Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 2039/2022 R.G.
All'udienza del 11.2.2025, davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice viene chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Matteo Alario, per l'attore;
l'avv. Vincenzo Di Grado, anche in sostituzione dell'avv. Paolino Graviano, per il convenuto;
l'avv. , in sostituzione dell'avv. Diego Ferraro, per la terza Controparte_2 chiamata.
L'avv. Di Grado reitera la richiesta istruttoria di prova orale e l'avv. Alario insiste nella richiesta di revoca e/o richiamo del ctu;
l'avv. si riporta ai propri scritti. CP_2
Indi i procuratori delle parti discutono la causa richiamando le conclusioni adottate in precedenza. Chiedono che la causa sia decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.50 alle ore 13.20, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2039 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione e decisa l'11.2.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “rapporti condominiali “
TRA
(cod. fisc. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore condominiale – l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Pt_1 presso lo studio dell'avv. Matteo Alario (domicilio digitale: che lo Email_1 presenta e difende per procura ad litem in atti,
OPPONENTE – ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in , P_ C.F._1 Pt_1 rappresentato e difeso per procura ad litem in atti dagli avv. ti Paolino Graviano (domicilio digitale: e Vincenzo Di Grado (domicilio digitale: Email_2
, che lo rappresentano e difendono per procura ad litem in atti Email_3
OPPOSTO – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(cod. fisc. ), con sede in Milano, elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliato in presso lo studio legale dell'avv. Diego Ferraro Pt_1
(domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende per procura ad Email_4 litem in atti
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 10.2.2022, il Parte_2
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo ”], nel convenire in giudizio il sig. Parte_1 2 , ex amministratore del predetto condominio - revocato con decreto emesso nel P_ proced. n. 247/2020 R.G. dal Tribunale di Palermo nelle date del 28.2.2020 – 17.4.2020 – proponeva opposizione al D.I. n. 5957/2021 reso tra le parti nel proced. n. 13549/2021 R.G. dal Tribunale di Palermo in data 30.12.2021 e notificato il 12.1.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 6.239,89, per compensi professionali relativi al periodo 4^ trimestre 2019 – 10.5.2021 e per elaborazione modelli 770 per gli anni 2019 e
2020, oltre spese del procedimento monitorio.
Adduceva a fondamento dell'opposizione l'insussistenza del credito ingiunto, per compensi e spese sostenute, in ragione della mancanza di una regolare contabilità condominiale, a suo dire accertata dal Tribunale di Palermo con sentenze nn. 4316/2019 e 4406/2021 che avevano annullato le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti di esercizio, rispettivamente, degli anni 2016 e 2017.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per l'accertamento e la condanna del P_
in suo favore della somma di €. 13.666,25 a titolo di danni emergenti dalle c.t.u.
[...] espletate nell'ambito dei procedimenti nn. 20643/2017 R.G. e 17478/2018 R.G., definitivi con le sentenze nn. 4316/2019 e 4406/2021 del Tribunale di Palermo sopra richiamate.
In subordine, chiedeva la compensazione, in tutto o in parte, del credito ingiunto con quanto fosse accertato dovuto in suo favore dal per le superiori causali risarcitorie. P_
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 18.10.2022, P_ contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Nello specifico, contestava le risultanze di cui alle CT, sia perché espletate in procedimenti in cui non era stato parte, sia perché errate negli accertamenti e nelle conclusioni.
Chiedeva e otteneva, poi, con successivo provvedimento del 15.12.2022, di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazioni tenuta a manlevarla in Controparte_1 forza di polizza professionale per la responsabilità civile.
1.3.- Con comparsa di risposta del 3.5.2023 si costituiva in giudizio, altresì, il terzo chiamato che eccepiva, in primo luogo, la prescrizione della garanzia assicurativa, Controparte_1 ex art. 2952 c.c., in secondo luogo, l'inoperatività della polizza e, in terzo luogo, adduceva la perdita e/o la riduzione del diritto di manleva ex art. 1915 c.c. o comunque in caso di condanna l'applicazione della franchigia di €. 1.500,00. Nel merito, contestava la domanda risarcitoria avanzata dal . Parte_1
1.4.- La causa era istruita con i documenti offerti in comunicazione da ciascuna delle parti e l'espletamento di CT (dott. ). Indi, era rinviata per discussione Persona_1 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza dell'11.2.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito.
2.1.- Nel giudizio promosso dal volto a far accertare la responsabilità per mala Parte_1 gestio in capo all'amministratore condominiale all'atto della cessazione dell'incarico, occorre tenere presente che l'ufficio dell'amministratore condominiale va assimilato al mandato con
3 rappresentanza (Cass. civ. sez. un. n.9148/2008) nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini (cfr. Cass. n. 12678/2014). Nell'esercizio delle funzioni, l'Amministratore, quale mandatario, è pertanto gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c. e dagli artt. 1129, 1130, 1130 bis c.c.
Ne inferisce che tutte le volte in cui l'amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti all'interesse comune dei rappresentati egli espone il al pericolo di gravi problemi gestionali a volte anche irreparabili e a danni, per la Parte_1 cui liquidazione - tuttavia – è necessario che il dia prova della sua effettiva Parte_1 sussistenza e in particolare del concreto pregiudizio ricevuto. Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, in altri termini, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. ex plurimis, Cass. n. 24632/2015; Cass. n.
608/1973).
2.2.- Ciò premesso, all'esito della compiuta istruttoria e in particolare della CT elaborata all'esito di approfondite e scrupolose indagini dal dott. , le cui Persona_1 conclusioni immuni da vizi logico giuridici, non scalfite dalle osservazioni delle parti, il
Tribunale condivide, è emerso che:
a).- il credito azionato dall'ex amministratore condominiale trova P_ conferma nei rendiconti di esercizio esaminati e di conseguenza deve considerarsi dovuto, posto che da una parte l'obbligo del pagamento del compenso e del rimborso delle spese sorge in modo diretto dal rapporto di mandato (oneroso) intercorrente, e dall'altro che tale diritto non è subordinato all'approvazione del rendiconto;
b).- che, all'esito dell'esame dei rendiconti economici 2016/2017, può dirsi accertato un danno in capo al riconducibile all'operato dell'ex amministratore Parte_1 P_
, al netto delle spese legali e del rimborso della somma di €. 2.097,74 (come
[...] indicate nel prospetto di pag. 53 e 54 della CT) di €. 4.784,12.
Sull'amministratore non possono farsi gravare invece le spese di lite P_ liquidate a carico del opponente con le sentenze nn. 4316/2019 e Parte_1
4406/2021 del Tribunale di Palermo. Si consideri in proposito che l'approvazione dei rendiconti consegue ad un'apposita deliberazione “collegiale” riconducibile in modo esclusivo all'assemblea condominiale, che lo ha condiviso ritenendolo legittimo e che dopo averlo approvato ha successivamente valutato e deciso di sostenerne la legittimità nei giudizi di opposizione sopra richiamati.
, per l'effetto, va condannato, in solido con - P_ Controparte_1 quest'ultima per le causali e nei limiti di cui al punto 2.3. di cui infra - a risarcire al solo la somma di €. 4.784,12, maggiorata di interessi al saggio legale a Parte_1 decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
4 2.3.- Dalla lettura della polizza professionale n. 2021/07/6265374 in atti, emerge la copertura per il sinistro in esame da parte della terza chiamata Controparte_1
Contrariamente a quanto dedotto da quest'ultima, poi, il Condominio non può
[...] essere dichiarato decaduto, né il relativo diritto prescritto.
Giova sul punto premettere che la ratio dell'art. 1913 cod. civ. - a mente del quale l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza
– risiede nell'esigenza di mettere l'assicuratore nella condizione di svolgere una tempestiva istruttoria al fine di verificare la copertura assicurativa e cause e entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove.
Il successivo art. 1915 cod. civ. prevede, per il caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 1913 cod. civ., che l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Orbene, costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dal superiore art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 comma 1 cod. civ., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 comma 2 cod. iv. (cfr. Cass. n.
24210/2019). In entrambi i casi l'onere probatorio grava sull'assicuratore il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. n.
8701/2022; cfr. Cass. n. 1196/1989). Va ancora aggiunto che ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ex art. 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (Cass. n. 13355/2015; Cass. n.
14579/2007).
Ebbene, richiamati i superiori principi, va osservato come nell'ipotesi in esame la
[...] non ha fornito la prova che la tardiva denunzia del sinistro sia stato Controparte_1 connotato da dolo o da colpa, mentre la clausola della polizza in parola che collega al mancato avviso nei termini la decadenza della garanzia va ritenuta in contrasto con l'art. 1915 comma 2 cod. civ.: norma che può essere derogata solo in senso più favorevole all'assicurato (che. Cass.
n. 8710/2022).
Nemmeno può accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata non essendosi maturato il prescritto termine che va fatto decorrere non dalla pronuncia di annullamento delle delibere di approvazione dei rendiconti 2016 e 2017, bensì da quando ebbe a ricevere la P_ richiesta di mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss., peraltro estesa anche alla Compagnia.
Per tutto quanto sopra, va affermata l'operatività della copertura assicurativa e con essa il
5 diritto del ad essere manlevato e tenuto indenne da ogni pregiudizio, al netto della Parte_1 franchigia di €. 1.500, e ivi compresa la rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato.
Nella responsabilità civile, infatti l'assicurato ha diritto a due garanzie costituite, rispettivamente, dalla possibilità di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo
(i), e da quella di ottenere la rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato (ii).
3.- In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra considerato e ritenuto, da una parte, mentre va confermato il D.I. n. 5957/2021, dall'altra, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, va condannato a corrispondere al P_ primo, in solido con la - quest'ultima per soli €. 3.284,12 ossia al Controparte_3 netto della franchigia di €. 1.500 - la somma di €. 4.784,12, maggiorata di interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
4.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- Spese.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, vanno interamente compensate tra il e . Parte_1 Parte_3
Vanno poi interamente compensate, sempre tra le stesse parti, anche le spese di CT.
La invece, va condannata a rifondere , Controparte_1 Parte_3 tenendolo in tal modo indenne, le spese di lite sostenute per la propria difesa, liquidate come in dispositivo, nonché la metà del costo della CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
-. in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna a corrispondere al P_ primo, in solido con la quest'ultima per soli €. 3.284,12 ossia Controparte_3 al netto della franchigia di €. 1.500, la somma di €. 4.784,12, oltre gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
-. rigetta nel resto l'opposizione, confermando per l'effetto il D.I. n. 5957/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-. compensa tra il e le spese di Parte_2 Parte_1 P_ lite, ivi comprese quelle di CT;
6 -. condanna a rimborsare le spese di lite da Controparte_1 P_ questi sostenute per la difesa in giudizio – che liquida in €.
3.000 oltre spese generali iva e cpa - e al 50% del costo di CT, in tal modo manlevandolo e tenendolo indenne da ogni pregiudizio.
Palermo, li 11.2.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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