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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1331/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Taurianova, via Isonzo n. 47/A, presso lo Parte_1 eco (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 in Amantea, via Dogana, n. 258/B, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti. RESISTENTE e
, ANCHE PER CONTO DI SCC, IN Controparte_2
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0942024900291423000, notificata il 12.04.2024, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 39420150000781156000, asseritamente mai ricevuto. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditorie in ragione dell'avvenuta compensazione dei crediti e, in ogni caso, per l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Preliminarmente, dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art 26 del DPR n°602/73 e della L. 890/82; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni esposte in libello;
3) Accertare e dichiarare la compensazione del credito previdenziale dovuto e Co portato con l'avviso di addebito n. 394 2015 0000781156000 relativo a contributi previdenziali I.
[... perai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2011 -2014 per un importo pari ro 25.052,39; 4) accertare e dichiarare prescritto il credito portato con con l'avviso di addebito n. 394 2015 0000781156000 relativo a contributi previdenziali I. V. S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2011 -2014 per un importo pari ad € 25.052,39; 5) Condannare i resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde .” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' previdenziale ha dedotto e documentato di aver CP_5 validamente eseguito la notifica dell'avvis addebito n. 39420150000781156000 (anche oggetto di contestazione), in data 30.1.2015.
4. Poiché lo stesso avviso di addebito non è stato autonomamente contestato nei termini di legge, ogni questione relativa al merito non può essere oggetto di analisi in questa sede.
5. Relativamente alla prescrizione: deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
5.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
2 a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Sebbene il abbia documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_6 pagamento ( tesa creditoria oggetto di odierna contestazione), le stesse non sono da considerarsi utili a interrompere il termine di prescrizione, perché non notificati nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla notifica del predetto avviso di addebito. Infatti:
- l'intimazione di pagamento n. 09420219001694267000 è stata notificata il 6.02.2023;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229003787861000 è stata notificata il 12.10.2022;
- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 094842023000021020001 è stato notificato il 3.10.2023;
- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 09484202300002599001 è stato notificato il 31.10.2023.
7. Pertanto, si ravvisa un abbondante decorso del termine quinquennale, a cui segue la prescrizione, con consequenziale estinzione dei crediti contestati.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati dall'avviso di addebito n. 39420150000781156000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido e ciascuno per i propri rapporti interni al 50%, al CP_2 CP_4 pagamento sp lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Taurianova, via Isonzo n. 47/A, presso lo Parte_1 eco (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 in Amantea, via Dogana, n. 258/B, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti. RESISTENTE e
, ANCHE PER CONTO DI SCC, IN Controparte_2
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0942024900291423000, notificata il 12.04.2024, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 39420150000781156000, asseritamente mai ricevuto. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditorie in ragione dell'avvenuta compensazione dei crediti e, in ogni caso, per l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Preliminarmente, dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art 26 del DPR n°602/73 e della L. 890/82; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni esposte in libello;
3) Accertare e dichiarare la compensazione del credito previdenziale dovuto e Co portato con l'avviso di addebito n. 394 2015 0000781156000 relativo a contributi previdenziali I.
[... perai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2011 -2014 per un importo pari ro 25.052,39; 4) accertare e dichiarare prescritto il credito portato con con l'avviso di addebito n. 394 2015 0000781156000 relativo a contributi previdenziali I. V. S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2011 -2014 per un importo pari ad € 25.052,39; 5) Condannare i resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde .” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' previdenziale ha dedotto e documentato di aver CP_5 validamente eseguito la notifica dell'avvis addebito n. 39420150000781156000 (anche oggetto di contestazione), in data 30.1.2015.
4. Poiché lo stesso avviso di addebito non è stato autonomamente contestato nei termini di legge, ogni questione relativa al merito non può essere oggetto di analisi in questa sede.
5. Relativamente alla prescrizione: deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
5.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
2 a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Sebbene il abbia documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_6 pagamento ( tesa creditoria oggetto di odierna contestazione), le stesse non sono da considerarsi utili a interrompere il termine di prescrizione, perché non notificati nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla notifica del predetto avviso di addebito. Infatti:
- l'intimazione di pagamento n. 09420219001694267000 è stata notificata il 6.02.2023;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229003787861000 è stata notificata il 12.10.2022;
- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 094842023000021020001 è stato notificato il 3.10.2023;
- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 09484202300002599001 è stato notificato il 31.10.2023.
7. Pertanto, si ravvisa un abbondante decorso del termine quinquennale, a cui segue la prescrizione, con consequenziale estinzione dei crediti contestati.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati dall'avviso di addebito n. 39420150000781156000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido e ciascuno per i propri rapporti interni al 50%, al CP_2 CP_4 pagamento sp lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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