Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 16931/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 15.4.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Daniela Migliaccio RICORRENTE
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanna Messina, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 15.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole in data 16.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024, la IGn.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il IGn. il 17.12.2007 dal quale sono nati Controparte_1 Per_1
(31.7.2008), (23.9.2013) ed (14.3.2016) – esponeva: Per_2 Per_3 negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
a nulla sono valsi i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda col deposito di un ricorso consensuale;
la ricorrente è, pertanto, costretta a presentare ricorso al fine di chiedere in via giudiziale la separazione personale tra le parti alle condizioni che sono di seguito riportate. In ordine alla situazione economica della famiglia, si rappresenta che il IG. ha CP_1 sinora rappresentato il perno economico della famiglia con il suo lavoro di autista di camion.
Egli ha sempre lavorato negli anni, guidando camion e mezzi pesanti per conto di svariate ditte con uno stipendio mensile che raggiunge, a detta della IG.ra , anche le €.3.000,00 al Pt_1 mese, in considerazione di quattordicesima e tredicesima. Nell'esecuzione del suo lavoro, il IG. rimane fuori per l'intera settimana, effettuando trasporti in tutta Italia. Il IG. CP_1
a detta della IG.ra , rientra solo la Domenica e, prima della separazione di CP_1 Pt_1
1
fatto avutasi nel febbraio di quest'anno, trascorreva tale giorno con la famiglia. Durante il corso della settimana le incombenze relative ai figli - di natura scolastica, intese come accompagnamenti e prelievi dalla scuola e aiuto con i compiti, e di natura sportiva e di natura ludica, intesa come accompagnamento a festicciuole, accompagnamento a casa di amici ed amiche e prelievo - sono assolte dalla IG.ra , che vi provvede da sola in quanto unico Pt_1 genitore presente in settimana.
La IG.ra , dal canto suo, si è sempre occupata in modo pieno e completo della casa e Pt_1 della famiglia. Al fine di arrontondare le finanze in casa ella si dedicava, nel tempo in cui i figli erano a scuola ovvero di pomeriggio, all'attività di colf presso la casa di conoscenti, lasciando la propria madre a sorvegliare i figli, riuscendo a racimolare anche circa €.100,00 a settimana. Purtroppo ad oggi, la IG.ra ha dovuto rinunciare a svolgere questa attività a seguito Pt_1 della grave crisi epilettica che ha interessato la GL , che è stata ricoverata in Per_1
Ospedale e che, come da raccomandazioni del medico, non può essere lasciata sola per i prossimi sei mesi. Per il residuo del tempo la sorveglianza della GL andrà Per_1 rapportata alla efficacia delle cure farmacologiche. (…) I tre figli della coppia sono minori e per gli stessi si chiede stabilirsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza preferenziale degli stessi presso la madre nella casa di Via Dell'Abbondanza n.48 Is.3 che sarà alla stessa assegnata per viverci con i figli. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
In ordine alla prima GL, , ella ha quindici anni e, pertanto, riesce a gestire Per_1 perfettamente in accordo con il padre le visite ed i tempi da trascorrere insieme. Per tale motivo, si chiede di nulla stabilire in ordine alla medesima.
In ordine agli altri due figli più piccoli, poichè il padre è lontano per lavoro tutta la settimana, si chiede che il Giudice disponga che il padre visiti i figli e li tenga con sè almeno un giorno a settimana, (…) Si chiede che il Tribunale consideri l'ipotesi di anticipare rispetto alla instaurazione del contraddittorio il provvedimento sia pure parziale in ordine alla corresponsione del mantenimento. Si chiede che, nelle more della fissazione della prima udienza, in cui sarà possibile assumere ogni provvedimento alla luce anche di una chiara visione delle condizioni economiche della controparte, di voler anticipare parzialmente e con decreto inaudita altera parte la fissazione di un contributo mensile in favore dei figli per almeno €.630,00 mensili fino alla udienza di comparizione. La somma di €.630,00 mensili corrisponde all'importo che il IG. percepisce dallo Stato a titolo di assegno unico. Il IG. ha lasciato già CP_1 CP_1 da tempo la casa coniugale ed, allo stato, passa un contributo mensile di scarse €.500,00. Tale contributo è assolutamente insufficiente in relazione anche alle aggiunte eIGenze mediche della GL , della quale si deposita certificazione medica, ed al riflesso dell'accaduto sulle Per_1 possibilità lavorative della IG.ra , ma soprattutto viene erogato con notevole sforzo e Pt_1 dopo molte insistenze telefoniche. (…)
Ha chiesto: In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: stabilire un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari ad almeno €.630,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi nelle mani della IG.ra fissando apposita udienza per la determinazione del contributo complessivo. In via Pt_1 principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2 3
A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, in considerazione della lunghezza del matrimonio e del fatto che la IG.ra , sola per l'intera settimana a Pt_1 causa della lontananza per lavoro del marito, non ha potuto acquisire una propria professionalità ovvero proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro dovendo accudire i tre figli, stabilire che il IG. verserà al coniuge l'importo mensile di euro 100,00 da rivalutarsi secondo CP_1 l'indice Istat dei prezzi al consumo da corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale (…) i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre IG.ra Parte_1 nell'abitazione familiare sita in Napoli alla Via Dell'Abbondanza n.48 Is.3; Stabilire le modalità di visita. Stabilire che per il mantenimento ordinario per i figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il IG. corrisponda all'altro genitore l'importo mensile di euro 1.130,00 di CP_1 cui €.630,00 con l'attribuzione al genitore collocatario in prevalenza dell'intero importo degli assegni unici ed €.500,00 da corrispondersi dal reddito percepito. Il versamento avverrà anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); Stabilire che la casa coniugale sita in Napoli, via Dell'Abbondanza n.48 Is.3, in immobile di proprietà del Comune di Napoli sia assegnata a , genitore Parte_1 collocatario, che la abiterà con i figli, con ogni arredo e corredo. (…)
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) 7) Il IG. da quando è stato cacciato dalla casa coniugale, versa la somma Controparte_1 mensile di Euro 1.000,00 mensile (comprensivo dell'importo di Euro 630,00, di assegno unico) alla moglie per il mantenimento dei figli, oltre a partecipare alle altre spese necessarie. Tale importo viene versato il giorno 10 di ogni mese mediante accredito su una carta prepagata intestata alla IGnora . 8) La casa coniugale sita in Napoli, alla Via Pietro Parte_1
Germi nr. 20, e di cui il IG. paga una rata mensile di Euro 900,00 circa, Controparte_1 per il prestito acceso per l'acquisto della suindicata casa, è assegnata alla IGnora Parte_1
che vive insieme ai tre figli. 9) Si fa presente che oltre al pagamento della suindicata
[...] rata mensile per il prestito della casa, l'odierno resistente, paga due rate mensili per due finanziamenti accesi per un importo di Euro 820,00 circa. 10) Il IG. Controparte_1 lavora come operaio con un contratto a tempo determinato e si fa carico di tutte queste spese. 11) Si evidenzia che la IGnora lavora come collaboratrice domestica “a Parte_1 nero” e percepisce un'entrata di Euro 500,00 circa. 12) Si porta a conoscenza di questo Giudice che in questi mesi e dopo l'iscrizione a ruolo del “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, gli stessi coniugi, hanno rivisto le proprie posizioni e sono giunti a degli accordi e pertanto, intendono trasformare la presente separazione giudiziale in separazione consensuale, in quanto non ci sono allo stato attuale circostanze di disaccordo.
Ha chiesto: 1) rigettare tutte le domande e richieste della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori ed Per_1 Per_2 Per_3
3) Assegnare la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Pietro Germi nr. 20, alla ricorrente la quale vivrà insieme ai figli. 4) Porre a carico del IG. un assegno mensile Controparte_1 per il mantenimento dei figli pari ad Euro 1.000,00, mensile comprensivo dell'assegno unico di Euro 630,00. 5) Stabilire che le spese scolastiche ed extrascolastiche, spese mediche non coperte dal SSN, riguardanti i figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di concordarle tutte preventivamente, e successivamente documentarle ai fini del rimborso.
All'udienza del 15.4.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
3 4
- affido condiviso dei minori;
- modalità di visita indicati in ricorso: visite libere per e modalità per ed Per_1 Per_2 con calendario;
il padre potrà vedere la GL quando vorrà, sempre Per_3 Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima e previo accordo con la medesima;
per gli altri due figli, il padre potrà vederli almeno un giorno a settimana il sabato dalle 10.00 alle 20.00 e per due week end al mese con pernotto sino al giorno successivo per cui ogni 14 giorni i figli resteranno col padre dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Stabilire che il padre tenga con se il figli ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre e per il
Capodanno ad anni alterni il 31 dicembre o il 1 gennaio. Stabilire che il padre trascorra con i figli ad anni alterni la Pasqua o il Lunedi in Albis considerandosi l'intera giornata anche con pernottamento e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. I figli trascorreranno il compleanno di ciascun genitore con il medesimo ed il loro compleanno in presenza e con festeggiamento di ambo i genitori se vi sarà l'accordo ovvero con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni in assenza di accordo.
- la casa coniugale nella quale abitano la ricorrente ed i figli è di proprietà del Comune e la ricorrente sostiene il canone di € 120 al mese;
il IGn. paga due rate mensili per due CP_1 finanziamenti accesi per un importo di Euro 840,00 circa per la ristrutturazione e la agibilità della casa.
- la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Pietro Germi nr. 20, resta assegnata alla ricorrente la quale vivrà insieme ai figli;
- corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli un assegno Controparte_1 mensile pari ad Euro 500,00 con decorrenza dagli accordi e rivalutazione annua da maggio 2026, mentre l'assegno unico di € 630,00 per i minori sarà percepito per intero dalla IGn.ra
. Pt_1
- le spese scolastiche ed extrascolastiche, spese mediche non coperte dal SSN, riguardanti i figli saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di concordarle tutte preventivamente, e successivamente documentarle ai fini del rimborso. Spese compensate.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori che non è stato necessario sentire - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia la separazione tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 /1° co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n.933, Parte I Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
4 5
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
5