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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 24705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24705 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI NA SA MI - Presidente - Sent. n. sez. 615/2025 LU CA UP – 15/05/2025 NA IA LO SC R.G.N. 9082/2025 TI AN EL CU - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA nel procedimento a carico di EA IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di IA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL CU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 aprile 2025, con la quale l’avv. Bruno Di Giovanni, nell’interesse del ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA impugna la sentenza con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di IS EA (in ordine al reato di minaccia asseritamente da lui commesso ai Penale Sent. Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/05/2025 2 danni di Davide Ventre), ravvisando nel comportamento del querelante, non comparso all’udienza alla quale era stato citato come testimone, gli estremi di una revoca tacita della querela originariamente sporta. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 152 cod. pen.), a mezzo del quale si deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a verificare la ritualità della notifica, senza considerare che il procedimento notificatorio si era perfezionato (per compiuta giacenza) attraverso una modalità inidonea ad assicurare l’effettiva e reale conoscenza dell’atto di citazione da parte del querelante e, quindi, a sostanziare una revoca tacita della querela. 1. Il ricorso è fondato. 2. La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà, , in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l’intenzione sottostante. Segnatamente, l’assenza del querelante all’udienza (per la quale era stato citato in qualità di testimone: art. 152 cod. pen.), valutata alla luce del previo avvertimento in ordine alle conseguenze dell’eventuale sua condotta inerte (art. 142, comma 3, lett. d- , disp. att. cod. proc. pen.). Non solo, quindi, l’avvenuta comunicazione dell’atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell’atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l’effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l’onere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato) che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca Rv. 285321). Solo all'esito di un tale doveroso controllo, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064). 3 2. Ciò posto, la persona offesa risulta aver proposto querela il 13 aprile 2022 ed è stata citata a comparire, nella qualità di testimone, per l'udienza del 17 febbraio 2025. La notifica di tale citazione risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza, a seguito di accertata temporanea assenza presso il domicilio, deposito del plico presso la casa comunale e conseguente invio della raccomandata informativa. Ritualmente perfezionatasi la notifica della citazione, preso atto dell'avviso ivi contenuto (quanto alle conseguenze della mancata comparizione) e dell'assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza per la quale era stata citata, il giudice ha ritenuto maturati tutti gli elementi necessari affinché potesse considerarsi tacitamente rimessa la querela proposta. Ha ritenuto, in particolare, non emersa alcuna situazione tale da far rientrare il querelante tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità annoverati all'art. 90- cod. proc. pen. o, ancora, elementi che potessero fare sospettare che la mancata comparizione del querelante fosse dovuta a qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità diverse dal risarcimento del danno) subita dalla stessa. 3. Le circostanze evidenziate dal Tribunale, tuttavia, appaiono prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare, in quanto presuppongono l’effettiva conoscenza dell’atto e del suo contenuto. Il procedimento notificatorio, invece, per come si è perfezionato (mediante compiuta giacenza e restituzione del plico al mittente), non solo non permette di desumere, con certezza, l’effettiva conoscenza dell’atto, ma, al contrario, dà conto proprio della sua omessa lettura e, con essa, della mancata consapevolezza delle conseguenze di un’eventuale assenza. Manca, quindi, in concreto, la prova dell’effettiva conoscenza dell’avvertimento, presupposto essenziale per attribuire un significato alla condotta processuale assunta (la mancata comparizione all’udienza), non collegato, per come si è detto, alla sola assenza del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito. Un dato rispetto al quale rimane del tutto irrilevante (in quanto prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare) tanto l’eventuale onere di adottare tutte le opportune diligenze conseguenti alla presentazione della querela, quanto l’eventuale scelta processuale di non ritirare il plico. E le esigenze di certezza e speditezza del processo penale, pur astrattamente idonee a bilanciare parallele esigenze difensive (Sez. 5, n. 28533 del 28/02/2018, n.m.), appaiono inconferenti, alla luce del modificato dato normativo, rispetto alla necessaria verifica di significatività della condotta. 4 Il Tribunale, quindi, ha ricavato l’esistenza di una tacita volontà della persona offesa da un dato in sé equivoco. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di IA (in diversa composizione fisica), affinché vengano precisate le circostanze fattuali dalle quali è stata desunta la volontà della persona offesa di rimettere la querela diverse da quelle esplicitate nel provvedimento in esame. 4. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di IA per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di IA. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CU ZI SA NA MI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL CU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 aprile 2025, con la quale l’avv. Bruno Di Giovanni, nell’interesse del ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA impugna la sentenza con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di IS EA (in ordine al reato di minaccia asseritamente da lui commesso ai Penale Sent. Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/05/2025 2 danni di Davide Ventre), ravvisando nel comportamento del querelante, non comparso all’udienza alla quale era stato citato come testimone, gli estremi di una revoca tacita della querela originariamente sporta. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 152 cod. pen.), a mezzo del quale si deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a verificare la ritualità della notifica, senza considerare che il procedimento notificatorio si era perfezionato (per compiuta giacenza) attraverso una modalità inidonea ad assicurare l’effettiva e reale conoscenza dell’atto di citazione da parte del querelante e, quindi, a sostanziare una revoca tacita della querela. 1. Il ricorso è fondato. 2. La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà, , in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l’intenzione sottostante. Segnatamente, l’assenza del querelante all’udienza (per la quale era stato citato in qualità di testimone: art. 152 cod. pen.), valutata alla luce del previo avvertimento in ordine alle conseguenze dell’eventuale sua condotta inerte (art. 142, comma 3, lett. d- , disp. att. cod. proc. pen.). Non solo, quindi, l’avvenuta comunicazione dell’atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell’atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l’effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l’onere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato) che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca Rv. 285321). Solo all'esito di un tale doveroso controllo, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064). 3 2. Ciò posto, la persona offesa risulta aver proposto querela il 13 aprile 2022 ed è stata citata a comparire, nella qualità di testimone, per l'udienza del 17 febbraio 2025. La notifica di tale citazione risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza, a seguito di accertata temporanea assenza presso il domicilio, deposito del plico presso la casa comunale e conseguente invio della raccomandata informativa. Ritualmente perfezionatasi la notifica della citazione, preso atto dell'avviso ivi contenuto (quanto alle conseguenze della mancata comparizione) e dell'assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza per la quale era stata citata, il giudice ha ritenuto maturati tutti gli elementi necessari affinché potesse considerarsi tacitamente rimessa la querela proposta. Ha ritenuto, in particolare, non emersa alcuna situazione tale da far rientrare il querelante tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità annoverati all'art. 90- cod. proc. pen. o, ancora, elementi che potessero fare sospettare che la mancata comparizione del querelante fosse dovuta a qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità diverse dal risarcimento del danno) subita dalla stessa. 3. Le circostanze evidenziate dal Tribunale, tuttavia, appaiono prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare, in quanto presuppongono l’effettiva conoscenza dell’atto e del suo contenuto. Il procedimento notificatorio, invece, per come si è perfezionato (mediante compiuta giacenza e restituzione del plico al mittente), non solo non permette di desumere, con certezza, l’effettiva conoscenza dell’atto, ma, al contrario, dà conto proprio della sua omessa lettura e, con essa, della mancata consapevolezza delle conseguenze di un’eventuale assenza. Manca, quindi, in concreto, la prova dell’effettiva conoscenza dell’avvertimento, presupposto essenziale per attribuire un significato alla condotta processuale assunta (la mancata comparizione all’udienza), non collegato, per come si è detto, alla sola assenza del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito. Un dato rispetto al quale rimane del tutto irrilevante (in quanto prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare) tanto l’eventuale onere di adottare tutte le opportune diligenze conseguenti alla presentazione della querela, quanto l’eventuale scelta processuale di non ritirare il plico. E le esigenze di certezza e speditezza del processo penale, pur astrattamente idonee a bilanciare parallele esigenze difensive (Sez. 5, n. 28533 del 28/02/2018, n.m.), appaiono inconferenti, alla luce del modificato dato normativo, rispetto alla necessaria verifica di significatività della condotta. 4 Il Tribunale, quindi, ha ricavato l’esistenza di una tacita volontà della persona offesa da un dato in sé equivoco. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di IA (in diversa composizione fisica), affinché vengano precisate le circostanze fattuali dalle quali è stata desunta la volontà della persona offesa di rimettere la querela diverse da quelle esplicitate nel provvedimento in esame. 4. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di IA per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di IA. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CU ZI SA NA MI