Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/12/2024, n. 30836
CASS
Ordinanza 2 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 4 luglio 2024, con pubblicazione il 2 dicembre 2024. Le parti in causa sono una società di noleggio e un imprenditore, il quale ha contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione di un veicolo, sostenendo di essere un consumatore e quindi di avere diritto a un foro competente diverso. La questione centrale riguardava la qualificazione del sig. OL come consumatore, in relazione alla finalità del contratto di noleggio. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che il sig. OL agisse come consumatore.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di noleggio, evidenziando che il Tribunale aveva violato le norme procedurali relative alla competenza, in particolare l'art. 38 c.p.c., non avendo considerato che la questione di competenza doveva essere decisa sulla base degli atti presentati fino alla prima udienza. La Corte ha sottolineato che il sig. OL, firmando il contratto come titolare della sua ditta, non poteva essere considerato un consumatore, poiché l'uso del veicolo era legato alla sua attività imprenditoriale. Pertanto, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, rimettendo le parti a riassumere la causa.

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Massime1

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/12/2024, n. 30836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30836
    Data del deposito : 2 dicembre 2024

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