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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2021
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 272/2021 promossa da:
(C.F. ), quale titolare della “Speed Cars” Parte_1 C.F._1 con sede in Ragusa S.P. 25 km 1,900, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa in via Carducci n. 142;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Manlio Galeano ed elettivamente domiciliato presso il suo ufficio di avvocatura dell' CP_1 di Ragusa in via Leonardo Da Vinci n. 25;
RESISTENTE
Il giudice, dott.ssa Emanuela Favara, visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale “l'udienza anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; ritenuto che con decreto del 5/3/2024 è stato disposto che l'udienza del 5/2/2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte;
ritenuto che
le parti hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702TER C.P.C.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria in data 26/1/2021 , Parte_1 nella qualità di titolare della “Speed Cars”, ha esposto:
- Che nel mese di Ottobre dell'anno 2010 aveva acquistato presso la Persona_1 concessionaria di auto nuove e usate di cui il è titolare l'autovettura BMW 330 d Parte_1 station wagon, targata CX 435 VJ, per il prezzo pattuito di € 16.500,00 iva compresa;
- Che non corrispondeva il prezzo pattuito e che, pertanto, lo stesso in data Per_1 29/5/2015, con contratto di cessione del credito cedeva la porzione di credito futuro che lo stesso, quale dipendente del Comune di Vittoria, vantava nei confronti dell' a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto, alla cui corresponsione avrebbe avuto diritto al momento di collocamento in pensione;
- Che la suddetta cessione del credito veniva notificata all' in data 3/6/2016 (cfr. doc. 1 CP_1 fascicolo di parte ricorrente);
- Che nel mese di Luglio 2019 veniva collocato in pensione e maturava, perciò, il Per_1 diritto alla corresponsione del TFR;
- Che il ricorrente, in data 6/4/2020, invitava l' a procedere alla corresponsione della CP_1 somma dovuta, ma l' comunicava che il TFR era stato oggetto di altra cessione del CP_2 credito in favore del terzo IBL e che, di conseguenza, il detto TFR era già stato liquidato in favore di altro cessionario.
Per tali ragioni, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' , affinché venisse CP_1 accertata la prevalenza della cessione del credito del 29/5/15, notificata il 3/7/2016, rispetto a quella del 2019 in favore di IBL banca, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a corrispondere al ricorrente la somma di € 22.732,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/4/21, l' ha eccepito la nullità del contratto di CP_1 cessione invocato dal ricorrente per nullità di norme imperative in quanto, a detta dell' , CP_1 oggetto della cessione del credito del 29/5/2015 avrebbe dovuto essere il TFS e non il TFR in quanto il cedente era un impiegato del Comune di Vittoria assunto prima del 2000, e perciò CP_ soggetto al regime del TFS. L' ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di cessione invocato dal ricorrente in quanto avrebbe avuto ad oggetto un credito futuro, con conseguente nullità della cessione, per indeterminabilità dell'oggetto del contratto.
*****
Ciò premesso, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere, perciò, accolta.
Prima di esaminare il merito della controversia pare opportuno delineare l'istituto della cessione del credito di cui all'art. 1260 c.c.
La cessione del credito è il negozio giuridico diretto al trasferimento volontario, a titolo oneroso o gratuito, della situazione attiva del rapporto obbligatorio. Per mezzo della cessione del credito si attua una successione a titolo particolare tra vivi dell'intera posizione del creditore cedente in capo al creditore cessionario.
Il trasferimento del credito da cedente a cessionario è efficace nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui la cessione viene a questi notificata o dal momento in cui lo stesso l'abbia accettata o ne abbia avuto conoscenza. A tal proposito l'art. 1264 c.c. sancisce che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Nel caso in esame, è certo ed incontestato tra le parti che il contratto di cessione del credito stipulato tra e è stato notificato all' in data 3/6/2016, Persona_1 Parte_1 CP_1 come si legge dalla relata di notifica eseguito a mani del funzionario dell'istituto, notifica mai contestata dall'ente resistente.
Ciò posto, le eccezioni di nullità della suddetta cessione sollevate dall' sono infondate. CP_1 Per quanto attiene alla cessione di nullità della cessione per violazione dell'art. 1 del D.P.R. 180 del
1950, a detta del quale la cessione del TFS dei dipendenti pubblici era vietata fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si osserva che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame.
Dalla lettura della norma su indicata, infatti, si evince che il regime di diritto pubblico, con ogni conseguenza quanto al TFS, può essere applicato in via esclusiva alle categorie di lavoratori indicate all'art. 1 del D.lgs. 691/1947 ossia ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare ed alle Forze di Polizia di Stato, nonché al personale della carriera diplomatica e prefettizia ed ai dipendenti del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio o degli organismi di tutela e di concorrenza del mercato. Le suddette categorie sono state escluse dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego che ha interessato senza dubbio la categoria dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui fa parte , essendo Per_1 stato egli un impiegato comunale. Non vi è dubbio, infatti, che per i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre del 2000, il passaggio dal TFS al TFR sarebbe stato automatico.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto di cessione di crediti futuri per indeterminabilità dell'oggetto, sollevata dall' . CP_1
Sul punto, deve essere evidenziato che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la cessione del credito può avere ad oggetto crediti futuri, ove per credito futuro si intende quel credito che non è ancora venuto ad esistenza nel patrimonio del debitore, in quanto non ancora perfezionatasi la relativa fattispecie costitutiva (cfr. sul punto Cass.
4085/2024; Cass. 27690/2023; Cass. 3913/2020).
Orbene, dall'applicazione dei principi giurisprudenziali indicati al caso in esame si desume l'ammissibilità e la piena efficacia giuridica della cessione del credito invocata dal ricorrente, stipulata in data 29/5/15 e notificata all' in data 3/6/2016. CP_1
Inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dalla valutazione del contegno delle parti e, in particolare, dalla condotta dell' , che ha regolarmente liquidato l'importo oggetto della cessione stipulata dal CP_1
nel 2019 in favore di IBL banca, emerge ulteriormente la fondatezza della richiesta del Per_1 ricorrente. E invero, delle due l'una: o la cessione del credito effettuata dal è nulla, per le Per_1 ragioni di ordine generale eccepite dall' , e di conseguenza, è nulla anche la seconda cessione CP_1 del credito che lo stesso ha effettuato nel 2019 in favore di IBL banca, o entrambe le cessioni sono efficaci (come parrebbe dal contegno dell' , che ha regolarmente liquidato gli importi al CP_2 secondo cessionario) e, di conseguenza, deve avere prevalenza la cessione del Maggio 2015, notificata al resistente nel 2016.
Pertanto, per le ragioni esposte la domanda deve essere accolta.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta ed in particolare del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché del valore della causa e della non elevata complessità) devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 272/21 r.g., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2) accerta e dichiara che la cessione del credito del 29/5/15, notificata il 3/6/2016 è prevalente rispetto a quella del 2019 notificata da IBL banca e conseguentemente condanna l' CP_1 sede provinciale di Ragusa a corrispondere, in favore di , la somma di € Parte_1
22.732,77, oltre interessi come da domanda;
3) condanna, altresì, l' di Ragusa al pagamento, delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Di Paola che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 14 Aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Favara