TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
RG 4091/2024
Il GOT dott. Aristide Perrino all'esito dell'istanza di cessazione della materia del contendere depositata dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritte all'udienza del 01.04.2025
Letti gli atti di causa
Considerato che con ricorso depositato il 19.06.2024 e ritualmente notificato la ricorrente, adiva questa Giustizia chiedendo che i resistenti fossero condannati al pagamento dell'indennità di accompagnamento e della legge n. 104/92 art. 3 comma 3 previo riconoscimento della prestazione richiesta con vittoria di spese.
Che nel presente giudizio si costituiva in giudizio l' opponendosi alla CP_1
domanda ritenendola del tutto infondata
Considerato che venivano riconosciute dall' le prestazioni richieste nel CP_1
corso del giudizio;
Che in seguito all'avvenuto riconoscimento delle prestazioni richieste la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento delle prestazioni da parte dell'Ente Previdenziale
Che la parte ricorrente chiedeva liquidarsi in suo favore le spese della procedura essendo stato accertato il requisito sanitario successivamente al deposito della domanda giudiziaria .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni richieste
CP_ nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il riconoscimento della prestazione avveniva in data ( come si evince dalla documentazione depositata in atti) cioè dopo il deposito del ricorso ma prima della decisione della causa con riconoscimento dei requisiti sanitari dalla data della domanda amministrativa sussistono equi motivi per compensare per 1/3 le spese di lite tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario prima della decisione della causa
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere essendo intervenuto il riconoscimento del requisito sanitario nell'ambito del procedimento amministrativo;
b) Compensa per 1/3 le spese di lite liquidandole nella complessiva somma di euro
1.000,00 oltre IVA , cap e spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Francesco Riccardo;
.
Nola lì 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
RG 4091/2024
Il GOT dott. Aristide Perrino all'esito dell'istanza di cessazione della materia del contendere depositata dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritte all'udienza del 01.04.2025
Letti gli atti di causa
Considerato che con ricorso depositato il 19.06.2024 e ritualmente notificato la ricorrente, adiva questa Giustizia chiedendo che i resistenti fossero condannati al pagamento dell'indennità di accompagnamento e della legge n. 104/92 art. 3 comma 3 previo riconoscimento della prestazione richiesta con vittoria di spese.
Che nel presente giudizio si costituiva in giudizio l' opponendosi alla CP_1
domanda ritenendola del tutto infondata
Considerato che venivano riconosciute dall' le prestazioni richieste nel CP_1
corso del giudizio;
Che in seguito all'avvenuto riconoscimento delle prestazioni richieste la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento delle prestazioni da parte dell'Ente Previdenziale
Che la parte ricorrente chiedeva liquidarsi in suo favore le spese della procedura essendo stato accertato il requisito sanitario successivamente al deposito della domanda giudiziaria .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni richieste
CP_ nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il riconoscimento della prestazione avveniva in data ( come si evince dalla documentazione depositata in atti) cioè dopo il deposito del ricorso ma prima della decisione della causa con riconoscimento dei requisiti sanitari dalla data della domanda amministrativa sussistono equi motivi per compensare per 1/3 le spese di lite tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario prima della decisione della causa
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere essendo intervenuto il riconoscimento del requisito sanitario nell'ambito del procedimento amministrativo;
b) Compensa per 1/3 le spese di lite liquidandole nella complessiva somma di euro
1.000,00 oltre IVA , cap e spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Francesco Riccardo;
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Nola lì 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino