Articolo 11 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 marzo 2000
Art. 11. (Parti prematuri). 1. All' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto".
La lavoratrice e' tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Entrata in vigore il 28 marzo 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente