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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 18.6.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3625/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Brugnatelli,
- attore - contro
S.p.A. in concordato (C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Orioli, C.F._2
- convenuti -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare - accertare e dichiarare la sussistenza del credito di verso la in Parte_1 Parte_2 concordato, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 cod. civile nella misura di € 46.109,68, preso atto del versamento di € 3.316,55 del 28.11.2024, oltre euro 2.665,50 per interessi di mora ed oltre in via chirografaria per € 1.785,00 per le ragioni descritte in narrativa dell'atto di citazione;
- ordinare alla ed Parte_2 al Liquidatore Giudiziale di disporre il pagamento in favore di delle Parte_1 somme accertate nel presente giudizio, in conformità alle previsioni del piano concordatario, in termini immediati per quanto riguarda la parte assistita da privilegio e comunque per € 298,20 per il maggior credito non riconosciuto in via chirografaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per i convenuti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: nel merito: in via principale respingere, per i motivi di cui in premessa, tutte le domande formulate da
[...] nei confronti di in concordato preventivo, in persona del Parte_3 Parte_2 legale rappresentante pro tempore dott. e del Liquidatore Giudiziale Persona_1
1 dott. in quanto infondate in fatto e diritto;
con condanna di Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – L'odierno attore sig. è titolare di un credito per Parte_1
l'importo capitale di € 49.426,23 nei confronti di portato in un Parte_2 decreto ingiuntivo emesso il 16.12.2019 e mai opposto, recante altresì condanna al pagamento di spese legali ed interessi di mora. La debitrice ha presentato domanda di concordato preventivo il 13.1.2020 ed ha ottenuto l'ammissione con provvedimento del Tribunale di Pavia del 21.1.2020. L'omologazione è poi avvenuta il 20.5.2021. L'attore è stato escluso dal voto per l'approvazione del piano concordatario in quanto inserito nell'elenco creditori come titolare del privilegio “artigiano” ex art. 2751 bis n. 5 c.c. L'attore stesso rileva che, nonostante il rango di creditore privilegiato, non ha ricevuto alcun pagamento nel termine previsto e si duole del fatto che l'elenco creditori è stato di seguito aggiornato, nel mese di maggio 2024, con la retrocessione del proprio credito al rango “chirografario”. Afferma quindi che le liquidazioni sono avvenute in violazione del programma concordatario approvato e della par condicio creditorum. Sostiene che il mutamento del rango del credito non è consentito, ed, inoltre, lamenta il fatto che non sia stato riconosciuto in sede concordataria l'ulteriore credito per gli interessi e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Afferma la competenza del Tribunale ordinario per l'accertamento della natura privilegiata del credito e la legittimazione passiva del liquidatore giudiziale, in quanto mandatario dei creditori. Chiede quindi che il giudice, in questa sede, accerti la natura privilegiata del credito oltre agli interessi ed alle spese, ed “ordini” a Pt_2
e al liquidatore giudiziale di disporre l'immediato pagamento delle
[...] somme accertate.
2. – Si sono costituiti i convenuti. Il liquidatore giudiziale, Dott.
ha dedotto di avere richiesto all'attore, il 25.1.2024, la Controparte_2 documentazione attestante la natura privilegiata del credito, che non è stata fornita. Viene dai convenuti evidenziato che l'inserimento nell'elenco creditori non genera un “effetto costitutivo del privilegio”. Rilevano essi che, dalla visura camerale, l'attore è qualificato come “piccolo imprenditore” con attività prevalente di “commercio all'ingrosso di legname e piante di ogni tipo” e non risulta iscritto nell'albo delle imprese artigiane. Ulteriormente, rilevano che un credito, anche se già riconosciuto in sede concordataria come privilegiato, può essere successivamente declassato al rango di chirografario ad opera del liquidatore.
3. - Il giudice, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies
2 c.p.c. quella del 18.6.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – Si premette che, come questo giudice ha avuto modo di evidenziare nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 31.12.2024, nel concordato preventivo il liquidatore ha legittimazione processuale nelle controversie relative a questioni liquidatorie e distributive e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione (cfr., "ex multis", Cass. n. 27277/2019, Cass. n. 17606/2015 e Cass. n. 24683/2017).
5. – La tesi dell'attore secondo cui l'attribuzione da parte del liquidatore della natura privilegiata determinerebbe gli effetti del
“riconoscimento di debito” ex art. 1988 c.c., ovvero lo dispenserebbe dalla prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, non è fondata.
In disparte il tema dell'applicabilità (quantomeno dubbia) della disposizione di cui trattasi all'attività svolta dal liquidatore nella procedura concordataria, v'è da considerare che la norma richiamata esonera il creditore dalla prova dell'esistenza del rapporto che ha originato il credito (che, peraltro, deve essere comunque da questo allegato) e non ha quindi niente a che vedere con gli elementi che ne determinano la graduazione in caso di concorso con altri creditori.
Ciò posto, la sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) dei crediti, né sugli altri diritti implicati nella procedura e la natura amministrativa e delibativa di tale provvedimento consente a ciascun creditore di procedere in sede ordinaria per l'accertamento del proprio credito e del privilegio che eventualmente lo assiste (così, Cass. ord. n. 76/2025).
Nella specie, come rilevato, il credito è già stato accertato con provvedimento giudiziario divenuto irrevocabile, ed è quindi inammissibile la domanda svolta in questa sede di accertamento di quello riguardante somme comunque già portate nello stesso titolo giudiziale.
Quanto alle conseguenze sulla procedura concordataria dell'ipotetica mancata inclusione di un credito giudizialmente accertato (quello per le spese di lite), così come dell'avvenuta esclusione dell'attore dal voto a seguito della sua qualificazione in un primo momento come creditore privilegiato, non è questa la sede per delibare in merito.
Venendo alla natura del privilegio, sussiste l'interesse dell'attore ad ottenerne in questa sede l'accertamento, ed è suo onere provare la sussistenza dei relativi presupposti.
3 Tale onere non è stato assolto.
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. “privilegio artigiano”, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c. (così, Cass. ord. n. 2892/2023).
Nella specie, l'attore non ha offerto la prova dei requisiti di cui sopra, insistendo nella pretesa di ritenere il privilegio incontestabile alla luce del mero dato che questo era stato, in un primo momento, riconosciuto, dato che, alla luce di quanto evidenziato, è a tale fine sostanzialmente irrilevante.
Le domande devono quindi essere rigettate.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge le domande dell'attore;
II. condanna l'attore stesso alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in € 3.800,00, oltre, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3625/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Brugnatelli,
- attore - contro
S.p.A. in concordato (C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Orioli, C.F._2
- convenuti -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare - accertare e dichiarare la sussistenza del credito di verso la in Parte_1 Parte_2 concordato, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 cod. civile nella misura di € 46.109,68, preso atto del versamento di € 3.316,55 del 28.11.2024, oltre euro 2.665,50 per interessi di mora ed oltre in via chirografaria per € 1.785,00 per le ragioni descritte in narrativa dell'atto di citazione;
- ordinare alla ed Parte_2 al Liquidatore Giudiziale di disporre il pagamento in favore di delle Parte_1 somme accertate nel presente giudizio, in conformità alle previsioni del piano concordatario, in termini immediati per quanto riguarda la parte assistita da privilegio e comunque per € 298,20 per il maggior credito non riconosciuto in via chirografaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per i convenuti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: nel merito: in via principale respingere, per i motivi di cui in premessa, tutte le domande formulate da
[...] nei confronti di in concordato preventivo, in persona del Parte_3 Parte_2 legale rappresentante pro tempore dott. e del Liquidatore Giudiziale Persona_1
1 dott. in quanto infondate in fatto e diritto;
con condanna di Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – L'odierno attore sig. è titolare di un credito per Parte_1
l'importo capitale di € 49.426,23 nei confronti di portato in un Parte_2 decreto ingiuntivo emesso il 16.12.2019 e mai opposto, recante altresì condanna al pagamento di spese legali ed interessi di mora. La debitrice ha presentato domanda di concordato preventivo il 13.1.2020 ed ha ottenuto l'ammissione con provvedimento del Tribunale di Pavia del 21.1.2020. L'omologazione è poi avvenuta il 20.5.2021. L'attore è stato escluso dal voto per l'approvazione del piano concordatario in quanto inserito nell'elenco creditori come titolare del privilegio “artigiano” ex art. 2751 bis n. 5 c.c. L'attore stesso rileva che, nonostante il rango di creditore privilegiato, non ha ricevuto alcun pagamento nel termine previsto e si duole del fatto che l'elenco creditori è stato di seguito aggiornato, nel mese di maggio 2024, con la retrocessione del proprio credito al rango “chirografario”. Afferma quindi che le liquidazioni sono avvenute in violazione del programma concordatario approvato e della par condicio creditorum. Sostiene che il mutamento del rango del credito non è consentito, ed, inoltre, lamenta il fatto che non sia stato riconosciuto in sede concordataria l'ulteriore credito per gli interessi e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Afferma la competenza del Tribunale ordinario per l'accertamento della natura privilegiata del credito e la legittimazione passiva del liquidatore giudiziale, in quanto mandatario dei creditori. Chiede quindi che il giudice, in questa sede, accerti la natura privilegiata del credito oltre agli interessi ed alle spese, ed “ordini” a Pt_2
e al liquidatore giudiziale di disporre l'immediato pagamento delle
[...] somme accertate.
2. – Si sono costituiti i convenuti. Il liquidatore giudiziale, Dott.
ha dedotto di avere richiesto all'attore, il 25.1.2024, la Controparte_2 documentazione attestante la natura privilegiata del credito, che non è stata fornita. Viene dai convenuti evidenziato che l'inserimento nell'elenco creditori non genera un “effetto costitutivo del privilegio”. Rilevano essi che, dalla visura camerale, l'attore è qualificato come “piccolo imprenditore” con attività prevalente di “commercio all'ingrosso di legname e piante di ogni tipo” e non risulta iscritto nell'albo delle imprese artigiane. Ulteriormente, rilevano che un credito, anche se già riconosciuto in sede concordataria come privilegiato, può essere successivamente declassato al rango di chirografario ad opera del liquidatore.
3. - Il giudice, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies
2 c.p.c. quella del 18.6.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – Si premette che, come questo giudice ha avuto modo di evidenziare nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 31.12.2024, nel concordato preventivo il liquidatore ha legittimazione processuale nelle controversie relative a questioni liquidatorie e distributive e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione (cfr., "ex multis", Cass. n. 27277/2019, Cass. n. 17606/2015 e Cass. n. 24683/2017).
5. – La tesi dell'attore secondo cui l'attribuzione da parte del liquidatore della natura privilegiata determinerebbe gli effetti del
“riconoscimento di debito” ex art. 1988 c.c., ovvero lo dispenserebbe dalla prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, non è fondata.
In disparte il tema dell'applicabilità (quantomeno dubbia) della disposizione di cui trattasi all'attività svolta dal liquidatore nella procedura concordataria, v'è da considerare che la norma richiamata esonera il creditore dalla prova dell'esistenza del rapporto che ha originato il credito (che, peraltro, deve essere comunque da questo allegato) e non ha quindi niente a che vedere con gli elementi che ne determinano la graduazione in caso di concorso con altri creditori.
Ciò posto, la sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) dei crediti, né sugli altri diritti implicati nella procedura e la natura amministrativa e delibativa di tale provvedimento consente a ciascun creditore di procedere in sede ordinaria per l'accertamento del proprio credito e del privilegio che eventualmente lo assiste (così, Cass. ord. n. 76/2025).
Nella specie, come rilevato, il credito è già stato accertato con provvedimento giudiziario divenuto irrevocabile, ed è quindi inammissibile la domanda svolta in questa sede di accertamento di quello riguardante somme comunque già portate nello stesso titolo giudiziale.
Quanto alle conseguenze sulla procedura concordataria dell'ipotetica mancata inclusione di un credito giudizialmente accertato (quello per le spese di lite), così come dell'avvenuta esclusione dell'attore dal voto a seguito della sua qualificazione in un primo momento come creditore privilegiato, non è questa la sede per delibare in merito.
Venendo alla natura del privilegio, sussiste l'interesse dell'attore ad ottenerne in questa sede l'accertamento, ed è suo onere provare la sussistenza dei relativi presupposti.
3 Tale onere non è stato assolto.
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. “privilegio artigiano”, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c. (così, Cass. ord. n. 2892/2023).
Nella specie, l'attore non ha offerto la prova dei requisiti di cui sopra, insistendo nella pretesa di ritenere il privilegio incontestabile alla luce del mero dato che questo era stato, in un primo momento, riconosciuto, dato che, alla luce di quanto evidenziato, è a tale fine sostanzialmente irrilevante.
Le domande devono quindi essere rigettate.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge le domande dell'attore;
II. condanna l'attore stesso alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in € 3.800,00, oltre, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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