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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1173/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1173/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Eboli (SA), alla via studio dell'avv. Carmine D'Andrea che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazione ili esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 25 maggio 2002 e che dalla loro unione era nati due figli, Per_1
(26.11.2002) e (02.02.2010). Persona_2
Pertanto, trasc esi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 4283/2019 del 11.06.2019, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La casa coniugale, sebbene di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1 avendola acquistata dopo la separazione, resta assegnata a quest'u da sempre con i propri figli;
- La figlia minore , resta affidata congiuntamente a entrambi i genitori Persona_2
e continuerà a vi adre;
Il sig. , potrà tenere con sé la Controparte_1 figlia due pomeriggi la setti giovedì, dalle ore 16:00 Persona_2 alle o atibilmente con le esigenze scolastiche e lavorative del genitore. Nei fine settimana, in modo alternato, la figlia potrà restare con il padre o con la madre;
durante le festività natalizie la madre terrà con sé la figlia ancora minorenne, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di impossibilità dovuto a problematiche connesse all'attività lavorative o di salute dei genitori, la figlia potrà essere affidata ai nonni;
i ricorrenti si obbligano al reciproco rispetto coniugi delle condizioni innanzi elencate;
- La ricorrente, sig.ra , reitera la rinuncia al mantenimento. Il sig. Parte_1
corri olo di mantenimento per i figli, e Controparte_1 Per_1
assegno mensile di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio te Persona_2 estremi sono già in suo possesso entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- Entrambi i ricorrenti si obbligano a sostenere nella misura del 50% (cinquantapercento) le spese straordinarie necessarie per i figli purché preventivamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. I ricorrenti dichiarano sin da adesso, dandosene reciproco consenso, all'inserimento della figlia minore sui propri passaporti. Persona_2
Devono essere compiute le formal Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25 maggio 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
02.09.1978, C.F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
22.09.1974, C.F.: , t tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E to n. 40, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1173/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Eboli (SA), alla via studio dell'avv. Carmine D'Andrea che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazione ili esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 25 maggio 2002 e che dalla loro unione era nati due figli, Per_1
(26.11.2002) e (02.02.2010). Persona_2
Pertanto, trasc esi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 4283/2019 del 11.06.2019, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- La casa coniugale, sebbene di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1 avendola acquistata dopo la separazione, resta assegnata a quest'u da sempre con i propri figli;
- La figlia minore , resta affidata congiuntamente a entrambi i genitori Persona_2
e continuerà a vi adre;
Il sig. , potrà tenere con sé la Controparte_1 figlia due pomeriggi la setti giovedì, dalle ore 16:00 Persona_2 alle o atibilmente con le esigenze scolastiche e lavorative del genitore. Nei fine settimana, in modo alternato, la figlia potrà restare con il padre o con la madre;
durante le festività natalizie la madre terrà con sé la figlia ancora minorenne, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di impossibilità dovuto a problematiche connesse all'attività lavorative o di salute dei genitori, la figlia potrà essere affidata ai nonni;
i ricorrenti si obbligano al reciproco rispetto coniugi delle condizioni innanzi elencate;
- La ricorrente, sig.ra , reitera la rinuncia al mantenimento. Il sig. Parte_1
corri olo di mantenimento per i figli, e Controparte_1 Per_1
assegno mensile di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio te Persona_2 estremi sono già in suo possesso entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- Entrambi i ricorrenti si obbligano a sostenere nella misura del 50% (cinquantapercento) le spese straordinarie necessarie per i figli purché preventivamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. I ricorrenti dichiarano sin da adesso, dandosene reciproco consenso, all'inserimento della figlia minore sui propri passaporti. Persona_2
Devono essere compiute le formal Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25 maggio 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
02.09.1978, C.F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
22.09.1974, C.F.: , t tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E to n. 40, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi