Art. 4.
Le spese di funzionamento della commissione di cui all' articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 , sono liquidate alla fine di ogni anno con decreto del Ministro per i lavori pubblici, che determinera' altresi' i compensi dovuti al presidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.
Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvedera' con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe professionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.
Le spese di funzionamento della commissione di cui all' articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 , sono liquidate alla fine di ogni anno con decreto del Ministro per i lavori pubblici, che determinera' altresi' i compensi dovuti al presidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.
Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvedera' con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe professionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.