Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Tedesco;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/09/2022, parte ricorrente ha domandato l'accertamento negativo degli indebiti di disoccupazione agricola per gli anni 2012, 2013, 2014 affermati
CP_ dall' con missive datate 8.2.2022, avendo lavorato in agricoltura per 102 giornate per ciascun anno.
CP_ L' si è costituito opponendosi alla pretesa attorea.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." Nel caso in esame
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n. 17653/20.
Nel caso di specie è evidentemente maturata la indicata decadenza: l' resistente ha CP_1 comunicato l'avvenuta cancellazione nell'anno 2015 mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
La decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi preclude l'accesso alle prestazioni previdenziali. Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati non può essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale di cui all'art. 22 cit. In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 08/04/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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