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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8220 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17689/2025 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. COVINO CP_1
LI
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 parte ricorrente in epigrafe affermava:
• che a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa depositato il 13 marzo 2025 e notificato all' in data 13 CP_1 marzo 2025;
• che non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento, nonostante fossero decorsi oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa all' nonostante che CP_1 possedesse tutti i requisiti sanitari e socio-economici per beneficiare della relativa indennità.
Ciò premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati e non riscossi dal maggio 2024, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese. 2
L' , costituitosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per avvenuto pagamento della prestazione CP_1 richiesta, rilevando che:
• in data 30 giugno 2025 la sede di Ischia aveva messo in liquidazione gli arretrati CP_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2024;
• il pagamento della prestazione pari ad euro 542,02 era stato accreditato in data 1° luglio 2025;
• il pagamento degli arretrati, unitamente alla rata di settembre, era stato accreditato in data 1° settembre 2025 per un importo complessivo di euro 8.069,19 (comprensivo di indennità mensile euro 542,02, interessi legali euro 20,97 e conguaglio arretrati euro 7.506,20);
• i pagamenti correnti risultavano regolarmente corrisposti.
Sulla documentazione in atti, la causa è decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Alla luce della intervenuta liquidazione della prestazione assistenziale da parte dell' , CP_1 documentalmente provata e non oggetto di contestazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1\3, in quanto il pagamento del rateo del mese di luglio dell'indennità di accompagnamento è avvenuto in data 1° luglio 2025 mentre quello degli arretrati il
1° settembre 2025, e quindi rispetrt5ttivasmente in data anteriore e successiva alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 18 agosto 2025.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento della somma di €.400,00, oltre IVA e CPA con distrazione. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NAPOLI 11 novembre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17689/2025 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. COVINO CP_1
LI
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 parte ricorrente in epigrafe affermava:
• che a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa depositato il 13 marzo 2025 e notificato all' in data 13 CP_1 marzo 2025;
• che non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento, nonostante fossero decorsi oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa all' nonostante che CP_1 possedesse tutti i requisiti sanitari e socio-economici per beneficiare della relativa indennità.
Ciò premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati e non riscossi dal maggio 2024, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese. 2
L' , costituitosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per avvenuto pagamento della prestazione CP_1 richiesta, rilevando che:
• in data 30 giugno 2025 la sede di Ischia aveva messo in liquidazione gli arretrati CP_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2024;
• il pagamento della prestazione pari ad euro 542,02 era stato accreditato in data 1° luglio 2025;
• il pagamento degli arretrati, unitamente alla rata di settembre, era stato accreditato in data 1° settembre 2025 per un importo complessivo di euro 8.069,19 (comprensivo di indennità mensile euro 542,02, interessi legali euro 20,97 e conguaglio arretrati euro 7.506,20);
• i pagamenti correnti risultavano regolarmente corrisposti.
Sulla documentazione in atti, la causa è decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Alla luce della intervenuta liquidazione della prestazione assistenziale da parte dell' , CP_1 documentalmente provata e non oggetto di contestazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1\3, in quanto il pagamento del rateo del mese di luglio dell'indennità di accompagnamento è avvenuto in data 1° luglio 2025 mentre quello degli arretrati il
1° settembre 2025, e quindi rispetrt5ttivasmente in data anteriore e successiva alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 18 agosto 2025.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento della somma di €.400,00, oltre IVA e CPA con distrazione. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NAPOLI 11 novembre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio