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28 marzo 2000
28 marzo 2000
Art. 11. (Parti prematuri). 1. All' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto".
La lavoratrice e' tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto".
La lavoratrice e' tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Commentari • 3
- 1. Parto prematuro e congedo obbligatorio di maternitàAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2011 · 2.8999836
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 16/05/2002, n. 197Provvedimento: […] Significativa, del resto, appare la circostanza che il legislatore, con l'art. 11 della legge n. 53 del 2000, abbia disciplinato l'ipotesi del parto prematuro solo con riferimento alle lavoratrici subordinate, senza regolare lo stesso fenomeno riguardo alle lavoratrici autonome, ancorché ad esse sia stato esteso il diritto all'astensione facoltativa post partum con l'art. 3 della medesima legge del 2000. […]Leggi di più...
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