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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 377/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
MERCURI TEDESCO, n. 59/B 88040 PLATANIA (CZ), elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF - che la rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF CP_1 C.F._3
– nato a [...] ed in data 18/05/1968, ivi residente in [...]. MERCURI TEDESCO, n. 59/B, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF - elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 31 ottobre e 26 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 8 maggio 2024 - che i ricorrenti, in Platania ed in data 3 luglio 1999, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, di seguito annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune – atto n. 1, parte II, serie A, anno 1999 - come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti, con unione dalla quale erano nati due figli, a Lamezia Terme ed in data 19 dicembre 2000 ed Persona_1
, nato anche lui a Lamezia Terme il 15 gennaio 2004, entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;
- che, i coniugi versavano in regime di comunione dei beni;
- che, per quanto concerneva le condizioni economiche delle parti, esse erano autonome e non necessitanti di sostegno economico da parte dell'altro coniuge, avendo entrambe una propria entrata economica mensile, pressoché identica, dovuta alle rispettive attività lavorative alle dipendenze di terzi, pur avendo in comune due finanziamenti contratti con Compass e Findomestic dell'importo rispettivo di euro 572,13 il primo ed euro
227,84 il secondo;
- che, la casa coniugale, sita in Platania (CZ) alla Località Mercuri Tedesco n. 59, ove i coniugi risiedevano, era di proprietà esclusiva del sig. , che ne aveva concesso il diritto di abitazione anche alla sig.ra CP_1
; Parte_1
- che, i coniugi non avevano - in comune –proprietà immobiliari o terriere nello Stato, ma avevano in comune ed in uso solo beni mobili registrati e, nello specifico:
1. l'autovettura SUZUKI targata AS346JM;
2. l'autovettura AUDI Q2 targata FS021FB;
3. l'autovettura GOLF targata FE613XD;
4. l'autovettura FIAT CINQUECENTO targata EA065SL;
5. la moto YAMAHA targata DY13209;
6. la moto YAMAHA targata EZ21579;
- che, la sig.ra aveva già trasferito la propria dimora altrove, sin dal mese di gennaio 2024; Parte_1
- che, già da qualche tempo – dunque - tra i coniugi era venuta meno, in maniera irreversibile, l'affectio maritalis e la comunione materiale e spirituale tra di essi;
- che, i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso in oggetto, dichiaravano, in rito – altresì - in di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta e - unitamente a ciò – chiedevano, inoltre, cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis 49) c.p.c. alle condizioni concordate e sopra esposte.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, giudice relatore della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del
28 maggio 2024, tratteneva la causa per la decisione, riservandosi perciò di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M. ed in esito alla relativa procedura sopra sommariamente descritta, con sentenza emessa in data 28 maggio 2024, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1 C.F._ TEDESCO, n. 59/B PLATANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF
- e sig. - CF - nato a PLATANIA (CZ), in [...] C.F._2 CP_1 C.F._3
18/05/1968, ivi residente in [...]. MERCURI TEDESCO n. 59/B - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
PROCOPIO ANTONIO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle C.F._4 seguenti e concordate condizioni:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la sig.r trasferirà definitivamente la propria residenza altrove;
Parte_1 - il sig continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli, CP_1 così per come arredata dai coniugi, con facoltà d'uso e di godimento da parte di quest'ultimi, fatta eccezione per quei beni che di comune accordo sono stati già consegnati e ritirati dalla sig.r ; Parte_1
- i sig.ri e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e CP_1 Parte_1 convengono, altresì, nessuna forma di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, poiché autonomi ed autosufficienti;
- dispongono, altresì che, per quanto riguarda i beni mobili registrati e le finanziarie contratte in costanza di matrimonio:
1. l'autovettura SUZUKI targata AS346JM rimarrà in uso e disponibilità d;
CP_1
2. l'autovettura FIAT CINQUECENTO targata EA065SL rimarrà in uso e disponibilità di;
3. Parte_1
l'autovettura AUDI Q2 targata FS021FB rimarrà in uso e disponibilità del figlio mentre il sig. Persona_1
, intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
4. l'autovettura GOLF targata FE613XD rimarrà in uso e disponibilità del figlio , mentre Persona_2 il sig , intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
5. la moto YAMAHA targata EZ21579 rimarrà in uso e disponibilità del figlio , mentre il Persona_2 sig. , intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
6. i due finanziamenti contratti con Compass per euro 572,13 mensili e Findomestic per euro 227,84 mensili, continueranno ad essere regolarmente pagati con accollo delle rate mensili a carico esclusivo del coniuge sig.ra
; Parte_1
- i coniugi sin da ora danno il reciproco consenso all'espatrio.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così ulteriormente statuiva:
ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott.
Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 10 dicembre 2024; CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 30 novembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d)
DICHIARARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio”.
Ne deriva che - in previsione della detta udienza cartolare del 10 dicembre 2024 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente ed in data 31 ottobre e 26 novembre 2024 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 10 dicembre 2024, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 3 luglio 1999 presso il Comune di Platania (CZ), trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 1, parte II, serie A - anno 1999 - Comune di PLATANIA (CZ) (vedi allegato in atti).
Gli atti relativi al procedimento in oggetto documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 28 maggio 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che - in pari data - il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre – pertanto - l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 28 maggio 2024; data di definizione della presente controversia: 10 dicembre 2024), tenuto ovviamente conto del fatto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione anche di fatto, la quale - in mancanza di specifica eccezione sul punto - deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa, tanto da insistere nella loro integrale conferma;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata dinanzi a sé ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c.; in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora - in definitiva - ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli della sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle complessive esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 13 maggio 2024 e nella precedente procedura – aveva all'epoca espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da accertarsi in questa sede con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 377 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
23/10/1980, residente in [...], n. PLATANIA (CZ), elettivamente C.F._6 domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig. - CF – nato a [...] ed in data 18/05/1968, ivi residente in CP_1 C.F._3
LOC. MERCURI TEDESCO, n. 59/B, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché -PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 23/10/1980, e sig. - CF – nato a [...] ed in data CP_1 C.F._3
18/05/1968;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 28 maggio 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati e che sono comunque del seguente tenore:
- la sig.r trasferirà definitivamente la propria residenza altrove;
Parte_1
- il sig continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli, CP_1 così per come arredata dai coniugi, con facoltà d'uso e di godimento da parte di quest'ultimi, fatta eccezione per quei beni che di comune accordo sono stati già consegnati e ritirati dalla sig.r ; Parte_1
- i sig.ri e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e CP_1 Parte_1 convengono, altresì, nessuna forma di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, poiché autonomi ed autosufficienti;
- dispongono, altresì che, per quanto riguarda i beni mobili registrati e le finanziarie contratte in costanza di matrimonio:
1. l'autovettura SUZUKI targata AS346JM rimarrà in uso e disponibilità d;
CP_1
2. l'autovettura FIAT CINQUECENTO targata EA065SL rimarrà in uso e disponibilità di;
3. Parte_1
l'autovettura AUDI Q2 targata FS021FB rimarrà in uso e disponibilità del figlio mentre il sig. Persona_1
, intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
4. l'autovettura GOLF targata FE613XD rimarrà in uso e disponibilità del figlio , mentre Persona_2 il sig , intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
5. la moto YAMAHA targata EZ21579 rimarrà in uso e disponibilità del figlio , mentre il Persona_2 sig. , intestatario formale al PRA del predetto veicolo, si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie di manutenzione e di legge (assicurazione e bollo);
6. i due finanziamenti contratti con Compass per euro 572,13 mensili e Findomestic per euro 227,84 mensili, continueranno ad essere regolarmente pagati con accollo delle rate mensili a carico esclusivo del coniuge sig.ra
; Parte_1
- i coniugi sin da ora danno il reciproco consenso all'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 1, parte II, serie A, anno 1999, Comune di PLATANIA (CZ) - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore dott. Giovanni GAROFALO