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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA IN Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2025 promossa da:
(Cod.Fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Sforza e Felicia (detta Licia) Morra
e
(Cod.Fisc. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Roberta Filippi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva, in data 04.12.2018, nasceva il figlio minore , Persona_1 rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Parte_1 Parte_2 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni Per_1 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Il figlio minore resta affidato in maniera congiunta e Persona_1 paritaria ad entrambi i genitori.
In virtù di tanto, ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi tempi di permanenza presso lo stesso, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore.
2) Per il periodo scolastico I genitori concordano che trascorra una Per_1 settimana con la madre e una settimana con il padre, con inizio dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, affinché il bambino possa trascorrere un week end intero con il genitore collocatario per quella settimana.
I sigg.ri e , si impegnano, reciprocamente, a Parte_1 Parte_2 rispettare gli impegni sportivi e personali del bambino, che allo stato, pratica judo, con allenamenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.
I sigg.ri e , inoltre, consentiranno al bambino, Parte_1 Parte_2 quando con ciascuno di essi, compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro, di parlare a telefono con l'altro genitore, anche quotidianamente, e non ostacoleranno in alcun modo le comunicazioni telefoniche del bambino con i rispettivi nonni e zii.
Per il periodo delle vacanze estive i sigg.ri e si Parte_1 Parte_2 impegnano ad adottare, di anno in anno, le soluzioni più idonee, tenuto conto degli interessi e impegni del bambino. Si impegnano, in ogni caso, ad assicurare che almeno tre settimane, anche non consecutive, alternativamente nel mese di luglio o di agosto, oltre a quelle già di propria competenza, siano trascorse dal bambino con ciascuno dei ricorrenti, secondo un calendario da concordare entro e non oltre fine maggio di ogni anno, nel rispetto dell'alternanza innanzi detta.
2 Per il periodo delle vacanze natalizie, il bambino trascorrerà le vacanze una settimana con ciascun genitore, alternando i giorni della vigilia;
Natale; capodanno ed Epifania, secondo il seguente schema, da valere come esempio anche per il futuro: il 24 dicembre con il padre e dal 25 dicembre al 31 gennaio con la madre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo, il
24 dicembre con la madre e dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con la madre e così a seguire per gli anni successivi, con la precisazione che per il corrente anno il 24 dicembre il figlio minore starà con la madre e dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con la madre.
Per il periodo delle vacanze pasquali, il bambino trascorrerà dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il genitore che lo ha con sé in quella settimana, mentre trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con il genitore che lo terrà con sé la settimana che segue, garantendosi, comunque, il principio dell'alternanza tra i genitori.
Le parti si accorderanno analogamente, almeno due mesi prima, compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro, per suddividere equamente eventuali ponti durante l'anno (ad esempio, il 25 aprile;
il 1° maggio;
il 2 giugno, ecc.).
Il bambino, inoltre, trascorrerà il proprio compleanno con il genitore che lo ha con sé nella settimana in cui questo cade, salvo il diritto dell'altro di tenere il festeggiato con sé un paio di ore, ove il bambino sia in sede.
I genitori, inoltre, si impegnano a lasciare che trascorra il giorno del Per_1 compleanno della nonna e nonno materno (- 22 marzo e 21 giugno) e della nonna e nonno paterno (13 marzo e 5 marzo), dall'uscita da scuola, fino alla sera, con il figlio del nonno festeggiato, anche se il compleanno cade in un giorno in cui trascorre la settimana con l'altro genitore. Per_1
La residenza anagrafica del figlio minore resterà nell'immobile adibito a casa familiare, sito in Montescudaio alla via Giovanni Paolo II n. 22, assegnato, come da punto n. 3) che segue, alla sig.ra mentre, quando il Parte_2 minore starà con il sig. , sarà domiciliato presso l'abitazione Parte_1 da questi condotta in locazione, sita in Casale Marittimo, alla via G. Marconi n.
61.
3) La casa familiare posta in Montescudaio alla via Giovanni Paolo II n. 22, di proprietà di entrambi i sigg.ri e in misura del Parte_1 Parte_2
50% dell'intero per ciascuno, viene assegnata in uso alla sig.ra . Parte_2
Resta espressamente convenuto tra le parti che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, oltre che le utenze e la tassa rifiuti, continueranno a restare a totale carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_2 relative alla proprietà rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti secondo le rispettive quote di proprietà, ovvero il 50% ciascuno.
3 Le rate di mutuo dell'abitazione, inoltre, continueranno a rimanere a carico di entrambi i ricorrenti, in misura del 50% ciascuno.
Il sig. , infine, si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] il 50% di quanto recuperato fiscalmente per le detrazioni della Pt_2 ristrutturazione della casa di Firenze.
4) Ognuno dei ricorrenti si occuperà delle spese per il mantenimento ordinario del figlio minore nella settimana che lo avrà presso di sé. Per_1
Le spese straordinarie relative al minore, che sono quelle di cui alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense che qui si allegano (si cfr. dette, All. 10), nelle quali i ricorrenti includono espressamente anche le spese di abbigliamento, ivi compreso quello sportivo, resteranno a carico di ciascuno in misura del 50%.
5) L'assegno unico relativo al minore verrà percepito da ciascun Per_1 genitore in misura del 50%.
6) Il gatto di proprietà del sig. resterà nella casa familiare Parte_1 assegnata alla sig.ra , con spese di mantenimento e veterinarie Parte_2 che verranno ripartite in parti uguali tra le parti.
7) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente a Parte_1 Parte_2 qualsiasi contributo al proprio mantenimento, conseguentemente, nessuno dei due dovrà versare in favore dell'altro alcun mantenimento.
8) Con la redazione dei presenti patti e condizioni e la sottoscrizione da parte dei rispettivi procuratori per autentica, i sigg.ri e Parte_1 [...]
fermo quanto pattuito ai punti nn. 3), 4) e 5), dichiarano Pt_2 espressamente di aver definito con quanto concordato, ogni pregresso rapporto economico e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
9) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti, sicché i rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunziare alla solidarietà passiva di cui all'art. 13, co. 8 della L.P.
Forense n. 247/2012.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA IN)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA IN Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2025 promossa da:
(Cod.Fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Sforza e Felicia (detta Licia) Morra
e
(Cod.Fisc. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Roberta Filippi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva, in data 04.12.2018, nasceva il figlio minore , Persona_1 rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Parte_1 Parte_2 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni Per_1 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Il figlio minore resta affidato in maniera congiunta e Persona_1 paritaria ad entrambi i genitori.
In virtù di tanto, ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi tempi di permanenza presso lo stesso, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore.
2) Per il periodo scolastico I genitori concordano che trascorra una Per_1 settimana con la madre e una settimana con il padre, con inizio dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, affinché il bambino possa trascorrere un week end intero con il genitore collocatario per quella settimana.
I sigg.ri e , si impegnano, reciprocamente, a Parte_1 Parte_2 rispettare gli impegni sportivi e personali del bambino, che allo stato, pratica judo, con allenamenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.
I sigg.ri e , inoltre, consentiranno al bambino, Parte_1 Parte_2 quando con ciascuno di essi, compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro, di parlare a telefono con l'altro genitore, anche quotidianamente, e non ostacoleranno in alcun modo le comunicazioni telefoniche del bambino con i rispettivi nonni e zii.
Per il periodo delle vacanze estive i sigg.ri e si Parte_1 Parte_2 impegnano ad adottare, di anno in anno, le soluzioni più idonee, tenuto conto degli interessi e impegni del bambino. Si impegnano, in ogni caso, ad assicurare che almeno tre settimane, anche non consecutive, alternativamente nel mese di luglio o di agosto, oltre a quelle già di propria competenza, siano trascorse dal bambino con ciascuno dei ricorrenti, secondo un calendario da concordare entro e non oltre fine maggio di ogni anno, nel rispetto dell'alternanza innanzi detta.
2 Per il periodo delle vacanze natalizie, il bambino trascorrerà le vacanze una settimana con ciascun genitore, alternando i giorni della vigilia;
Natale; capodanno ed Epifania, secondo il seguente schema, da valere come esempio anche per il futuro: il 24 dicembre con il padre e dal 25 dicembre al 31 gennaio con la madre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo, il
24 dicembre con la madre e dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con la madre e così a seguire per gli anni successivi, con la precisazione che per il corrente anno il 24 dicembre il figlio minore starà con la madre e dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre e poi, dal 1 gennaio al 6 gennaio con la madre.
Per il periodo delle vacanze pasquali, il bambino trascorrerà dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il genitore che lo ha con sé in quella settimana, mentre trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con il genitore che lo terrà con sé la settimana che segue, garantendosi, comunque, il principio dell'alternanza tra i genitori.
Le parti si accorderanno analogamente, almeno due mesi prima, compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro, per suddividere equamente eventuali ponti durante l'anno (ad esempio, il 25 aprile;
il 1° maggio;
il 2 giugno, ecc.).
Il bambino, inoltre, trascorrerà il proprio compleanno con il genitore che lo ha con sé nella settimana in cui questo cade, salvo il diritto dell'altro di tenere il festeggiato con sé un paio di ore, ove il bambino sia in sede.
I genitori, inoltre, si impegnano a lasciare che trascorra il giorno del Per_1 compleanno della nonna e nonno materno (- 22 marzo e 21 giugno) e della nonna e nonno paterno (13 marzo e 5 marzo), dall'uscita da scuola, fino alla sera, con il figlio del nonno festeggiato, anche se il compleanno cade in un giorno in cui trascorre la settimana con l'altro genitore. Per_1
La residenza anagrafica del figlio minore resterà nell'immobile adibito a casa familiare, sito in Montescudaio alla via Giovanni Paolo II n. 22, assegnato, come da punto n. 3) che segue, alla sig.ra mentre, quando il Parte_2 minore starà con il sig. , sarà domiciliato presso l'abitazione Parte_1 da questi condotta in locazione, sita in Casale Marittimo, alla via G. Marconi n.
61.
3) La casa familiare posta in Montescudaio alla via Giovanni Paolo II n. 22, di proprietà di entrambi i sigg.ri e in misura del Parte_1 Parte_2
50% dell'intero per ciascuno, viene assegnata in uso alla sig.ra . Parte_2
Resta espressamente convenuto tra le parti che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, oltre che le utenze e la tassa rifiuti, continueranno a restare a totale carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_2 relative alla proprietà rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti secondo le rispettive quote di proprietà, ovvero il 50% ciascuno.
3 Le rate di mutuo dell'abitazione, inoltre, continueranno a rimanere a carico di entrambi i ricorrenti, in misura del 50% ciascuno.
Il sig. , infine, si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] il 50% di quanto recuperato fiscalmente per le detrazioni della Pt_2 ristrutturazione della casa di Firenze.
4) Ognuno dei ricorrenti si occuperà delle spese per il mantenimento ordinario del figlio minore nella settimana che lo avrà presso di sé. Per_1
Le spese straordinarie relative al minore, che sono quelle di cui alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense che qui si allegano (si cfr. dette, All. 10), nelle quali i ricorrenti includono espressamente anche le spese di abbigliamento, ivi compreso quello sportivo, resteranno a carico di ciascuno in misura del 50%.
5) L'assegno unico relativo al minore verrà percepito da ciascun Per_1 genitore in misura del 50%.
6) Il gatto di proprietà del sig. resterà nella casa familiare Parte_1 assegnata alla sig.ra , con spese di mantenimento e veterinarie Parte_2 che verranno ripartite in parti uguali tra le parti.
7) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente a Parte_1 Parte_2 qualsiasi contributo al proprio mantenimento, conseguentemente, nessuno dei due dovrà versare in favore dell'altro alcun mantenimento.
8) Con la redazione dei presenti patti e condizioni e la sottoscrizione da parte dei rispettivi procuratori per autentica, i sigg.ri e Parte_1 [...]
fermo quanto pattuito ai punti nn. 3), 4) e 5), dichiarano Pt_2 espressamente di aver definito con quanto concordato, ogni pregresso rapporto economico e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
9) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti, sicché i rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunziare alla solidarietà passiva di cui all'art. 13, co. 8 della L.P.
Forense n. 247/2012.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA IN)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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