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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 5/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2021 dall'avv. Nicoletta Austoni in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 altre ipotesi di responsabilità rappresentato e difeso dall' avv. AUSTONI NICOLETTA (c.f.: extracontrattuale non
) del Foro di Lecco elettivamente ricomprese nelle altre C.F._2 materie (art. 2043 c.c. e domiciliato in LECCO PIAZZA XX SETTEMBRE n. 7, presso l' norme speciali)
avv. AUSTONI NICOLETTA come da procura in calce all'atto di codice: 145999 citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 21 c o n t r o
(c.f.: ) Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO SARA (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._4
domiciliato in BERGAMO VIA CRESCENZI n. 9 presso l'avv.
FERRARO SARA come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 3 / 8 giugno 2021 n. 1107/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
IN VIA PRINCIPALE:
• Riformare la sentenza n. 1107/2021 R.S. pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Dimatteo, pubblicata il 08.06.2021, non notificata, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto, con integrale rigetto di ogni domanda ed eccezione formulata dalla controparte.
• Conseguentemente accogliere le domande ed eccezioni tutte così come precisate nel giudizio di primo grado dal sig. qui Parte_1 ritrascritte e riproposte integralmente: “NEL MERITO: accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. , tutte indicate in Parte_1 premessa dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi, sono da ascriversi ad esclusivo fatto e colpa di , per i fatti accaduti Parte_2 in data 25/05/2010 e per tutti i motivi dedotti, in fatto ed in diritto, in premessa dell'atto di citazione, conseguentemente condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento in favore del sig. Parte_1 pagina 2 di 21 di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni cagionategli dal sig. ed Parte_2 ammontanti ad € 15.190,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà per risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal 25/05/2010 al saldo effettivo. Condannare inoltre il sig. a rifondere Parte_2 all'attore sig. tutte le spese legali dallo stesso sostenute Parte_1 nell'ambito dei procedimenti, penali ed amministrativi, derivati dalla notizia di reato, successivamente risultata infondata, conseguente alla denuncia-querela sporta dal convenuto nei confronti dell'attore ammontanti ad € 4.943,84, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alle premesse dell'atto di citazione, ovvero nella diversa somma che sarà per risultare in corso di causa. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto illegittime, indimostrate ed infondate tanto in fatto quanto in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ill.ma Corte adita non ritenesse inutilizzabile la CTU svolta sul si insta per l'integrazione della Pt_2 medesima mediante somministrazione al medesimo di test ed affinché vengano svolte le opportune indagini su pregressi clinici del sig. CP_1 odierno appellato, come dedotto all'udienza del 20/02/2020, precisando che i consulenti nominati non hanno svolto detta indagine nonostante fosse loro stata richiesta nel quesito formulato dal Giudice adito. Invero nonostante i consulenti dovessero (come indicato nel punto 3 del quesito) verificare se prima del 3/6/2010 presentasse dei disturbi o disagi psichici, non vi hanno provveduto. Si insta in ogni caso, affinché l'attore venga sottoposto a consulenza medica d'ufficio al fine di quantificare tutti i danni dal medesimo subito compresi i postumi di natura permanente al medesimo residuati e volta a quantificare i danni di natura anche patrimoniale.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” A seguito della riforma della sentenza impugnata: Condannare altresì pagina 3 di 21 l'odierno appellato a restituire all'appellante la somma versata a seguito della statuizione di primo grado di € 10.664,92 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché di CTU e CTP, oltre Spese
Gen., IVA, C.P.A. e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie, nonché di rinnovazione e/o integrazione della CTU medica, così come ribadite dall'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e riproposte, con ogni più ampia opposizione alle istanze avversarie. dell' appellato
Nel merito: rigettare l'appello in tutte le sue avverse istanze di merito e istruttorie, perché infondato in fatto e in diritto e comunque inammissibile per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermarsi in toto l'impugnata sentenza n. 1107/2021 R.S. pronunciata dal tribunale di Bergamo-III sez.Civ.;
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché CTU e CTP, oltre spese gen., iva, cpa .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa a reciproche lesioni personali derivanti da contrasti fra proprietari di fondi vicini.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Il giorno 25 maggio 2010, nel primo pomeriggio, è avvenuta una pagina 4 di 21 colluttazione nei pressi del fondo di proprietà di Pt_2
fra quest'ultimo e .
[...] Parte_1
Motivo di ciò sono state le accuse rivolte dal al Pt_2 Parte_1
di tenere comportamenti offensivi nei suoi confronti che hanno determinato la reazione del che provocava lo scontro Parte_1
fisico fra i due.
A seguito dei colpi reciprocamente inferti si è Parte_1
prontamente fatto accompagnare al Pronto Soccorso, mentre il vi si è recato solo a distanza di diversi giorni, dopo il Pt_2
ritorno della moglie che si trovava in Francia.
Al è stata riscontrata una ferita al labbro superiore, Parte_1
con prognosi iniziale di guarigione di giorni 5, poi prorogata di altri 20 a seguito della visita di controllo del 28 maggio 2010; per il la diagnosi è stata di escoriazioni alle braccia e al volto, Pt_2
vasta ecchimosi in regione glutea sinistra e discreto stato d'ansia con prognosi di guarigione di giorni venti.
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto fosse addebitabile al solo lo ha evocato in Controparte_2
giudizio chiedendo la sua condanna al pagamento in suo favore della somma di €. *15.190,00* per i danni fisici e di ulteriori €.
*4.943,84* a titolo di rifusione delle spese legali da egli sostenute per la sua difesa nei procedimenti instaurati a seguito delle querele proposte dal nei suoi confronti. Pt_2
Il convenuto ha negato ogni sua responsabilità e, Pt_2
pagina 5 di 21 sostenendo invece quella dell'attore ha svolto Parte_1
domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. *28.354,00*.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti, con prova per testi e c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto entrambe le domanda reciprocamente svolte dalle parti condannando il a pagare in favore del la somma Pt_2 Parte_1
di €. *201,81*, oltre interessi;
condannando il a pagare Parte_1
in favore del la somma di €. *8.592,00*, con Pt_2
compensazione integrale delle spese di lite fra le parti e con onere del pagamento delle spese della svolta c.t.u. a carico del
Parte_1
Nel motivare la decisione il Tribunale argomentava che era pacifico fra le parti che vi fosse stata una colluttazione nel corso della quale ciascuno dei contendenti aveva colpito l'altro.
Per quanto riguarda il il primo giudice rilevava che, Parte_1
dopo i fatti, egli si era recato al Pronto Soccorso, accompagnato dal nipote, e, in quella sede, gli era stata riscontrata una ferita al labbro superiore ed una mobilità degli incisivi centrali superiori;
invece, si era recato al Pronto Soccorso solo Pt_2
il 4 giugno 2010 e all'esito degli accertamenti eseguiti gli era stata riscontrata una vasta ecchimosi in regione glutea sinistra, con escoriazioni alle braccia e al volto, oltre ad uno stato di ansia.
A fronte di dette risultanze di carattere medico, nonché alla luce pagina 6 di 21 dell'esposizione dell'accaduto riportata nelle reciproche querele presentate dalle parti, il Tribunale ha valutato il complessivo quadro indiziario così risultante in applicazione del principio della “preponderanza dell'evidenza” indicato dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite 576/2008.
Il giudice ha, quindi, ritenuto di dover riconoscere in favore del il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a lui Parte_1
causato limitatamente al suo quadro clinico verificato al Pronto
Soccorso, quantificato in €. *201,81*, oltre interessi legali dal fatto al saldo, costituenti l'importo pagato per le cure mediche ricevute dal suo dentista.
In favore del è stato riconosciuto il diritto al risarcimento Pt_2
del solo danno psichico da lui sofferto nella misura del 6%, così ridotta a fronte della quantificazione eseguita dal c.t.u. all'8%.
Ciò in ragione dell'accertamento dell'esistenza della sua condizione ansioso-depressiva conseguente alla colluttazione avuta con il Parte_1
L'importo è stato quantificato in €. *8.592,00*, ove il Tribunale ha dichiarato che il danno morale è strettamente correlato a quello biologico.
E' stata, infine, rigettata la domanda riconvenzionale del Pt_2
relativa al risarcimento asseritamente da lui subìto per perdita di chance.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
pagina 7 di 21 con atto di citazione articolato in quattro motivi con il Pt_1
quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado di accoglimento delle domande formulate nei confronti di Pt_2
[...]
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che gli effetti dei colpi violenti riscontrati sulla persona del sig. siano da Pt_2 ricondurre alla condotta tenuta dal sig. (pag. 6 della sentenza Parte_1 impugnata). Erroneità del principio adottato dal giudice di prime cure, della preponderanza dell'evidenza e degli elementi indiziari utilizzati.)
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione sotto diversi profili.
Contesta innanzitutto la correttezza del richiamo fatto dal
Tribunale alla sentenza 576/2008 della Cassazione sostenendo che essa ha riguardato una fattispecie del tutto diversa da quella relativa ai fatti di causa.
Sostiene poi che vi sarebbe una serie di elementi (inesistenza della querela nell'immediatezza del fatto;
inesistenza di lesioni ricondotte nell'immediatezza alla condotta del Parte_1
pagina 8 di 21 dichiarazione nella querela del della localizzazione delle Pt_2
lesioni in zona diversa rispetto a quelle riportate nella cartella di pronto soccorso;
archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del per infondatezza della Parte_1
notizia di reato, assenza di testimoni oculari al fatto) che dovevano indurre il tribunale a respingere le domande formulate dal Pt_2
Richiama una diversa decisione a sezioni unite della Cassazione
(581/2008) la cui applicazione, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova del danno riconosciuto in favore del Pt_2
Contesta la rilevanza della deposizione della teste , Tes_1
moglie del sostenendone l'inutilizzabilità in ragione di Pt_2
un suo interesse all'esito del giudizio nonché quella del maresciallo in quanto avente ad oggetto fatti appresi dalla Tes_2
sig.ra . Tes_1
Si duole, infine, del fatto che il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza di patteggiamento chiesta dal per definire Pt_2
il procedimento penale instaurato a suo carico a seguito della querela proposta dal Parte_1
* * *
Il tribunale ha fondato il proprio convincimento in ordine al rapporto causale fra le lesioni subìte dal e la Pt_2
colluttazione avuta con il ritenendo che le evidenze Parte_1
pagina 9 di 21 processuali, sia quelle documentali che quelle testimoniali, consentissero di ritenere “con elevata probabilità logica” che il dovesse ritenersi responsabile delle lesioni arrecate al Parte_1
Pt_2
La Corte ritiene che così facendo il giudice di primo grado abbia correttamente applicato le regole stabilite con la richiamata sentenza a sezioni unite della Cassazione 576/2008.
Essa, infatti, seppur relativa a questioni di responsabilità medica, ha comunque enunciato un principio destinato ad essere applicato in ipotesi anche diverse da quelle trattate in quel procedimento, fra le quali rientra certamente la fattispecie di causa ossia che “un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario”.
Tale principio, applicato alla fattispecie di causa, consente di ritenere che il tribunale ne ha fatto corretta applicazione e, quindi, che sia stato giustamente ritenuto che le lesioni e le conseguenze sul fisico e sulla psiche del derivanti dai Pt_2
colpi a lui inferti dal sono stati diretta conseguenza di Parte_1
quest'ultimi.
L'appellante, peraltro, per contestare la valutazione fatta dal tribunale, oltre che sostenere la non pertinenza della citata sentenza 576/2008 della Cassazione, non offre una prospettazione dei fatti diversa o alternativa a giustificazione delle lesioni riportate dal Pt_2 pagina 10 di 21 Non hanno pregio difensivo al riguardo le considerazioni circa il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l'accesso al pronto soccorso della parte lesa, né le discordanze segnalate fra le parti del corpo del in cui i colpi avrebbero lasciato le loro conseguenze, Pt_2
trattandosi di situazioni che possono derivare da imprecisioni dovute in sede di refertazione.
Quanto alla testimonianza della moglie del ritiene la Pt_2
Corte che essa non debba essere ritenuta inammissibile.
Ciò in ragione del fatto che la somma riconosciuta in favore del marito, costituendo il risarcimento da fatto illecito, non rientra fra le entrate patrimoniali che confluiscono nella comunione dei beni.
Quanto alla testimonianza del maresciallo si osserva che Tes_2
essa, seppur relativa a circostanza da lui apprese da terzi, ha comunque avuto ad oggetto il rapporto non amichevole esistente fra le parti, apprezzato dal tribunale nella complessiva valutazione dell'accaduto e delle sue conseguenze.
Infine, in ordine alla mancata considerazione della sentenza di patteggiamento con la quale è stato definito il procedimento penale instaurato a carico del dalla proposizione della Pt_2
querela presentata dal si osserva che la conseguenza Parte_1
che di ciò può trarsi per quanto riguarda la fattispecie di causa
è che, con la scelta al rito alternativo, il ha solo Pt_2
dimostrato di non voler negare di avere colpito il ma Parte_1
non di non avere subìto a sua volta colpi da parte di quest'ultimo. pagina 11 di 21 Va, pertanto, rigettato il primo motivo di gravame.
Secondo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente rigettato le domande attoree valutando in modo erroneo, ingiusto ed illegittimo, le prove documentali offerte dalla difesa dell'attore, ritenendo raggiunta la prova da un unico documento attoreo e motivando sul punto quanto segue: “La prova dei danni lamentati dall'attore deve ritenersi raggiunta nei limiti che seguono.
Dal documento attoreo n. 5 emerge la prova di un intervento odontostomatologico del 27 maggio 2010 così descritto dal medico curante:
“eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito di mobilità dentale causato da trauma”; l'importo per tale intervento è pari ad € 201,81. Tali danni, vista la data dell'intervento e la descrizione dello stesso, devono essere certamente ricondotti alla lesione cagionata dalla condotta del convenuto”
e ritenendo carente la prova offerta mediante i restanti documenti attorei, motivando in argomento: “Sul punto deve pertanto essere rilevata l'assoluta carenza di allegazione attorea, parte attrice essendosi limitata ad affermare in modo generico il suddetto nesso causale, senza alcuna valutazione di ordine medico” e conseguentemente condanna Pt_2
a pagare in favore di il solo importo di “ €
[...] Parte_1
201,81, oltre interessi al tasso legale da 27 maggio 2010 al saldo”.)
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto solo in minima parte l'esistenza del diritto del al risarcimento del danno, avendolo Parte_1
limitato ai soli costi sostenuti per il primo intervento effettuato dal medico odontoiatra.
Sostiene al riguardo che non solo detta somma doveva essere riconosciuta in suo favore ma anche gli ulteriori esborsi pagina 12 di 21 sostenuti successivamente alle prime cure ricevute in quanto anch'essi derivanti dai colpi ricevuti dal nel corso della Pt_2
colluttazione con lui avuta.
Ribadisce al riguardo che anche per quest'ultime spese vi è nesso di causalità con i fatti di causa.
* * *
Nel ritenere raggiunta la prova del danno subìto dal Parte_1
solo nei limiti del primo esborso da lui sostenuto, pari ad €.
*201,81*, il tribunale ha indicato che solo l'intervento di
“eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito di mobilità dentale causato da trauma” è da ritenersi diretta conseguenza dei fatti di causa.
Invero l'avere eseguito un intervento di splintaggio significa che fra i due denti (il 13 ed il 23 – i due canini dell'arcata superiore) non interessati ai colpi ricevuti e, quindi, idonei a costituire un valido punto d'appoggio, è stato inserito un tirante di idoneo materiale con il quale è stata assicurata la saldezza dell'arcata dentale ed eliminata la sua mobilità.
Nel suo atto di citazione in primo grado, a pag. 3, l'attore indica di avere sostenuto un esborso di €. *890,00* per la provvisoria eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai colpi ricevuti dal e di necessitare di un intervento Pt_2
risolutivo per il quale ha allegato un preventivo di spesa per €.
*4.300,00*.
pagina 13 di 21 A dimostrazione dell'esborso asseritamente fatto di €. *890,00* per i primi interventi viene allegato il doc. 5, che è la ricevuta n.
290/2010 del 27.05.2010 del dr. nel quale Persona_1
l'intervento è descritto come “eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito mobilità dentale causato da trauma” per un importo di
€. *201,81* (di cui €. *200,00* per la prestazione ed €. *1,81* per la marca da bollo).
E' quindi smentita dalla stessa documentazione allegata dall'attore, ora appellante, la tesi di avere sostenuto un'iniziale spesa direttamente determinata dai fatti di causa di €. *890,00*, dovendosi invece ritenere dimostrato e ritenuto pertinente il solo minore importo di €. *201,81*.
Le ulteriori ricevute facenti parte del doc. 5 (n. 375/2010 del
14.07.2010, n. 418/2010 del 28.07.2010, 520/2010 dell'11.10.2010) si riferiscono a esborsi che non possono essere con certezza riconducibili a quanto accaduto nel maggio del
2010.
Invero solo la produzione in giudizio dell'eventuale ortopantomografia (c.d. “lastra”) avrebbe consentito di verificare l'effettiva mobilità dei denti tale da richiedere l'intervento di splintaggio, ma soprattutto che i due interventi eseguiti a carico dei denti 11 e 21 (i due incisivi superiori) erano diretta conseguenza dei fatti di causa e non dovuti a diverse ed autonome patologie.
Quanto al preventivo di spesa di cui al doc. 6 si osserva che pagina 14 di 21 l'attore non ha fornito prova di avere successivamente sostenuto l'esborso della somma indicata in modo onnicomprensivo nel documento datato 13.10.2010 in €. *4.300,00* come risultante di varie voci che tuttavia non possono essere ricondotte con certezza, per le ragioni esposte al comma precedente, ai fatti di causa.
Non colgono quindi nel segno le censure mosse dall'appellante alla motivazione sul punto indicata dal tribunale, che ha ritenuto che non vi sia stata allegazione da parte dell'attore della correlazione fra i fatti di causa e gli ulteriori esborsi fatti o preventivati.
Dal che consegue il rigetto anche del secondo motivo.
Terzo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla difesa attorea e volta a valutare ed accertare l'entità e la natura delle lesioni subite dal sig. a seguito delle Parte_1 lesioni infertigli dal motivando laconicamente sul punto: “ Pt_2
Pertanto, ammettere la c.t.u. richiesta da parte attrice avrebbe significato dare ingresso nel processo ad un accertamento dalla chiara natura esplorativa”, laddove invece il Giudice di prime cure del tutto erroneamente ha ritenuto la necessità di ammettere consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del convenuto, rilevata la natura dell'accertamento da svolgere e la conseguente necessità di avvalersi di un medico specialista in psichiatria e di un medico specialista in medicina legale, ritenendo: “le valutazioni medico-legali svolte dai consulenti tecnici nominati con rigore e nel pieno rispetto del contraddittorio scientifico ed illustrate con coerenza sì da risultare scevre da qualsivoglia contraddizione logica, consentono di pagina 15 di 21 ritenere accertato il danno psichico lamentato dal convenuto signor e rigettando le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio Pt_2 formulate dalla difesa di parte attrice in merito alla omessa “ valutazione testistica ”, in quanto del tutto erroneamente lo stesso giudice ha ritenuto
“la diagnosi psichiatrica, atto clinico, medico e non psicologico”.)
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione assunta dal tribunale in ordine alle c.t.u. sostenendone l'erroneità nella parte in cui non ha ammesso quella chiesta sulla persona del ed in quella in cui ha invece ammesso quella sulla Parte_1
persona del Pt_2
* * *
In ragione di quanto esposto in relazione al secondo motivo corretta risulta essere anche la conseguente decisione di non ammettere la c.t.u. chiesta dal la quale avrebbe avuto Parte_1
natura esplorativa in mancanza delle dovute prove che l'attore doveva fornire in ordine al nesso causale fra i colpi ricevuti ed i danni asseritemente subìti.
Quanto alla c.t.u. disposta d'ufficio dal tribunale sulla persona del al fine di verificare l'esistenza di eventuali postumi Pt_2
di natura psichica ritiene innanzitutto la Corte che la sua ammissione rientri nei poteri del giudice, non trattandosi di mezzo di prova rientrante fra quelli la cui ammissione è di esclusiva pertinenza delle parti.
L'appellante ne invoca la nullità in quanto nel corso delle operazioni peritali non è stata svolta alcuna valutazione pagina 16 di 21 testistica sulla persona del Pt_2
L'argomentazione non ha pregio.
L'indagine di carattere psichiatrico è diversa da quella di natura psicologica, nel cui svolgimento detta indagine può, per non dire deve, essere svolta.
Alcuna carenza può quindi essere riscontrata nell'operato del c.t.u. per non avere eseguito detta valutazione testistica.
Ciò posto le ulteriori censure risultano essere rivolte non tanto alla motivazione della sentenza quanto alle valutazioni eseguite dai periti che hanno svolto la c.t.u..
Esse, tuttavia, non risultano essere idonee a determinare una diversa valutazione, da parte del giudicante, degli accertamenti e delle conclusioni cui sono pervenuti i periti.
Si sostiene al riguardo che in corso di causa non sarebbe emerso
“alcun nesso eziologico tra lo stato ansioso del e le Pt_2
asserite lesioni da cui detto stato sarebbe derivato…”.
Si tratta di affermazione che, oltre a non contenere alcun ulteriore elemento a sua dimostrazione, contrasta con gli accertamenti eseguiti dai periti nominati dal tribunale le cui conclusioni risultano essere adeguatamente motivate e corroborate da indicazioni di carattere medico, del tutto invece assenti sul punto nelle deduzioni contenute nell'atto d'appello.
Viene rigettato, pertanto, anche il terzo motivo.
pagina 17 di 21 Quarto motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha il Giudice di prime cure ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio sul e nella parte in cui ha ritenuto che Pt_2 le valutazioni medico-legali svolte dai consulenti tecnici nominati con rigore e nel rispetto del contraddittorio scientifico ed illustrate con coerenza sì da risultare scevre da qualsivoglia contraddizione logica, consentono di ritenere accertato il danno psichico lamentato dal (pag. 7 della Pt_2 sentenza); nonchè nella parte in cui ha ritenuto che a fronte dell'assenza di alcuna precedente psicopatologia personale i consulenti ritengono che fra l'aggressione e la reazione depressiva vi sia un preciso nesso causale –; nonché nella parte in cui non ha valutato le osservazioni proposte dall'odierno appellante anche attraverso il proprio consulente tecnico.)
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per ragioni in parte coincidenti con quelle esposte al terzo per quanto riguarda la contestata ammissione di c.t.u. sul Pt_2
L'appellante indica inoltre le ragioni per cui non dovevano essere condivise dal tribunale le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., negando l'esistenza di un nesso causale fra i fatti di causa e la sindrome ansioso – depressiva riscontrata nel Pt_2
sostenendo che dovevano invece essere accolte le osservazioni alla bozza di elaborato peritale che erano state formulate dal consulente di parte del Parte_1
* * *
Le doglianze contenute nel quarto motivo ripropongono in buona parte quelle già indicate in relazione al terzo, sulla cui infondatezza s'è già detto.
pagina 18 di 21 In questo motivo l'appellante esegue una più articolata censura all'operato del c.t.u. riproponendo per buona parte interi brani di testi che hanno trattato la materia, sostenendo che della metodologia indicata in quest'ultimi non è stata fatta applicazione nel caso di specie.
Si duole, inoltre, del fatto che i periti nominati non hanno accolto le osservazioni fatte dal consulente di parte del Parte_1
Quest'ultime vengono riportate pressoché integralmente alle pagine 44, 45 e 46 dell'atto d'appello ma dopo la loro riproposizione non si indicano ulteriori elementi in forza dei quali la Corte dovrebbe diversamente valutare le conclusioni cui sono pervenuti i periti del tribunale.
Né ha pregio difensivo l'argomentazione secondo cui, avendo il definito con sentenza di patteggiamento il procedimento Pt_2
a suo carico per lesioni al avrebbero dovuto ritenere Parte_1
dapprima i periti e successivamente il tribunale che egli non poteva essere considerato soggetto “attento al rispetto delle regole e delle persone” e, pertanto, impossibilitato a soffrire della sindrome ansiosa che gli è stata riconosciuta.
Così facendo l'appellante sollecita una valutazione della scelta del di definire con applicazione pena ex art. 444 c.p.p. il Pt_2
procedimento penale a suo carico che, oltre che essere attività cui il giudice civile non è tenuto, sarebbe comunque di assai difficile esecuzione, non essendo in alcun modo l'imputato tenuto ad indicare le ragioni per cui si è determinato a definire il pagina 19 di 21 procedimento con rito alternativo piuttosto che optare per la celebrazione del dibattimento.
Non ha pregio, pertanto, anche il quarto ed ultimo motivo.
* * *
Al rigetto dell' appello proposto da nei Parte_1
confronti di segue la sua condanna a Parte_2
rimborsare in favore del secondo le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 20 di 21 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 5/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2021 dall'avv. Nicoletta Austoni in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 altre ipotesi di responsabilità rappresentato e difeso dall' avv. AUSTONI NICOLETTA (c.f.: extracontrattuale non
) del Foro di Lecco elettivamente ricomprese nelle altre C.F._2 materie (art. 2043 c.c. e domiciliato in LECCO PIAZZA XX SETTEMBRE n. 7, presso l' norme speciali)
avv. AUSTONI NICOLETTA come da procura in calce all'atto di codice: 145999 citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 21 c o n t r o
(c.f.: ) Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO SARA (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._4
domiciliato in BERGAMO VIA CRESCENZI n. 9 presso l'avv.
FERRARO SARA come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 3 / 8 giugno 2021 n. 1107/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
IN VIA PRINCIPALE:
• Riformare la sentenza n. 1107/2021 R.S. pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Dimatteo, pubblicata il 08.06.2021, non notificata, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto, con integrale rigetto di ogni domanda ed eccezione formulata dalla controparte.
• Conseguentemente accogliere le domande ed eccezioni tutte così come precisate nel giudizio di primo grado dal sig. qui Parte_1 ritrascritte e riproposte integralmente: “NEL MERITO: accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. , tutte indicate in Parte_1 premessa dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi, sono da ascriversi ad esclusivo fatto e colpa di , per i fatti accaduti Parte_2 in data 25/05/2010 e per tutti i motivi dedotti, in fatto ed in diritto, in premessa dell'atto di citazione, conseguentemente condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento in favore del sig. Parte_1 pagina 2 di 21 di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza delle lesioni cagionategli dal sig. ed Parte_2 ammontanti ad € 15.190,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà per risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal 25/05/2010 al saldo effettivo. Condannare inoltre il sig. a rifondere Parte_2 all'attore sig. tutte le spese legali dallo stesso sostenute Parte_1 nell'ambito dei procedimenti, penali ed amministrativi, derivati dalla notizia di reato, successivamente risultata infondata, conseguente alla denuncia-querela sporta dal convenuto nei confronti dell'attore ammontanti ad € 4.943,84, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alle premesse dell'atto di citazione, ovvero nella diversa somma che sarà per risultare in corso di causa. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto illegittime, indimostrate ed infondate tanto in fatto quanto in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ill.ma Corte adita non ritenesse inutilizzabile la CTU svolta sul si insta per l'integrazione della Pt_2 medesima mediante somministrazione al medesimo di test ed affinché vengano svolte le opportune indagini su pregressi clinici del sig. CP_1 odierno appellato, come dedotto all'udienza del 20/02/2020, precisando che i consulenti nominati non hanno svolto detta indagine nonostante fosse loro stata richiesta nel quesito formulato dal Giudice adito. Invero nonostante i consulenti dovessero (come indicato nel punto 3 del quesito) verificare se prima del 3/6/2010 presentasse dei disturbi o disagi psichici, non vi hanno provveduto. Si insta in ogni caso, affinché l'attore venga sottoposto a consulenza medica d'ufficio al fine di quantificare tutti i danni dal medesimo subito compresi i postumi di natura permanente al medesimo residuati e volta a quantificare i danni di natura anche patrimoniale.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” A seguito della riforma della sentenza impugnata: Condannare altresì pagina 3 di 21 l'odierno appellato a restituire all'appellante la somma versata a seguito della statuizione di primo grado di € 10.664,92 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché di CTU e CTP, oltre Spese
Gen., IVA, C.P.A. e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie, nonché di rinnovazione e/o integrazione della CTU medica, così come ribadite dall'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e riproposte, con ogni più ampia opposizione alle istanze avversarie. dell' appellato
Nel merito: rigettare l'appello in tutte le sue avverse istanze di merito e istruttorie, perché infondato in fatto e in diritto e comunque inammissibile per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermarsi in toto l'impugnata sentenza n. 1107/2021 R.S. pronunciata dal tribunale di Bergamo-III sez.Civ.;
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché CTU e CTP, oltre spese gen., iva, cpa .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa a reciproche lesioni personali derivanti da contrasti fra proprietari di fondi vicini.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Il giorno 25 maggio 2010, nel primo pomeriggio, è avvenuta una pagina 4 di 21 colluttazione nei pressi del fondo di proprietà di Pt_2
fra quest'ultimo e .
[...] Parte_1
Motivo di ciò sono state le accuse rivolte dal al Pt_2 Parte_1
di tenere comportamenti offensivi nei suoi confronti che hanno determinato la reazione del che provocava lo scontro Parte_1
fisico fra i due.
A seguito dei colpi reciprocamente inferti si è Parte_1
prontamente fatto accompagnare al Pronto Soccorso, mentre il vi si è recato solo a distanza di diversi giorni, dopo il Pt_2
ritorno della moglie che si trovava in Francia.
Al è stata riscontrata una ferita al labbro superiore, Parte_1
con prognosi iniziale di guarigione di giorni 5, poi prorogata di altri 20 a seguito della visita di controllo del 28 maggio 2010; per il la diagnosi è stata di escoriazioni alle braccia e al volto, Pt_2
vasta ecchimosi in regione glutea sinistra e discreto stato d'ansia con prognosi di guarigione di giorni venti.
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto fosse addebitabile al solo lo ha evocato in Controparte_2
giudizio chiedendo la sua condanna al pagamento in suo favore della somma di €. *15.190,00* per i danni fisici e di ulteriori €.
*4.943,84* a titolo di rifusione delle spese legali da egli sostenute per la sua difesa nei procedimenti instaurati a seguito delle querele proposte dal nei suoi confronti. Pt_2
Il convenuto ha negato ogni sua responsabilità e, Pt_2
pagina 5 di 21 sostenendo invece quella dell'attore ha svolto Parte_1
domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. *28.354,00*.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti, con prova per testi e c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto entrambe le domanda reciprocamente svolte dalle parti condannando il a pagare in favore del la somma Pt_2 Parte_1
di €. *201,81*, oltre interessi;
condannando il a pagare Parte_1
in favore del la somma di €. *8.592,00*, con Pt_2
compensazione integrale delle spese di lite fra le parti e con onere del pagamento delle spese della svolta c.t.u. a carico del
Parte_1
Nel motivare la decisione il Tribunale argomentava che era pacifico fra le parti che vi fosse stata una colluttazione nel corso della quale ciascuno dei contendenti aveva colpito l'altro.
Per quanto riguarda il il primo giudice rilevava che, Parte_1
dopo i fatti, egli si era recato al Pronto Soccorso, accompagnato dal nipote, e, in quella sede, gli era stata riscontrata una ferita al labbro superiore ed una mobilità degli incisivi centrali superiori;
invece, si era recato al Pronto Soccorso solo Pt_2
il 4 giugno 2010 e all'esito degli accertamenti eseguiti gli era stata riscontrata una vasta ecchimosi in regione glutea sinistra, con escoriazioni alle braccia e al volto, oltre ad uno stato di ansia.
A fronte di dette risultanze di carattere medico, nonché alla luce pagina 6 di 21 dell'esposizione dell'accaduto riportata nelle reciproche querele presentate dalle parti, il Tribunale ha valutato il complessivo quadro indiziario così risultante in applicazione del principio della “preponderanza dell'evidenza” indicato dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite 576/2008.
Il giudice ha, quindi, ritenuto di dover riconoscere in favore del il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a lui Parte_1
causato limitatamente al suo quadro clinico verificato al Pronto
Soccorso, quantificato in €. *201,81*, oltre interessi legali dal fatto al saldo, costituenti l'importo pagato per le cure mediche ricevute dal suo dentista.
In favore del è stato riconosciuto il diritto al risarcimento Pt_2
del solo danno psichico da lui sofferto nella misura del 6%, così ridotta a fronte della quantificazione eseguita dal c.t.u. all'8%.
Ciò in ragione dell'accertamento dell'esistenza della sua condizione ansioso-depressiva conseguente alla colluttazione avuta con il Parte_1
L'importo è stato quantificato in €. *8.592,00*, ove il Tribunale ha dichiarato che il danno morale è strettamente correlato a quello biologico.
E' stata, infine, rigettata la domanda riconvenzionale del Pt_2
relativa al risarcimento asseritamente da lui subìto per perdita di chance.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
pagina 7 di 21 con atto di citazione articolato in quattro motivi con il Pt_1
quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado di accoglimento delle domande formulate nei confronti di Pt_2
[...]
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che gli effetti dei colpi violenti riscontrati sulla persona del sig. siano da Pt_2 ricondurre alla condotta tenuta dal sig. (pag. 6 della sentenza Parte_1 impugnata). Erroneità del principio adottato dal giudice di prime cure, della preponderanza dell'evidenza e degli elementi indiziari utilizzati.)
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione sotto diversi profili.
Contesta innanzitutto la correttezza del richiamo fatto dal
Tribunale alla sentenza 576/2008 della Cassazione sostenendo che essa ha riguardato una fattispecie del tutto diversa da quella relativa ai fatti di causa.
Sostiene poi che vi sarebbe una serie di elementi (inesistenza della querela nell'immediatezza del fatto;
inesistenza di lesioni ricondotte nell'immediatezza alla condotta del Parte_1
pagina 8 di 21 dichiarazione nella querela del della localizzazione delle Pt_2
lesioni in zona diversa rispetto a quelle riportate nella cartella di pronto soccorso;
archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del per infondatezza della Parte_1
notizia di reato, assenza di testimoni oculari al fatto) che dovevano indurre il tribunale a respingere le domande formulate dal Pt_2
Richiama una diversa decisione a sezioni unite della Cassazione
(581/2008) la cui applicazione, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova del danno riconosciuto in favore del Pt_2
Contesta la rilevanza della deposizione della teste , Tes_1
moglie del sostenendone l'inutilizzabilità in ragione di Pt_2
un suo interesse all'esito del giudizio nonché quella del maresciallo in quanto avente ad oggetto fatti appresi dalla Tes_2
sig.ra . Tes_1
Si duole, infine, del fatto che il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza di patteggiamento chiesta dal per definire Pt_2
il procedimento penale instaurato a suo carico a seguito della querela proposta dal Parte_1
* * *
Il tribunale ha fondato il proprio convincimento in ordine al rapporto causale fra le lesioni subìte dal e la Pt_2
colluttazione avuta con il ritenendo che le evidenze Parte_1
pagina 9 di 21 processuali, sia quelle documentali che quelle testimoniali, consentissero di ritenere “con elevata probabilità logica” che il dovesse ritenersi responsabile delle lesioni arrecate al Parte_1
Pt_2
La Corte ritiene che così facendo il giudice di primo grado abbia correttamente applicato le regole stabilite con la richiamata sentenza a sezioni unite della Cassazione 576/2008.
Essa, infatti, seppur relativa a questioni di responsabilità medica, ha comunque enunciato un principio destinato ad essere applicato in ipotesi anche diverse da quelle trattate in quel procedimento, fra le quali rientra certamente la fattispecie di causa ossia che “un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario”.
Tale principio, applicato alla fattispecie di causa, consente di ritenere che il tribunale ne ha fatto corretta applicazione e, quindi, che sia stato giustamente ritenuto che le lesioni e le conseguenze sul fisico e sulla psiche del derivanti dai Pt_2
colpi a lui inferti dal sono stati diretta conseguenza di Parte_1
quest'ultimi.
L'appellante, peraltro, per contestare la valutazione fatta dal tribunale, oltre che sostenere la non pertinenza della citata sentenza 576/2008 della Cassazione, non offre una prospettazione dei fatti diversa o alternativa a giustificazione delle lesioni riportate dal Pt_2 pagina 10 di 21 Non hanno pregio difensivo al riguardo le considerazioni circa il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l'accesso al pronto soccorso della parte lesa, né le discordanze segnalate fra le parti del corpo del in cui i colpi avrebbero lasciato le loro conseguenze, Pt_2
trattandosi di situazioni che possono derivare da imprecisioni dovute in sede di refertazione.
Quanto alla testimonianza della moglie del ritiene la Pt_2
Corte che essa non debba essere ritenuta inammissibile.
Ciò in ragione del fatto che la somma riconosciuta in favore del marito, costituendo il risarcimento da fatto illecito, non rientra fra le entrate patrimoniali che confluiscono nella comunione dei beni.
Quanto alla testimonianza del maresciallo si osserva che Tes_2
essa, seppur relativa a circostanza da lui apprese da terzi, ha comunque avuto ad oggetto il rapporto non amichevole esistente fra le parti, apprezzato dal tribunale nella complessiva valutazione dell'accaduto e delle sue conseguenze.
Infine, in ordine alla mancata considerazione della sentenza di patteggiamento con la quale è stato definito il procedimento penale instaurato a carico del dalla proposizione della Pt_2
querela presentata dal si osserva che la conseguenza Parte_1
che di ciò può trarsi per quanto riguarda la fattispecie di causa
è che, con la scelta al rito alternativo, il ha solo Pt_2
dimostrato di non voler negare di avere colpito il ma Parte_1
non di non avere subìto a sua volta colpi da parte di quest'ultimo. pagina 11 di 21 Va, pertanto, rigettato il primo motivo di gravame.
Secondo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente rigettato le domande attoree valutando in modo erroneo, ingiusto ed illegittimo, le prove documentali offerte dalla difesa dell'attore, ritenendo raggiunta la prova da un unico documento attoreo e motivando sul punto quanto segue: “La prova dei danni lamentati dall'attore deve ritenersi raggiunta nei limiti che seguono.
Dal documento attoreo n. 5 emerge la prova di un intervento odontostomatologico del 27 maggio 2010 così descritto dal medico curante:
“eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito di mobilità dentale causato da trauma”; l'importo per tale intervento è pari ad € 201,81. Tali danni, vista la data dell'intervento e la descrizione dello stesso, devono essere certamente ricondotti alla lesione cagionata dalla condotta del convenuto”
e ritenendo carente la prova offerta mediante i restanti documenti attorei, motivando in argomento: “Sul punto deve pertanto essere rilevata l'assoluta carenza di allegazione attorea, parte attrice essendosi limitata ad affermare in modo generico il suddetto nesso causale, senza alcuna valutazione di ordine medico” e conseguentemente condanna Pt_2
a pagare in favore di il solo importo di “ €
[...] Parte_1
201,81, oltre interessi al tasso legale da 27 maggio 2010 al saldo”.)
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto solo in minima parte l'esistenza del diritto del al risarcimento del danno, avendolo Parte_1
limitato ai soli costi sostenuti per il primo intervento effettuato dal medico odontoiatra.
Sostiene al riguardo che non solo detta somma doveva essere riconosciuta in suo favore ma anche gli ulteriori esborsi pagina 12 di 21 sostenuti successivamente alle prime cure ricevute in quanto anch'essi derivanti dai colpi ricevuti dal nel corso della Pt_2
colluttazione con lui avuta.
Ribadisce al riguardo che anche per quest'ultime spese vi è nesso di causalità con i fatti di causa.
* * *
Nel ritenere raggiunta la prova del danno subìto dal Parte_1
solo nei limiti del primo esborso da lui sostenuto, pari ad €.
*201,81*, il tribunale ha indicato che solo l'intervento di
“eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito di mobilità dentale causato da trauma” è da ritenersi diretta conseguenza dei fatti di causa.
Invero l'avere eseguito un intervento di splintaggio significa che fra i due denti (il 13 ed il 23 – i due canini dell'arcata superiore) non interessati ai colpi ricevuti e, quindi, idonei a costituire un valido punto d'appoggio, è stato inserito un tirante di idoneo materiale con il quale è stata assicurata la saldezza dell'arcata dentale ed eliminata la sua mobilità.
Nel suo atto di citazione in primo grado, a pag. 3, l'attore indica di avere sostenuto un esborso di €. *890,00* per la provvisoria eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai colpi ricevuti dal e di necessitare di un intervento Pt_2
risolutivo per il quale ha allegato un preventivo di spesa per €.
*4.300,00*.
pagina 13 di 21 A dimostrazione dell'esborso asseritamente fatto di €. *890,00* per i primi interventi viene allegato il doc. 5, che è la ricevuta n.
290/2010 del 27.05.2010 del dr. nel quale Persona_1
l'intervento è descritto come “eseguito splintaggio da 13 a 23 a seguito mobilità dentale causato da trauma” per un importo di
€. *201,81* (di cui €. *200,00* per la prestazione ed €. *1,81* per la marca da bollo).
E' quindi smentita dalla stessa documentazione allegata dall'attore, ora appellante, la tesi di avere sostenuto un'iniziale spesa direttamente determinata dai fatti di causa di €. *890,00*, dovendosi invece ritenere dimostrato e ritenuto pertinente il solo minore importo di €. *201,81*.
Le ulteriori ricevute facenti parte del doc. 5 (n. 375/2010 del
14.07.2010, n. 418/2010 del 28.07.2010, 520/2010 dell'11.10.2010) si riferiscono a esborsi che non possono essere con certezza riconducibili a quanto accaduto nel maggio del
2010.
Invero solo la produzione in giudizio dell'eventuale ortopantomografia (c.d. “lastra”) avrebbe consentito di verificare l'effettiva mobilità dei denti tale da richiedere l'intervento di splintaggio, ma soprattutto che i due interventi eseguiti a carico dei denti 11 e 21 (i due incisivi superiori) erano diretta conseguenza dei fatti di causa e non dovuti a diverse ed autonome patologie.
Quanto al preventivo di spesa di cui al doc. 6 si osserva che pagina 14 di 21 l'attore non ha fornito prova di avere successivamente sostenuto l'esborso della somma indicata in modo onnicomprensivo nel documento datato 13.10.2010 in €. *4.300,00* come risultante di varie voci che tuttavia non possono essere ricondotte con certezza, per le ragioni esposte al comma precedente, ai fatti di causa.
Non colgono quindi nel segno le censure mosse dall'appellante alla motivazione sul punto indicata dal tribunale, che ha ritenuto che non vi sia stata allegazione da parte dell'attore della correlazione fra i fatti di causa e gli ulteriori esborsi fatti o preventivati.
Dal che consegue il rigetto anche del secondo motivo.
Terzo motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla difesa attorea e volta a valutare ed accertare l'entità e la natura delle lesioni subite dal sig. a seguito delle Parte_1 lesioni infertigli dal motivando laconicamente sul punto: “ Pt_2
Pertanto, ammettere la c.t.u. richiesta da parte attrice avrebbe significato dare ingresso nel processo ad un accertamento dalla chiara natura esplorativa”, laddove invece il Giudice di prime cure del tutto erroneamente ha ritenuto la necessità di ammettere consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del convenuto, rilevata la natura dell'accertamento da svolgere e la conseguente necessità di avvalersi di un medico specialista in psichiatria e di un medico specialista in medicina legale, ritenendo: “le valutazioni medico-legali svolte dai consulenti tecnici nominati con rigore e nel pieno rispetto del contraddittorio scientifico ed illustrate con coerenza sì da risultare scevre da qualsivoglia contraddizione logica, consentono di pagina 15 di 21 ritenere accertato il danno psichico lamentato dal convenuto signor e rigettando le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio Pt_2 formulate dalla difesa di parte attrice in merito alla omessa “ valutazione testistica ”, in quanto del tutto erroneamente lo stesso giudice ha ritenuto
“la diagnosi psichiatrica, atto clinico, medico e non psicologico”.)
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione assunta dal tribunale in ordine alle c.t.u. sostenendone l'erroneità nella parte in cui non ha ammesso quella chiesta sulla persona del ed in quella in cui ha invece ammesso quella sulla Parte_1
persona del Pt_2
* * *
In ragione di quanto esposto in relazione al secondo motivo corretta risulta essere anche la conseguente decisione di non ammettere la c.t.u. chiesta dal la quale avrebbe avuto Parte_1
natura esplorativa in mancanza delle dovute prove che l'attore doveva fornire in ordine al nesso causale fra i colpi ricevuti ed i danni asseritemente subìti.
Quanto alla c.t.u. disposta d'ufficio dal tribunale sulla persona del al fine di verificare l'esistenza di eventuali postumi Pt_2
di natura psichica ritiene innanzitutto la Corte che la sua ammissione rientri nei poteri del giudice, non trattandosi di mezzo di prova rientrante fra quelli la cui ammissione è di esclusiva pertinenza delle parti.
L'appellante ne invoca la nullità in quanto nel corso delle operazioni peritali non è stata svolta alcuna valutazione pagina 16 di 21 testistica sulla persona del Pt_2
L'argomentazione non ha pregio.
L'indagine di carattere psichiatrico è diversa da quella di natura psicologica, nel cui svolgimento detta indagine può, per non dire deve, essere svolta.
Alcuna carenza può quindi essere riscontrata nell'operato del c.t.u. per non avere eseguito detta valutazione testistica.
Ciò posto le ulteriori censure risultano essere rivolte non tanto alla motivazione della sentenza quanto alle valutazioni eseguite dai periti che hanno svolto la c.t.u..
Esse, tuttavia, non risultano essere idonee a determinare una diversa valutazione, da parte del giudicante, degli accertamenti e delle conclusioni cui sono pervenuti i periti.
Si sostiene al riguardo che in corso di causa non sarebbe emerso
“alcun nesso eziologico tra lo stato ansioso del e le Pt_2
asserite lesioni da cui detto stato sarebbe derivato…”.
Si tratta di affermazione che, oltre a non contenere alcun ulteriore elemento a sua dimostrazione, contrasta con gli accertamenti eseguiti dai periti nominati dal tribunale le cui conclusioni risultano essere adeguatamente motivate e corroborate da indicazioni di carattere medico, del tutto invece assenti sul punto nelle deduzioni contenute nell'atto d'appello.
Viene rigettato, pertanto, anche il terzo motivo.
pagina 17 di 21 Quarto motivo (Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha il Giudice di prime cure ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio sul e nella parte in cui ha ritenuto che Pt_2 le valutazioni medico-legali svolte dai consulenti tecnici nominati con rigore e nel rispetto del contraddittorio scientifico ed illustrate con coerenza sì da risultare scevre da qualsivoglia contraddizione logica, consentono di ritenere accertato il danno psichico lamentato dal (pag. 7 della Pt_2 sentenza); nonchè nella parte in cui ha ritenuto che a fronte dell'assenza di alcuna precedente psicopatologia personale i consulenti ritengono che fra l'aggressione e la reazione depressiva vi sia un preciso nesso causale –; nonché nella parte in cui non ha valutato le osservazioni proposte dall'odierno appellante anche attraverso il proprio consulente tecnico.)
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per ragioni in parte coincidenti con quelle esposte al terzo per quanto riguarda la contestata ammissione di c.t.u. sul Pt_2
L'appellante indica inoltre le ragioni per cui non dovevano essere condivise dal tribunale le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., negando l'esistenza di un nesso causale fra i fatti di causa e la sindrome ansioso – depressiva riscontrata nel Pt_2
sostenendo che dovevano invece essere accolte le osservazioni alla bozza di elaborato peritale che erano state formulate dal consulente di parte del Parte_1
* * *
Le doglianze contenute nel quarto motivo ripropongono in buona parte quelle già indicate in relazione al terzo, sulla cui infondatezza s'è già detto.
pagina 18 di 21 In questo motivo l'appellante esegue una più articolata censura all'operato del c.t.u. riproponendo per buona parte interi brani di testi che hanno trattato la materia, sostenendo che della metodologia indicata in quest'ultimi non è stata fatta applicazione nel caso di specie.
Si duole, inoltre, del fatto che i periti nominati non hanno accolto le osservazioni fatte dal consulente di parte del Parte_1
Quest'ultime vengono riportate pressoché integralmente alle pagine 44, 45 e 46 dell'atto d'appello ma dopo la loro riproposizione non si indicano ulteriori elementi in forza dei quali la Corte dovrebbe diversamente valutare le conclusioni cui sono pervenuti i periti del tribunale.
Né ha pregio difensivo l'argomentazione secondo cui, avendo il definito con sentenza di patteggiamento il procedimento Pt_2
a suo carico per lesioni al avrebbero dovuto ritenere Parte_1
dapprima i periti e successivamente il tribunale che egli non poteva essere considerato soggetto “attento al rispetto delle regole e delle persone” e, pertanto, impossibilitato a soffrire della sindrome ansiosa che gli è stata riconosciuta.
Così facendo l'appellante sollecita una valutazione della scelta del di definire con applicazione pena ex art. 444 c.p.p. il Pt_2
procedimento penale a suo carico che, oltre che essere attività cui il giudice civile non è tenuto, sarebbe comunque di assai difficile esecuzione, non essendo in alcun modo l'imputato tenuto ad indicare le ragioni per cui si è determinato a definire il pagina 19 di 21 procedimento con rito alternativo piuttosto che optare per la celebrazione del dibattimento.
Non ha pregio, pertanto, anche il quarto ed ultimo motivo.
* * *
Al rigetto dell' appello proposto da nei Parte_1
confronti di segue la sua condanna a Parte_2
rimborsare in favore del secondo le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 20 di 21 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante Parte_1
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Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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