Ordinanza 2 dicembre 2024
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/12/2024, n. 30836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30836 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
b) che gli operatori che si occupavano delle consegne avevano sempre utilizzato mezzi propri (scooter, moto e biciclette), e non della ditta;
c) che dal 2018 la ditta aveva stipulato un contratto di collaborazione con Uber PO B.V., per la consegna di generi alimentari, gestendo la flotta degli operatori che, muniti di proprie biciclette, si occupavano delle consegne;
d) che in data 15.11.2019 il sig. OL, al fine di soddisfare una propria esigenza personale, aveva sottoscritto l’ordine di noleggio della Porsche Macan al canone mensile di euro 1.962,98, versando 3 di 14 un anticipo di euro 10.370,00; e) che dell’autovettura, consegnatagli in data 13.12.2019, aveva usufruito, a titolo esclusivamente personale, sino al 27.02.2020; f) che essendo la Porsche una vettura di lusso sportiva, per il trasporto di persone, essa non aveva alcuna attinenza con l’attività di impresa esercitata dal sig. OL;
g) che il sig. OL, che svolgeva attività d’ufficio, si recava a lavoro con macchine di piccole dimensioni o motocicli, utilizzando, invece, la Porsche nei weekend, per mero svago;
h) che essendo stato sottoposto ad indagine da parte della Guardia di Finanza, per evitare sequestri o quant’altro, aveva restituito la Porsche a Sifà, senza riserve da parte di quest’ultima; i) che essendo il sig. OL un consumatore, il Tribunale adito era incompetente per territorio, avendo lo stesso la propria residenza nel Comune di Milano. Sulla base di tali premesse, l’opponente chiedeva in via pregiudiziale, di dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Milano e, nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità della clausola n. 27 del contratto per eccessiva onerosità e, in subordine, di pronunciare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità e/o per impossibilità della prestazione. La società opposta aveva replicato all’eccezione di incompetenza per territorio adducendo: a1) che la Porsche era idonea all’attività di consegna svolta dalla ditta OL;
b1) che il sig. OL svolgeva prevalentemente attività d’ufficio e, in quest’ambito, si spostava da casa;
c1) che, in ogni caso, gli scopi sottesi alla conclusione del contratto quadro non erano mai stati resi noti a Sifà; d1) che la vettura doveva ritenersi noleggiata anche quale auto di rappresentanza, visto il ruolo apicale rivestito dal sig. OL;
e1) che pertanto il sig. OL non rivestiva la qualità di consumatore. Il Tribunale: 1a) respingeva l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini 4 di 14 previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c., all’esito dei quali venivano depositate le relative memorie;
1b) ammetteva la sola prova per testi formulata da parte attrice ed espletato tale incombente rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all’udienza cartolare del 09.11.2023, alla quale procedeva alla decisione. 2. La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa nei termini seguenti: <
pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio - deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo.»). 2.1. Tanto premesso, nel caso di specie il Tribunale ha "gestito" la questione di competenza in modo palesemente inosservante del precetto dell'art. 38, ultimo corna, c.p.c. Come emerge dalla riproduzione fatta sopra del testo della sentenza impugnata (decisione singolarmente adottata con forma diversa da quella prescritta dal primo comma dell’art. 279 c.p.c.), il Tribunale emiliano, a seguito dell’introduzione della lite con l’opposizione al decreto ingiuntivo, di fronte all’eccezione di incompetenza ha violato manifestamente la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 38 c.p.c., giacché ha rigettato l’istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha, quindi, concesso i termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c. (nel testo allora vigente), procedendo quindi, all’esito del deposito delle memorie, all’ammissione della prova per testi dell’opponente. Il Tribunale, dunque, ha proceduto alla trattazione della controversia secondo le vie normali, mentre avrebbe dovuto 9 di 14 considerare che, ai fini della valutazione della questione di competenza, doveva osservare l’art. 38, ultimo comma, c.p.c., il che imponeva di decidere sulla base dello stato degli atti siccome risultante nella prima udienza di trattazione, salvo che o lo stesso Tribunale o la parte eccipiente l’incompetenza avesse sollecitato una (solo) sommaria istruzione. 2.2. Ora, fermo che è pacifico che il Tribunale non ha ritenuto d’ufficio di far luogo alla sommaria istruzione, si rileva che dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (prodotta dalla resistente), emerge che parte opponente non aveva sollecitato alcuna istruzione sommaria. La situazione determinata dalla proposizione dell’eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere riconosciuta allora come quella, supposta dalla norma dell’ultimo comma dell’art. 38 pima parte, per cui la questione di competenza avrebbe dovuto essere decisa soltanto sulla base di quello che risultava dagli atti e segnatamente dalla documentazione prodotta dalle parti con gli atti introduttivi ed eventualmente fino alla prima udienza. La necessità di una sommaria istruzione avrebbe potuto, del resto, rilevarsi dalla parte eccipiente, posto che non la rilevò il giudice (che tanto più avrebbe potuto farlo, vertendosi in tema di eccezione di incompetenza territoriale inderogabile), solo se, di fronte all'atteggiamento dell'opposta (qui ricorrente) in relazione all'eccezione di competenza per come proposta, la stessa ditta OL eccipiente avesse sollecitato immediatamente l'espletamento di una sommaria istruzione, il che si poteva concretare o nella richiesta di assumersi in via sommaria informazioni nella stessa udienza oppure nella produzione di documenti ulteriori in essa. La questione di competenza sarebbe dovuta rimanere decidibile e si sarebbe dovuta decidere soltanto sulla base dei 10 di 14 documenti prodotti già con gli atti di costituzione ed eventualmente entro la prima udienza. Si rammenta che il senso della previsione dell'art. 38, allorquando esige che la questione di competenza sia decisa in base a quello che risulta dallo stato degli atti (naturalmente alludendo allo stato degli atti entro il quale la questione di competenza doveva sollevarsi) e solo se reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice ammette una sommaria istruzione, è quello di consentire la definizione dell'assetto di risultanze da considerarsi per la decisione della questione in via immediata e, dunque, se all'istruzione sommaria deve darsi corso, con immediata consequenzialità temporale. Consequenzialità che deve tendenzialmente realizzarsi nella stessa prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e solo per oggettiva impossibilità di realizzarsi in essa può eventualmente realizzarsi, quando l'effettività del contradditorio pur da attuarsi in via sommaria, lo giustifichi, in un'udienza successiva a breve deputata al solo suo espletamento. La decisione impugnata è stata resa, invece, dal Tribunale in palese violazione dell'ultimo comma dell'art. 38 e si palesa per ciò solo illegittima e da caducare sulla base del principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass. n. 17794 del 2013 (che già svolse le considerazioni sull’art. 38, ultimo coma di cui sopra) nel senso che: <<l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione decisione merito, modo che il giudice può procedere alla su essa sulla base prove costituende o documentali introdotte giudizio all'esito dello detta fase. l'eccezione deve essere decisa delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni 11 14 effettuate con essi o, replica controreplica prima udienza cui all'art. 183 c.p.c., salvo caso cui, ragione quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione rilievo giudice, rispetto principio contradditorio diritto difesa esiga, prevede l'art. 38, ultimo comma, un'eventuale istruzione natura sommaria limine litis, se anche documentale, diretta a chiarire contenuto già risulta atti. tale istruzione, però, solo sollecitata dalla parte interessata, ma aver luogo nella stessa sia possibile, appositamente fissata breve, restando invece esclusa ogni possibilità suo sollecitazione successiva una parti>>. Nello stesso senso si veda: Cass. n. 20553 del 2019; precedentemente alla decisione del 2013, si veda Cass. n. 12455 del 2010. 3. La Corte a questo punto, preso atto della palese illegittimità della sentenza qui impugnata quale decisione sulla competenza, deve comunque – secondo la logica del regolamento di competenza - statuire sulla competenza ed all'uopo lo deve fare sulla base della situazione cristallizzatasi alla prima udienza del giudizio di merito. Lo stato degli atti prodotti, evocati dalle parti e segnatamente dalla qui resistente evidenziava: a) che il contratto era stato sottoscritto dal OL nella qualità di titolare della sua impresa (posto che il contratto è stipulato da “Flash Road City di OL PP”) e non come mera persona fisica, circostanza che rendeva particolarmente giustificata l’indicazione della partita i.v.a. e che rendeva impossibile applicare il principio di diritto di cui a Cass. n. del 2021, evocata dalla sentenza impugnata ed anche dalla memoria della 12 di 14 parte resistente, atteso che esso è stato affermato in un’ipotesi in cui l’indicazione della partita i.v.a. si correlava alla spendita del solo nome della persona fisica da parte di un notaio;
si vuol dire cioè che l’indicazione della partita i.v.a. non era automaticamente svalutabile;
b) del tutto neutra doveva considerarsi la circostanza – documentata tramite la visura prodotta come documento n. 6 dell’opponente - che l’impresa del OL avesse ad oggetto attività di pony express, atteso che l’utilizzabilità del veicolo in funzione dell’attività di impresa ben si poteva spiegare per le attività del OL dirette, nella qualità di imprenditore, a procacciare, gestire ed assicurare lo svolgimento di quell’attività: i due apprezzamenti possibili allo stato degli atti si elidevano perciò a vicenda;
c) quanto appena notato sub b) rendeva irrilevante che il veicolo non si prestasse alla specifica attività di pony express per le sue caratteristiche, come documentato dal documento 7 dell’opponente; d) l’indicazione sulla carta di circolazione intestata alla qui ricorrente, prodotta come documento n. 2 dall’opponente, della parola “familiare” dopo la dicitura “autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare senza cond.”, avrebbe potuto avere un qualche rilievo nell’indurre dubbio sulla destinazione del veicolo alla ditta del OL, ma non si sarebbe presentata decisiva nel senso di dimostrare la qualità consumeristica dello stipulante ed il dubbio semmai avrebbe richiesto e giustificato l’istruzione sommaria che non vi fu, risolvendosi comunque allo stato degli atti in mancanza di dimostrazione dell’eccezione allo stato degli atti;
e) palesemente irrilevante era ancora il doc. 3 (indicato erroneamente come 2, sempre di parte opponente e qui resistente), cioè la mail indirizzata direttamente al OL, dove si alludeva all’arrivo della “sua vettura”, atteso che sempre l’oggetto viene riferito sopra nel documento alla ditta: comunque, anche tale 13 di 14 circostanza, in quanto solo generatrice di dubbio, ma non della dimostrazione della qualità consumeristica, avrebbe dovuto indurre la qui resistente a sollecitare l’istruzione sommaria. 4. Dalle svolte considerazioni emerge che lo stato degli atti in limine litis, che è quello che, non avendo deciso di dar luogo ad istruzione sommaria, doveva tenere presente il Tribunale e deve ora tenere presente questa Corte, non evidenziava in alcun modo la fondatezza dell’eccepita incompetenza, in quanto inidoneo a dimostrare la qualità consumeristica del OL. Naturalmente, come si è detto, il Tribunale non avrebbe potuto ammettere, avendo superato la fase ex art. 38 c.p.c. con la ricordata assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e, quindi, proceduto all’istruzione ordinaria, le prove testimoniali dedotte per dimostrare l’uso dell’autovettura, che qui restano irrilevanti. Le loro risultanze sono qui irrilevanti e tanto esime da ogni loro valutazione. 5. Le svolte considerazioni comportano che il ricorso debba essere accolto, con la declaratoria della competenza del Tribunale di Reggio Emilia. 6. La circostanza che il ricorso viene accolto sulla base delle valutazioni che questa Corte ha svolto d’ufficio e non sulla base del motivo dedotto dalla ricorrente, che non si è doluta della violazione dell’ultimo comma dell’art. 38 c.p.c., induce a compensare le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, davanti al quale rimette le parti con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento. 14 di 14 Così deciso in Roma, il 04/07/2024 nella camera di consiglio