Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzia Miozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura UTG di -OMISSIS- e Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS- in data 5 settembre 2025 sull’istanza presentata dal ricorrente in data 5 febbraio 2025 ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nonché del conseguente provvedimento della Prefettura di Belluno in data 22 ottobre 2025, con cui è stata rigettata la predetta istanza - previa dichiarazione di nullità o disapplicazione della norma presupposta dell’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Prefettura di -OMISSIS- con l’impugnato provvedimento in data 22 ottobre 2025 ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 5 febbraio 2025 ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-.
2. Dalla motivazione del predetto provvedimento si evince che lo stesso si fonda esclusivamente sul parere negativo - anch’esso impugnato - espresso dalla Questura di-OMISSIS- in data 5 settembre 2025, ove è richiamato l’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”.
3. Degli atti impugnati il ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione dell’art 3 e dell’art 27, comma 2, Cost., perché la disposizione dell’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, impedendo l’ingresso del lavoratore in possesso di tutti i requisiti per una semplice denuncia a carico del datore di lavoro che richiede il nulla osta, è discriminatoria e si pone in contrasto con la presunzione di innocenza, in forza della quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva; difatti il ricorrente è incensurato.
II) Mancata valutazione della memoria difensiva del ricorrente in merito alla denuncia sporta nei suoi confronti, perché può dubitarsi della veridicità della predetta denuncia a carico del ricorrente e comunque il presunto reato risale al 2022, ma la prima udienza penale si terrà solo il 30 gennaio 2026.
III) Violazione dell’art 3 Cost., perché il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con la sentenza del 22 settembre 2005 ha annullato la norma regolamentare dell’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, in quanto contrastante con il principio di ragionevolezza, ragion per cui tale norma avrebbe dovuto essere disapplicata dalla Questura.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in data 12 gennaio 2026 per resistere al ricorso e la Difesa erariale in pari data ha depositato un rapporto sui fatti di causa, a cura della Prefettura di Belluno, ove si afferma che: A) l’automatismo sancito dall’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 - in forza del quale la presenza di una denuncia penale per uno dei reati previsti dal testo unico ovvero dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale comporta il parere contrario al rilascio del nulla osta - non può essere superato da una valutazione della Prefettura, perché «la norma risulta attualmente in vigore» ; B) le decisioni dei T.A.R. si possono applicare «solamente tra le parti e non erga omnes» ; C) sebbene il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia «abbia disapplicato la norma in quanto contraria al dettato costituzionale, tuttavia, la stessa è presente nell’ordinamento giuridico e deve trovare applicazione, non competendo all’amministrazione abrogarla» .
5. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. L’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 - in forza del quale la Questura di -OMISSIS- ha espresso il parere sul quale si fonda il provvedimento con cui la Prefettura di Belluno ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente - disponeva come segue: “Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”.
3. Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 maggio 2025, n. 442), la predetta norma regolamentare è stata annullata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 780 del 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006), per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto essa collega «ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della P.A., che è invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l’impossibilità, per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti», sancendo in tal modo un «inammissibile automatismo, che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica né da parte di un giudice, né da parte dell’autorità amministrativa circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto».
4. Quanto agli effetti della richiamata sentenza n. 780 del 2005, non possono essere condivise le affermazioni della Prefettura di Belluno, la quale asserisce che le decisioni dei giudici amministrativi si possono applicare «solamente tra le parti e non erga omnes» e che, sebbene il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia «abbia disapplicato la norma in quanto contraria al dettato costituzionale, tuttavia, la stessa è presente nell’ordinamento giuridico e deve trovare applicazione, non competendo all’amministrazione abrogarla».
Innanzi tutto - secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515) - il giudice amministrativo può disapplicare una norma regolamentare, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di tutelare un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, debba essere respinto perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento; quando invece il ricorrente contesta, per un vizio proprio, la norma regolamentare e il conseguente atto applicativo per illegittimità derivata, il giudice amministrativo deve verificare la fondatezza della censure proposte contro la norma regolamentare e, laddove risultino fondate, deve annullare la norma regolamentare risultata illegittima ed il relativo atto applicativo.
Inoltre, come si evince dalla lettura della suddetta sentenza n. 780 del 2005, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia - in conformità al suddetto orientamento giurisprudenziale - non si è limitato a disapplicare la norma regolamentare dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, ma ha annullato tale norma regolamentare, oltre al provvedimento amministrativo applicativo della stessa.
Si deve poi rammentare che - come evidenziato dal Consiglio di Stato in un caso analogo a quello in esame - la suddetta sentenza n. 780 del 2005 «è stata pubblicata in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006, n. 2, con la conseguenza che all’annullamento della norma doveva attribuirsi efficacia erga omnes, in quanto reso pubblico nelle stesse forme della norma annullata» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2731).
5. Ne consegue che la mera pendenza, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. a carico del ricorrente non costituisce un elemento idoneo a giustificare l’adozione degli atti impugnati. Difatti, a differenza di quanto affermato dalla Prefettura di -OMISSIS-, la norma regolamentare dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 non è più esistente, da oltre vent’anni, nell’ordinamento giuridico.
6. In definitiva il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguente annullamento del parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS- in data 5 settembre 2025 e del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 22 ottobre 2025. Invece non occorre provvedere sulla domanda con cui il ricorrente chiede di dichiarare la nullità o di disapplicare la norma presupposta dell’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 proprio in quanto tale norma regolamentare non è più esistente nell’ordinamento giuridico.
7. In applicazione della regola della soccombenza le spese del giudizio devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno e - nonostante quanto innanzi evidenziato in merito applicazione di una norma non più esistente, da molto tempo, nell’ordinamento giuridico - sono liquidate nella misura ridotta indicata nel dispositivo avuto riguardo alla reiezione dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, disposta con il decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti amministrativi impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente medesimo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.