Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 297 / 2022 R.G. promossa da rapp. e difesa dall'Avv.to BISSOLI WALTER e Avv. to Parte_1
BISSOLI BARBARA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e Controparte_1 difesa dall'avv.to GUZZO ARCANGELO e Claudio Martino presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO In riforma integrale della sentenza 22.02.2022 n. 138 del Tribunale di La Spezia, previo accertamento che, per le ragioni tutte allegate negli atti del giudizio di primo grado e per i motivi di appello, il è gravemente Controparte_1 inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di con la Parte_1 convenzione del 29.03.2007, come integrata dalla concessione di derivazione di cui alle determine DD/11021/del 6.02.2008 e DD/11037/2008 del 19.03.2008 della Provincia di Massa Carrara, e dal disciplinare del 21.03.2008 n. 11330 Rep., e che è giustificata e proporzionata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla società appellante alla richiesta di pagamento avanzata dall'Ente consortile, IN VIA PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 [...]
. Controparte_1
2) Condannare il a restituire ad Controparte_1 le somme pagate in data 03.06.2022 e 07.06.2022, in adempimento della Parte_1 sentenza impugnata, per l'importo indicato nell'atto di precetto di euro 299.459,87.=, oltre
1
4) Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ex art. 1241 c.c. per la compensazione integrale delle somme che risultassero dovute al Controparte_1 con le maggiori somme dovute da quest'ultimo alla Società appellante e,
[...] conseguentemente, condannare il a Controparte_1 corrispondere ad le somme residue dovute a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale di natura contrattuale o extracontrattuale, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sino al saldo integrale. IN OGNI CASO 5) Spese e compensi del giudizio di primo grado e del giudizio di appello interamente rifusi, anche con riferimento ai compensi e alle spese dovute al consulente tecnico dell'Ufficio e ai consulenti tecnici nominati da come documentati nel giudizio di primo Parte_1 grado, oltre alle spese generali del 15% ex art. 2 d.m. 55/2014, CIP ed Iva come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA I - Istanza di rinnovazione della CTU. Ribadite le eccezioni di nullità e le contestazioni tecniche e di merito sollevate alla relazione finale di ctu, depositata il 10.8.2019, a causa delle omissioni e degli errori descritti nelle note datate 08.11.2019, qui richiamate integralmente, e preso atto dell'inadempimento parziale del all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal giudice di primo grado, si CP_1 chiede che questa Ill.ma Corte di Appello voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica già svolta nel giudizio di primo grado, con nomina di nuovo ausiliario designato tra i professionisti specialisti in opere idrauliche e impianti idroelettrici, iscritti all'Albo dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali o del mondo accademico, con residenza e domicilio professionale al di fuori della Regione Liguria, affidando al consulente tecnico nominando i seguenti ulteriori quesiti:
- determini il ctu, in base ai documenti depositati nel giudizio, acquisiti nel corso della consulenza o presso la Pubblica Amministrazione:
1. la portata addotta alla centrale nel periodo dal 2008 ad oggi, e, in mancanza di dati Pt_2 di misurazione strumentale diretta, ottenga il relativo valore rapportando la potenza prodotta e documentata dalle fatture, dai report allegati e dalle dichiarazioni/denunce UTIF depositate in causa o presso la Pubblica Amministrazione, al salto utile indicato nella concessione di derivazione a scopo idroelettrico rilasciata ad e al rendimento della centrale Parte_1
Pt_2
2. la portata presente nel fiume Magra dal 2008 ad oggi;
in mancanza di dati di misurazione strumentale diretta, applichi i valori presenti presso l'Autorità di Bacino Interregionale del
2 Fiume Magra, o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
in mancanza, assuma la presenza nel fiume Magra di portata sufficiente a soddisfare sia il DMV, ovvero, in alternativa, della portata media mensile negli ultimi 10 anni, e la capacità massima derivabile nel canale Lunense;
3. sulla base dei valori ottenuti al punto 1 e 2, la differenza tra le portate derivabili dal f. Magra a cura del e quelle vettoriate tramite il canale Lunense alla centrale CP_1 Pt_2 dal 2008 ad oggi e, alla luce del salto utile e del rendimento della centrale medesima, la maggiore potenza ed energia elettrica producibili, mese per mese, con le differenze di portata accertate;
4. il mancato guadagno di tenuto conto della maggiore potenza ed energia
Parte_1 elettrica determinate al punto 3 e delle tariffe/valori/corrispettivi di vendita dell'energia e delle quote di Certificati Verdi, pagati dal GSE e dal GME ad e indicati,
Parte_1 mese per mese, nelle fatture depositate in giudizio o acquisite presso il Gestore dei Servizi Energetici o il Gestore dei Mercati Energetici. Si indicano i seguenti consulenti specialisti idonei ad assumere l'incarico di Ausiliario per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, con i quali dichiara sin d'ora di non aver avuto mai alcun rapporto, né contatto:
Parte_1 omissis II – La prova testimoniale chiesta nel giudizio di primo grado. Nell'ipotesi di contestazione della circostanza relativa alla chiusura del canale nel CP_1 periodo dal 10.9.2009 al 7.11.2011, rilevante ai fini del VI MOTIVO DI APPELLO, si rinnova l'istanza di ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova da n. 5 a n. 7 compresi della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di datata
Parte_1
15.11.2017, con i testi ivi indicati ing. , ing. geol. Tes_1 Testimone_2 Tes_3
geom.
[...] Controparte_2
PARTE APPELLATA
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, previa occorrendo conferma del rigetto dell'istanza cautelare ex art. 283 e 351 comma 2 c.p.c., dichiarare inammissibile o comunque infondato, con conseguente rigetto, l'appello formulato da avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 138/2022, Parte_1 notificato a mezzo pec in data 30 marzo 2022, con conseguente declaratoria di inammissibilità e di infondatezza di tutte indistintamente le domande, anche istruttorie di rinnovo della C.T.U. e di prova testimoniale, ivi formulate;
in via gradata, in caso di accoglimento dell'istanza istruttoria di rinnovo della C.T.U., ammettere anche le richieste di chiarimenti formulate in sede di costituzione in appello dal
, salvo altre che verranno formulate nei termini all'uopo concessi;
Controparte_1 sempre in via gradata, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie avversarie di prova testimoniale, ammettere il a prova contraria, con i testi che verranno Controparte_1 indicati nei termini di rito;
con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio”. Fatto e diritto Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza Tribunale della Spezia che aveva accolto la domanda avanzata dal nei CP_1
3 confronti della convenuta a titolo di pagamento dei canoni previsti dalla convenzione stipulata tra le parti per gli anni 2011,2012,2013 e 2016, oltre interessi e rivalutazione dal 2007.Era respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta alla parte convenuta. Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto. La causa era trattenuta in decisione immediata all'udienza del 29.03.2025; le parti depositavano tempestivamente le note conclusive.
1. sui motivi di appello principale Oggetto di causa è il pagamento del canone della convenzione stipulata tra le parti in data 29.03.2007 a titolo di “manutenzione ed esercizio del canale adduttore di scarico” per le annualità indicate in atto di citazione. Costituendosi in primo grado la parte convenuta ha sollevato eccezione ex art. 1460 c.c. deducendo il grave inadempimento della parte attrice consistente nella mancata fornitura di acqua “in misura non superiore ( ossia fino) a moduli massimo 50,00( l/sec.5000) e a moduli medi annui 35,70( l/sec.3.750) ( atto di costituzione e risposta davanti al Tribunale pag. 20). Il Tribunale ha respinto l'eccezione rilevando che il contratto stipulato tra le parti, come peraltro dedotto dalla parte convenuta ( comparsa di costituzione e risposta pag. 20) non prevede un minimo di erogazione, ma solo un massimo e una media, e che non vi era prova del dedotto inadempimento. Ha respinto altresì la domanda di risarcimento del danno escludendo da una parte la sussistenza dell'inadempimento e dall'altra la mancanza della prova della consistenza del danno in quanto la parte non aveva allegato i propri bilanci. Ciò premesso l'appello è infondato e deve essere respinto.
1.1. Sull'interpretazione del contratto- motivi uno, due e tre Con i primi tre motivi di appello la parte appellante deduce la violazione dei criteri interpretativi del contratto da parte del Tribunale. Sostiene che la “concessione idraulica che la presuppone e la integra, il non è tenuto a CP_1 prelevare dal f. Magra, né a vettoriare alla centrale Tognone una quantità minima, bensì tutta la portata sino al picco massimo di 5 mc/s o alla media annuale di 3,57 mc/s, fatto salvo il dmv ( deflusso minimo vitale) da rilasciare nell'alveo naturale” ( Atto d'appello, pagina 17). Tale prospettazione non è idonea alla riforma della sentenza in quanto non risulta provato che il non avesse procurato tali quantità d'acqua per colpa;
ovvero che vi fosse CP_1 disponibilità di acqua in tale misura tenuto conto del dmv e delle sospensioni necessarie alla manutenzione. La CTU richiesta risulta irrilevante e comunque meramente esplorativa. La parte creditrice ovvero il era tenuta alla prova dell'esatto adempimento, in forza CP_1 dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., ovvero cha lo stesso non fosse ad esso imputabile. La parte attrice ha dedotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., primo atto utile successivo alla comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale, che il CP_1 non era in grado, “seppur legittimato dalla concessione, a prelevare 50 Mod. poiché il canale non è in grado di contenere 50 Mod., ovvero 5 metri cubi al secondo: diversamente si avrebbero allagamenti alle zone circostanti” ( prima memoria ex art, 183 n.6 c.p.c del ). CP_1
Tale circostanza è stata confermata dalla Ctu secondo cui la portata massima del canale è pari a mc 4,4 ( 4,6 max).
4 E' pacifico, per stessa ammissione della parte appellante, che la convenzione non prevede l'erogazione di alcuna minima quantità d'acqua. Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626).
“Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n. 14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio 2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947)” ( Cass. Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, in motivazione). Alla luce di tali principi risulta che la causa del contratto era quella della manutenzione del canale e che il non poteva assicurare alcuna portata minima dei adduzione in quanto essa era CP_1
5 determinata da elementi estranei alla volontà delle parti quali l'andamento delle precipitazioni metereologiche che a loro volta determinano la portata del fiume ( che può essere anche in secca). Infatti le parti, avuto riguardo alla causa concreta del contratto hanno indicato la “portata massima”
La diversa interpretazione proposta dalla parte appellante del contratto trascura del tutto la possibilità di intenderlo anche in senso funzionale. In particolare là dove deduce l'aleatoreità dello stesso ove non fosse prevista la fornitura di “tutta la portata massima” confonde la causa concreta della stipulazione , ovvero la manutenzione del canale e l'esercizio dello stesso , con il rischio di impresa assunto dalla parte convenuta nell'esercizio dell'attività della “centrale idroelettrica”dipendente, appunto, dall'andamento variabile della risorsa idrica. L'appellante suggerisce un'interpretazione invero estranea allo scopo pratico che lo stipulato contratto in argomento era funzionalmente volto a realizzare, addivenendo a un risultato ermeneutico tale da rendere parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale delle parti, in particolare quello del che avrebbe dovuto fornire acqua anche in condizioni di secca CP_1 fisiologica del fiume e conseguentemente a vanificare in parte l'esigenza costituente la finalità dalle parti specificamente perseguita mediante il contratto, l'interesse che l'operazione contrattuale era propriamente volta a soddisfare, costituendone la causa concreta e nel caso in esame la
“manutenzione del canale” e il corretto esercizio dello stesso nel rispetto dei DMV stabiliti dalla P.A. (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. 7 ottobre 2008 n. 24769; Cass. 24 aprile 2008 n. 10651; Cass. 20 dicembre 2007 n. 26958; Cass. 11 giugno 2007 n. 13580; Cass. 22 agosto 2007 n. 17844; 9 Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass., 27 luglio 2006 n. 17145; Cass. 8 maggio 2006 n. 10490; Cass. 14 novembre 2005 n. 22932; Cass. 26 ottobre 2005 n. 20816; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20398. Da ultimo v. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4501; Cass. 12 novembre 2009 n. 23941; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947; Cass. 18 marzo 2010 n. 6538; Cass. 9 marzo 2011 n. 5583). Le ulteriori deduzioni circa la valenza dei diversi atti concessori risultano irrilevanti in quanto negli stessi non si rinviene alcuna indicazione circa le quantità minime dei flussi di acqua ( che potrebbero anche mancare, come peraltro ammesso anche dalla parte appellante “ alla sola condizione che siano disponibili nel fiume Magra- atto di appello pag. 23). Il titolo in forza del quale ha agito il è la convenzione ove non si rinviene alcun impegno CP_1 in capo allo stesso di fornire una quantità minima d'acqua ovvero come sostenuto dalla parte appellante “tutta la portata del fiume” , salvo le necessità irrigue nei periodi di utilizzo;
anche nella nota della Regione AN ( doc. nr. 45 della parte appellante) è indicata, come in tutti gli altri atti, solo la portata massima, essendo elemento esterno alla volontà delle parti, la portata minima, determinata anche dalla necessità di garantire il DMV. La CTU ha accertato che il “mancato rispetto da parte del delle portate d'acqua CP_1 massime e di quelle medie annue alla centrale son state determinate da: Pt_2
- la variazione naturale delle portate del Fiume Magra che spesso non consentiva derivazioni (vedi difficolta per eseguire le prove);
6 - le modalità di gestione delle acque operata dal che limita il valore massimo della CP_1 portata derivata per motivi di sicurezza (franchi limitati);
- non sempre ottimale manutenzione dell'opera di presa;( conclusioni dell'elaborato depositato in data 10.08.2019). Su tali conclusioni ha concordato il CTP della parte appellante, come rilevabile dalla lettura delle osservazioni ivi riportate. A fronte di tali dati oggettivi manca la prova della colpevolezza nell'inadempimento. La responsabilità del debitore, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, sussiste solo se esso è colposo o doloso, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La responsabilità del debitore può escludersi (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291). Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
“Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento”(Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717). Nel caso in esame il ha superato la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando CP_1 che, nonostante l'uso della normale diligenza, non ha potuto assolvere interamente alle obbligazioni sullo stesso gravanti per dovere rispettare i DMV;
per evitare allagamenti delle zone circostanti;
perché il naturale deflusso delle acque poteva trovare impedimento a causa di improvvise ostruzioni naturali o per fatto del terzo ( scarichi di materiale ostruente) così da suggerire una portata contenuta rispetto al massimo utilizzabile, secondo norme prudenziali nell'interesse della comunità. Il debitore quindi ha provato di non essere stato in grado di eseguire le prestazioni massime dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, risultando pertanto l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2, 29/3/2019, n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853; Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717). Le ulteriori difese della parte appellante circa la “concorrenza” di altra centrale sono irrilevanti rispetto alla tesi della medesima parte in relazione alla causa petendi posta alla base della pretesa di pagamento.
1.
2. sulla CTU- quarto motivo di appello Preliminarmente si osserva che la parte appellante non ha formulato alcuna istanza di ricusazione del CTU nominato dal Tribunale.
“La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L., 06/06/2014, n. 12822, Rv. 631185 - 01).Pertanto non sussiste alcuna rituale eccezione di nullità della CTU. Peraltro il CTP della parte appellante ha concordato con il CTU per una portata massima di sicurezza di 4,7 m3/s (in sicurezza) ( Osservazioni CTP dell'elaborato del 10.08.2029), cosìcchè le risultanze dell'elaborato non risultano in alcun modo viziate.
7
1.3 sul motivo V- la prova del danno Il motivo è infondato e deve essere respinto. E' sufficiente rilevare che in assenza della prova dell'inadempimento è inutile la prova del danno, che in ogni caso, come già rilevato dal Tribunale non è stata fornita non avendo la parte allegato i bilanci degli esercizi relative alle richieste di risarcimento del danno. La liquidazione in via equitativa è ammessa solo quando vi sia prova del danno, ma questo sia di difficile liquidazione. Nel caso in esame non sussistono i presupposti per procedere ad alcuna liquidazione. Deve essere rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno a titolo extra contrattuale non essendo stata formulata tale domanda in primo grado, salvo che nella formulazione delle conclusioni, non essendo allegati i fatti costituenti l'asserito “illecito extracontrattuale”.
1.4 sul VI motivo : sulla mancata prova dell'adempimento da parte del negli anni CP_1
2011,2012 agli obblighi di manutenzione. Il motivo è inammissibile perché non dedotto nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Nel merito, limitatamente a quanto già dedotto in primo grado sulla portata richiesta, è infondato, come sopra già indicato. Peraltro la medesima parte appellante ha dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di essere stata inattiva, per problemi societari, dall'aprile 2012 al gennaio 2013 ed è pacifico che il canale era chiuso dal 2009 al 07.11.2011 per manutenzione, essendo comunque tale eventualità contrattualmente prevista senza esclusione del pagamento del canone. 1.5 sul VII motivo di appello sulla rivalutazione monetaria sul corrispettivo a decorrere dal 2007 L'appellante deduce l'erroneità della sentenza ove è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria sul dovuto corrispettivo dal 2007 invece che dall'ottobre 2008, come contrattualmente previsto. Il contratto prevede che il canone sia annualmente indicizzato secondo l'indice Istat con decorrenza dall'anno 2007. Solo il termine di pagamento della prima rata del canone era differito a “sei mesi dalla data di inizio della produzione” pacificamente avviata nell'aprile 2008.
Pertanto le somme dovute per le annualità di cui è causa devono essere “indicizzate” come contrattualmente previsto secondo gli indici Istat. La sentenza prevede questo adeguamento del canone ove si legge “ e rivalutazione dal 2007” intendendo il Tribunale condannare al pagamento di canoni per le annualità dovute con l'importo adeguato secondo l'indice istat con le modalità di cui al contratto posto a fondamento della pretesa, come espressamente indicato in motivazione e nello stesso dispositivo. Si tratta in sostanza di un errore materiale. Se la somma già pagata in esecuzione della sentenza fosse maggiore di quella dovuta in forza della indicizzazione, in luogo della rivalutazione, il CP_1
è tenuto alla restituzione.
1.6 Sull'VII motivo di appello sulle spese
8 L'appellante lamenta l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento da parte del Tribunale secondo il principio del disputandum ( domanda riconvenzionale superiore ai 3 milioni di euro) non tenendo conto che la parte convenuta aveva indicato anche “quella diversa, minore o maggiore, che risulterà provata”. Il motivo è infondato e deve essere respinto. E' vero che la parte ha posto una sorta di limitazione della domanda proposta, ma ha costretto controparte a difendersi su una domanda di oltre 3 milioni di euro, con una complessa istruttoria, e pertanto lo scaglione individuato dal Tribunale è corretto in ragione del valore effettivo della causa.
2. sulle spese di giudizio Le spese seguono il principio della soccombenza, non essendo mutato l'esito della causa, e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi;
e precisamente: valore € 1.8000.000= come indicato nell'atto di citazione in appello. Ovvero: Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00
Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata: a. nel senso di aggiungere alla riga 4 dopo la cifra € 50.000,00 le parole “indicizzata come in contratto” e alla riga 6 di omettere “ e rivalutazione dal 2007”;ovvero: “Accoglie la domanda di parte attrice e condanna al pagamento in favore del Parte_1
Consorzio di bonifica e d'irrigazione del canale lunense della somma di Euro 50.000,00, indicizzata come in contratto, oltre IVA annua riferibile alle annualità di cui al 2011, 2012, 2013 e 2016, così come stabiliti con convenzione in data 29.3.2007, oltre interessi dalle singole scadenze, al netto delle somme eventualmente già versate in acconto”; b. manda alla cancelleria di provvedere all'annotazione sull'originale della sentenza suindicata. Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in € 34.001,01= per compensi di avvocato, oltre
[...] rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Genova, 04/06/2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
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