilità di avviare incontri con il padre in spazio neutro solo ove questi richieda di vedere la figlia;
- relativamente al contributo per il mantenimento della figlia minore, occorre procedere alla sua determinazione (ove sussistente il relativo diritto) ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali della figlia, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie sussiste l'obbligo per entrambe le parti di contribuire al mantenimento della figlia minore per cui occorre procedere alla ricostruzione della capacità economica alla luce della documentazione più recente versata in atti.
ha depositato: atto di acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, intestato Parte_1 ad entrambi i coniugi, sul quale grava un mutuo con una rata mensile di € 920 circa. Ha dichiarato un dichiarato nell'anno 2023 un reddito netto mensile di euro 1.330 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari (CU
2024). All'udienza del 6.3.2025 ha dichiarato:” Mio marito da giugno 2024 non sta pagando il mutuo, sebbene lavori e io rischio il pignoramento, sarei anche disponibile a vendere la casa, ma non so come contattarlo, perché ha mantenuto la residenza presso la casa coniugale. Sta versando solo il mantenimento ordinario, non le spese straordinarie. Ha cambiato lavoro a gennaio
2025. Io percepisco l'assegno unico familiare nella misura di euro 223 mensili. L'ho denunciato in data 4.12.2024 per il mancato pagamento del mutuo”.
ha depositato: proroga del contratto a tempo determinato sino al Controparte_1 30.11.2024 c/o ; busta paga relativa al mese di maggio Parte_2 2024 da cui risulta una retribuzione netta di € 1.782; richiesta dei movimenti presso
[...]
senza alcun prospetto. CP_2 Non tiene mai la figlia. Alla luce di quanto sopra, preso atto che alla luce dell'estratto conto previdenziale versato in atto il resistente ha avuto un reddito da lavoro dipendente pari ad € 22.412,00 in riferimento al periodo 1.11.2024 - 30.11.2024, il Collegio provvede come da dispositivo. L'assegno unico familiare, attualmente è pari ad euro 221 mensili, a fronte dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e del suo collocamento presso di lei, deve essere percepito per intero dalla ricorrente. pagina 8 di 11 In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
- che hanno contratto matrimonio in Palma di Montechiaro Controparte_1 (AG) il 20.8.2002 - con addebito a carico del resistente;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro (AG) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento, anche ai fini R_ anagrafici, presso di sé e con facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni in materia di salute e istruzione relative alla minore fermo restando che le ulteriori decisioni di maggior interesse dovranno essere concordate tra i genitori;
IV. assegna la casa coniugale, sita ad Arcore in Via Galvani 2, a ; Parte_1
V. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, attualmente Comune di Arcore, proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare avviando incontri in spazio neutro con il padre solo ove questi richieda di vedere la figlia;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 500 - da corrispondersi a R_
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal Parte_1 mese di ottobre 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025; VII. pone, inoltre, a carico di il cinquanta per cento Controparte_1 delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico pagina 9 di 11 curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da ; Parte_1
IX. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 6.000 per compensi oltre IVA, CNAP e spese forfetarie 15%.
pagina 10 di 11 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3590/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Arcore (MB) in Via Luigi Galvani n.2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Di Miceli che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Licata (AG) in [...] Controparte_1 C.F._2
1.10.1974 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio Femia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 17.9.2025 (comparsa conclusionale) e 20.10.2025 (costituzione nuovo difensore), di seguito integralmente trascritte: Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa addebitabili al sig.
per tutti i motivi esposti negli atti difensivi e alla luce di quanto è emerso nell'istruttoria del CP_1 giudizio;
pagina 1 di 11
2. Assegnare la casa coniugale sita in Arcore, Via Galvani 2, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia, ; Parte_1 R_
3. disporre l'affido esclusivo della figlia , alla luce della condotta posta in essere dal e R_ CP_1 dell'assenza di collaborazione mostrata rispetto al programma proposto dai Servizi Sociali, disponendo all'uopo sul diritto di visita del padre con regolamentazione delle modalità di frequentazione che salvaguardino la stabilità emotiva e la crescita armoniosa della minore;
4. disporre che, l'assegno di mantenimento a carico del Sig. per il contributo al mantenimento CP_1 indiretto di , attualmente pari ad € 300,00, venga aumentato ad € 500,00 (quattrocento /00) R_ mensili e/o, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato secondo gli indici Istat, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla ricorrente nell'aver fatto fronte unilateralmente a tutte le spese necessarie per la figlia, senza mai aver ottenuto ad oggi, alcun rimborso da parte del resistente e nel rifiuto, da parte di quest'ultimo a versare regolarmente la rata del mutuo della casa coniugale;
5. disporre che la ripartizione delle spese straordinarie venga aumentata, per le medesime motivazioni di cui sopra, al 60% a carico del e per il restante 40% a carico della Sig.ra secondo CP_1 Pt_1 le indicazioni di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6. disporre che l'assegno unico INPS per la figlia continui ad essere percepito interamente R_ dalla sig.ra nell'interesse della figlia . Pt_1 R_
Con vittoria di spese nel presente procedimento”. Per parte resistente:
“A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati;
B. Rigettare la domanda di addebito perché infondata;
C. Pronunciare l'affido condiviso della minore con l'adozione di tutte le prescrizioni che possano tutelare la stessa e con lo stretto monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio;
D. Attribuire il diritto di abitazione della casa familiare alla sig.ra in qualità di genitore Pt_1 collocatario della minore;
Persona_2 E. Confermare a carico del un assegno di mantenimento mensile a favore della minore CP_1
pari ad € 150,00 per le ragioni evidenziate. Persona_2
F. Disporre che l'assegno unico INPS per la figlia venga percepito dalla sig.ra come R_ Pt_1 già avviene. Con compensazione di spese del presente procedimento”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimenti nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Palma di Parte_1 Controparte_1 Montechiaro (AG) il 20.8.2002;
- dalla loro unione nasceva (13.1.2011); R_
- con ricorso depositato in data 27.5.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito a causa delle continue “violenze e maltrattamenti fisici e psicologici del marito (…) anche alla presenza della figlia minore”; esponeva che i coniugi, dopo un primo periodo vissuto in Sicilia, decidevano nell'anno 2006 di trasferirsi ad Arcore (MB) ove acquistavano un immobile in comproprietà e di avere trovato una occupazione lavorativa stabile in regime di part time;
riferiva che il resistente non aveva condiviso la sua scelta di avere un lavoro oltre ad pagina 2 di 11 una vita sociale in quanto “non consona al suo ruolo di moglie e di madre” e “le sole telefonate della moglie con le colleghe scatenavano la sua ira poichè riteneva tali condotte inaccettabili e di conseguenza diveniva sempre più aggressivo e nervoso nei confronti della stessa;
arrivava al punto di impedirle di presenziare alle cene aziendali”; riferiva, inoltre, che nell'anno 2017 il clima familiare era divenuto insostenibile per cui si vedeva costretta a richiedere più volte misure di protezione in sede civile e penale;
infine, ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 16.9.2024, si costituiva il quale - Controparte_1 contestato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo - precisava di non avere ostacolato in alcun modo le scelte lavorative del coniuge e di non avere mai avuto alcuna forma di ossessione nei suoi confronti;
precisava, inoltre, che la “chiara sudditanza psicologica sostenuta dalla nei confronti del viene recisamente smentita dagli audio in Pt_1 CP_1 questione che dimostrano, invece, come la stessa, anche nel corso degli alterchi, abbia sempre tenuto testa al marito, abbia sempre risposto al , si sia sempre difesa”; esponeva di CP_1 essere un padre premuroso, di avere un ottimo rapporto con la figlia e di non avere R_ potuto continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale dal giorno in cui (5.4.2024) la ricorrente si era allontanata dalla casa coniugale insieme alla minore;
infine, ricostruiva le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 2.10.2024, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti autorizzandole a vivere separate con obbligo del mutuo rispetto;
- con ordinanza emessa pari data, il G.D. affidava in via esclusiva la figlia minore alla madre, incaricava i Servizi Sociali c/o il Comune di Arcore di monitorare il nucleo familiare ed iniziare incontri padre-figlia in spazio neutro verificando preventivamente la disponibilità della stessa ad effettuare tale percorso, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, poneva a carico di l'obbligo di versare € 300 mensili a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla madre;
infine, rigettava le istanze istruttorie ed ordinava alle parti di integrare la propria documentazione reddituale;
- alla successiva udienza del 6.3.2025, il G.D. autorizzava il deposito della sentenza penale di condanna a carico del resistente oltre alla denuncia/querela sporta dalla moglie in data 4.12.2024, disponeva l'acquisizione di un estratto contributivo INPS a carico di
[...]
e fissava udienza in trattazione scritta per la rimessione della causa al Controparte_1
Collegio con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.;
- con memoria depositata in data 20.10.2025, si costituiva il nuovo difensore di parte resistente riportandosi integralmente alle “domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza”;
- all'udienza del 20.10.2025, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i pagina 3 di 11 coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, osserva il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere subito nel corso della vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito il quale, a ben vedersi, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a documentare né a provare la fragilità dell'avversa ricostruzione dei fatti.
ha depositato la seguente documentazione: Parte_1
a) “foglio di dimissione” rilasciato dal P.S. c/o Ospedale di Vimercate in data 29.8.2019 con una diagnosi di “riferita aggressione da parte di persona nota. Trauma cranico minore, regione periorbitaria destra, contusione spalla dx e distrazione cervicale” (motivo dell'arrivo “rif. percosse da parte del marito”) ed una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni;
b) “ordinanza di applicazione di misura cautelare personale” emessa dal GIP c/o Tribunale di Monza - Dott. Renda - in data 14.10.2019 nei confronti dell'odierno resistente nei cui pagina 4 di 11 confronti è stato disposto “l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ”; Parte_1
c) “atto di denuncia-querela” formalizzata in data 28.3.2024 da a seguito dei Parte_1 comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal marito nei propri confronti, anche in presenza della figlia minore;
d) “foglio di dimissione” rilasciato dal P.S. c/o Ospedale di Vimercate in data 6.4.2024 con una diagnosi di “aggressione da parte di persona nota. Trauma braccio sinistro” e con una prognosi di tre giorni salvo complicazioni;
e) “verbale d'integrazione di ricezione querela orale” del 6.4.2024;
f) “fotografia” della ricorrente relativa ad un episodio di aggressione fisica avvenuto in data 9.4.2024 da parte del coniuge (trauma braccio sinistro);
g) “ricorso per adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari” depositato in data 22.4.2024 presso il Tribunale Civile di Monza (R.G. 2793/24);
h) “decreto di accoglimento” emesso inaudita altera parte in data 22.4.2024 dal G.D. Dott. Filauro con divieto all'odierno resistente di “avvicinarsi a meno di 200 mt ai luoghi abitualmente frequentati da (…) e dalla figlia minore , in Parte_1 R_ particolare al luogo di lavoro della ricorrente e alla scuola frequentata dalla minore”;
i) “ordinanza di applicazione di misura coercitiva”, emessa in data 26.4.2024 dal G.I.P. c/o Tribunale di Monza - Dott. Tenchio - a carico del resistente (nei cui confronti è stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale), con la quale è stata applicata “la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, mantenendo altresì una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi medesimi, con particolare riferimento all'abitazione delle stesse, nonché agli altri luoghi abitualmente frequentati da ” disponendo contestualmente Parte_1
“l'applicazione a carico dell'indagato del mezzo di controllo tecnico denominato braccialetto elettronico”;
j) “verbale di udienza” del 7.5.2024 all'esito della quale il G.D. Dott. Filauro ha revocato l'ordine di protezione precedentemente emesso “alla luce della misura cautelare ex artt. 275-bis e 282 ter c.p.p. da parte del GIP del Tribunale di Monza in data 26 aprile 2024 (rg. Gip 2401/2024);
k) “invito a comparire per attivazione dispositivi antistalking” emesso in data 19.5.2024 nei confronti di e della figlia minore, notificato pari data a cura della Legione Parte_1 Carabinieri Lombardia Stazione di Arcore.
ha depositato la seguente documentazione: Controparte_1
l) “verbale di ricezione querela orale” sporta in data 7.4.2024 nei confronti della moglie per il reato di sottrazione di minore a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale insieme alla figlia per un periodo di tempo indefinito e senza alcuna comunicazione in R_ merito alla loro reperibilità;
pagina 5 di 11 m) “istanza ex art. 299 c.p.p.” con “richiesta di modifica della misura cautelare” adottata nei propri confronti in data 26.4.2024 (divieto avvicinamento ed utilizzo di braccialetto elettronico);
n) provvedimento di rigetto della suddetta istanza emesso in data 10.6.2024 dal GIP c/o Tribunale di Monza - Dott. Tenchio - con autorizzazione “ad incontrare in c.d. forma protetta, una volta a settimana c/o spazio neutro, la figlia minore , prescrivendo che R_ gli incontri avvengano sempre in presenza e sotto la supervisione di almeno un operatore del servizio sociale competente in relazione al luogo di residenza della minore, salvo diverso provvedimento di altra A.G. e previa verifica della effettiva volontà della minore stessa”.
Il Collegio ritiene che la documentazione versata in atti sia connotata da particolare gravità in ordine sia ai fatti storici sia ai provvedimenti emessi in sede civile e penale nei confronti del resistente la cui posizione, peraltro, risulta maggiormente aggravata dalla intervenuta “sentenza di condanna penale a carico del Sig. , con la quale (…) è stato riconosciuto colpevole CP_1 e condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, con revoca della sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in favore della parte civile della somma di € 10.000,00” (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente).
La violazione degli obblighi coniugali da parte di , anche in Controparte_1 relazione alle modalità ed alla durata della stessa, è particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale;
- relativamente all'affidamento della figlia minore, si osserva preliminarmente che - ai sensi della legge n. 56/2006 - il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, chiede l'affidamento in via esclusiva della figlia con Parte_1 R_ collocamento presso di sé. Il resistente si oppone e chiede disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con l'adozione di tutte le prescrizioni che possano tutelare la stessa attraverso uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi Sociali eventualmente incaricati. Nel corso del procedimento, il G.D. Dott. Arcellaschi ha incaricato i Servizi Sociali presso il Comune di Arcore “di iniziare incontri tra padre e figlia in spazio neutro quando i servizi riterranno pronta la figlia ad un tale percorso e di monitorare il nucleo familiare” e trasmettere successivamente “una relazione nella quale dovranno evidenziare ogni elemento
pagina 6 di 11 utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre, eventuali interventi in favore del nucleo familiare;
La relazione, aggiornata al 18.2.2025, ha evidenziato che:
“(…) Il Servizio ha provveduto ad incontrare con regolarità per costruire con lei una R_ motivazione maggiore alla ripresa degli incontri con il padre, con particolare riferimento all'importanza di poter riprendere e comunicare al padre, in uno spazio protetto ed accompagnata, i suoi vissuti rispetto alla separazione, alla conflittualità genitoriale e all'attuale interruzione dei rapporti. La minore dopo una iniziale fatica ha verbalizzato di essere d'accordo con la progettualità proposta, confermando la propria disponibilità a partecipare agli incontri. La mamma di si è detta d'accordo con il progetto dimostrando di sostenere la figlia R_ nella sua volontà di riprendere i rapporti con il padre, rassicurata dalla modalità protetta degli incontri. Il sig. si era detto disponibile all'inizio degli incontri quando la figlia fosse stata CP_1 pronta, per tale motivo durante il mese di gennaio u.s. si è iniziata la progettualità di Spazio Neutro che prevede degli iniziali incontri conoscitivi tra l'educatrice incaricata, il padre, la madre e . R_
Il sig. è stato convocato per il primo incontro conoscitivo in spazio neutro e ha CP_1 dichiarato di avere problemi organizzativi dati dal proprio lavoro di autista di trasporti eccezionali sul territorio nazionale. Il padre di riferisce di aver ottenuto un nuovo R_ contratto e di essere in viaggio dal lunedì mattina molto presto al venerdì/sabato e di non poter riuscire ad organizzarsi nemmeno con largo anticipo (…) per tale motivo rinuncia alla possibilità ad incontrare la figlia in spazio neutro. (…) Durante il colloquio telefonico intercorso insieme al sig.re conferma alle CP_1 scriventi di non avere contatti con la figlia dal mese di giugno 2024. Nonostante ciò, non ritiene di riuscire momentaneamente ad organizzarsi anche a fronte di proposte del Servizio Scrivente più flessibili (in via del tutto eccezionale spazio neutro avrebbe una disponibilità il sabato mattina). Stante quanto sopra riportato il Servizio Scrivente si è visto costretto a sospendere la progettualità in partenza e comunicare sia alla madre sia ad le motivazioni legate a R_ questa interruzione. Il Servizio continua a ritenere che la modalità di incontro protetta e osservata del Servizio Spazio Neutro sia quella attualmente più rispondente ai bisogni della minore e della situazione e auspica che il padre, con il passare del tempo possa organizzare in modo differente il proprio impegno lavorativo rendendo possibile la progettualità sopra esposta”. Per quanto l'attività lavorativa del resistente possa apparire impegnativa (alcuna documentazione è stata depositata in tal senso), la mancanza anche di un solo incontro in Spazio Neutro e l'assenza di contatti anche attraverso videochiamate non consentono di esprimere un giudizio positivo a favore della capacità genitoriale di il quale Controparte_1 chiede disporsi un affidamento condiviso la cui essenza risiede nel diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da parte di entrambi la necessaria cura, educazione ed istruzione. Inoltre, per quanto “il sig. si rende disponibile ad intraprendere un percorso graduale CP_1 per l'attuazione di un diritto di visita con la figlia, esprimendo già da ora il proprio consenso a vedere la figlia anche in c.d. spazi neutri o protetti alla presenza di terzi che possano verificare pagina 7 di 11 il reale andamento del rapporto esistente tra padre e figlia. Il resistente, stante l'attività lavorativa che lo vede impegnato nella quasi totalità dei giorni infrasettimanali, dà la propria disponibilità compatibilmente con i turni di lavoro per gli incontri in presenza nonché tramite video chiamata nel corso di qualsiasi giorno della settimana” - cfr. memoria di costituzione e risposta), si osserva che i Servizi Sociali sono stati disponibili ad effettuare incontri in via eccezionale anche il sabato mattina senza tuttavia ricevere alcun fattivo riscontro. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore l'affidamento esclusivo alla madre per cui deve essere confermato il provvedimento emesso dal G.D. (cfr. ordinanza del 2.10.2024) anche in ordine al collocamento presso di sé. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. Per quanto attiene alle modalità di visita padre - figlia, i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore (attualmente Comune di Arcore) proseguiranno nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare verificando la possibilità di avviare incontri con il padre in spazio neutro solo ove questi richieda di vedere la figlia;
- relativamente al contributo per il mantenimento della figlia minore, occorre procedere alla sua determinazione (ove sussistente il relativo diritto) ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali della figlia, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie sussiste l'obbligo per entrambe le parti di contribuire al mantenimento della figlia minore per cui occorre procedere alla ricostruzione della capacità economica alla luce della documentazione più recente versata in atti.
ha depositato: atto di acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, intestato Parte_1 ad entrambi i coniugi, sul quale grava un mutuo con una rata mensile di € 920 circa. Ha dichiarato un dichiarato nell'anno 2023 un reddito netto mensile di euro 1.330 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari (CU
2024). All'udienza del 6.3.2025 ha dichiarato:” Mio marito da giugno 2024 non sta pagando il mutuo, sebbene lavori e io rischio il pignoramento, sarei anche disponibile a vendere la casa, ma non so come contattarlo, perché ha mantenuto la residenza presso la casa coniugale. Sta versando solo il mantenimento ordinario, non le spese straordinarie. Ha cambiato lavoro a gennaio
2025. Io percepisco l'assegno unico familiare nella misura di euro 223 mensili. L'ho denunciato in data 4.12.2024 per il mancato pagamento del mutuo”.
ha depositato: proroga del contratto a tempo determinato sino al Controparte_1 30.11.2024 c/o ; busta paga relativa al mese di maggio Parte_2 2024 da cui risulta una retribuzione netta di € 1.782; richiesta dei movimenti presso
[...]
senza alcun prospetto. CP_2 Non tiene mai la figlia. Alla luce di quanto sopra, preso atto che alla luce dell'estratto conto previdenziale versato in atto il resistente ha avuto un reddito da lavoro dipendente pari ad € 22.412,00 in riferimento al periodo 1.11.2024 - 30.11.2024, il Collegio provvede come da dispositivo. L'assegno unico familiare, attualmente è pari ad euro 221 mensili, a fronte dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e del suo collocamento presso di lei, deve essere percepito per intero dalla ricorrente. pagina 8 di 11 In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
- che hanno contratto matrimonio in Palma di Montechiaro Controparte_1 (AG) il 20.8.2002 - con addebito a carico del resistente;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro (AG) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento, anche ai fini R_ anagrafici, presso di sé e con facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni in materia di salute e istruzione relative alla minore fermo restando che le ulteriori decisioni di maggior interesse dovranno essere concordate tra i genitori;
IV. assegna la casa coniugale, sita ad Arcore in Via Galvani 2, a ; Parte_1
V. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, attualmente Comune di Arcore, proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare avviando incontri in spazio neutro con il padre solo ove questi richieda di vedere la figlia;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 500 - da corrispondersi a R_
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal Parte_1 mese di ottobre 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025; VII. pone, inoltre, a carico di il cinquanta per cento Controparte_1 delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico pagina 9 di 11 curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da ; Parte_1
IX. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 6.000 per compensi oltre IVA, CNAP e spese forfetarie 15%.
pagina 10 di 11 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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