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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 900/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 900/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pezone, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Giuseppe Verdi n. 13, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sandro
Lorini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Privata Sardelli n. 1, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, per , l'Avv. Nicola Pezone così … precisa… le conclusioni Parte_1
…: “Piaccia all'Ecc. Tribunale Adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTURIA ammettere CTU a chiarimenti in merito al costo necessario per mettere in opera una nuova tubazioni per l'adduzione dell'acqua all'appartamento dell'attore; NEL N. 900/2019 R.G. 2 / 13
MERITO accertata l'asportazione dei beni ed il danneggiamento indicati in narrativa e causati dal sig. , dall'immobile sito in Poggibonsi, Controparte_1
Loc. Orneto, contraddistinto al catasto del Comune di Poggibonsi al foglio 31 particella 42 sub. 7, accertato inoltre la eliminazione della tubazione che conduceva l'acqua nel sopra citato appartamento di proprietà del sig. Pt_1
, e la eliminazione della conduttura di GPL, IN TESI condannare il sig.
[...]
al pagamento del costo necessario per il ripristino dei beni Controparte_1 asportati, che si indica in €. 15.260,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, IN IPOTESI condannare il sig. al pagamento della Controparte_1 somma indicata dal CTU pari ad €. 6.840,00 oltre IVA, oltre al costo per la tettoria
e per l'impianto di adduzione dell'acqua all'appartamento, da indicare secondo giustizia. IN TUTTI I CASI a) condannare il convenuto al ripristino dell'allaccio della tubazione per il GPL, al deposito ivi esistente b) condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo per il mancato uso dell'appartamento che si indica forfettariamente in €. 300,00 mensili a partire dal momento dell'entrate in possesso dell'immobile, quanto meno fino al deposito della CTU. Con vittoria di spese e competenze, IVA, CPA e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP.”; per l'Avv. Sandro Lorini rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria azione, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande tutte proposte dall'attore giacché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.3.2019, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che, all'esito del Controparte_1 procedimento di divisione dell'eredità materna, definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 596/2015, e del relativo successivo sorteggio del 26.5.2015, aveva ottenuto in assegnazione un appartamento posto al piano terreno del fabbricato, censito al catasto del Comune di Poggibonsi al foglio 31 particella 42 subalterno 7, N. 900/2019 R.G. 3 / 13
definito nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di procedimento di divisione come “in buone condizioni di conservazione essendo stato oggetto di recenti ristrutturazioni”, con valutazione ribadita anche nell'atto notarile di individuazione catastale del Notaio dell'1.7.2016, resosi necessario per la Per_1 trascrizione della sentenza di divisione sopracitata;
lamentava che, al momento in cui era entrato nel possesso del bene, in precedenza posseduto dal fratello CP
, aveva scoperto che lo stesso era in pessimo stato di conservazione, in
[...] quanto erano stati asportati dei componenti che costituivano parte integrante dell'appartamento, in particolare la tettoia prospicente alla facciata, la caldaia, i termosifoni, un rubinetto dell'acqua ed un lavandino, una porta della camera, un rubinetto sulla parete esterna e le placche degli interruttori, erano state tagliate le tubazioni che dal pozzo portavano acqua all'appartamento ed all'orto circostante ed era stato staccato il serbatoio del gas che approvvigionava l'appartamento; sosteneva che tali beni erano stati asportati dal fratello , che Controparte_1 aveva precedentemente avuto il possesso dell'immobile, circostanza ammessa dalla moglie di costui con riferimento ai termosifoni;
chiedeva il risarcimento dei danni per i beni asportati, pari ad € 15.260,00, e per il mancato uso, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 25.7.2019, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 17.9.2019 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; preliminarmente, eccepiva il difetto di procura in capo al difensore ed evidenziava di avere sempre abitato nell'immobile in questione, dapprima coi genitori e poi anche dopo la loro morte, e di averlo personalmente ristrutturato, in quanto muratore, realizzando anche degli abusi tanto che il consulente lo aveva stimato in € 53.600,00; sosteneva che l'attore era entrato nel possesso dell'immobile, non il 18.7.2016, ma con la consegna delle chiavi il
14.1.2016 e che allora l'immobile si presentava ancora come descritto nella relazione del perito in sede di divisione, salva la rimozione dell'arredamento, quindi anche del lavandino e del rubinetto, e della tettoia;
negava di avere rimosso gli altri beni indicati dall'attore; confermava di avere staccato il tubo che portava l'acqua dal pozzo perché l'attore non vantava alcuna servitù di attingimento N. 900/2019 R.G. 4 / 13
dell'acqua ed evidenziava che il serbatoio del gas era stato portato via dal gestore alla cessazione del rapporto di fornitura;
contestava la quantificazione dei danni operata dalla controparte;
evidenziava che la descrizione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio della causa di divisione si riferiva all'epoca del sopralluogo, avvenuto nel 2011, e non a quella del rilascio;
contestava che la propria moglie avesse riferito alla moglie dell'attore che i termosifoni fossero stati prelevati e ricollocati nell'appartamento soprastante;
sosteneva altresì che, ove avesse asportato i beni, lo avrebbe fatto legittimamente, in quanto tali beni costituivano l'arredamento dell'appartamento, come riconosciuto dal GIP in sede penale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'attore depositava valida procura;
quindi, espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 6.5.2020 ed espletata all'udienza del
6.7.2023, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore dei beni asportati, disposta con successiva ordinanza del 3.2.2024; con ulteriore ordinanza del 19.11.2024, il Giudice rigettava una richiesta di chiarimenti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni, per Parte_1
l'asportazione di beni da un immobile e per l'impossibilità di utilizzare tale immobile, nei confronti del convenuto . Controparte_1
In relazione a tale domanda, il convenuto ha preliminarmente sollevato un'eccezione di difetto di procura in capo al difensore dell'attore, Avv. Pezone, in quanto la procura allegata all'atto di citazione faceva riferimento ad un N. 900/2019 R.G. 5 / 13
“procedimento civile da promuovere, presso il Tribunale di Siena, in danno del sig. di sfratto per morosità in danno del sig. ”, ovvero ad un Controparte_1 procedimento diverso dal presente.
E tuttavia, la nullità di tale procura, derivante dal fatto che era riferita sotto il profilo oggettivo ad un altro procedimento, risulta sanata ex tunc (cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24212), in quanto l'attore, in vista della prima udienza, ha immediatamente depositato una procura ulteriore a favore dell'Avv.
Pezone, regolarmente rilasciata “per promuovere presso il Tribunale di Siena il procedimento civile in danno del sig. per il ristoro dei danni Parte_2 subiti a causa della condotta illegittima dello stesso”, nella quale l'attore medesimo ha anche “assu[nto] per rato e valido l'operato svolto dal suddetto legale fino ad ora…”.
Ciò detto e passando quindi al merito della controversia, è pacifico e documentalmente provato che il Tribunale di Siena, all'esito del procedimento n.
30756/2010 R.G., con la sentenza n. 596/2015 del 23.4.2015, ha diviso il patrimonio ereditario della defunta , deceduta in Poggibonsi (SI) il Parte_3
24.1.1996, tra i figli della medesima e, a seguito di apposito sorteggio dei vari lotti in data 26.5.2015 (doc. 1 fasc.att.), ha assegnato all'odierno attore Parte_1 il lotto comprendente un appartamento, censito al catasto del Comune di
Poggibonsi al foglio 31 particella 42 subalterno 7.
Tale appartamento, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal p.e. nel procedimento di divisione in questione, è descritto come “porzione di Per_2 fabbricato per abitazione, posto al piano terreno dell'edificio (ex porzione rurale), con accesso da corte pertinenziale, e composto da: cucina, soggiorno, wc, due camere della superficie netta di circa 55,00 mq”, che “si presenta in buone condizioni di conservazione, essendo stata oggetto di recenti interventi di ristrutturazione”. Il p.e. che già aveva rilasciato una dichiarazione scritta in Per_2 data 13.9.2018 (doc. 5 fasc.att.) in cui affermava che, “in occasione delle attività peritali, propedeutiche all'espletamento dell'incarico, [aveva] accertato che la porzione immobiliare suddetta era adibita ad appartamento e risultava arredata e N. 900/2019 R.G. 6 / 13
dotata di tutte le componenti impiantistiche idonee all'uso abitativo, quali acqua, luce e impianto riscaldamento” e che “all'esterno, di fronte all'ingresso dell'unità abitativa, era presente una tettoia in legno con copertura impermeabilizzata”, successivamente interrogato quale testimone, ha ribadito che al momento della sua relazione “l'immobile era abitato”; tuttavia, pur dichiarando di non ricordarsi degli specifici particolari oggetto di causa, ha comunque rinviato alla relazione peritale con riferimento allo stato di fatto dell'immobile.
Ciò detto, è pur vero che il sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio in sede di divisione è avvenuto nel 2011, dunque cinque anni prima del rilascio dell'immobile.
Tuttavia, è poi pacifico che l'appartamento in questione, originariamente abitato dai genitori delle odierne parti in causa e dal figlio , è stato poi Controparte_1 abitato, dopo la morte dei genitori, dal solo con la moglie. In Controparte_1 effetti, ancora dalle dichiarazioni del testimone risulta che, ancora alla fine Tes_1 del 2015, “l'appartamento era abitato, c'erano delle persone, i mobili ed i letti ancora disfatti”. Tutti questi elementi inducono a ritenere che, al momento della divisione, l'immobile medesimo fosse dotato dei beni mobili e degli impianti normalmente esistenti in un appartamento, cioè degli impianti elettrico, termico ed idraulico, regolarmente funzionanti.
In questo quadro, l'attore, nel proprio atto di citazione, ha affermato di avere poi acquisito il materiale possesso dell'appartamento in data 18.7.2016 e di averlo trovato in condizioni ben peggiori, privo di alcuni beni mobili e con l'impianto termico ed idrico staccati, come risultante dalle fotografie prodotte (doc. 4 fasc.att.).
Il convenuto ha contestato tale affermazione, evidenziando Controparte_1 anzitutto di avere trasmesso tale possesso in data 14.1.2016, come risultante da una lettera dell'Avv. Lorini, difensore del suddetto , all'Avv. Trani, Controparte_1 difensore di (doc. 4 fasc.conv.). In tale lettera, in effetti, l'Avv. Parte_1
Lorini ricordava che “tutti [i] procuratori delle parti, in occasione di un incontro tenutosi presso il [suo] studio prima delle vacanze natalizie, aveva[no] deciso di posticipare l'immissione nel possesso delle porzioni immobiliari al momento in cui N. 900/2019 R.G. 7 / 13
fossero state espletate le formalità della trascrizione della sentenza ed il pagamento dei conguagli posti a carico di alcune parti” ed evidenziava che “nulla osta[va] che il … cliente [dell'Avv. Trani, ovvero ] po[tesse] Parte_1 visitare la porzione immobiliare al medesimo assegnata ed a tal fine mett[eva] a disposizione le chiavi consegnatemi da , assumendo [l'Avvocato Controparte_1
Trani] la custodia del medesimo, senza che ciò costituisca anticipata immissione nel possesso dell'immobile”.
L'attore, a sua volta, non ha contestato che l'Avv. Lorini abbia consegnato le chiavi all'Avv. Trani sin dal gennaio 2016 ma ha affermato che quest'ultimo gliele aveva,
a sua volta, consegnate il 18.7.2016.
Ed in effetti, dalla deposizione del testimone Avv. collaboratore Testimone_2 dell'Avv. Trani, difensore di , risulta che il medesimo Avv. Parte_1 Tes_2
“ebbe a consegnare le suddette chiavi, successivamente all'avvenuta stipula dell'atto notarile avvenuto il 13-07-2016”; l'Avv. ha in proposito precisato Tes_2 che ricordava bene la data, proprio perché la consegna era avvenuta “in occasione di un atto ricognitivo avanti al Notaio ”, e che “in quella occasione [aveva] Per_1 consegnato le chiavi che avev[a] ricevuto dall'Avv. Trani, che le aveva ricevute da chi aveva la disponibilità dell'immobile”, per come previsto negli accordi tra le parti. Ed è pacifico che l'atto notarile a cui ha fatto riferimento l'Avv. è la Tes_2 scrittura privata autenticata in data 5.7.2016 dal Notaio costituente l'atto di Per_3 individuazione catastale dei beni oggetto di divisione, sottoscritto da tutti i condividenti e, quindi, anche dalle odierne parti in causa, il quale risulta trascritto proprio il 13.7.2016.
Questa ricostruzione dei fatti è apparentemente smentita dalla testimone ES
, moglie dell'odierno attore, la quale, pur premettendo di “non ricordare le
[...] date precise”, ha poi affermato “di essere andata nell'appartamento …, insieme a
[suo] marito, due o tre volte una a luglio 2016, subito dopo la sentenza che attribuiva la proprietà di detto immobile a [suo] marito, poi ad agosto sempre dello stesso anno, ed un'ultima volta quando [avevano] ricevuto le chiavi dall'avvocato
Trani nel suo ufficio a gennaio 2017 …” e, in tale ultima occasione, di avere trovato N. 900/2019 R.G. 8 / 13
l'immobile nelle condizioni lamentate dall'odierno attore e risultanti dalle fotografie in atti (doc. 4 fasc.att.).
Ora, è evidente che la testimone ha erroneamente collocato nel tempo le circostanze in questione, in quanto, da un lato, la sentenza sulla divisione risale al 2015 e non al
2016, come affermato dalla testimone, e, dall'altro, anche secondo la tesi del convenuto, la consegna delle chiavi da parte dell'avvocato sarebbe avvenuta a gennaio 2016 e non a gennaio 2017, come riferito dalla testimone;
in questo senso,
è possibile che la testimone abbia semplicemente posticipato tutti gli eventi di un anno e che quindi sia andata sul posto due volte, nel luglio ed agosto 2015, senza entrare nell'immobile, perché l'appartamento era abitato dal convenuto, e poi a gennaio 2016, ma è più probabile che la testimone abbia completamente confuso le date e che, quindi, l'ultimo accesso sia avvenuto dopo avere ricevuto le chiavi dall'avvocato ma a luglio 2016, come riferito dall'avvocato medesimo, e non a gennaio 2016.
La testimone ha infatti dichiarato che, nell'ultima occasione, aveva trovato l'immobile nelle condizioni raffigurate nelle fotografie ed è presumibile che, ove ciò fosse avvenuto a gennaio 2016, ve ne sarebbe stata traccia nella scrittura dinanzi al Notaio del 5.7.2016. Viceversa, nell'atto appena citato, l'appartamento è ancora una volta indicato come in “buone condizioni di conservazione”. Del resto, tale ricostruzione è contenuta già nella querela depositata il 4.10.2016 (doc. 6 fasc.att.).
Ciò detto, alla luce della deposizione citata, deve ritenersi che, nel momento in cui l'attore è entrato nel possesso dell'immobile, lo stesso non si Parte_1 trovasse nelle “buoni condizioni di conservazione” indicate nella consulenza tecnica d'ufficio ma in quelle, ben peggiori, risultanti dalla documentazione fotografica in atti.
In questa prospettiva, fermo restando che il convenuto ha Controparte_1 ammesso di avere asportato certi beni e staccato gli impianti - come si avrà modo di trattare infra -, si deve anche ritenere che la responsabilità per la consegna dell'immobile in condizioni peggiori di quelle in cui il bene si trovava al momento dell'assegnazione deve essere attribuita, in linea di principio, al convenuto N. 900/2019 R.G. 9 / 13
medesimo. In effetti, escluso che le asportazioni possano essere state eseguite dall'Avv. Trani o nel periodo in cui questi aveva le chiavi (e quindi la custodia dell'immobile), circostanza mai specificamente allegata da nessuna delle parti, si deve considerare che era l'unico che poteva avere interesse ad Controparte_1 asportare i mobili e gli arredi ivi contenuti, per riutilizzarli nell'appartamento sovrastante, ed a staccare i relativi impianti, come del resto ha ammesso di avere fatto per alcuni di essi.
Conseguentemente, la domanda di risarcimento dei danni deve essere accolta, salva la necessità di accertare concretamente l'esistenza dei danni effettivamente subiti dall'attore . Parte_1
Sotto questo profilo, anzitutto, l'attore ha lamentato la rimozione della tettoia esterna ed il convenuto ha ammesso di avere effettivamente asportato tale tettoia, evidenziando che ciò era avvenuto per evitare problemi nei confronti dello stesso attore assegnatario dell'appartamento, perché il manufatto era abusivo.
E tuttavia, da un lato, pur non risultando pratiche amministrative autorizzative della tettoia, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, non è certo che il manufatto sia illegittimo, in quanto è possibile che all'epoca di realizzazione potesse risultare quale intervento di edilizia libera;
dall'altro lato, a fronte di un manufatto abusivo, l'odierno convenuto avrebbe piuttosto dovuto evidenziare la problematica al momento della divisione, in modo da renderne edotti i condividenti e poterne tener conto in sede di stima dell'appartamento nel procedimento di divisione ed anche al fine di procedere all'eventuale sanatoria - ove possibile - ovvero alla rimozione. In questo senso, la rimozione della tettoia, pacificamente effettuata dal convenuto solo dopo l'assegnazione dell'immobile, deve ritenersi illegittima.
L'attore ha poi lamentato l'asportazione di un rubinetto e di un lavandino dal bagno, oltre al danneggiamento delle mattonelle nel medesimo bagno in conseguenza di tale asportazione. Il convenuto non ha contestato di avere asportato l'arredamento dell'appartamento, ivi compreso quello del bagno, ma ha evidenziato che si trattava di beni mobili di sua proprietà esclusiva. Tuttavia, tale circostanza è N. 900/2019 R.G. 10 / 13
rimasta sfornita di prova. Sulla risarcibilità di tale asportazione si avrà comunque modo di tornare infra.
Il convenuto ha invece negato il danneggiamento delle mattonelle del bagno e, in effetti, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, tale danneggiamento non è riferibile all'attività di asportazione da parte del convenuto ma è da ricondurre all'epoca in cui è stata realizzata la linea elettrica che alimentava i punti luce dello specchio del bagno e, pertanto, non è risarcibile.
Quanto agli altri beni (la caldaia, i termosifoni, una porta della camera, un rubinetto esterno e le placche degli interruttori), il convenuto ha negato di averli asportati ma, come detto, la loro mancanza rispetto al momento dell'assegnazione - in sé non specificamente contestata e, comunque, risultante dalle fotografie e dalle dichiarazioni della testimone prima richiamate nonché confermata dalle ES valutazioni del consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame dei luoghi - deve essere attribuita al convenuto, per le ragioni già indicate supra.
Ancora, l'attore ha lamentato che il convenuto aveva tagliato le tubazioni che dal pozzo portavano acqua all'appartamento ed all'orto circostante, impedendo l'afflusso di acqua nell'appartamento e rendendolo di fatto inutilizzabile.
Il convenuto si è in proposito difeso affermando di avere legittimamente staccato la tubazione dal pozzo, opera peraltro da lui realizzata in via precaria sul pozzo di sua proprietà esclusiva, perché non era prevista nessuna servitù di attingimento di acqua in favore della proprietà di a carico del fondo di . Parte_1 Controparte_1
In effetti, dalla sentenza di divisione, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dall'atto notarile di divisione (docc.1, 2 e 3 fasc.att.) non risulta alcuna servitù di attingimento d'acqua dal pozzo del convenuto a favore della proprietà dell'attore; e pertanto, deve escludersi la risarcibilità del danno in questione, peraltro consistente nella sola riparazione della tubatura tagliata.
Da ultimo, l'attore ha lamentato che il convenuto aveva altresì staccato il serbatoio del gas che approvvigionava l'appartamento, togliendo le tubature.
Il convenuto si è in proposito difeso affermando di avere legittimamente staccato la corrente dal proprio contatore, mentre il serbatoio, in quanto concesso in comodato, N. 900/2019 R.G. 11 / 13
era stato portato via dal gestore all'atto della cessazione del contratto di fornitura del GPL. Di tali circostanze, tuttavia, il convenuto non ha dato alcuna prova e pertanto, deve essere ritenuto risarcibile il costo del ripristino dell'impianto di riscaldamento, per come ancora evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla quantificazione del relativo risarcimento, il valore dei beni mancanti deve essere valutato, sulla base non tanto del loro valore “a nuovo”, cioè del costo da sostenere per la loro sostituzione, che comporterebbe un ingiustificato arricchimento dell'attore, il quale si troverebbe a godere di un immobile con dotazioni più nuove e con una maggiore aspettativa di vita nonché più moderne e quindi tecnicamente e funzionalmente migliori, ma sulla base del valore “attuale” dei beni medesimi, cioè del loro valore al momento dell'assegnazione determinato tenendo conto della loro vetustà e dell'uso normale.
In questo senso, tenuto conto di quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, accertamento che risulta congruamente motivato e costituisce il frutto di un attento esame dello stato dei luoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio, non superato dalle contestazioni dei consulenti tecnici di parte, il valore della tettoia deve essere stimato in € 700,00, quello del rubinetto esterno in € 50,00, quello della porta della camera in € 300,00 e quello delle placche degli interruttori in € 20.00; inoltre, deve essere stimato l'importo di € 100,00 per la sostituzione della cassetta di derivazione;
viceversa, il valore degli arredi del bagno (lavandino e nappa della doccia) deve essere considerato nullo, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla loro collocazione, così come il valore della caldaia e dei termosifoni. Per come evidenziato supra, devono infine essere considerati i costi della realizzazione di tracce e la posa di tubazioni per il ripristino dell'impianto di riscaldamento compresa la fornitura del materiale, per complessivi € 1.500,00.
Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per il mancato uso dell'immobile, in quanto, da un lato, l'attore avrebbe ben potuto procedere alle necessarie riparazioni e sostituzioni e quindi mettere a frutto l'immobile e, dall'altro, non vi è prova del fatto che l'attore medesimo abbia mai avuto tale intenzione. N. 900/2019 R.G. 12 / 13
In conclusione, il danno patito dall'attore , che dovrà essere Parte_1 risarcito dal convenuto , ammonta ad € 2.670,00. Controparte_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannato a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come
[...] indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 2.670,00, all'interno dello scaglione di valore tra € 1101,00 ed € 5200,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, condanna a pagare a la somma di € 2.670,00, a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
N. 900/2019 R.G. 13 / 13
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di . Controparte_1
Siena, 4 luglio 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 900/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Pezone, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Giuseppe Verdi n. 13, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sandro
Lorini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Privata Sardelli n. 1, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, per , l'Avv. Nicola Pezone così … precisa… le conclusioni Parte_1
…: “Piaccia all'Ecc. Tribunale Adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTURIA ammettere CTU a chiarimenti in merito al costo necessario per mettere in opera una nuova tubazioni per l'adduzione dell'acqua all'appartamento dell'attore; NEL N. 900/2019 R.G. 2 / 13
MERITO accertata l'asportazione dei beni ed il danneggiamento indicati in narrativa e causati dal sig. , dall'immobile sito in Poggibonsi, Controparte_1
Loc. Orneto, contraddistinto al catasto del Comune di Poggibonsi al foglio 31 particella 42 sub. 7, accertato inoltre la eliminazione della tubazione che conduceva l'acqua nel sopra citato appartamento di proprietà del sig. Pt_1
, e la eliminazione della conduttura di GPL, IN TESI condannare il sig.
[...]
al pagamento del costo necessario per il ripristino dei beni Controparte_1 asportati, che si indica in €. 15.260,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, IN IPOTESI condannare il sig. al pagamento della Controparte_1 somma indicata dal CTU pari ad €. 6.840,00 oltre IVA, oltre al costo per la tettoria
e per l'impianto di adduzione dell'acqua all'appartamento, da indicare secondo giustizia. IN TUTTI I CASI a) condannare il convenuto al ripristino dell'allaccio della tubazione per il GPL, al deposito ivi esistente b) condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo per il mancato uso dell'appartamento che si indica forfettariamente in €. 300,00 mensili a partire dal momento dell'entrate in possesso dell'immobile, quanto meno fino al deposito della CTU. Con vittoria di spese e competenze, IVA, CPA e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP.”; per l'Avv. Sandro Lorini rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria azione, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande tutte proposte dall'attore giacché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.3.2019, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che, all'esito del Controparte_1 procedimento di divisione dell'eredità materna, definito con sentenza del Tribunale di Siena n. 596/2015, e del relativo successivo sorteggio del 26.5.2015, aveva ottenuto in assegnazione un appartamento posto al piano terreno del fabbricato, censito al catasto del Comune di Poggibonsi al foglio 31 particella 42 subalterno 7, N. 900/2019 R.G. 3 / 13
definito nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di procedimento di divisione come “in buone condizioni di conservazione essendo stato oggetto di recenti ristrutturazioni”, con valutazione ribadita anche nell'atto notarile di individuazione catastale del Notaio dell'1.7.2016, resosi necessario per la Per_1 trascrizione della sentenza di divisione sopracitata;
lamentava che, al momento in cui era entrato nel possesso del bene, in precedenza posseduto dal fratello CP
, aveva scoperto che lo stesso era in pessimo stato di conservazione, in
[...] quanto erano stati asportati dei componenti che costituivano parte integrante dell'appartamento, in particolare la tettoia prospicente alla facciata, la caldaia, i termosifoni, un rubinetto dell'acqua ed un lavandino, una porta della camera, un rubinetto sulla parete esterna e le placche degli interruttori, erano state tagliate le tubazioni che dal pozzo portavano acqua all'appartamento ed all'orto circostante ed era stato staccato il serbatoio del gas che approvvigionava l'appartamento; sosteneva che tali beni erano stati asportati dal fratello , che Controparte_1 aveva precedentemente avuto il possesso dell'immobile, circostanza ammessa dalla moglie di costui con riferimento ai termosifoni;
chiedeva il risarcimento dei danni per i beni asportati, pari ad € 15.260,00, e per il mancato uso, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 25.7.2019, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 17.9.2019 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; preliminarmente, eccepiva il difetto di procura in capo al difensore ed evidenziava di avere sempre abitato nell'immobile in questione, dapprima coi genitori e poi anche dopo la loro morte, e di averlo personalmente ristrutturato, in quanto muratore, realizzando anche degli abusi tanto che il consulente lo aveva stimato in € 53.600,00; sosteneva che l'attore era entrato nel possesso dell'immobile, non il 18.7.2016, ma con la consegna delle chiavi il
14.1.2016 e che allora l'immobile si presentava ancora come descritto nella relazione del perito in sede di divisione, salva la rimozione dell'arredamento, quindi anche del lavandino e del rubinetto, e della tettoia;
negava di avere rimosso gli altri beni indicati dall'attore; confermava di avere staccato il tubo che portava l'acqua dal pozzo perché l'attore non vantava alcuna servitù di attingimento N. 900/2019 R.G. 4 / 13
dell'acqua ed evidenziava che il serbatoio del gas era stato portato via dal gestore alla cessazione del rapporto di fornitura;
contestava la quantificazione dei danni operata dalla controparte;
evidenziava che la descrizione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio della causa di divisione si riferiva all'epoca del sopralluogo, avvenuto nel 2011, e non a quella del rilascio;
contestava che la propria moglie avesse riferito alla moglie dell'attore che i termosifoni fossero stati prelevati e ricollocati nell'appartamento soprastante;
sosteneva altresì che, ove avesse asportato i beni, lo avrebbe fatto legittimamente, in quanto tali beni costituivano l'arredamento dell'appartamento, come riconosciuto dal GIP in sede penale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'attore depositava valida procura;
quindi, espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 6.5.2020 ed espletata all'udienza del
6.7.2023, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore dei beni asportati, disposta con successiva ordinanza del 3.2.2024; con ulteriore ordinanza del 19.11.2024, il Giudice rigettava una richiesta di chiarimenti rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni, per Parte_1
l'asportazione di beni da un immobile e per l'impossibilità di utilizzare tale immobile, nei confronti del convenuto . Controparte_1
In relazione a tale domanda, il convenuto ha preliminarmente sollevato un'eccezione di difetto di procura in capo al difensore dell'attore, Avv. Pezone, in quanto la procura allegata all'atto di citazione faceva riferimento ad un N. 900/2019 R.G. 5 / 13
“procedimento civile da promuovere, presso il Tribunale di Siena, in danno del sig. di sfratto per morosità in danno del sig. ”, ovvero ad un Controparte_1 procedimento diverso dal presente.
E tuttavia, la nullità di tale procura, derivante dal fatto che era riferita sotto il profilo oggettivo ad un altro procedimento, risulta sanata ex tunc (cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24212), in quanto l'attore, in vista della prima udienza, ha immediatamente depositato una procura ulteriore a favore dell'Avv.
Pezone, regolarmente rilasciata “per promuovere presso il Tribunale di Siena il procedimento civile in danno del sig. per il ristoro dei danni Parte_2 subiti a causa della condotta illegittima dello stesso”, nella quale l'attore medesimo ha anche “assu[nto] per rato e valido l'operato svolto dal suddetto legale fino ad ora…”.
Ciò detto e passando quindi al merito della controversia, è pacifico e documentalmente provato che il Tribunale di Siena, all'esito del procedimento n.
30756/2010 R.G., con la sentenza n. 596/2015 del 23.4.2015, ha diviso il patrimonio ereditario della defunta , deceduta in Poggibonsi (SI) il Parte_3
24.1.1996, tra i figli della medesima e, a seguito di apposito sorteggio dei vari lotti in data 26.5.2015 (doc. 1 fasc.att.), ha assegnato all'odierno attore Parte_1 il lotto comprendente un appartamento, censito al catasto del Comune di
Poggibonsi al foglio 31 particella 42 subalterno 7.
Tale appartamento, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal p.e. nel procedimento di divisione in questione, è descritto come “porzione di Per_2 fabbricato per abitazione, posto al piano terreno dell'edificio (ex porzione rurale), con accesso da corte pertinenziale, e composto da: cucina, soggiorno, wc, due camere della superficie netta di circa 55,00 mq”, che “si presenta in buone condizioni di conservazione, essendo stata oggetto di recenti interventi di ristrutturazione”. Il p.e. che già aveva rilasciato una dichiarazione scritta in Per_2 data 13.9.2018 (doc. 5 fasc.att.) in cui affermava che, “in occasione delle attività peritali, propedeutiche all'espletamento dell'incarico, [aveva] accertato che la porzione immobiliare suddetta era adibita ad appartamento e risultava arredata e N. 900/2019 R.G. 6 / 13
dotata di tutte le componenti impiantistiche idonee all'uso abitativo, quali acqua, luce e impianto riscaldamento” e che “all'esterno, di fronte all'ingresso dell'unità abitativa, era presente una tettoia in legno con copertura impermeabilizzata”, successivamente interrogato quale testimone, ha ribadito che al momento della sua relazione “l'immobile era abitato”; tuttavia, pur dichiarando di non ricordarsi degli specifici particolari oggetto di causa, ha comunque rinviato alla relazione peritale con riferimento allo stato di fatto dell'immobile.
Ciò detto, è pur vero che il sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio in sede di divisione è avvenuto nel 2011, dunque cinque anni prima del rilascio dell'immobile.
Tuttavia, è poi pacifico che l'appartamento in questione, originariamente abitato dai genitori delle odierne parti in causa e dal figlio , è stato poi Controparte_1 abitato, dopo la morte dei genitori, dal solo con la moglie. In Controparte_1 effetti, ancora dalle dichiarazioni del testimone risulta che, ancora alla fine Tes_1 del 2015, “l'appartamento era abitato, c'erano delle persone, i mobili ed i letti ancora disfatti”. Tutti questi elementi inducono a ritenere che, al momento della divisione, l'immobile medesimo fosse dotato dei beni mobili e degli impianti normalmente esistenti in un appartamento, cioè degli impianti elettrico, termico ed idraulico, regolarmente funzionanti.
In questo quadro, l'attore, nel proprio atto di citazione, ha affermato di avere poi acquisito il materiale possesso dell'appartamento in data 18.7.2016 e di averlo trovato in condizioni ben peggiori, privo di alcuni beni mobili e con l'impianto termico ed idrico staccati, come risultante dalle fotografie prodotte (doc. 4 fasc.att.).
Il convenuto ha contestato tale affermazione, evidenziando Controparte_1 anzitutto di avere trasmesso tale possesso in data 14.1.2016, come risultante da una lettera dell'Avv. Lorini, difensore del suddetto , all'Avv. Trani, Controparte_1 difensore di (doc. 4 fasc.conv.). In tale lettera, in effetti, l'Avv. Parte_1
Lorini ricordava che “tutti [i] procuratori delle parti, in occasione di un incontro tenutosi presso il [suo] studio prima delle vacanze natalizie, aveva[no] deciso di posticipare l'immissione nel possesso delle porzioni immobiliari al momento in cui N. 900/2019 R.G. 7 / 13
fossero state espletate le formalità della trascrizione della sentenza ed il pagamento dei conguagli posti a carico di alcune parti” ed evidenziava che “nulla osta[va] che il … cliente [dell'Avv. Trani, ovvero ] po[tesse] Parte_1 visitare la porzione immobiliare al medesimo assegnata ed a tal fine mett[eva] a disposizione le chiavi consegnatemi da , assumendo [l'Avvocato Controparte_1
Trani] la custodia del medesimo, senza che ciò costituisca anticipata immissione nel possesso dell'immobile”.
L'attore, a sua volta, non ha contestato che l'Avv. Lorini abbia consegnato le chiavi all'Avv. Trani sin dal gennaio 2016 ma ha affermato che quest'ultimo gliele aveva,
a sua volta, consegnate il 18.7.2016.
Ed in effetti, dalla deposizione del testimone Avv. collaboratore Testimone_2 dell'Avv. Trani, difensore di , risulta che il medesimo Avv. Parte_1 Tes_2
“ebbe a consegnare le suddette chiavi, successivamente all'avvenuta stipula dell'atto notarile avvenuto il 13-07-2016”; l'Avv. ha in proposito precisato Tes_2 che ricordava bene la data, proprio perché la consegna era avvenuta “in occasione di un atto ricognitivo avanti al Notaio ”, e che “in quella occasione [aveva] Per_1 consegnato le chiavi che avev[a] ricevuto dall'Avv. Trani, che le aveva ricevute da chi aveva la disponibilità dell'immobile”, per come previsto negli accordi tra le parti. Ed è pacifico che l'atto notarile a cui ha fatto riferimento l'Avv. è la Tes_2 scrittura privata autenticata in data 5.7.2016 dal Notaio costituente l'atto di Per_3 individuazione catastale dei beni oggetto di divisione, sottoscritto da tutti i condividenti e, quindi, anche dalle odierne parti in causa, il quale risulta trascritto proprio il 13.7.2016.
Questa ricostruzione dei fatti è apparentemente smentita dalla testimone ES
, moglie dell'odierno attore, la quale, pur premettendo di “non ricordare le
[...] date precise”, ha poi affermato “di essere andata nell'appartamento …, insieme a
[suo] marito, due o tre volte una a luglio 2016, subito dopo la sentenza che attribuiva la proprietà di detto immobile a [suo] marito, poi ad agosto sempre dello stesso anno, ed un'ultima volta quando [avevano] ricevuto le chiavi dall'avvocato
Trani nel suo ufficio a gennaio 2017 …” e, in tale ultima occasione, di avere trovato N. 900/2019 R.G. 8 / 13
l'immobile nelle condizioni lamentate dall'odierno attore e risultanti dalle fotografie in atti (doc. 4 fasc.att.).
Ora, è evidente che la testimone ha erroneamente collocato nel tempo le circostanze in questione, in quanto, da un lato, la sentenza sulla divisione risale al 2015 e non al
2016, come affermato dalla testimone, e, dall'altro, anche secondo la tesi del convenuto, la consegna delle chiavi da parte dell'avvocato sarebbe avvenuta a gennaio 2016 e non a gennaio 2017, come riferito dalla testimone;
in questo senso,
è possibile che la testimone abbia semplicemente posticipato tutti gli eventi di un anno e che quindi sia andata sul posto due volte, nel luglio ed agosto 2015, senza entrare nell'immobile, perché l'appartamento era abitato dal convenuto, e poi a gennaio 2016, ma è più probabile che la testimone abbia completamente confuso le date e che, quindi, l'ultimo accesso sia avvenuto dopo avere ricevuto le chiavi dall'avvocato ma a luglio 2016, come riferito dall'avvocato medesimo, e non a gennaio 2016.
La testimone ha infatti dichiarato che, nell'ultima occasione, aveva trovato l'immobile nelle condizioni raffigurate nelle fotografie ed è presumibile che, ove ciò fosse avvenuto a gennaio 2016, ve ne sarebbe stata traccia nella scrittura dinanzi al Notaio del 5.7.2016. Viceversa, nell'atto appena citato, l'appartamento è ancora una volta indicato come in “buone condizioni di conservazione”. Del resto, tale ricostruzione è contenuta già nella querela depositata il 4.10.2016 (doc. 6 fasc.att.).
Ciò detto, alla luce della deposizione citata, deve ritenersi che, nel momento in cui l'attore è entrato nel possesso dell'immobile, lo stesso non si Parte_1 trovasse nelle “buoni condizioni di conservazione” indicate nella consulenza tecnica d'ufficio ma in quelle, ben peggiori, risultanti dalla documentazione fotografica in atti.
In questa prospettiva, fermo restando che il convenuto ha Controparte_1 ammesso di avere asportato certi beni e staccato gli impianti - come si avrà modo di trattare infra -, si deve anche ritenere che la responsabilità per la consegna dell'immobile in condizioni peggiori di quelle in cui il bene si trovava al momento dell'assegnazione deve essere attribuita, in linea di principio, al convenuto N. 900/2019 R.G. 9 / 13
medesimo. In effetti, escluso che le asportazioni possano essere state eseguite dall'Avv. Trani o nel periodo in cui questi aveva le chiavi (e quindi la custodia dell'immobile), circostanza mai specificamente allegata da nessuna delle parti, si deve considerare che era l'unico che poteva avere interesse ad Controparte_1 asportare i mobili e gli arredi ivi contenuti, per riutilizzarli nell'appartamento sovrastante, ed a staccare i relativi impianti, come del resto ha ammesso di avere fatto per alcuni di essi.
Conseguentemente, la domanda di risarcimento dei danni deve essere accolta, salva la necessità di accertare concretamente l'esistenza dei danni effettivamente subiti dall'attore . Parte_1
Sotto questo profilo, anzitutto, l'attore ha lamentato la rimozione della tettoia esterna ed il convenuto ha ammesso di avere effettivamente asportato tale tettoia, evidenziando che ciò era avvenuto per evitare problemi nei confronti dello stesso attore assegnatario dell'appartamento, perché il manufatto era abusivo.
E tuttavia, da un lato, pur non risultando pratiche amministrative autorizzative della tettoia, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, non è certo che il manufatto sia illegittimo, in quanto è possibile che all'epoca di realizzazione potesse risultare quale intervento di edilizia libera;
dall'altro lato, a fronte di un manufatto abusivo, l'odierno convenuto avrebbe piuttosto dovuto evidenziare la problematica al momento della divisione, in modo da renderne edotti i condividenti e poterne tener conto in sede di stima dell'appartamento nel procedimento di divisione ed anche al fine di procedere all'eventuale sanatoria - ove possibile - ovvero alla rimozione. In questo senso, la rimozione della tettoia, pacificamente effettuata dal convenuto solo dopo l'assegnazione dell'immobile, deve ritenersi illegittima.
L'attore ha poi lamentato l'asportazione di un rubinetto e di un lavandino dal bagno, oltre al danneggiamento delle mattonelle nel medesimo bagno in conseguenza di tale asportazione. Il convenuto non ha contestato di avere asportato l'arredamento dell'appartamento, ivi compreso quello del bagno, ma ha evidenziato che si trattava di beni mobili di sua proprietà esclusiva. Tuttavia, tale circostanza è N. 900/2019 R.G. 10 / 13
rimasta sfornita di prova. Sulla risarcibilità di tale asportazione si avrà comunque modo di tornare infra.
Il convenuto ha invece negato il danneggiamento delle mattonelle del bagno e, in effetti, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, tale danneggiamento non è riferibile all'attività di asportazione da parte del convenuto ma è da ricondurre all'epoca in cui è stata realizzata la linea elettrica che alimentava i punti luce dello specchio del bagno e, pertanto, non è risarcibile.
Quanto agli altri beni (la caldaia, i termosifoni, una porta della camera, un rubinetto esterno e le placche degli interruttori), il convenuto ha negato di averli asportati ma, come detto, la loro mancanza rispetto al momento dell'assegnazione - in sé non specificamente contestata e, comunque, risultante dalle fotografie e dalle dichiarazioni della testimone prima richiamate nonché confermata dalle ES valutazioni del consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame dei luoghi - deve essere attribuita al convenuto, per le ragioni già indicate supra.
Ancora, l'attore ha lamentato che il convenuto aveva tagliato le tubazioni che dal pozzo portavano acqua all'appartamento ed all'orto circostante, impedendo l'afflusso di acqua nell'appartamento e rendendolo di fatto inutilizzabile.
Il convenuto si è in proposito difeso affermando di avere legittimamente staccato la tubazione dal pozzo, opera peraltro da lui realizzata in via precaria sul pozzo di sua proprietà esclusiva, perché non era prevista nessuna servitù di attingimento di acqua in favore della proprietà di a carico del fondo di . Parte_1 Controparte_1
In effetti, dalla sentenza di divisione, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dall'atto notarile di divisione (docc.1, 2 e 3 fasc.att.) non risulta alcuna servitù di attingimento d'acqua dal pozzo del convenuto a favore della proprietà dell'attore; e pertanto, deve escludersi la risarcibilità del danno in questione, peraltro consistente nella sola riparazione della tubatura tagliata.
Da ultimo, l'attore ha lamentato che il convenuto aveva altresì staccato il serbatoio del gas che approvvigionava l'appartamento, togliendo le tubature.
Il convenuto si è in proposito difeso affermando di avere legittimamente staccato la corrente dal proprio contatore, mentre il serbatoio, in quanto concesso in comodato, N. 900/2019 R.G. 11 / 13
era stato portato via dal gestore all'atto della cessazione del contratto di fornitura del GPL. Di tali circostanze, tuttavia, il convenuto non ha dato alcuna prova e pertanto, deve essere ritenuto risarcibile il costo del ripristino dell'impianto di riscaldamento, per come ancora evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla quantificazione del relativo risarcimento, il valore dei beni mancanti deve essere valutato, sulla base non tanto del loro valore “a nuovo”, cioè del costo da sostenere per la loro sostituzione, che comporterebbe un ingiustificato arricchimento dell'attore, il quale si troverebbe a godere di un immobile con dotazioni più nuove e con una maggiore aspettativa di vita nonché più moderne e quindi tecnicamente e funzionalmente migliori, ma sulla base del valore “attuale” dei beni medesimi, cioè del loro valore al momento dell'assegnazione determinato tenendo conto della loro vetustà e dell'uso normale.
In questo senso, tenuto conto di quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, accertamento che risulta congruamente motivato e costituisce il frutto di un attento esame dello stato dei luoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio, non superato dalle contestazioni dei consulenti tecnici di parte, il valore della tettoia deve essere stimato in € 700,00, quello del rubinetto esterno in € 50,00, quello della porta della camera in € 300,00 e quello delle placche degli interruttori in € 20.00; inoltre, deve essere stimato l'importo di € 100,00 per la sostituzione della cassetta di derivazione;
viceversa, il valore degli arredi del bagno (lavandino e nappa della doccia) deve essere considerato nullo, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla loro collocazione, così come il valore della caldaia e dei termosifoni. Per come evidenziato supra, devono infine essere considerati i costi della realizzazione di tracce e la posa di tubazioni per il ripristino dell'impianto di riscaldamento compresa la fornitura del materiale, per complessivi € 1.500,00.
Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per il mancato uso dell'immobile, in quanto, da un lato, l'attore avrebbe ben potuto procedere alle necessarie riparazioni e sostituzioni e quindi mettere a frutto l'immobile e, dall'altro, non vi è prova del fatto che l'attore medesimo abbia mai avuto tale intenzione. N. 900/2019 R.G. 12 / 13
In conclusione, il danno patito dall'attore , che dovrà essere Parte_1 risarcito dal convenuto , ammonta ad € 2.670,00. Controparte_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannato a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come
[...] indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 2.670,00, all'interno dello scaglione di valore tra € 1101,00 ed € 5200,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, condanna a pagare a la somma di € 2.670,00, a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
N. 900/2019 R.G. 13 / 13
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di . Controparte_1
Siena, 4 luglio 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi