TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 27/03/2025, alle ore 13.20 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 8514 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Simone PINNA, procuratore di tutti attori ed anche l'avv. Maria LUISA
LOVICU, in sostituzione dell'avv. Giudo Manca BITTI nell'interesse dell'attore
, il quale: Parte_1
o si riportano alle conclusioni dell'atto di citazione e precisate nelle memorie ex art. 183 cpc;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'attrice personalmente;
Controparte_1
- l'avvocato Donata DAVOLI, in sostituzione dell'avv. Roberto SUTICH e l'avv.
Giampiero TRONCI, procuratori della convenuta i Controparte_2
quali:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183 cpc;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8514 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizio Controparte_1 C.F._1
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizio Parte_2 C.F._4
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Patrizio Parte_3 C.F._5
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Parte_1 C.F._6
MANCA BITTI (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Delitala, C.F._7
11, Cagliari, presso il difensore, attori
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 contro
(C.F. ), CE, Controparte_3 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Roberto SUTICH (C.F. e dell'avv. Giampiero TRONCI (C.F. C.F._9
), elettivamente domiciliata in via Caboni, 3, Cagliari, presso il C.F._10
difensore, convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per l'udienza del 31.01.2019, notificato a il Parte_4
09.10.2018 a mani proprie, a (oggi Controparte_2 [...]
) il 6.10.2018 col servizio postale, gli attori, figli ed eredi Controparte_4
legittimi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Orbetello il Persona_1
9.07.2009, e di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta a Cagliari il 07.08.2017, hanno chiesto la condanna in solido di CP_3
e della , per la quale il primo aveva operato
[...] Controparte_2 come promotore finanziario nell'anno 2009 fino al 20.05.2010, a risarcire loro tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto , cui gli attori sono succeduti Persona_1
mortis causa (diritto azionato iure successionis), nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali/morali che assumevano di avere subito (diritto azionato iure proprio), in conseguenza delle condotte illecite del , consistite nell'appropriarsi CP_3
indebitamente di 1.128.000,00 euro di . Gli attori hanno esposto e Persona_1
sostenuto quanto segue:
a. , di circa 86 anni all'epoca dei fatti, era cliente della Persona_1 [...]
da quando il ragioniere aveva assunto il CP_2 Controparte_3
ruolo di promotore finanziario incaricato dalla stessa società;
b. “il signor – dato il solido rapporto professionale – riponeva nel R_
promotore la massima fiducia e affidamento, tanto da delegarlo nella individuazione e attuazione delle operazioni di investimento del suo cospicuo patrimonio finanziario”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 c. “per tutto il periodo che ha preceduto il maggio 2009, il riscontro delle proposte è stato più che soddisfacente e ciò non ha fatto altro che confermare al di R_ aver ben riposto la sua fiducia”;
d. “le operazioni, anche mediante transazioni azionarie e acquisizione dei relativi dividendi, si susseguivano nel conto corrente numero 010/000957-9 cointestato a
e alla moglie ; Persona_1 Persona_2
e. subito dopo il decesso di , avvenuto il 09.07.2009, i congiunti si Persona_1
occuparono di verificare entità e consistenza della componente mobiliare del patrimonio relitto e si accorsero che, circa un mese prima del decesso del padre, sul conto corrente citato al punto che precede erano stati tratti i seguenti 5 assegni bancari per un ammontare complessivo di 1.128.000,00 euro:
- n. 500722371 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 3);
- n. 500722375 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 4);
- n. 500722372 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 5);
- n. 500722374 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 6);
- n. 500722373 dell'importo di 180.000,00 euro, emesso il 28.05.2009 (doc. 7);
f. sempre dall'esame del conto corrente, gli eredi si accorsero che la “la somma in parola proveniva in larga parte dalla – di poco precedente – vendita di titoli pronti contro termine, effettuata il 20/05/2009 per un importo pari a €
831.084,06”;
g. dietro richiesta degli eredi in relazione al disinvestimento dei predetti titoli finanziari e alla conseguente emissione dei 5 assegni, il promotore CP_3
dichiarò che, su sua indicazione, aveva intrapreso
[...] Persona_1 un'operazione finanziaria nell'alveo dei “Pronto
Contro
Termine”, da eseguirsi utilizzando somme per la disponibilità delle quali il aveva chiesto, quale CP_3
mandatario, la consegna degli assegni in questione;
h. insospettito da tale spiegazione e dal fatto che il si fosse rifiutato più CP_3
volte di consegnare tutta la documentazione afferente ai rapporti in esame, uno degli attori, , inviò, a mezzo legale, una comunicazione alla Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 nella quale contestò formalmente i comportamenti Controparte_2
del e richiese di accedere agli atti bancari relativi al rapporto con CP_3
(doc. 8 – datato 14/09/2009 – ricevuto il 28/09/2009); Persona_1
i. la consegnò i documenti ma, con nota del 05/10/2009, respinse le CP_2 contestazioni formulate nei confronti “del nostro signor ”, in quanto CP_3 quest'ultimo, interpellato dalla , aveva affermato di essere estraneo ai fatti CP_2
lamentati; nella medesima risposta l'Istituto di credito evidenziò anche di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta, da parte degli eredi, circa l'avvenuto decesso di , comunicazione necessaria al fine di bloccare Persona_1
tempestivamente le operazioni sul conto corrente in questione (doc. 9);
j. ricevuta copia della documentazione bancaria richiesta, gli attori si accorsero che i
5 assegni emessi nel maggio 2009 erano stati, sì, sottoscritti da , Persona_1
ma, a detta degli attori, risultavano compilati, “sia con riferimento all'indicazione dell'importo che dei beneficiari”, da altro soggetto avente una grafia differente;
k. chiese ulteriori spiegazioni al , il quale “riferiva Parte_1 CP_3
agli eredi che in realtà gli assegni emessi erano stati destinati ad alcuni imprenditori a lui noti (ai quali lo stesso li avrebbe consegnati), i quali si CP_3
sarebbero impegnati a restituire capitale ed interessi entro il mese di maggio
2010”;
l. sempre secondo gli attori: “la consegna dei titoli conferma – semmai ve ne fosse bisogno – la piena fiducia di nel consulente della Persona_1 [...]
Il cliente, infatti, non ha esitato a sottoscrivere i titoli del cui CP_2
impiego nei prodotti finanziari caso avrebbe poi trovato conferma nei successivi estratti conto”;
m. il , a fronte delle ulteriori contestazioni degli eredi “si CP_3 R_
impegnava a rispettare gli impegni assunti e a restituire le somme oggetto di tale investimento”; tuttavia, lo stesso non restituì mai il denaro, continuando a posticipare ingiustificatamente la data dell'adempimento;
n. nelle more, gli attori scoprirono che, con nota del 20.05.2010, il aveva CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 comunicato a le proprie “dimissioni, con effetto Controparte_2 immediato” (doc. 10);
o. con querele rispettivamente del 05.06.2010 e del 05.11.2010, due degli attori,
(doc. 11) e (doc. 12) sottoposero Parte_1 Controparte_1 all'attenzione della Procura della Repubblica di Cagliari i fatti summenzionati e i relativi documenti;
p. vennero iscritti due distinti procedimenti penali a carico del distinti con CP_3
n. 7790/2020 R.N.R. e 49/2011 R.N.R., dalle cui indagini emerse che il contenuto e i beneficiari degli assegni erano stati compilati da quest'ultimo e che le relative somme erano state utilizzate dal promotore non per l'operazione finanziaria prospettata al defunto , bensì per estinguere posizioni debitorie Persona_1
personali che il aveva nei confronti di terzi soggetti sconosciuti al CP_3
; R_
q. da ultimo, i due procedimenti penali di cui al punto che precede vennero riuniti, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., insieme all'ulteriore procedimento n.
11173/2010 R.N.R. – sempre a carico del , “per fatti sostanzialmente CP_3
analoghi e sovrapponibili - per tempi, contesto, rapporti, modalità, natura delle condotte” ma posti in danno di – e confluirono nel Parte_5
procedimento penale n. 3324/13 R.G. del Tribunale di Cagliari, che definì la posizione del con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle CP_3
parti (c.d. patteggiamento), ormai passata in giudicato, n. 1243/2015 (doc. 18), con la quale gli venne applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 600,00 euro di multa e lo stesso venne condannato alla rifusione delle spese processuali delle parti civile costituite (eredi e eredi ) sulla base dei seguenti R_ Pt_5
capi di imputazione:
“a) delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 c.p. Per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o nell'interesse dell'investitore CP_2
della somma di euro 1.071.000,00, denaro che doveva essere Parte_5
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di Con l'aggravante di avere cagionato alla persona Parte_5
offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Cagliari, nel settembre 2008 e nel mese di giugno 2009.
b) di cui all'art. 167 D.P.R. 58/1998 e successive modificazioni (T.U. sulla Pt_6
Finanza), per aver arrecato danno all'investitore di cui, nella sua Persona_1
qualità di consulente finanziario presso di Cagliari, curava Controparte_2
la gestione del portafogli d'investimento, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto. In particolare per aver indotto il (classe 1923) ad R_ investire tra il maggio e il giugno del 2009 l'importo complessivo di €
1.128.000,00 asseritamente per investimenti mobiliari in titoli e azioni che, invece, di sua iniziativa, destinava a finanziamenti di imprenditori o, comunque, soggetti privati, per finalità diverse dalla gestione del patrimonio, senza tenerne informato il e, successivamente alla morte di quest'ultimo, (avvenuta il 09.07.2009), R_
senza dar conto né restituendo le somme agli eredi prossimi congiunti. Ciò anche in violazione delle norme sui conflitti d'interesse, avendo interessi personali negli investimenti e nei finanziamenti predetti.
In Cagliari nel periodo indicato.
c) Delitto di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità indicata di promotore finanziario delle somme di denaro indicate al capo precedente, in relazione alle circostanze di fatto sopra contestate e qui integralmente richiamate, somme di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio mobiliare di
: stesse circostanze capo precedente. Persona_1
d) Delitto di cui agli artt. 61 n. 11 e 640 cod. pen. per avere, con abuso della qualità indicata di promotore finanziario, con le condotte contestate ai capi precedenti e con artifici e raggiri (consistiti nell'omessa informazione al R_
della destinazione dei propri investimenti), indotto in errore il a danno del R_
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 quale utilizzava la somma di € 1.128.000,00 destinata a ripianare debiti o a finanziare investimenti di soggetti privati estranei al mercato finanziario. Stesse circostanze di cui al capo precedente.
Tutti reati aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
e) Delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 646 c.p. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso
[...]
di Cagliari e di promotore finanziario nell'interesse di CP_2 [...]
, delle somme di € 1.128.000,00, danaro asseritamente utilizzato per R_
promuovere un'operazione di “pronti contro termine” e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio mobiliare di
: reato aggravato per aver cagionato alla persona offesa un danno Persona_1
di rilevante gravità.
Commesso in Cagliari, tra il mese di maggio-giugno 2009 e il mese di luglio
2010”.
2. In diritto, gli attori hanno sostenuto:
a. che la responsabilità per inadempimento – rispetto alle “obbligazioni derivanti dal contratto di negoziazione ed a tutte le obbligazioni derivanti dal D.Lgs. n. 58/1998
e dalla normativa secondaria” – di emergesse dagli atti del Controparte_3
procedimento penale R.G. 3324/2013 del Tribunale di Cagliari e dalla relativa sentenza di patteggiamento n. 1243/2015, secondo i quali il convenuto, nello svolgimento della sua attività professionale in qualità di agente della
[...]
aveva indebitamente sottratto a la somma CP_2 Persona_1
complessiva di 1.128.00,00 euro;
b. che, nel caso in esame, la sentenza di patteggiamento, secondo la giurisprudenza di merito “pressoché costante”, costituisse “indubbia ammissione di colpevolezza” e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, questo tipo di provvedimento costituisse, quantomeno, “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito”
(Cass. Civ. s. n. 2500/2018, Cass. Civ. 30328/2017);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 c. che la responsabilità civile solidale della si fondasse Controparte_2 sull'art. 31, comma 3 del D.Lgs 24.2.1998 n. 58, secondo il quale “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico professionale è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma costituente applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
d. che, nel caso in esame, ricorresse quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la responsabilità del preponente nella materia in esame.
3. Nel medesimo atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare la responsabilità di , nato a [...] il 17 Controparte_3
settembre 1946 (C.F. ) nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di CodiceFiscale_11
intermediario ed agente della AR
in ordine alla sottrazione – ed al conseguente mancato
[...] investimento – della somma di € 1.128.000,00 ai danni del signor;
Persona_1
B) accertare e dichiarare che la convenuta AR
, con sede in Milano nella via Santa Margherita n.
[...]
9, codice fiscale e partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano
è responsabile in solido della sottrazione e del mancato investimento della P.IVA_1 somma di € 1.128.000,00 da parte dell'intermediario e promotore finanziario
[...]
ai danni del signor e dei suoi eredi, odierni attori, nelle CP_3 Persona_1
dichiarate qualità;
C) per l'effetto, condannare e la in Controparte_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro, al versamento in favore degli attori nelle loro anzidette qualità, della somma di € 1.128.000,00, o quella maggiore
o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se non altro, negli utili che avrebbero presuntivamente ottenuto mediante acquisto di Buoni del Tesoro per un ammontare di € 1.128.000,00, via via rivalutato sino alla data dell'effettivo versamento o, se del caso, anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio.
D) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
E) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
4. i è tempestivamente costituita in giudizio a mezzo Controparte_2 comparsa di risposta depositata l'11.01.2019, nella quale:
a. ha sostenuto che difettasse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e il fatto illecito dannoso perché gli attori non avevano dimostrato l'effettiva responsabilità (di tipo extracontrattuale) del né la veridicità delle dichiarazioni da quest'ultimo asseritamente rese CP_3
(che, ad ogni modo, la ha contestato) e perché, in ogni caso, il danno CP_2
lamentato, secondo le prospettazioni degli attori, si era verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle della preponente;
CP_2
b. ha contestato che le fossero opponibili gli accertamenti svolti in sede penale e la sentenza di patteggiamento, sia perché la non aveva preso parte al CP_2
processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non aveva efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna;
c. ha genericamente contestato la quantificazione del danno effettuata dagli attori.
5. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha rassegnato le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 seguenti conclusioni:
“rigettare le domande proposte nei confronti di perché Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto”.
6. Nell'udienza del 19.02.2020, il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_3
, regolarmente citato in giudizio ma mai costituito nel presente procedimento.
[...]
7. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.05.2020,
Controparte_2
a. ha affermato era “un armatore che aveva interessi legati sia alla Persona_1 cantieristica navale sia alle operazioni immobiliari” e che “nell'ottobre 2008, quando il ha cessato il suo precedente rapporto con ed è CP_3 CP_6
divenuto promotore finanziario di anche ha Controparte_2 Persona_1 aperto il suo primo rapporto presso l'istituto di credito esponente e vi ha trasferito il proprio patrimonio da ” evidenziando che anche gli attori avevano CP_6
ammesso che il loro genitore era legato al da un rapporto di fiducia CP_3 pluriennale che precedeva l'inizio del rapporto con la convenuta;
CP_2
b. ha evidenziato che l'attrice , nel suo esposto querela del Controparte_1
05.11.2010 (doc. 14 attori), aveva precisato che il decesso del padre era stato
“assolutamente inatteso” e che fino a quel momento si era Persona_1
sempre occupato in modo esclusivo della gestione del suo patrimonio, senza coinvolgere i propri familiari;
c. ha sostenuto che gli assegni oggetto di causa non fossero mai stati versati presso le proprie filiali e che fossero stati incassati da soggetti terzi “noti al de cuius, in forza di regolari girate per l'incasso presso altri intermediari”.
8. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.05.2020, gli eredi hanno reiterato le precedenti argomentazioni e, in particolare: R_
a. hanno contestato quanto sostenuto dalla circa il fatto che CP_2 R_
fosse da considerarsi un “noto imprenditore ed un investitore esperto”,
[...] evidenziando che si trattava di un soggetto di “classe 1923” e quindi di circa 87 anni al momento del fatto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 b. hanno sostenuto, con riferimento al requisito del nesso di occasionalità necessaria, che il fatto che avesse eventualmente “emesso assegni” per Persona_1
“acquistare PCT” (n.d.r. pronti contro termine) fosse irrilevante, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera e 94, comma 6 del regolamento CP_7
intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l'intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull'andamento dell'investimento) - non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. Civile, Sez. III, 18 dicembre 2015, n. 25442; Cassazione civile, sez. III, 16/11/2011, n. 24004)”.
9. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 23.06.2020, ha richiesto l'ammissione di prova per testi e ha insistito Controparte_2
nelle proprie difese, affermando:
a. che, provata l'esistenza di un rapporto fiduciario preesistente tra Persona_1
e , era escluso che quest'ultimo si potesse essere anche solo Controparte_3
giovato della propria qualità di promotore finanziario della convenuta per effettuare l'appropriazione indebita ai danni del de cuius, con la conseguenza che non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo alla;
CP_2
b. che la sentenza di patteggiamento non accennava al fatto che il avesse R_
consegnato assegni al per eseguire operazioni finanziarie rientranti nel CP_3 campo dell'attività di promotore finanziario affidatagli da CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 CP_2
c. che i fatti accertati nella sentenza avevano al più natura di “indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c..”
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 11.03.2020, n. 7014), e pertanto non erano sufficienti a far ritenere provata la responsabilità del;
CP_3
d. che comunque la sentenza era inefficace nei confronti della in quanto CP_2
soggetto terzo e non aveva preso parte al processo.
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24.06.2020, gli eredi : R_
a. hanno contestato che conoscesse i soggetti che avevano Persona_1
incassato gli assegni consegnati al e hanno ribadito che questi erano CP_3
“creditori personali del promotore finanziario o comunque beneficiari di finanziamenti rientranti in operazioni personali del medesimo”;
b. hanno evidenziato che, all'epoca dei fatti, era ottantaseienne e Persona_1
hanno sostenuto che lo stesso, per giunta, fosse in condizioni generali di salute
“parecchio compromesse” in quanto “cardiopatico e con problemi polmonari”
(doc. 25 attori), tanto che sarebbe mancato circa un mese dopo l'emissione degli assegni per cui è causa e che, quindi, quantomeno “in quello specifico contesto temporale”, il suo profilo non fosse quello “dell'investitore finanziario consapevole (o, men che meno, smaliziato e spregiudicato)”, come a sua volta sostenuto dalla convenuta;
c. hanno sostenuto che “facendo applicazione dei principi generali in tema di nesso di causalità in ambito civile (per i quali l'affermazione della sua sussistenza ben può essere basata su una prova che lo renda probabile, non essendo affatto necessario che tale prova sia idonea a garantire l'assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio)”, apparisse indubbia la sua rilevanza probatoria, a carico di entrambi i convenuti, ai fini della ricostruzione del nesso causale tra fatto illecito del promotore finanziario (e correlata responsabilità solidale della banca preponente) e danni lamentati dagli attori;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 d. hanno chiesto l'ammissione di interrogatorio formale del convenuto CP_3
sui seguenti capitoli:
[...]
“A) Vero che nel 2009, in qualità di promotore finanziario presso
[...]
, curava il portafogli investimenti di , nato a [...]_1
Loceri il 28.04.1923 e deceduto a Orbetello il 09.07.2009?
B) Vero che, in ragione della sua attività di promotore finanziario di
[...]
intratteneva col signor rapporti di consulenza da Controparte_2 R_ tanti anni e che quest'ultimo si affidava a lei per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire?
C) Vero che nella primavera del 2009 ha proposto al signor di Persona_1
disinvestire una parte del suo patrimonio e il 20.05.2009 lo ha indotto alla vendita di titoli pronti contro termine per un importo pari a € 831.084,06, curando personalmente la transazione?
D) Vero che nei giorni successivi ha provveduto a ritirare personalmente, presso la sede di Cagliari di il carnet d'assegni relativi al Controparte_2
conto corrente n. 010/0000957-9 intestato a e alla moglie Persona_1
da cui provengono gli assegni di seguito elencati: n. Persona_2
500722371 di € 450.000; n. 500722375 di € 108.000,00; n. 500722372 di €
250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 e n. 500722373 di € 180.000,00?
E) Vero che, ritirato il predetto carnet, ha rappresentato al signor Persona_1 la necessità dell'emissione degli assegni identificati per l'acquisizione della provvista necessaria per l'acquisto di prodotti finanziari, particolarmente remunerativi, che ha riferito essere proposti in quel momento dal mercato finanziario?
F) Vero che il signor , su sua indicazione, provvedeva alla Persona_1 sottoscrizione degli assegni n. 500722371 di € 450.000; n. 500722375 di €
108.000,00; n. 500722372 di € 250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 in data
21.05.2009 e dell'ulteriore assegno n. 500722373 di € 180.000,00 in data
28.05.2009?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 G ) Vero che lei ha personalmente provveduto alla compilazione dei predetti assegni (la cui copia si esibisce) e all'indicazione dei relativi beneficiari?
H) Vero che i beneficiari degli assegni di cui al superiore capo F erano sconosciuti a ? Persona_1
I) Vero che i beneficiari degli assegni di cui al superiore capo F erano soggetti a lei noti e con i quali intercorrevano pregresse esposizioni debitorie a suo carico?
J) Vero che, ignaro , lei si è appropriato degli assegni di cui al Persona_1
superiore capo F utilizzandoli per ripianare le sue personali esposizioni debitorie con i beneficiari di tali titoli?
K) Vero che ha provveduto lei personalmente a consegnare i predetti assegni ai beneficiari che poi li hanno portati all'incasso?
L) Vero che nel mese di maggio 2009 era al corrente delle precarie condizioni di salute di (ottantaseienne), delle sue patologie cardiache e Persona_1
respiratorie e del fatto che al momento dell'accadimento dei fatti fosse convalescente da un intervento chirurgico?”
M) Vero che dopo le richieste di restituzione delle somme, oggetto di trasferimento
a terzi con gli assegni sopra identificati, avanzate dagli eredi di , Persona_1
ha riconosciuto la sua indebita appropriazione impegnandosi all'integrale restituzione e che non ha poi dato seguito a tale impegno?”
11. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 13.07.2020, ha reiterato le proprie argomentazioni e difese, ha Controparte_2 contestato le avverse istanze istruttorie e ha chiesto l'ammissione di ulteriori capitoli di interrogatorio formale.
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 14.07.2020, gli eredi ha reiterato le proprie argomentazioni e difese, ha contestato le avverse R_ istanze istruttorie e ha chiesto l'ammissione di prova contraria per testi.
13. Con ordinanza del 03.11.2021 il giudice ha ammesso i seguenti mezzi istruttori:
“a. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova diretta) formulati dagli attori nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 b. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova contraria) formulati dagli attori nella terza memoria ex art. 183/6 cpc;
c. la prova per testi sui capitoli (prova diretta) formulati dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc;
d. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova contraria) formulati dalla convenuta nella terza memoria ex art. 183/6 cpc”.
14. Nell'udienza del 13.10.2022 il giudice ha dichiarato Controparte_2 decaduta dalla facoltà di espletare l'interrogatorio formale di , perché Controparte_3
non aveva svolto nei suoi confronti gli adempimenti previsti dall'art. 292 c.p.c. nel termine perentorio di 60 giorni prima dell'udienza fissata per l'interrogatorio, assegnato dal giudice al punto 2 dell'ordinanza resa nell'udienza del 03.11.2021.
15. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi delegata al
Tribunale di Milano, assunta nell'udienza del 23.05.2022 (su consolle del magistrato, si tratta del verbale caricato con data del 31.05.2022).
16. L'interrogatorio formale del convenuto , previsto per l'udienza del Controparte_3
12.05.2022 sui capitoli richiesti dagli attori, non si è potuto espletare, in quanto il convenuto CE, pur ritualmente citato, non è comparso e non ha addotto alcun giustificato motivo.
17. Nell'udienza odierna – fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni e hanno rinunciato alla discussine orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. La domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti di CP_3
è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
[...]
18.1 Il fatto che il si sia appropriato indebitamente dell'importo complessivo CP_3
1.128.000,00 euro, che gli aveva messo a disposizione per investirlo in Persona_1
pronti contro termine è provato dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Cagliari, per delitti di appropriazione indebita e truffa 1-q) che precede:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 - vuoi che si acceda alla tesi espressa da (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28428 del
11/10/2023), secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art.
444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.”;
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023 (confermata da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024) secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; e da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del
10/05/2024, secondo cui “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”;
Anche aderendo al secondo e prevalente filone interpretativo, il valore indiziario dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento e delle fonti di prova sulle quali la stessa si fonda, è infatti pienamente comprovato degli elementi di prova ritraibili dal comportamento del , consistito nel non presentarsi, senza giustificazione, CP_3
davanti al giudice all'udienza del 12.05.2022 per rendere l'interrogatorio formale sui fatti oggetto dei capitoli di prova formulati dagli attori, che pertanto si possono ritenere provati, ai sensi degli articoli 116 e 232, comma. 1, c.p.c.; e precisamente:
- che il era solito affidarsi al per la scelta dei prodotti finanziari da R_ CP_3
acquistare e su cui investire;
- che nella primavera del 2009 il convinse il a disinvestire una parte CP_3 R_
dei suoi titoli mobiliari per reinvestire il ricavato in prodotti finanziari che diceva essere particolarmente remunerativi;
- che, con operazione curata dal , i titoli vennero venduti il 20.05.2009, per il CP_3
controvalore 831.084,06 euro, accreditato nel conto corrente n. 010/0000957-9 presso cointestato a e alla moglie Controparte_2 Persona_1
Persona_2
- che qualche giorno dopo il ritirò presso la banca, per conto del , il CP_3 R_
carnet d'assegni relativo al conto corrente n. 010/0000957-9 e lo convinse a firmare
(per traenza) gli assegni numero 500722371, 500722375, 500722372, 500722374 e
500722373, ed a consegnarglieli con gli importi, le date e lo spazio del beneficiario in bianco, assumendo nel contempo l'impegno di compilarli e reinvestirli in pronti contro termine;
- che, contravvenendo a detto impegno, il compilò gli assegni con gli importi, CP_3
le date (n. 500722371 di € 450.000; n. 500722375 di € 108.000,00; n. 500722372 di €
250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 in data 21.05.2009 e dell'ulteriore assegno n. 500722373 di € 180.000,00 in data 28.05.2009) ed i nomi o le denominazioni di beneficiari suoi creditori, sconosciuti al , e a consegnarli a questi ultimi, i R_
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 quali li incassarono;
- che, dopo le richieste di restituzione di dette somme, avanzate dagli eredi di R_
, il riconobbe di essersene indebitamente appropriato e s'impegnò
[...] CP_3
a restituirle agli eredi, senza poi dare seguito a tale impegno;
Ulteriore riscontro oggettivo della correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di patteggiamento è costituito dalla circostanza che gli assegni siano stati compilati da mano palesemente diversa da quella di , autore della firma Persona_1
di traenza, e dal fatto che vennero effettivamente incassati dai beneficiari in essi indicati dal , come è documentalmente provato attraverso la produzione degli assegni CP_3
(doc. n. 3, 4, 5, 6, 7 atto di citazione).
18.2 In quanto il si è reso responsabile, ai danni di , del reato di CP_3 Persona_1
appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione professionale e dall'avergli cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, egli è ora tenuto a restituire ai suoi eredi l'importo sottratto (1.128.000,00 euro).
18.3 ha subito anche un danno non patrimoniale di tipo morale, quale Persona_1
vittima del reato di appropriazione indebita, aggravato dal fatto che il CP_3
disponeva delle somme in ragione del rapporto di prestazione professionale e dalla rilevante entità del danno patrimoniale, situazione che ha ovviamente causato nella vittima, persona anziana che per tutta la vita aveva lavorato procurandosi cospicui risparmi, un grave stato di frustrazione.
Il risarcimento può essere equitativamente liquidato nell'importo pari al 30% del danno patrimoniale originario e, pertanto, in 338.400,00 euro
18.4 Il danno complessivamente subito da ammonta pertanto a (1.128.000 Persona_1
+ 338.400 =) 1.466.400,00 euro.
18.5 Non può essere invece riconosciuto uno specifico danno da perdita di chance stante la genericità della domanda.
18.6 Un analogo interesse a quello posto base di detta domanda può comunque trovare soddisfazione nel riconoscimento del risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle considerazioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
Poiché nel caso in esame il danno è maturato in parte in capo e dalla Persona_1
sua morte, avvenuta qualche mese dopo i fatti di appropriazione indebita, in capo agli attori, suoi eredi, questi ultimi sono titolari del diritto ad ottenere il risarcimento di questa voce di danno iure successionis, per quanto attiene la parte maturata in capo a loro genitore, e iure proprio, per quanto riguarda la parte maturata dopo la sua morte.
La liquidazione può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di 1.466.400 euro è liquidato alla fine del maggio 2009, data in cui gli assegni sono stati incassati, l'importo va incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi, secondo il criterio indicato dalla S.C.
Applicando detti criteri si ottiene: capitale iniziale: € 1.466.400,00 data iniziale: 30/05/2009
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 data finale: 31/01/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: maggio 2009 scadenza rivalutazione: gennaio 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale dal: al: capitale rivalutato: tasso: giorni: interessi: 30/05/2009 31/12/2009 € 1.488.396,00 3,00% 215 € 26.301,79 01/01/2010 30/05/2010 € 1.488.396,00 1,00% 150 € 6.116,70 30/05/2010 31/12/2010 € 1.527.988,80 1,00% 215 € 9.000,48 01/01/2011 30/05/2011 € 1.527.988,80 1,50% 150 € 9.419,11 30/05/2011 31/12/2011 € 1.573.447,20 1,50% 215 € 13.902,38 01/01/2012 30/05/2012 € 1.573.447,20 2,50% 151 € 16.273,32 30/05/2012 30/05/2013 € 1.592.510,40 2,50% 365 € 39.812,76 30/05/2013 31/12/2013 € 1.598.376,00 2,50% 215 € 23.537,73 01/01/2014 30/05/2014 € 1.598.376,00 1,00% 150 € 6.568,67 30/05/2014 31/12/2014 € 1.596.909,60 1,00% 215 € 9.406,45 01/01/2015 30/05/2015 € 1.596.909,60 0,50% 150 € 3.281,32 30/05/2015 31/12/2015 € 1.591.044,00 0,50% 215 € 4.685,95 01/01/2016 30/05/2016 € 1.591.044,00 0,20% 151 € 1.316,43 30/05/2016 31/12/2016 € 1.613.040,00 0,20% 215 € 1.900,29 01/01/2017 30/05/2017 € 1.613.040,00 0,10% 150 € 662,89 30/05/2017 31/12/2017 € 1.627.704,00 0,10% 215 € 958,78 01/01/2018 30/05/2018 € 1.627.704,00 0,30% 150 € 2.006,76 30/05/2018 31/12/2018 € 1.639.435,20 0,30% 215 € 2.897,08 01/01/2019 30/05/2019 € 1.639.435,20 0,80% 150 € 5.389,92 30/05/2019 31/12/2019 € 1.632.103,20 0,80% 215 € 7.691,01 01/01/2020 30/05/2020 € 1.632.103,20 0,05% 151 € 337,60 30/05/2020 31/12/2020 € 1.654.099,20 0,05% 215 € 487,17 01/01/2021 30/05/2021 € 1.654.099,20 0,01% 150 € 67,98 30/05/2021 31/12/2021 € 1.765.545,60 0,01% 215 € 104,00 01/01/2022 30/05/2022 € 1.765.545,60 1,25% 150 € 9.069,58 30/05/2022 31/12/2022 € 1.893.122,40 1,25% 215 € 13.939,09 01/01/2023 30/05/2023 € 1.893.122,40 5,00% 150 € 38.899,78 30/05/2023 31/12/2023 € 1.907.786,40 5,00% 215 € 56.188,23 01/01/2024 30/05/2024 € 1.907.786,40 2,50% 151 € 19.731,22 30/05/2024 31/12/2024 € 1.929.782,40 2,50% 215 € 28.418,03 01/01/2025 31/01/2025 € 1.929.782,40 2,00% 31 € 3.277,99
indice alla decorrenza: 135,1 indice alla scadenza: 120,9 raccordo indici: 1,471 coefficiente di rivalutazione: 1,316 totale rivalutazione: € 463.382,40 capitale rivalutato: € 1.929.782,40
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 totale colonna giorni: 5725 totale interessi: € 361.650,49 rivalutazione + interessi: € 825.032,89 capitale rivalutato + interessi: € 2.291.432,89
18.7 Poiché gli attori sono tutti figli di e suoi eredi legittimi, a ciascuno di Persona_1
essi spetta l'importo di un quarto di 2.291.432,89 euro e pertanto 572.858,22 euro a ciascuno.
18.8 Poiché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di cui al punto che precede competono a ciascun attore gli interessi legali di mora, ai sensi degli articoli 1283 e 1284 del codice civile, dalla decisione al saldo.
19. La domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_2
convenuta è infondata per le ragioni che seguono.
19.1 Con la sentenza n. 13246 del 16/05/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità tra due orientamenti interpretativi con riguardo alla responsabilità dello Stato e degli Enti
Pubblici per i danni cagionati dal comportamento illecito dei loro dipendenti, ai sensi degli articoli 28 della Costituzione e 2049 del Codice civile.
19.2 L'indirizzo interpretativo maggioritario affermava:
- che, per riconoscere la responsabilità della PA per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, poiché il fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica, doveva sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionale di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto;
- che tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli del tutto estraneo all'amministrazione e che sia perfino contrario ai fini che essa persegue ed escluda
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 22 così ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la PA;
- che, pertanto, la responsabilità della PA era esclusa quando il dipendente aveva agito per finalità esclusivamente personali, estranee a quelle dell'Amministrazione di appartenenza.
19.3 L'indirizzo interpretativo minoritario, riteneva invece che fosse configurabile la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la commissione di un reato doloso, purché le stesse fossero poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche e costituissero lo sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2049 codice civile.
Al tempo della sentenza delle SSUU n. 13246/2019, questo secondo indirizzo interpretativo si era già ampiamente affermato nell'ambito dei rapporti privatistici ed aveva prodotto una copiosa giurisprudenza – soprattutto in materia di responsabilità delle banche e delle società di intermediazione finanziaria per le condotte illecite dei loro funzionari e promotori – pienamente avallata dalla sentenza delle SSUU in esame, che ne ha così riassunto gli elementi principali:
- la responsabilità del preponente presuppone, oltre al nesso di causa fra condotta e danno, anche la sussistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle incombenze affidate al preposto ed il danno subito dal terzo, cosicché la responsabilità può essere riconosciuta nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, senza che abbia rilevo il superamento del limiti delle mansioni affidate al preposto o che questi abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione però che la sua condotta costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, “non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponde neppure quale degenerazione, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 23 - “Si tratta […] di un'applicazione moderna del principio cuius commoda e ius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli”;
- “una tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli: un simile principio risponde alle esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui che è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri (poco importa se per una scelta di utilità, come nel caso delle persone fisiche, o per necessità, come in ogni altro caso, in cui è indispensabile il coinvolgimento di persone fisiche ulteriori e distinte per l'imputazione di effetti giuridici ad entità sovraindividuali)”;
- “Dalla correlazione di tale specifica forma di responsabilità ai vantaggi che sia lecito per il preponente attendersi dall'avvalimento dell'altrui operato la giurisprudenza civile di legittimità per i rapporti privatistici di preposizione e quella più recente penale di legittimità hanno ricavato la necessità di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo (quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie, oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto): nesso che è stato ritenuto sussistente non solamente se il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma pure nell'ipotesi in cui tale esercizio si limiti ad esporre il terzo all'ingerenza dannosa del preposto ed anche se questi abbia abusato della sua posizione od agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate”;
- “Non ha infatti giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall'ambito dei poteri conferiti - secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 24 - “l'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata
(e corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato intanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi;
e così risponde di quelle identificate in base a un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o - secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n.
576 – «più probabile che non», in un dato contesto storico”.
19.4 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto detto contrasto interpretativo a favore della tesi affermatasi nell'ambito dei rapporti civilistici, spiegando che “nessuna ragione giustifichi più nell'odierno contesto socio-economico, un trattamento differenziato dell'attività dello Stato o dell'ente pubblico rispetto a quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall'esercizio di poteri pubblicistici”, perché
“ogni diversificazione di trattamento, per di più nel senso di evidente favore, si risolverebbe in un ingiustificato privilegio dello Stato o dell'ente pubblico, in palese contrasto con il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3, comma primo, Cost. e col diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e riconosciuto anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (firmata a
Roma il 04/11/1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla G.U. n.
221 del 24/09/1955 ed entrata in vigore il 10/10/1955) e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (adottata a Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione consolidata, sulla
G.U. dell'U.E. del 30/03/2010, n. C83, pagg. 389 ss.; efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona - ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130 - e cioè
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 25 01/12/2009): poiché escluderebbe quella più piena tutela risarcitoria, invece perseguibile con la concorrente responsabilità del preponente”.
19.5 Ricondotta ad unità la disciplina della responsabilità dello Stato, degli Enti Pubblici e dei privati per i comportamenti illeciti dannosi dei loro preposti, e richiamati i principi di cui si è dato conto al punto 19.3 che precede, nella sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche chiarito:
- che la nozione di occasionalità necessaria “coinvolge una peculiare specie di relazione di causalità”, che “si identifica con quella peculiare relazione tra l'uno e
l'altro tale per cui la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente”;
- che “tale valutazione di impossibilità sia operata in base ai principi della causalità adeguata […] e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante, di regolarità causale atta a determinare l'evento, vale a dire di normalità - in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico - della sua conseguenza”;
- che conseguenza di tale impostazione “è l'integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che implica a sua volta un'adeguata delimitazione di tale conclusione: in primo luogo, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale secondo le regole sopra ricordate;
in secondo luogo, vige l'elisione del nesso in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento; in terzo luogo si applica la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato”;
- che “è insito nel concetto stesso di causalità adeguata che la sequenza tra premesse e conseguenze sia rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiono, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevedibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 26 - che “In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato da garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. Pen. n. 13.799 del 2015 cit.)”;
- che da tale impostazione deriva che il preponente “andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata: intanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall'illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sulla occasionalità necessaria, tra cui l'estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto”.
19.6 Passando all'esame della casistica in cui la Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità ex articolo 2049 c.c. e quella ex art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, occorre evidenziare come la Corte di legittimità abbia reiteratamente affermato il principio secondo cui tale responsabilità è esclusa in difetto del requisito dell'occasionalità necessaria:
- “quando il danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 27 operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
857 del 17/01/2020);
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020); nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni;
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022); nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto;
- “quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 28 programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018);
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente.
Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore” (Sez.
3 - Ordinanza n. 25374 del
12/10/2018); nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati;
- “ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore
"anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015); nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 29 amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
- “ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5020 del 04/03/2014);
- “allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013); in questo caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità della banca nell'attività illecita svolta da un consulente finanziario, il quale operava in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca "on line" consegnatigli dagli stessi clienti, a fronte del riconoscimento di un compenso determinato al di fuori del sistema delle commissioni bancarie d'uso per operazioni similari.
19.7 Nella vicenda di cui è rimasto vittima , alla luce di quanto esposto Persona_1
dagli attori suoi eredi, non è ravvisabile il rapporto di occasionalità necessaria, come elaborato dalla giurisprudenza citata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al dalla banca convenuta ed il fatto (appropriazione indebita e/o truffa) che ha CP_3
cagionato il danno subito dal . R_
19.8 Appare infatti del tutto evidente che il programma di investimento prospettato dal esulasse dall'ambito delle competenze che gli erano state affidate da CP_3 [...]
, di cui era all'epoca promotore finanziario, considerato che il Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 30 gestiva il patrimonio mobiliare del già da parecchi anni prima di CP_3 R_
assumere la qualità di promotore finanziario della in questione (fatto pacifico) e CP_2 considerata l'assoluta anomalia – tipicamente individuabile secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza citata al punto 19.6 che precede – della condotta tenuta di R_
il quale:
[...]
- prima rivelò al promotore finanziario la password di per la vendita online dei titoli mobiliari, venduti dal il 20.05.2009, per il controvalore di 831.084,06 euro, CP_3
come affermato dalla banca nella lettera del 05/10/2009 (doc 9 attori), dove si legge che “dalla verifica degli archivi di produzione infatti è emerso che le operazioni di vendita titoli sono state disposte per il tramite del servizio BE on line, al quale è possibile accedere unicamente per mezzo di una password in possesso del solo titolare del servizio stesso”, affermazione mai smentita dagli attori;
- poi gli consegnò, in rapida successione, diversi assegni firmati “in bianco”, con l'incarico di compilarli in tutte le altre parti, al fine di reinvestire l'ingente somma di
831.084,06 ricavata dalla liquidazione dei titoli mobiliari di cui era proprietario, senza richiedere alcuna giustificazione all'Istituto di Credito.
Le precedenti considerazioni non consentono neppure di ritenere che l'appropriazione indebita (o la truffa qualora si ritenga configurabile questo reato) sia stata anche soltanto agevolata dal fatto che il fosse promotore finanziario di CP_3 [...]
, essendo evidente che l'incondizionata e cieca fiducia che il Controparte_2
riponeva nel traeva origine dal rapporto di collaborazione R_ CP_3
preesistente. Rapporto che, risulta confermato:
- sia da quanto esposto nella querela di (pag. 1 doc. 14 attori) “il Controparte_1
signor frequentava da lungo tempo la casa dei Era un personaggio CP_3 R_
noto alla scrivente perché, appunto, in famiglia erano frequenti le attestazioni di stima espresse sul suo conto – per l'affidabilità e le competenze in campo finanziario
– da ”; Persona_1
- sia da quanto esposto dalla convenuta nella prima memoria 183/6 c.p.c., secondo cui
“nell'ottobre 2008, quando il ha cessato il suo precedente rapporto con CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 31 ed è divenuto promotore finanziario di anche CP_6 Controparte_2
ha aperto il suo primo rapporto presso l'istituto di credito esponente Persona_1
e vi ha trasferito il proprio patrimonio da ”, circostanza non contestata CP_6
dagli attori e comunque provata dalle ricevute dei bonifici effettuati da R_
nel 2008 (doc. 4 convenuta), dalle quali risultano i trasferimenti dei fondi
[...]
effettuati dal precedente conto FINECOBANK a quello nuovo presso
[...]
nonché dall'estratto dell'Albo dei consulenti finanziari (doc. 3 CP_2
convenuta), dal quale risulta che, negli anni, il aveva lavorato presso CP_3
diversi istituti di credito dei quali gli ultimi due erano stati, appunto, “FINECOBANK
BANCA FINECO S.P.A.” (periodo 08.07.2008 – 14.10.2008) e “
[...]
(periodo 27.10.2008 – 20.05.2010); Controparte_2
- sia da quanto riferito dal teste nell'udienza di prova delegata Testimone_1 tenuta il 23.05.2022 davanti al Tribunale di Milano: “capitolo 3: vero, in quell'occasione il signor ci ha presentato le caratteristiche della sua CP_3
clientela ed in particolare del signor evidenziando che si trattava del Persona_1
suo cliente più importante, che conosceva da anni (e) che lo aveva seguito presso altri intermediari ed ora in banca ed oltre ad assisterlo nell'ambito CP_2
della consulenza finanziaria, avevano condiviso operazioni immobiliari al di fuori della sua attività di consulente finanziario”.
20. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi, per quanto riguarda il rapporto processuale tra gli attori e , vanno poste a carico di , non Controparte_3 Controparte_3
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione di valore compreso tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 32 del livello medio di difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, documentale e priva di profili di complessità, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
22. Le spese di lite del rapporto processuale tra attori e Controparte_2
debbono essere interamente compensate tra le parti in ragione della novità, complessità e opinabilità delle questioni di diritto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare a ciascuno degli attori Controparte_3 CP_1
, , e la somma
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
di 572.858,22 euro, oltre agli interessi legali di mora dalla decisione al saldo
b. rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di
[...]
Controparte_2
c. condanna a rifondere , Controparte_3 Controparte_1 Pt_2
, e , creditori in solido, delle spese
[...] Parte_3 Parte_1
processuali, così liquidate:
€ 7.786,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 5.136,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 11,436,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 6.771,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.686,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 14,01 per notifica atto di citazione;
€ 7,79 per notifica verbale udienza del 03.11.2021 e ulteriori allegati;
€ 32.863,80 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. compensa le spese del rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
[...]
. Controparte_2
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 33
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 27/03/2025, alle ore 13.20 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 8514 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Simone PINNA, procuratore di tutti attori ed anche l'avv. Maria LUISA
LOVICU, in sostituzione dell'avv. Giudo Manca BITTI nell'interesse dell'attore
, il quale: Parte_1
o si riportano alle conclusioni dell'atto di citazione e precisate nelle memorie ex art. 183 cpc;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'attrice personalmente;
Controparte_1
- l'avvocato Donata DAVOLI, in sostituzione dell'avv. Roberto SUTICH e l'avv.
Giampiero TRONCI, procuratori della convenuta i Controparte_2
quali:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183 cpc;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8514 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizio Controparte_1 C.F._1
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizio Parte_2 C.F._4
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Patrizio Parte_3 C.F._5
ROVELLI (C.F. ) e dell'avv. Simone PINNA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in via Baccaredda, 1, Cagliari, presso il C.F._3
difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Parte_1 C.F._6
MANCA BITTI (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Delitala, C.F._7
11, Cagliari, presso il difensore, attori
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 contro
(C.F. ), CE, Controparte_3 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Roberto SUTICH (C.F. e dell'avv. Giampiero TRONCI (C.F. C.F._9
), elettivamente domiciliata in via Caboni, 3, Cagliari, presso il C.F._10
difensore, convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per l'udienza del 31.01.2019, notificato a il Parte_4
09.10.2018 a mani proprie, a (oggi Controparte_2 [...]
) il 6.10.2018 col servizio postale, gli attori, figli ed eredi Controparte_4
legittimi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Orbetello il Persona_1
9.07.2009, e di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta a Cagliari il 07.08.2017, hanno chiesto la condanna in solido di CP_3
e della , per la quale il primo aveva operato
[...] Controparte_2 come promotore finanziario nell'anno 2009 fino al 20.05.2010, a risarcire loro tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto , cui gli attori sono succeduti Persona_1
mortis causa (diritto azionato iure successionis), nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali/morali che assumevano di avere subito (diritto azionato iure proprio), in conseguenza delle condotte illecite del , consistite nell'appropriarsi CP_3
indebitamente di 1.128.000,00 euro di . Gli attori hanno esposto e Persona_1
sostenuto quanto segue:
a. , di circa 86 anni all'epoca dei fatti, era cliente della Persona_1 [...]
da quando il ragioniere aveva assunto il CP_2 Controparte_3
ruolo di promotore finanziario incaricato dalla stessa società;
b. “il signor – dato il solido rapporto professionale – riponeva nel R_
promotore la massima fiducia e affidamento, tanto da delegarlo nella individuazione e attuazione delle operazioni di investimento del suo cospicuo patrimonio finanziario”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 c. “per tutto il periodo che ha preceduto il maggio 2009, il riscontro delle proposte è stato più che soddisfacente e ciò non ha fatto altro che confermare al di R_ aver ben riposto la sua fiducia”;
d. “le operazioni, anche mediante transazioni azionarie e acquisizione dei relativi dividendi, si susseguivano nel conto corrente numero 010/000957-9 cointestato a
e alla moglie ; Persona_1 Persona_2
e. subito dopo il decesso di , avvenuto il 09.07.2009, i congiunti si Persona_1
occuparono di verificare entità e consistenza della componente mobiliare del patrimonio relitto e si accorsero che, circa un mese prima del decesso del padre, sul conto corrente citato al punto che precede erano stati tratti i seguenti 5 assegni bancari per un ammontare complessivo di 1.128.000,00 euro:
- n. 500722371 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 3);
- n. 500722375 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 4);
- n. 500722372 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 5);
- n. 500722374 dell'importo di 450.000,00 euro, emesso il 21.05.2009 (doc. 6);
- n. 500722373 dell'importo di 180.000,00 euro, emesso il 28.05.2009 (doc. 7);
f. sempre dall'esame del conto corrente, gli eredi si accorsero che la “la somma in parola proveniva in larga parte dalla – di poco precedente – vendita di titoli pronti contro termine, effettuata il 20/05/2009 per un importo pari a €
831.084,06”;
g. dietro richiesta degli eredi in relazione al disinvestimento dei predetti titoli finanziari e alla conseguente emissione dei 5 assegni, il promotore CP_3
dichiarò che, su sua indicazione, aveva intrapreso
[...] Persona_1 un'operazione finanziaria nell'alveo dei “Pronto
Contro
Termine”, da eseguirsi utilizzando somme per la disponibilità delle quali il aveva chiesto, quale CP_3
mandatario, la consegna degli assegni in questione;
h. insospettito da tale spiegazione e dal fatto che il si fosse rifiutato più CP_3
volte di consegnare tutta la documentazione afferente ai rapporti in esame, uno degli attori, , inviò, a mezzo legale, una comunicazione alla Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 nella quale contestò formalmente i comportamenti Controparte_2
del e richiese di accedere agli atti bancari relativi al rapporto con CP_3
(doc. 8 – datato 14/09/2009 – ricevuto il 28/09/2009); Persona_1
i. la consegnò i documenti ma, con nota del 05/10/2009, respinse le CP_2 contestazioni formulate nei confronti “del nostro signor ”, in quanto CP_3 quest'ultimo, interpellato dalla , aveva affermato di essere estraneo ai fatti CP_2
lamentati; nella medesima risposta l'Istituto di credito evidenziò anche di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta, da parte degli eredi, circa l'avvenuto decesso di , comunicazione necessaria al fine di bloccare Persona_1
tempestivamente le operazioni sul conto corrente in questione (doc. 9);
j. ricevuta copia della documentazione bancaria richiesta, gli attori si accorsero che i
5 assegni emessi nel maggio 2009 erano stati, sì, sottoscritti da , Persona_1
ma, a detta degli attori, risultavano compilati, “sia con riferimento all'indicazione dell'importo che dei beneficiari”, da altro soggetto avente una grafia differente;
k. chiese ulteriori spiegazioni al , il quale “riferiva Parte_1 CP_3
agli eredi che in realtà gli assegni emessi erano stati destinati ad alcuni imprenditori a lui noti (ai quali lo stesso li avrebbe consegnati), i quali si CP_3
sarebbero impegnati a restituire capitale ed interessi entro il mese di maggio
2010”;
l. sempre secondo gli attori: “la consegna dei titoli conferma – semmai ve ne fosse bisogno – la piena fiducia di nel consulente della Persona_1 [...]
Il cliente, infatti, non ha esitato a sottoscrivere i titoli del cui CP_2
impiego nei prodotti finanziari caso avrebbe poi trovato conferma nei successivi estratti conto”;
m. il , a fronte delle ulteriori contestazioni degli eredi “si CP_3 R_
impegnava a rispettare gli impegni assunti e a restituire le somme oggetto di tale investimento”; tuttavia, lo stesso non restituì mai il denaro, continuando a posticipare ingiustificatamente la data dell'adempimento;
n. nelle more, gli attori scoprirono che, con nota del 20.05.2010, il aveva CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 comunicato a le proprie “dimissioni, con effetto Controparte_2 immediato” (doc. 10);
o. con querele rispettivamente del 05.06.2010 e del 05.11.2010, due degli attori,
(doc. 11) e (doc. 12) sottoposero Parte_1 Controparte_1 all'attenzione della Procura della Repubblica di Cagliari i fatti summenzionati e i relativi documenti;
p. vennero iscritti due distinti procedimenti penali a carico del distinti con CP_3
n. 7790/2020 R.N.R. e 49/2011 R.N.R., dalle cui indagini emerse che il contenuto e i beneficiari degli assegni erano stati compilati da quest'ultimo e che le relative somme erano state utilizzate dal promotore non per l'operazione finanziaria prospettata al defunto , bensì per estinguere posizioni debitorie Persona_1
personali che il aveva nei confronti di terzi soggetti sconosciuti al CP_3
; R_
q. da ultimo, i due procedimenti penali di cui al punto che precede vennero riuniti, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., insieme all'ulteriore procedimento n.
11173/2010 R.N.R. – sempre a carico del , “per fatti sostanzialmente CP_3
analoghi e sovrapponibili - per tempi, contesto, rapporti, modalità, natura delle condotte” ma posti in danno di – e confluirono nel Parte_5
procedimento penale n. 3324/13 R.G. del Tribunale di Cagliari, che definì la posizione del con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle CP_3
parti (c.d. patteggiamento), ormai passata in giudicato, n. 1243/2015 (doc. 18), con la quale gli venne applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 600,00 euro di multa e lo stesso venne condannato alla rifusione delle spese processuali delle parti civile costituite (eredi e eredi ) sulla base dei seguenti R_ Pt_5
capi di imputazione:
“a) delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 c.p. Per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o nell'interesse dell'investitore CP_2
della somma di euro 1.071.000,00, denaro che doveva essere Parte_5
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di Con l'aggravante di avere cagionato alla persona Parte_5
offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Cagliari, nel settembre 2008 e nel mese di giugno 2009.
b) di cui all'art. 167 D.P.R. 58/1998 e successive modificazioni (T.U. sulla Pt_6
Finanza), per aver arrecato danno all'investitore di cui, nella sua Persona_1
qualità di consulente finanziario presso di Cagliari, curava Controparte_2
la gestione del portafogli d'investimento, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto. In particolare per aver indotto il (classe 1923) ad R_ investire tra il maggio e il giugno del 2009 l'importo complessivo di €
1.128.000,00 asseritamente per investimenti mobiliari in titoli e azioni che, invece, di sua iniziativa, destinava a finanziamenti di imprenditori o, comunque, soggetti privati, per finalità diverse dalla gestione del patrimonio, senza tenerne informato il e, successivamente alla morte di quest'ultimo, (avvenuta il 09.07.2009), R_
senza dar conto né restituendo le somme agli eredi prossimi congiunti. Ciò anche in violazione delle norme sui conflitti d'interesse, avendo interessi personali negli investimenti e nei finanziamenti predetti.
In Cagliari nel periodo indicato.
c) Delitto di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità indicata di promotore finanziario delle somme di denaro indicate al capo precedente, in relazione alle circostanze di fatto sopra contestate e qui integralmente richiamate, somme di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio mobiliare di
: stesse circostanze capo precedente. Persona_1
d) Delitto di cui agli artt. 61 n. 11 e 640 cod. pen. per avere, con abuso della qualità indicata di promotore finanziario, con le condotte contestate ai capi precedenti e con artifici e raggiri (consistiti nell'omessa informazione al R_
della destinazione dei propri investimenti), indotto in errore il a danno del R_
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 quale utilizzava la somma di € 1.128.000,00 destinata a ripianare debiti o a finanziare investimenti di soggetti privati estranei al mercato finanziario. Stesse circostanze di cui al capo precedente.
Tutti reati aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
e) Delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 646 c.p. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso
[...]
di Cagliari e di promotore finanziario nell'interesse di CP_2 [...]
, delle somme di € 1.128.000,00, danaro asseritamente utilizzato per R_
promuovere un'operazione di “pronti contro termine” e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio mobiliare di
: reato aggravato per aver cagionato alla persona offesa un danno Persona_1
di rilevante gravità.
Commesso in Cagliari, tra il mese di maggio-giugno 2009 e il mese di luglio
2010”.
2. In diritto, gli attori hanno sostenuto:
a. che la responsabilità per inadempimento – rispetto alle “obbligazioni derivanti dal contratto di negoziazione ed a tutte le obbligazioni derivanti dal D.Lgs. n. 58/1998
e dalla normativa secondaria” – di emergesse dagli atti del Controparte_3
procedimento penale R.G. 3324/2013 del Tribunale di Cagliari e dalla relativa sentenza di patteggiamento n. 1243/2015, secondo i quali il convenuto, nello svolgimento della sua attività professionale in qualità di agente della
[...]
aveva indebitamente sottratto a la somma CP_2 Persona_1
complessiva di 1.128.00,00 euro;
b. che, nel caso in esame, la sentenza di patteggiamento, secondo la giurisprudenza di merito “pressoché costante”, costituisse “indubbia ammissione di colpevolezza” e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, questo tipo di provvedimento costituisse, quantomeno, “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito”
(Cass. Civ. s. n. 2500/2018, Cass. Civ. 30328/2017);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 c. che la responsabilità civile solidale della si fondasse Controparte_2 sull'art. 31, comma 3 del D.Lgs 24.2.1998 n. 58, secondo il quale “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico professionale è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma costituente applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
d. che, nel caso in esame, ricorresse quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la responsabilità del preponente nella materia in esame.
3. Nel medesimo atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare la responsabilità di , nato a [...] il 17 Controparte_3
settembre 1946 (C.F. ) nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di CodiceFiscale_11
intermediario ed agente della AR
in ordine alla sottrazione – ed al conseguente mancato
[...] investimento – della somma di € 1.128.000,00 ai danni del signor;
Persona_1
B) accertare e dichiarare che la convenuta AR
, con sede in Milano nella via Santa Margherita n.
[...]
9, codice fiscale e partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano
è responsabile in solido della sottrazione e del mancato investimento della P.IVA_1 somma di € 1.128.000,00 da parte dell'intermediario e promotore finanziario
[...]
ai danni del signor e dei suoi eredi, odierni attori, nelle CP_3 Persona_1
dichiarate qualità;
C) per l'effetto, condannare e la in Controparte_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro, al versamento in favore degli attori nelle loro anzidette qualità, della somma di € 1.128.000,00, o quella maggiore
o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se non altro, negli utili che avrebbero presuntivamente ottenuto mediante acquisto di Buoni del Tesoro per un ammontare di € 1.128.000,00, via via rivalutato sino alla data dell'effettivo versamento o, se del caso, anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio.
D) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
E) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
4. i è tempestivamente costituita in giudizio a mezzo Controparte_2 comparsa di risposta depositata l'11.01.2019, nella quale:
a. ha sostenuto che difettasse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e il fatto illecito dannoso perché gli attori non avevano dimostrato l'effettiva responsabilità (di tipo extracontrattuale) del né la veridicità delle dichiarazioni da quest'ultimo asseritamente rese CP_3
(che, ad ogni modo, la ha contestato) e perché, in ogni caso, il danno CP_2
lamentato, secondo le prospettazioni degli attori, si era verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle della preponente;
CP_2
b. ha contestato che le fossero opponibili gli accertamenti svolti in sede penale e la sentenza di patteggiamento, sia perché la non aveva preso parte al CP_2
processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non aveva efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna;
c. ha genericamente contestato la quantificazione del danno effettuata dagli attori.
5. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha rassegnato le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 seguenti conclusioni:
“rigettare le domande proposte nei confronti di perché Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto”.
6. Nell'udienza del 19.02.2020, il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_3
, regolarmente citato in giudizio ma mai costituito nel presente procedimento.
[...]
7. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.05.2020,
Controparte_2
a. ha affermato era “un armatore che aveva interessi legati sia alla Persona_1 cantieristica navale sia alle operazioni immobiliari” e che “nell'ottobre 2008, quando il ha cessato il suo precedente rapporto con ed è CP_3 CP_6
divenuto promotore finanziario di anche ha Controparte_2 Persona_1 aperto il suo primo rapporto presso l'istituto di credito esponente e vi ha trasferito il proprio patrimonio da ” evidenziando che anche gli attori avevano CP_6
ammesso che il loro genitore era legato al da un rapporto di fiducia CP_3 pluriennale che precedeva l'inizio del rapporto con la convenuta;
CP_2
b. ha evidenziato che l'attrice , nel suo esposto querela del Controparte_1
05.11.2010 (doc. 14 attori), aveva precisato che il decesso del padre era stato
“assolutamente inatteso” e che fino a quel momento si era Persona_1
sempre occupato in modo esclusivo della gestione del suo patrimonio, senza coinvolgere i propri familiari;
c. ha sostenuto che gli assegni oggetto di causa non fossero mai stati versati presso le proprie filiali e che fossero stati incassati da soggetti terzi “noti al de cuius, in forza di regolari girate per l'incasso presso altri intermediari”.
8. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.05.2020, gli eredi hanno reiterato le precedenti argomentazioni e, in particolare: R_
a. hanno contestato quanto sostenuto dalla circa il fatto che CP_2 R_
fosse da considerarsi un “noto imprenditore ed un investitore esperto”,
[...] evidenziando che si trattava di un soggetto di “classe 1923” e quindi di circa 87 anni al momento del fatto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 b. hanno sostenuto, con riferimento al requisito del nesso di occasionalità necessaria, che il fatto che avesse eventualmente “emesso assegni” per Persona_1
“acquistare PCT” (n.d.r. pronti contro termine) fosse irrilevante, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera e 94, comma 6 del regolamento CP_7
intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l'intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull'andamento dell'investimento) - non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. Civile, Sez. III, 18 dicembre 2015, n. 25442; Cassazione civile, sez. III, 16/11/2011, n. 24004)”.
9. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 23.06.2020, ha richiesto l'ammissione di prova per testi e ha insistito Controparte_2
nelle proprie difese, affermando:
a. che, provata l'esistenza di un rapporto fiduciario preesistente tra Persona_1
e , era escluso che quest'ultimo si potesse essere anche solo Controparte_3
giovato della propria qualità di promotore finanziario della convenuta per effettuare l'appropriazione indebita ai danni del de cuius, con la conseguenza che non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo alla;
CP_2
b. che la sentenza di patteggiamento non accennava al fatto che il avesse R_
consegnato assegni al per eseguire operazioni finanziarie rientranti nel CP_3 campo dell'attività di promotore finanziario affidatagli da CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 CP_2
c. che i fatti accertati nella sentenza avevano al più natura di “indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c..”
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 11.03.2020, n. 7014), e pertanto non erano sufficienti a far ritenere provata la responsabilità del;
CP_3
d. che comunque la sentenza era inefficace nei confronti della in quanto CP_2
soggetto terzo e non aveva preso parte al processo.
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24.06.2020, gli eredi : R_
a. hanno contestato che conoscesse i soggetti che avevano Persona_1
incassato gli assegni consegnati al e hanno ribadito che questi erano CP_3
“creditori personali del promotore finanziario o comunque beneficiari di finanziamenti rientranti in operazioni personali del medesimo”;
b. hanno evidenziato che, all'epoca dei fatti, era ottantaseienne e Persona_1
hanno sostenuto che lo stesso, per giunta, fosse in condizioni generali di salute
“parecchio compromesse” in quanto “cardiopatico e con problemi polmonari”
(doc. 25 attori), tanto che sarebbe mancato circa un mese dopo l'emissione degli assegni per cui è causa e che, quindi, quantomeno “in quello specifico contesto temporale”, il suo profilo non fosse quello “dell'investitore finanziario consapevole (o, men che meno, smaliziato e spregiudicato)”, come a sua volta sostenuto dalla convenuta;
c. hanno sostenuto che “facendo applicazione dei principi generali in tema di nesso di causalità in ambito civile (per i quali l'affermazione della sua sussistenza ben può essere basata su una prova che lo renda probabile, non essendo affatto necessario che tale prova sia idonea a garantire l'assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio)”, apparisse indubbia la sua rilevanza probatoria, a carico di entrambi i convenuti, ai fini della ricostruzione del nesso causale tra fatto illecito del promotore finanziario (e correlata responsabilità solidale della banca preponente) e danni lamentati dagli attori;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 d. hanno chiesto l'ammissione di interrogatorio formale del convenuto CP_3
sui seguenti capitoli:
[...]
“A) Vero che nel 2009, in qualità di promotore finanziario presso
[...]
, curava il portafogli investimenti di , nato a [...]_1
Loceri il 28.04.1923 e deceduto a Orbetello il 09.07.2009?
B) Vero che, in ragione della sua attività di promotore finanziario di
[...]
intratteneva col signor rapporti di consulenza da Controparte_2 R_ tanti anni e che quest'ultimo si affidava a lei per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire?
C) Vero che nella primavera del 2009 ha proposto al signor di Persona_1
disinvestire una parte del suo patrimonio e il 20.05.2009 lo ha indotto alla vendita di titoli pronti contro termine per un importo pari a € 831.084,06, curando personalmente la transazione?
D) Vero che nei giorni successivi ha provveduto a ritirare personalmente, presso la sede di Cagliari di il carnet d'assegni relativi al Controparte_2
conto corrente n. 010/0000957-9 intestato a e alla moglie Persona_1
da cui provengono gli assegni di seguito elencati: n. Persona_2
500722371 di € 450.000; n. 500722375 di € 108.000,00; n. 500722372 di €
250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 e n. 500722373 di € 180.000,00?
E) Vero che, ritirato il predetto carnet, ha rappresentato al signor Persona_1 la necessità dell'emissione degli assegni identificati per l'acquisizione della provvista necessaria per l'acquisto di prodotti finanziari, particolarmente remunerativi, che ha riferito essere proposti in quel momento dal mercato finanziario?
F) Vero che il signor , su sua indicazione, provvedeva alla Persona_1 sottoscrizione degli assegni n. 500722371 di € 450.000; n. 500722375 di €
108.000,00; n. 500722372 di € 250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 in data
21.05.2009 e dell'ulteriore assegno n. 500722373 di € 180.000,00 in data
28.05.2009?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 G ) Vero che lei ha personalmente provveduto alla compilazione dei predetti assegni (la cui copia si esibisce) e all'indicazione dei relativi beneficiari?
H) Vero che i beneficiari degli assegni di cui al superiore capo F erano sconosciuti a ? Persona_1
I) Vero che i beneficiari degli assegni di cui al superiore capo F erano soggetti a lei noti e con i quali intercorrevano pregresse esposizioni debitorie a suo carico?
J) Vero che, ignaro , lei si è appropriato degli assegni di cui al Persona_1
superiore capo F utilizzandoli per ripianare le sue personali esposizioni debitorie con i beneficiari di tali titoli?
K) Vero che ha provveduto lei personalmente a consegnare i predetti assegni ai beneficiari che poi li hanno portati all'incasso?
L) Vero che nel mese di maggio 2009 era al corrente delle precarie condizioni di salute di (ottantaseienne), delle sue patologie cardiache e Persona_1
respiratorie e del fatto che al momento dell'accadimento dei fatti fosse convalescente da un intervento chirurgico?”
M) Vero che dopo le richieste di restituzione delle somme, oggetto di trasferimento
a terzi con gli assegni sopra identificati, avanzate dagli eredi di , Persona_1
ha riconosciuto la sua indebita appropriazione impegnandosi all'integrale restituzione e che non ha poi dato seguito a tale impegno?”
11. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 13.07.2020, ha reiterato le proprie argomentazioni e difese, ha Controparte_2 contestato le avverse istanze istruttorie e ha chiesto l'ammissione di ulteriori capitoli di interrogatorio formale.
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 14.07.2020, gli eredi ha reiterato le proprie argomentazioni e difese, ha contestato le avverse R_ istanze istruttorie e ha chiesto l'ammissione di prova contraria per testi.
13. Con ordinanza del 03.11.2021 il giudice ha ammesso i seguenti mezzi istruttori:
“a. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova diretta) formulati dagli attori nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 b. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova contraria) formulati dagli attori nella terza memoria ex art. 183/6 cpc;
c. la prova per testi sui capitoli (prova diretta) formulati dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc;
d. l'interrogatorio formale del convenuto CE , sui capitoli Controparte_3
(prova contraria) formulati dalla convenuta nella terza memoria ex art. 183/6 cpc”.
14. Nell'udienza del 13.10.2022 il giudice ha dichiarato Controparte_2 decaduta dalla facoltà di espletare l'interrogatorio formale di , perché Controparte_3
non aveva svolto nei suoi confronti gli adempimenti previsti dall'art. 292 c.p.c. nel termine perentorio di 60 giorni prima dell'udienza fissata per l'interrogatorio, assegnato dal giudice al punto 2 dell'ordinanza resa nell'udienza del 03.11.2021.
15. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi delegata al
Tribunale di Milano, assunta nell'udienza del 23.05.2022 (su consolle del magistrato, si tratta del verbale caricato con data del 31.05.2022).
16. L'interrogatorio formale del convenuto , previsto per l'udienza del Controparte_3
12.05.2022 sui capitoli richiesti dagli attori, non si è potuto espletare, in quanto il convenuto CE, pur ritualmente citato, non è comparso e non ha addotto alcun giustificato motivo.
17. Nell'udienza odierna – fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni e hanno rinunciato alla discussine orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. La domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti di CP_3
è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
[...]
18.1 Il fatto che il si sia appropriato indebitamente dell'importo complessivo CP_3
1.128.000,00 euro, che gli aveva messo a disposizione per investirlo in Persona_1
pronti contro termine è provato dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Cagliari, per delitti di appropriazione indebita e truffa 1-q) che precede:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 - vuoi che si acceda alla tesi espressa da (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28428 del
11/10/2023), secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art.
444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.”;
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023 (confermata da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024) secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; e da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del
10/05/2024, secondo cui “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”;
Anche aderendo al secondo e prevalente filone interpretativo, il valore indiziario dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento e delle fonti di prova sulle quali la stessa si fonda, è infatti pienamente comprovato degli elementi di prova ritraibili dal comportamento del , consistito nel non presentarsi, senza giustificazione, CP_3
davanti al giudice all'udienza del 12.05.2022 per rendere l'interrogatorio formale sui fatti oggetto dei capitoli di prova formulati dagli attori, che pertanto si possono ritenere provati, ai sensi degli articoli 116 e 232, comma. 1, c.p.c.; e precisamente:
- che il era solito affidarsi al per la scelta dei prodotti finanziari da R_ CP_3
acquistare e su cui investire;
- che nella primavera del 2009 il convinse il a disinvestire una parte CP_3 R_
dei suoi titoli mobiliari per reinvestire il ricavato in prodotti finanziari che diceva essere particolarmente remunerativi;
- che, con operazione curata dal , i titoli vennero venduti il 20.05.2009, per il CP_3
controvalore 831.084,06 euro, accreditato nel conto corrente n. 010/0000957-9 presso cointestato a e alla moglie Controparte_2 Persona_1
Persona_2
- che qualche giorno dopo il ritirò presso la banca, per conto del , il CP_3 R_
carnet d'assegni relativo al conto corrente n. 010/0000957-9 e lo convinse a firmare
(per traenza) gli assegni numero 500722371, 500722375, 500722372, 500722374 e
500722373, ed a consegnarglieli con gli importi, le date e lo spazio del beneficiario in bianco, assumendo nel contempo l'impegno di compilarli e reinvestirli in pronti contro termine;
- che, contravvenendo a detto impegno, il compilò gli assegni con gli importi, CP_3
le date (n. 500722371 di € 450.000; n. 500722375 di € 108.000,00; n. 500722372 di €
250.000,00; n. 500722374 di € 140.000,00 in data 21.05.2009 e dell'ulteriore assegno n. 500722373 di € 180.000,00 in data 28.05.2009) ed i nomi o le denominazioni di beneficiari suoi creditori, sconosciuti al , e a consegnarli a questi ultimi, i R_
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 quali li incassarono;
- che, dopo le richieste di restituzione di dette somme, avanzate dagli eredi di R_
, il riconobbe di essersene indebitamente appropriato e s'impegnò
[...] CP_3
a restituirle agli eredi, senza poi dare seguito a tale impegno;
Ulteriore riscontro oggettivo della correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di patteggiamento è costituito dalla circostanza che gli assegni siano stati compilati da mano palesemente diversa da quella di , autore della firma Persona_1
di traenza, e dal fatto che vennero effettivamente incassati dai beneficiari in essi indicati dal , come è documentalmente provato attraverso la produzione degli assegni CP_3
(doc. n. 3, 4, 5, 6, 7 atto di citazione).
18.2 In quanto il si è reso responsabile, ai danni di , del reato di CP_3 Persona_1
appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione professionale e dall'avergli cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, egli è ora tenuto a restituire ai suoi eredi l'importo sottratto (1.128.000,00 euro).
18.3 ha subito anche un danno non patrimoniale di tipo morale, quale Persona_1
vittima del reato di appropriazione indebita, aggravato dal fatto che il CP_3
disponeva delle somme in ragione del rapporto di prestazione professionale e dalla rilevante entità del danno patrimoniale, situazione che ha ovviamente causato nella vittima, persona anziana che per tutta la vita aveva lavorato procurandosi cospicui risparmi, un grave stato di frustrazione.
Il risarcimento può essere equitativamente liquidato nell'importo pari al 30% del danno patrimoniale originario e, pertanto, in 338.400,00 euro
18.4 Il danno complessivamente subito da ammonta pertanto a (1.128.000 Persona_1
+ 338.400 =) 1.466.400,00 euro.
18.5 Non può essere invece riconosciuto uno specifico danno da perdita di chance stante la genericità della domanda.
18.6 Un analogo interesse a quello posto base di detta domanda può comunque trovare soddisfazione nel riconoscimento del risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle considerazioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
Poiché nel caso in esame il danno è maturato in parte in capo e dalla Persona_1
sua morte, avvenuta qualche mese dopo i fatti di appropriazione indebita, in capo agli attori, suoi eredi, questi ultimi sono titolari del diritto ad ottenere il risarcimento di questa voce di danno iure successionis, per quanto attiene la parte maturata in capo a loro genitore, e iure proprio, per quanto riguarda la parte maturata dopo la sua morte.
La liquidazione può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di 1.466.400 euro è liquidato alla fine del maggio 2009, data in cui gli assegni sono stati incassati, l'importo va incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi, secondo il criterio indicato dalla S.C.
Applicando detti criteri si ottiene: capitale iniziale: € 1.466.400,00 data iniziale: 30/05/2009
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 data finale: 31/01/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: maggio 2009 scadenza rivalutazione: gennaio 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale dal: al: capitale rivalutato: tasso: giorni: interessi: 30/05/2009 31/12/2009 € 1.488.396,00 3,00% 215 € 26.301,79 01/01/2010 30/05/2010 € 1.488.396,00 1,00% 150 € 6.116,70 30/05/2010 31/12/2010 € 1.527.988,80 1,00% 215 € 9.000,48 01/01/2011 30/05/2011 € 1.527.988,80 1,50% 150 € 9.419,11 30/05/2011 31/12/2011 € 1.573.447,20 1,50% 215 € 13.902,38 01/01/2012 30/05/2012 € 1.573.447,20 2,50% 151 € 16.273,32 30/05/2012 30/05/2013 € 1.592.510,40 2,50% 365 € 39.812,76 30/05/2013 31/12/2013 € 1.598.376,00 2,50% 215 € 23.537,73 01/01/2014 30/05/2014 € 1.598.376,00 1,00% 150 € 6.568,67 30/05/2014 31/12/2014 € 1.596.909,60 1,00% 215 € 9.406,45 01/01/2015 30/05/2015 € 1.596.909,60 0,50% 150 € 3.281,32 30/05/2015 31/12/2015 € 1.591.044,00 0,50% 215 € 4.685,95 01/01/2016 30/05/2016 € 1.591.044,00 0,20% 151 € 1.316,43 30/05/2016 31/12/2016 € 1.613.040,00 0,20% 215 € 1.900,29 01/01/2017 30/05/2017 € 1.613.040,00 0,10% 150 € 662,89 30/05/2017 31/12/2017 € 1.627.704,00 0,10% 215 € 958,78 01/01/2018 30/05/2018 € 1.627.704,00 0,30% 150 € 2.006,76 30/05/2018 31/12/2018 € 1.639.435,20 0,30% 215 € 2.897,08 01/01/2019 30/05/2019 € 1.639.435,20 0,80% 150 € 5.389,92 30/05/2019 31/12/2019 € 1.632.103,20 0,80% 215 € 7.691,01 01/01/2020 30/05/2020 € 1.632.103,20 0,05% 151 € 337,60 30/05/2020 31/12/2020 € 1.654.099,20 0,05% 215 € 487,17 01/01/2021 30/05/2021 € 1.654.099,20 0,01% 150 € 67,98 30/05/2021 31/12/2021 € 1.765.545,60 0,01% 215 € 104,00 01/01/2022 30/05/2022 € 1.765.545,60 1,25% 150 € 9.069,58 30/05/2022 31/12/2022 € 1.893.122,40 1,25% 215 € 13.939,09 01/01/2023 30/05/2023 € 1.893.122,40 5,00% 150 € 38.899,78 30/05/2023 31/12/2023 € 1.907.786,40 5,00% 215 € 56.188,23 01/01/2024 30/05/2024 € 1.907.786,40 2,50% 151 € 19.731,22 30/05/2024 31/12/2024 € 1.929.782,40 2,50% 215 € 28.418,03 01/01/2025 31/01/2025 € 1.929.782,40 2,00% 31 € 3.277,99
indice alla decorrenza: 135,1 indice alla scadenza: 120,9 raccordo indici: 1,471 coefficiente di rivalutazione: 1,316 totale rivalutazione: € 463.382,40 capitale rivalutato: € 1.929.782,40
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 totale colonna giorni: 5725 totale interessi: € 361.650,49 rivalutazione + interessi: € 825.032,89 capitale rivalutato + interessi: € 2.291.432,89
18.7 Poiché gli attori sono tutti figli di e suoi eredi legittimi, a ciascuno di Persona_1
essi spetta l'importo di un quarto di 2.291.432,89 euro e pertanto 572.858,22 euro a ciascuno.
18.8 Poiché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di cui al punto che precede competono a ciascun attore gli interessi legali di mora, ai sensi degli articoli 1283 e 1284 del codice civile, dalla decisione al saldo.
19. La domanda formulata dagli attori nei confronti di Controparte_2
convenuta è infondata per le ragioni che seguono.
19.1 Con la sentenza n. 13246 del 16/05/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità tra due orientamenti interpretativi con riguardo alla responsabilità dello Stato e degli Enti
Pubblici per i danni cagionati dal comportamento illecito dei loro dipendenti, ai sensi degli articoli 28 della Costituzione e 2049 del Codice civile.
19.2 L'indirizzo interpretativo maggioritario affermava:
- che, per riconoscere la responsabilità della PA per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, poiché il fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica, doveva sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionale di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto;
- che tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli del tutto estraneo all'amministrazione e che sia perfino contrario ai fini che essa persegue ed escluda
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 22 così ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la PA;
- che, pertanto, la responsabilità della PA era esclusa quando il dipendente aveva agito per finalità esclusivamente personali, estranee a quelle dell'Amministrazione di appartenenza.
19.3 L'indirizzo interpretativo minoritario, riteneva invece che fosse configurabile la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la commissione di un reato doloso, purché le stesse fossero poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche e costituissero lo sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2049 codice civile.
Al tempo della sentenza delle SSUU n. 13246/2019, questo secondo indirizzo interpretativo si era già ampiamente affermato nell'ambito dei rapporti privatistici ed aveva prodotto una copiosa giurisprudenza – soprattutto in materia di responsabilità delle banche e delle società di intermediazione finanziaria per le condotte illecite dei loro funzionari e promotori – pienamente avallata dalla sentenza delle SSUU in esame, che ne ha così riassunto gli elementi principali:
- la responsabilità del preponente presuppone, oltre al nesso di causa fra condotta e danno, anche la sussistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle incombenze affidate al preposto ed il danno subito dal terzo, cosicché la responsabilità può essere riconosciuta nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, senza che abbia rilevo il superamento del limiti delle mansioni affidate al preposto o che questi abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione però che la sua condotta costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, “non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponde neppure quale degenerazione, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 23 - “Si tratta […] di un'applicazione moderna del principio cuius commoda e ius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli”;
- “una tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli: un simile principio risponde alle esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui che è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri (poco importa se per una scelta di utilità, come nel caso delle persone fisiche, o per necessità, come in ogni altro caso, in cui è indispensabile il coinvolgimento di persone fisiche ulteriori e distinte per l'imputazione di effetti giuridici ad entità sovraindividuali)”;
- “Dalla correlazione di tale specifica forma di responsabilità ai vantaggi che sia lecito per il preponente attendersi dall'avvalimento dell'altrui operato la giurisprudenza civile di legittimità per i rapporti privatistici di preposizione e quella più recente penale di legittimità hanno ricavato la necessità di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo (quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie, oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto): nesso che è stato ritenuto sussistente non solamente se il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma pure nell'ipotesi in cui tale esercizio si limiti ad esporre il terzo all'ingerenza dannosa del preposto ed anche se questi abbia abusato della sua posizione od agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate”;
- “Non ha infatti giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall'ambito dei poteri conferiti - secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 24 - “l'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata
(e corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato intanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi;
e così risponde di quelle identificate in base a un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o - secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n.
576 – «più probabile che non», in un dato contesto storico”.
19.4 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto detto contrasto interpretativo a favore della tesi affermatasi nell'ambito dei rapporti civilistici, spiegando che “nessuna ragione giustifichi più nell'odierno contesto socio-economico, un trattamento differenziato dell'attività dello Stato o dell'ente pubblico rispetto a quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall'esercizio di poteri pubblicistici”, perché
“ogni diversificazione di trattamento, per di più nel senso di evidente favore, si risolverebbe in un ingiustificato privilegio dello Stato o dell'ente pubblico, in palese contrasto con il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3, comma primo, Cost. e col diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e riconosciuto anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (firmata a
Roma il 04/11/1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla G.U. n.
221 del 24/09/1955 ed entrata in vigore il 10/10/1955) e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (adottata a Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione consolidata, sulla
G.U. dell'U.E. del 30/03/2010, n. C83, pagg. 389 ss.; efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona - ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130 - e cioè
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 25 01/12/2009): poiché escluderebbe quella più piena tutela risarcitoria, invece perseguibile con la concorrente responsabilità del preponente”.
19.5 Ricondotta ad unità la disciplina della responsabilità dello Stato, degli Enti Pubblici e dei privati per i comportamenti illeciti dannosi dei loro preposti, e richiamati i principi di cui si è dato conto al punto 19.3 che precede, nella sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche chiarito:
- che la nozione di occasionalità necessaria “coinvolge una peculiare specie di relazione di causalità”, che “si identifica con quella peculiare relazione tra l'uno e
l'altro tale per cui la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente”;
- che “tale valutazione di impossibilità sia operata in base ai principi della causalità adeguata […] e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante, di regolarità causale atta a determinare l'evento, vale a dire di normalità - in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico - della sua conseguenza”;
- che conseguenza di tale impostazione “è l'integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che implica a sua volta un'adeguata delimitazione di tale conclusione: in primo luogo, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale secondo le regole sopra ricordate;
in secondo luogo, vige l'elisione del nesso in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento; in terzo luogo si applica la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato”;
- che “è insito nel concetto stesso di causalità adeguata che la sequenza tra premesse e conseguenze sia rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiono, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevedibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 26 - che “In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato da garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. Pen. n. 13.799 del 2015 cit.)”;
- che da tale impostazione deriva che il preponente “andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata: intanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall'illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sulla occasionalità necessaria, tra cui l'estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto”.
19.6 Passando all'esame della casistica in cui la Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità ex articolo 2049 c.c. e quella ex art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, occorre evidenziare come la Corte di legittimità abbia reiteratamente affermato il principio secondo cui tale responsabilità è esclusa in difetto del requisito dell'occasionalità necessaria:
- “quando il danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 27 operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
857 del 17/01/2020);
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020); nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni;
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022); nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto;
- “quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 28 programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018);
- “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente.
Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore” (Sez.
3 - Ordinanza n. 25374 del
12/10/2018); nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati;
- “ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore
"anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015); nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 29 amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
- “ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5020 del 04/03/2014);
- “allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013); in questo caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità della banca nell'attività illecita svolta da un consulente finanziario, il quale operava in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca "on line" consegnatigli dagli stessi clienti, a fronte del riconoscimento di un compenso determinato al di fuori del sistema delle commissioni bancarie d'uso per operazioni similari.
19.7 Nella vicenda di cui è rimasto vittima , alla luce di quanto esposto Persona_1
dagli attori suoi eredi, non è ravvisabile il rapporto di occasionalità necessaria, come elaborato dalla giurisprudenza citata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al dalla banca convenuta ed il fatto (appropriazione indebita e/o truffa) che ha CP_3
cagionato il danno subito dal . R_
19.8 Appare infatti del tutto evidente che il programma di investimento prospettato dal esulasse dall'ambito delle competenze che gli erano state affidate da CP_3 [...]
, di cui era all'epoca promotore finanziario, considerato che il Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 30 gestiva il patrimonio mobiliare del già da parecchi anni prima di CP_3 R_
assumere la qualità di promotore finanziario della in questione (fatto pacifico) e CP_2 considerata l'assoluta anomalia – tipicamente individuabile secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza citata al punto 19.6 che precede – della condotta tenuta di R_
il quale:
[...]
- prima rivelò al promotore finanziario la password di per la vendita online dei titoli mobiliari, venduti dal il 20.05.2009, per il controvalore di 831.084,06 euro, CP_3
come affermato dalla banca nella lettera del 05/10/2009 (doc 9 attori), dove si legge che “dalla verifica degli archivi di produzione infatti è emerso che le operazioni di vendita titoli sono state disposte per il tramite del servizio BE on line, al quale è possibile accedere unicamente per mezzo di una password in possesso del solo titolare del servizio stesso”, affermazione mai smentita dagli attori;
- poi gli consegnò, in rapida successione, diversi assegni firmati “in bianco”, con l'incarico di compilarli in tutte le altre parti, al fine di reinvestire l'ingente somma di
831.084,06 ricavata dalla liquidazione dei titoli mobiliari di cui era proprietario, senza richiedere alcuna giustificazione all'Istituto di Credito.
Le precedenti considerazioni non consentono neppure di ritenere che l'appropriazione indebita (o la truffa qualora si ritenga configurabile questo reato) sia stata anche soltanto agevolata dal fatto che il fosse promotore finanziario di CP_3 [...]
, essendo evidente che l'incondizionata e cieca fiducia che il Controparte_2
riponeva nel traeva origine dal rapporto di collaborazione R_ CP_3
preesistente. Rapporto che, risulta confermato:
- sia da quanto esposto nella querela di (pag. 1 doc. 14 attori) “il Controparte_1
signor frequentava da lungo tempo la casa dei Era un personaggio CP_3 R_
noto alla scrivente perché, appunto, in famiglia erano frequenti le attestazioni di stima espresse sul suo conto – per l'affidabilità e le competenze in campo finanziario
– da ”; Persona_1
- sia da quanto esposto dalla convenuta nella prima memoria 183/6 c.p.c., secondo cui
“nell'ottobre 2008, quando il ha cessato il suo precedente rapporto con CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 31 ed è divenuto promotore finanziario di anche CP_6 Controparte_2
ha aperto il suo primo rapporto presso l'istituto di credito esponente Persona_1
e vi ha trasferito il proprio patrimonio da ”, circostanza non contestata CP_6
dagli attori e comunque provata dalle ricevute dei bonifici effettuati da R_
nel 2008 (doc. 4 convenuta), dalle quali risultano i trasferimenti dei fondi
[...]
effettuati dal precedente conto FINECOBANK a quello nuovo presso
[...]
nonché dall'estratto dell'Albo dei consulenti finanziari (doc. 3 CP_2
convenuta), dal quale risulta che, negli anni, il aveva lavorato presso CP_3
diversi istituti di credito dei quali gli ultimi due erano stati, appunto, “FINECOBANK
BANCA FINECO S.P.A.” (periodo 08.07.2008 – 14.10.2008) e “
[...]
(periodo 27.10.2008 – 20.05.2010); Controparte_2
- sia da quanto riferito dal teste nell'udienza di prova delegata Testimone_1 tenuta il 23.05.2022 davanti al Tribunale di Milano: “capitolo 3: vero, in quell'occasione il signor ci ha presentato le caratteristiche della sua CP_3
clientela ed in particolare del signor evidenziando che si trattava del Persona_1
suo cliente più importante, che conosceva da anni (e) che lo aveva seguito presso altri intermediari ed ora in banca ed oltre ad assisterlo nell'ambito CP_2
della consulenza finanziaria, avevano condiviso operazioni immobiliari al di fuori della sua attività di consulente finanziario”.
20. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi, per quanto riguarda il rapporto processuale tra gli attori e , vanno poste a carico di , non Controparte_3 Controparte_3
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
21. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione di valore compreso tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 32 del livello medio di difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, documentale e priva di profili di complessità, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
22. Le spese di lite del rapporto processuale tra attori e Controparte_2
debbono essere interamente compensate tra le parti in ragione della novità, complessità e opinabilità delle questioni di diritto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare a ciascuno degli attori Controparte_3 CP_1
, , e la somma
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
di 572.858,22 euro, oltre agli interessi legali di mora dalla decisione al saldo
b. rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di
[...]
Controparte_2
c. condanna a rifondere , Controparte_3 Controparte_1 Pt_2
, e , creditori in solido, delle spese
[...] Parte_3 Parte_1
processuali, così liquidate:
€ 7.786,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 5.136,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 11,436,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 6.771,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.686,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 14,01 per notifica atto di citazione;
€ 7,79 per notifica verbale udienza del 03.11.2021 e ulteriori allegati;
€ 32.863,80 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. compensa le spese del rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
[...]
. Controparte_2
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8514/2018 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 33